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Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CI SE, nato a [...] il [...] 2. IA LÒ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 05/08/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l'avvocatessa Elvia Belnnonte, difensore di fiducia dei ricorrenti, anche in sostituzione dell'avvocato Giampiero IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022, e depositata il 15 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con Penale Sent. Sez. 3 Num. 2873 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 30/11/2022 il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a SE CI e LÒ IA la custodia in carcere. La misura cautelare nei confronti di SE CI e LÒ IA è stata disposta in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione criminale dedita al narqotraffico, operante in Brindisi da maggio 2018 a febbraio 2020 ed in permanenza (capo 8), nonché al reato di detenzione e cessione illegale di cocaina, per quantitativi dalla cui vendita ricavavano più di 250,00 euro ogni tre giorni, nel dicembre 2019 (capo 9). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe SE CI e LÒ IA, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Giampiero IA, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che l'ordinanza impugnata è incorsa in vizi logici, anche per travisamento della prova, dando rilievo ad informazioni inesistenti ed omettendo la valutazione di elementi decisivi. Si segnala che l'elemento centrale ai fini della ricostruzione dei fatti è dato dall'intervento con il quale RI FF, in data 28 dicembre 2019, affrontò SE CI per intimargli di non cedere sostanza stupefacente al figlio. Si analizzano, in primo luogo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si premette che sono divenuti collaboratori di giustizia tutti i principali responsabili del c.d. "clan OM-FF", in particolare EA OM, ES TO, GE FF, RI FF. Si rappresenta, poi, che: -) EA OM ha indicato SE CI come appartenente alla c.d. "sacra corona unita", ma non ha saputo precisare se e a chi il medesimo fosse affiliato, salvo a riferirlo come vicino ad ES TO, al quale verserebbe una parte del profitto degli affari illeciti, precisamente «il punto»; -) GE FF, moglie di EA OM, non ha indicato SE CI come partecipe del gruppo, ma solo come persona molto attiva nell'attività di spaccio di droga;
-) non è possibile comprendere a quale periodo si riferiscano le condotte indicate da EA OM, in quanto, dal 2012, non sono mai stati, quest'ultimo e SE GU .ccia, entrambi in libertà, e, in quel periodo, LÒ IA non aveva più di quattordici anni;
-) le dichiarazioni di EA OM e GE FF non sono sovrapponibili;
-) ES TO, pur avendo rilasciato spontanee dichiarazioni, nulla ha raccontato con riferimento a SE CI e LÒ IA;
-) secondo l'ordinanza generica, RI FF avrebbe gestito la cassa del," /(X/ 2 gruppo fino al 1° febbraio 2020, data del suo arresto;
-) nelle conversazioni intercettate tra RI FF ed il marito ES TO non vi sono cenni di alcun tipo a SE CI e a LÒ IA. Si rileva, a questo punto, che non è stata compiuta alcuna valutazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca di EA OM, l'unico ad accusare SE CI di condotte di partecipazione al gruppo criminale, anche perché riscontro non può essere fornito dalle parole di GE FF, la quale, tra l'altro, ha ricordato dell'approvvigionamento di droga in favore di quest'ultimo da parte di persone del gruppo solo «in qualche circostanza». Si aggiunge che analoga critica deve esser diretta alla valutazione delle dichiarazioni di GE FF, anche perché prive di qualunque riferimento specifico o temporale. Si evidenzia, ancora, che RI FF, pur compagna di ES TO ed intranea al sodalizio criminale, nel rendere dichiarazioni collaborative all'autorità inquirente, ha affermato di non sapere a chi fosse affiliato CI, ed ha precisato perentoriamente: «non ha rapporti con il nostro gruppo». Si analizzano, in secondo luogo, le risultanze delle intercettazioni. Si premette che l'unica conversazione potenzialmente rilevante, dalla quale il Tribunale ha desunto rapporti di "affari" tra GI VO, figlio di RI FF, e SE CI nonché LÒ IA, consiste in un dialogo tra VO e la nonna, nel corso del quale il giovane dice di non acquistare alcuna «cosa» dai due, ma di fornirla agli stessi, e di aver perso «250 euro ogni tre giorni», facendo implicito riferimento all'intervento della madre contro gli attuali ricorrenti. Si rileva che, però, RI FF, rendendo dichiarazioni agli inquirenti, ha escluso rapporti tra SE CI ed il suo gruppo, ha anzi indicato SE CI e LÒ IA quali fornitori di droga al figlio GI VO, ha spiegato di aver "affrontato" CI proprio perché non voleva ciò, ed ha concluso di aver messo in contatto quest'ultimo con il marito, in quel momento detenuto, e di essere stata quindi rimproverata dal congiunto ed invitata a desistere dai suoi interventi. Si osserva, quindi, che le parole captate di GI VO nel colloquio con la nonna costituiscono un tentativo di sviare il sospetto di essere un assuntore di droga. Si aggiunge che: -) non risultano conversazioni intercettate tra GI VO e la madre, sulla cui base ricostruire le loro discussioni;
-) non vi sono elementi per ritenere l'afflusso di denaro da CI al gruppo criminale attraverso GI VO, anche perché. di ciò nulla riferisce RI FF, cassiera del sodalizio, e perché il giovane, in altra conversazione, dice alla nonna: «nessuno lo sa che io vado lì»; -) GI VO, dalle conversazioni intercettate, risulta essere un cocainomane alla costante ricerca di droga;
-) la nonna e l'amica IE Elia, 3 secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, dubitano della versione v di GI VO;
-) è del tutto indimostrato riferire l'intervento di ES TO nei confronti della moglie RI FF alla volontà di risolvere questioni del gruppo criminale, invece che di comporre un dissidio;
-) nelle conversazioni intercettate tra la nonna di GI VO ed il figlio ES FF, fratello di RI, la donna riferisce dell'alterco tra la figlia e CI, ma non parla in alcun modo della perdita di profitto subita dal nipote;
-) non vi sono elementi da cui inferire se e quale fu l'intervento di ES FF sulla sorella GE in relazione all'alterco della stessa con CI. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati posti a base della misura cautelare. Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico a carico di SE CI e LÒ IA di cui al capo 8. Si evidenzia che, da quanto emerso, per quanto evidenziato nello svolgimento delle ragioni addotte a fondamento del primo motivo, non risultano elementi da cui inferire rapporti stabili e permanenti tra SE CI e LÒ IA, da un lato, ed il gruppo criminale denominato "clan OM-FF", men che meno con riferimento ad affari illeciti o a dazioni di somme di denaro. Si deduce, inoltre, che illegittime sono anche le conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di gestione di sostanze stupefacenti di cui al capo 9. Si osserva che non sono provate né cessioni dai due attuali ricorrenti a GI VO e/o viceversa, né cessioni da LÒ IA a RI PR. Si precisa che le ipotizzate cessioni da IA a PR sono ricostruite sulla base di messaggi telefonici ritenuti opinabili nella stessa ordinanza genetica. 3. Nell'interesse di SE CI e LÒ IA, sono stati presentati due motivi nuovi con un unico atto sottoscritto dagli avvocati Giampiero IA ed Elvia Belmonte. 3.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati posti a base della misura cautelare. 4 Le censure esposte nel motivo richiamano e sviluppano gli argomenti esposti nell'originario ricorso, in particolare sottolineano la non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'equivocità del significato delle conversazioni intercettate, e, in ogni caso, il mancato accertamento di un apporto economico dei ricorrenti al sodalizio sulla base del ricavato dell'attività di spaccio di droga, e persino dello svolgimento di un'attività di cessione di stupefacenti da parte dei medesimi. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Si deduce che le esigenze cautelare sono state desunte illegittimamente dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., nonché da un'apodittica affermazione della gravità del delitto, e dal richiamo a precedenti penali ormai datati per CI e modesti per IA. Si rappresenta che il Tribunale ha omesso di valutare il dato, documentato dalla difesa, della mancata commissione di reati da parte di AN da circa un decennio. Si rileva che, in ogni caso, dovrebbe essere apprezzata la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, posta l'assenza di contestazione di detenzione e cession•e di droga nel domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, esposti unitariamente con censure riferite cumulativamente ad entrambi i ricorrenti, sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nei due motivi del ricorso originario e nel primo motivo nuovo, tra loro connesse, le quali contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che non risultano elementi da cui inferire l'esistenza di rapporti stabili tra i ricorrenti e l'associazione finalizzata al narcotraffico denominata "clan OM-FF", o di attività di cessione o gestione illecita di sostanza stupefacente da parte dei medesimi, stante la non sovrapponibilità ed anzi le divergenze delle dichiarazioni dei coimputati e la equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate. 2.1. Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sia per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, sia per il reato di illecita detenzione e cessione di 5 cocaina, esamina analiticamente le fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni di coindagati e dalle risultanze di intercettazioni telefoniche. 2.1.1. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni dei coimputati EA OM, GE FF e RI FF. Si rappresenta che, secondo quanto dichiarato da EA OM, nell'interrogatorio dell'8 giugno 2021, SE CI: -) è persona inserita a pieno titolo nell'organizzazione criminale denominata "sacra corona unita"; -) è «attualmente attivo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti»; -) è soggetto «vicino a TO ES a cui versa il punto sul profitto degli affari illeciti»; -) è gestore di un gruppo di giovani spacciatori, tra i quali il figlio della sua convivente, a nome «LÒ» e coinvolge in tale attività anche la stessa convivente, NA RS;
-) si è avvalso dell'indicato «LÒ» per mandargli «ambasciate», quando egli (il dichiarante) era detenuto;
-) ha sempre avuto la disponibilità di armi. Si segnala, poi, che, secondo il racconto di GE FF, reso il 27 aprile 2022, SE CI: -) è amico di ES TO;
-) gestisce una piazza di spaccio presso la sua abitazione, attiva almeno fino al giorno dell'arresto della dichiarante, anche avvalendosi della collaborazione di della convivente NA RS e del figlio di questa LÒ IA, il quale effettua consegne di droga;
-) ha ricevuto approvvigionamenti di droga da suo fratello ES FF «in qualche circostanza». GE FF, peraltro, ha precisato: «Non so riferire se [CI] versasse quota parte dei proventi dello spaccio a mio marito». Si riportano, poi le dichiarazioni di RI FF dell'interrogatorio del 22 aprile 2022. Questa dichiarante ha detto che: -) SE CI fino al 2020 spacciava cocaina, almeno secondo quanto appreso da suo marito;
-) non sapeva, però, se SE CI fosse affiliato ed ha aggiunto: «non ha rapporti con il nostro gruppo»; -) SE CI riforniva di cocaina anche il figlio GI VO, per cui ella si era recata a casa del medesimo e lo aveva minacciato affinché desistesse, ma poi CI aveva preteso di parlare con il marito della donna, in quel momento detenuto, e questi aveva composto il dissidio «rimproverandomi ed intimandomi di non fare queste sortite»; -) LÒ IA, sempre secondo quanto indicatole dal marito, spacciava anche lui per conto di CI, con il quale conviveva. Il Tribunale, quindi, osserva, all'esito di un'analitica comparazione, che le dichiarazioni di EA OM e di GE FF sono «largamente sovrapponibili», e che le dichiarazioni di RI FF non sono idonee ad inficiare queste conclusioni, perché confermano l'attività di spaccio svolta da CI e IA e, per il resto «palesano, invece, la scarsa conoscenza che la / 1 ( 6 medesima FF aveva dei rapporti del CI con il clan e del suo esatto ruolo all'interno del sodalizio». 2.1.2. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata richiama in modo dettagliato le conversazioni telefoniche intercettate (cfr. pagg. 6-18). In estrema sintesi, da queste conversazioni emergono: -) la lite tra RI FF e CI;
-) i contatti con ES FF, in quel momento detenuto, specie da parte della madre di questi e di RI, SA LA, per informarlo della lite tra la figlia e CI;
-) rapporti di affari tra GI VO ed il gruppo CI: -) i contatti tra GI VO e ES TO, in quel momento detenuto, attraverso i quali il primo notizia l'altro della scenata fatta dalla madre a casa di CI;
-) contatti "dubbi" tra SE CI e LÒ IA, da una parte, ed un possibile acquirente, dall'altra. In particolare, nella conversazione del 28 dicembre 2019, alle ore 19,18, GI VO si lamenta con la nonna SA LA che la madre «mi sta facendo chiudere tutte le porte», e, alla domanda: «Ma quella forse pensa che vai per prenderti quella cosa?», risponde: «sì ... che ho bisogno di loro per quella cosa! ... che io gliela do nonna ... io gliela do ... sono io a dargliela! Per guadagnarmi i soldi! Adesso io ho perso 250 euro ogni tre giorni!». Il Tribunale osserva che le affermazioni di GI VO di riscuotere 250,00 euro ogni tre giorni, si riferiscono alla percezione di guadagni sulla gestione della piazza di spaccio tenuta dai due ricorrenti, CI e IA, in particolare sia perché la precisazione del contenuto del rapporto è estremamente dettagliata, e non sarebbe necessaria al solo fine di tranquillizzare madre e nonna circa l'assenza di dipendenza dai medesimi soggetti per il reperimento di cocaina da consumare, sia perché non avrebbe logica spiegazione la richiesta di intervento fatta da GI VO ad ES TO in ordine alla vicenda, sia perché, secondo il racconto della stessa RI FF, CI, anziché scusarsi, pretese di parlare con ES TO, e questi, subito dopo tale colloquio, intimò alla donna di non intromettersi più in queste vicende. 2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano correttamente motivate, perché formulate all'esito di un'accurata disamina delle fonti di prova, sulla base di criteri non manifestamente illogici o contraddittori, e con puntuale risposta a tutte le obiezioni formulate dai ricorrenti. Le critiche rivolte dalla difesa, pur articolate in modo estremamente dettagliato, non evidenziano vizi logici, nemmeno nella forma del travisamento della prova, ma si traducono nella richiesta di una diversa valutazione delle /5/1 risultanze istruttorie, ossia di un'operazione non consentita in sede di legittimità. 7 3. Diverse da quelle consentite, perché precluse, poi, sono le censure formulate nel secondo motivo nuovo, che attengono alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Invero, nella specie, le questioni concernenti le esigenze cautelari e la scelta della misura, risultano proposte soltanto con i motivi nuovi. Ora, le Sezioni Unite hanno precisato che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01). E, più recenti decisioni hanno ribadito che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (così, specificamente, Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295-01, e Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Cannpiso, Rv. 266441-01). In linea con questa consolidata elaborazione giurisprudenziale, deve ritenersi che, in tema di misure cautelari personali, sono inammissibili motivi nuovi proposti in tema di esigenze cautelari e scelta della misura, quando il ricorso originario per cassazione abbia riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza, stante la necessità di un rapporto di connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, e la diversità dei punti della decisione relativi alle esigenze cautelari rispetto a quelli concernenti i gravi indizi di colpevolezza. In effetti, come precisato dalle Sezioni Unite, «il concetto di "punto della decisione" [...] riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (così, testualmente, in motivazione, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239-01). 8 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l'avvocatessa Elvia Belnnonte, difensore di fiducia dei ricorrenti, anche in sostituzione dell'avvocato Giampiero IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 agosto 2022, e depositata il 15 settembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento con Penale Sent. Sez. 3 Num. 2873 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 30/11/2022 il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a SE CI e LÒ IA la custodia in carcere. La misura cautelare nei confronti di SE CI e LÒ IA è stata disposta in ordine al reato di partecipazione ad un'associazione criminale dedita al narqotraffico, operante in Brindisi da maggio 2018 a febbraio 2020 ed in permanenza (capo 8), nonché al reato di detenzione e cessione illegale di cocaina, per quantitativi dalla cui vendita ricavavano più di 250,00 euro ogni tre giorni, nel dicembre 2019 (capo 9). 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe SE CI e LÒ IA, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Giampiero IA, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che l'ordinanza impugnata è incorsa in vizi logici, anche per travisamento della prova, dando rilievo ad informazioni inesistenti ed omettendo la valutazione di elementi decisivi. Si segnala che l'elemento centrale ai fini della ricostruzione dei fatti è dato dall'intervento con il quale RI FF, in data 28 dicembre 2019, affrontò SE CI per intimargli di non cedere sostanza stupefacente al figlio. Si analizzano, in primo luogo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si premette che sono divenuti collaboratori di giustizia tutti i principali responsabili del c.d. "clan OM-FF", in particolare EA OM, ES TO, GE FF, RI FF. Si rappresenta, poi, che: -) EA OM ha indicato SE CI come appartenente alla c.d. "sacra corona unita", ma non ha saputo precisare se e a chi il medesimo fosse affiliato, salvo a riferirlo come vicino ad ES TO, al quale verserebbe una parte del profitto degli affari illeciti, precisamente «il punto»; -) GE FF, moglie di EA OM, non ha indicato SE CI come partecipe del gruppo, ma solo come persona molto attiva nell'attività di spaccio di droga;
-) non è possibile comprendere a quale periodo si riferiscano le condotte indicate da EA OM, in quanto, dal 2012, non sono mai stati, quest'ultimo e SE GU .ccia, entrambi in libertà, e, in quel periodo, LÒ IA non aveva più di quattordici anni;
-) le dichiarazioni di EA OM e GE FF non sono sovrapponibili;
-) ES TO, pur avendo rilasciato spontanee dichiarazioni, nulla ha raccontato con riferimento a SE CI e LÒ IA;
-) secondo l'ordinanza generica, RI FF avrebbe gestito la cassa del," /(X/ 2 gruppo fino al 1° febbraio 2020, data del suo arresto;
-) nelle conversazioni intercettate tra RI FF ed il marito ES TO non vi sono cenni di alcun tipo a SE CI e a LÒ IA. Si rileva, a questo punto, che non è stata compiuta alcuna valutazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca di EA OM, l'unico ad accusare SE CI di condotte di partecipazione al gruppo criminale, anche perché riscontro non può essere fornito dalle parole di GE FF, la quale, tra l'altro, ha ricordato dell'approvvigionamento di droga in favore di quest'ultimo da parte di persone del gruppo solo «in qualche circostanza». Si aggiunge che analoga critica deve esser diretta alla valutazione delle dichiarazioni di GE FF, anche perché prive di qualunque riferimento specifico o temporale. Si evidenzia, ancora, che RI FF, pur compagna di ES TO ed intranea al sodalizio criminale, nel rendere dichiarazioni collaborative all'autorità inquirente, ha affermato di non sapere a chi fosse affiliato CI, ed ha precisato perentoriamente: «non ha rapporti con il nostro gruppo». Si analizzano, in secondo luogo, le risultanze delle intercettazioni. Si premette che l'unica conversazione potenzialmente rilevante, dalla quale il Tribunale ha desunto rapporti di "affari" tra GI VO, figlio di RI FF, e SE CI nonché LÒ IA, consiste in un dialogo tra VO e la nonna, nel corso del quale il giovane dice di non acquistare alcuna «cosa» dai due, ma di fornirla agli stessi, e di aver perso «250 euro ogni tre giorni», facendo implicito riferimento all'intervento della madre contro gli attuali ricorrenti. Si rileva che, però, RI FF, rendendo dichiarazioni agli inquirenti, ha escluso rapporti tra SE CI ed il suo gruppo, ha anzi indicato SE CI e LÒ IA quali fornitori di droga al figlio GI VO, ha spiegato di aver "affrontato" CI proprio perché non voleva ciò, ed ha concluso di aver messo in contatto quest'ultimo con il marito, in quel momento detenuto, e di essere stata quindi rimproverata dal congiunto ed invitata a desistere dai suoi interventi. Si osserva, quindi, che le parole captate di GI VO nel colloquio con la nonna costituiscono un tentativo di sviare il sospetto di essere un assuntore di droga. Si aggiunge che: -) non risultano conversazioni intercettate tra GI VO e la madre, sulla cui base ricostruire le loro discussioni;
-) non vi sono elementi per ritenere l'afflusso di denaro da CI al gruppo criminale attraverso GI VO, anche perché. di ciò nulla riferisce RI FF, cassiera del sodalizio, e perché il giovane, in altra conversazione, dice alla nonna: «nessuno lo sa che io vado lì»; -) GI VO, dalle conversazioni intercettate, risulta essere un cocainomane alla costante ricerca di droga;
-) la nonna e l'amica IE Elia, 3 secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, dubitano della versione v di GI VO;
-) è del tutto indimostrato riferire l'intervento di ES TO nei confronti della moglie RI FF alla volontà di risolvere questioni del gruppo criminale, invece che di comporre un dissidio;
-) nelle conversazioni intercettate tra la nonna di GI VO ed il figlio ES FF, fratello di RI, la donna riferisce dell'alterco tra la figlia e CI, ma non parla in alcun modo della perdita di profitto subita dal nipote;
-) non vi sono elementi da cui inferire se e quale fu l'intervento di ES FF sulla sorella GE in relazione all'alterco della stessa con CI. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati posti a base della misura cautelare. Si deduce che l'ordinanza impugnata illegittimamente ha ritenuto gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico a carico di SE CI e LÒ IA di cui al capo 8. Si evidenzia che, da quanto emerso, per quanto evidenziato nello svolgimento delle ragioni addotte a fondamento del primo motivo, non risultano elementi da cui inferire rapporti stabili e permanenti tra SE CI e LÒ IA, da un lato, ed il gruppo criminale denominato "clan OM-FF", men che meno con riferimento ad affari illeciti o a dazioni di somme di denaro. Si deduce, inoltre, che illegittime sono anche le conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di gestione di sostanze stupefacenti di cui al capo 9. Si osserva che non sono provate né cessioni dai due attuali ricorrenti a GI VO e/o viceversa, né cessioni da LÒ IA a RI PR. Si precisa che le ipotizzate cessioni da IA a PR sono ricostruite sulla base di messaggi telefonici ritenuti opinabili nella stessa ordinanza genetica. 3. Nell'interesse di SE CI e LÒ IA, sono stati presentati due motivi nuovi con un unico atto sottoscritto dagli avvocati Giampiero IA ed Elvia Belmonte. 3.1. Con il primo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché agli artt. 125, 273, 192, commi 3 e 4, e 292 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati posti a base della misura cautelare. 4 Le censure esposte nel motivo richiamano e sviluppano gli argomenti esposti nell'originario ricorso, in particolare sottolineano la non sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'equivocità del significato delle conversazioni intercettate, e, in ogni caso, il mancato accertamento di un apporto economico dei ricorrenti al sodalizio sulla base del ricavato dell'attività di spaccio di droga, e persino dello svolgimento di un'attività di cessione di stupefacenti da parte dei medesimi. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Si deduce che le esigenze cautelare sono state desunte illegittimamente dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., nonché da un'apodittica affermazione della gravità del delitto, e dal richiamo a precedenti penali ormai datati per CI e modesti per IA. Si rappresenta che il Tribunale ha omesso di valutare il dato, documentato dalla difesa, della mancata commissione di reati da parte di AN da circa un decennio. Si rileva che, in ogni caso, dovrebbe essere apprezzata la possibilità di applicazione degli arresti domiciliari con il controllo elettronico, posta l'assenza di contestazione di detenzione e cession•e di droga nel domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, esposti unitariamente con censure riferite cumulativamente ad entrambi i ricorrenti, sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nei due motivi del ricorso originario e nel primo motivo nuovo, tra loro connesse, le quali contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che non risultano elementi da cui inferire l'esistenza di rapporti stabili tra i ricorrenti e l'associazione finalizzata al narcotraffico denominata "clan OM-FF", o di attività di cessione o gestione illecita di sostanza stupefacente da parte dei medesimi, stante la non sovrapponibilità ed anzi le divergenze delle dichiarazioni dei coimputati e la equivocità dei contenuti delle conversazioni intercettate. 2.1. Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni in ordine alla sussistenza dei gravi indizi sia per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, sia per il reato di illecita detenzione e cessione di 5 cocaina, esamina analiticamente le fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni di coindagati e dalle risultanze di intercettazioni telefoniche. 2.1.1. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni dei coimputati EA OM, GE FF e RI FF. Si rappresenta che, secondo quanto dichiarato da EA OM, nell'interrogatorio dell'8 giugno 2021, SE CI: -) è persona inserita a pieno titolo nell'organizzazione criminale denominata "sacra corona unita"; -) è «attualmente attivo nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti»; -) è soggetto «vicino a TO ES a cui versa il punto sul profitto degli affari illeciti»; -) è gestore di un gruppo di giovani spacciatori, tra i quali il figlio della sua convivente, a nome «LÒ» e coinvolge in tale attività anche la stessa convivente, NA RS;
-) si è avvalso dell'indicato «LÒ» per mandargli «ambasciate», quando egli (il dichiarante) era detenuto;
-) ha sempre avuto la disponibilità di armi. Si segnala, poi, che, secondo il racconto di GE FF, reso il 27 aprile 2022, SE CI: -) è amico di ES TO;
-) gestisce una piazza di spaccio presso la sua abitazione, attiva almeno fino al giorno dell'arresto della dichiarante, anche avvalendosi della collaborazione di della convivente NA RS e del figlio di questa LÒ IA, il quale effettua consegne di droga;
-) ha ricevuto approvvigionamenti di droga da suo fratello ES FF «in qualche circostanza». GE FF, peraltro, ha precisato: «Non so riferire se [CI] versasse quota parte dei proventi dello spaccio a mio marito». Si riportano, poi le dichiarazioni di RI FF dell'interrogatorio del 22 aprile 2022. Questa dichiarante ha detto che: -) SE CI fino al 2020 spacciava cocaina, almeno secondo quanto appreso da suo marito;
-) non sapeva, però, se SE CI fosse affiliato ed ha aggiunto: «non ha rapporti con il nostro gruppo»; -) SE CI riforniva di cocaina anche il figlio GI VO, per cui ella si era recata a casa del medesimo e lo aveva minacciato affinché desistesse, ma poi CI aveva preteso di parlare con il marito della donna, in quel momento detenuto, e questi aveva composto il dissidio «rimproverandomi ed intimandomi di non fare queste sortite»; -) LÒ IA, sempre secondo quanto indicatole dal marito, spacciava anche lui per conto di CI, con il quale conviveva. Il Tribunale, quindi, osserva, all'esito di un'analitica comparazione, che le dichiarazioni di EA OM e di GE FF sono «largamente sovrapponibili», e che le dichiarazioni di RI FF non sono idonee ad inficiare queste conclusioni, perché confermano l'attività di spaccio svolta da CI e IA e, per il resto «palesano, invece, la scarsa conoscenza che la / 1 ( 6 medesima FF aveva dei rapporti del CI con il clan e del suo esatto ruolo all'interno del sodalizio». 2.1.2. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata richiama in modo dettagliato le conversazioni telefoniche intercettate (cfr. pagg. 6-18). In estrema sintesi, da queste conversazioni emergono: -) la lite tra RI FF e CI;
-) i contatti con ES FF, in quel momento detenuto, specie da parte della madre di questi e di RI, SA LA, per informarlo della lite tra la figlia e CI;
-) rapporti di affari tra GI VO ed il gruppo CI: -) i contatti tra GI VO e ES TO, in quel momento detenuto, attraverso i quali il primo notizia l'altro della scenata fatta dalla madre a casa di CI;
-) contatti "dubbi" tra SE CI e LÒ IA, da una parte, ed un possibile acquirente, dall'altra. In particolare, nella conversazione del 28 dicembre 2019, alle ore 19,18, GI VO si lamenta con la nonna SA LA che la madre «mi sta facendo chiudere tutte le porte», e, alla domanda: «Ma quella forse pensa che vai per prenderti quella cosa?», risponde: «sì ... che ho bisogno di loro per quella cosa! ... che io gliela do nonna ... io gliela do ... sono io a dargliela! Per guadagnarmi i soldi! Adesso io ho perso 250 euro ogni tre giorni!». Il Tribunale osserva che le affermazioni di GI VO di riscuotere 250,00 euro ogni tre giorni, si riferiscono alla percezione di guadagni sulla gestione della piazza di spaccio tenuta dai due ricorrenti, CI e IA, in particolare sia perché la precisazione del contenuto del rapporto è estremamente dettagliata, e non sarebbe necessaria al solo fine di tranquillizzare madre e nonna circa l'assenza di dipendenza dai medesimi soggetti per il reperimento di cocaina da consumare, sia perché non avrebbe logica spiegazione la richiesta di intervento fatta da GI VO ad ES TO in ordine alla vicenda, sia perché, secondo il racconto della stessa RI FF, CI, anziché scusarsi, pretese di parlare con ES TO, e questi, subito dopo tale colloquio, intimò alla donna di non intromettersi più in queste vicende. 2.2. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano correttamente motivate, perché formulate all'esito di un'accurata disamina delle fonti di prova, sulla base di criteri non manifestamente illogici o contraddittori, e con puntuale risposta a tutte le obiezioni formulate dai ricorrenti. Le critiche rivolte dalla difesa, pur articolate in modo estremamente dettagliato, non evidenziano vizi logici, nemmeno nella forma del travisamento della prova, ma si traducono nella richiesta di una diversa valutazione delle /5/1 risultanze istruttorie, ossia di un'operazione non consentita in sede di legittimità. 7 3. Diverse da quelle consentite, perché precluse, poi, sono le censure formulate nel secondo motivo nuovo, che attengono alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla ritenuta indispensabilità di applicazione della custodia in carcere. Invero, nella specie, le questioni concernenti le esigenze cautelari e la scelta della misura, risultano proposte soltanto con i motivi nuovi. Ora, le Sezioni Unite hanno precisato che i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, comma 4, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01). E, più recenti decisioni hanno ribadito che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (così, specificamente, Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295-01, e Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Cannpiso, Rv. 266441-01). In linea con questa consolidata elaborazione giurisprudenziale, deve ritenersi che, in tema di misure cautelari personali, sono inammissibili motivi nuovi proposti in tema di esigenze cautelari e scelta della misura, quando il ricorso originario per cassazione abbia riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza, stante la necessità di un rapporto di connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, e la diversità dei punti della decisione relativi alle esigenze cautelari rispetto a quelli concernenti i gravi indizi di colpevolezza. In effetti, come precisato dalle Sezioni Unite, «il concetto di "punto della decisione" [...] riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione (così, testualmente, in motivazione, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239-01). 8 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/11/2022