Articolo 26 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 25Articolo 27
Versione
12 marzo 1963
Art. 26.
L'articolo 7 della 26 gennaio 1942, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualita' di sottufficiali.
Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve fraquentate, con profitto, un apposito corso, di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola, ufficiali di pubblica sicurezza al quale e' ammesso mediante concorso per esame.
I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente".
E' abrogato l' articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524 .
Entrata in vigore il 12 marzo 1963