TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/07/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 20000598/2013 R.G.; tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Cesaro come da procura Parte_1 P.IVA_1
in atti;
Attrice
Contro
(C.F. ) rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Di Caprio e Controparte_1 P.IVA_2
Giuditta Perrotta come da procura in atti;
Convenuta
nonche'
(C.F. ) rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Bruno e Luigi Pacileo come da CP_2 P.IVA_3
procura in atti;
Convenuta
nonche'
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Tozzi come da procura in Controparte_3 P.IVA_4
atti;
Chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva la e la Parte_1 CP_2 [...]
dinnanzi al Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Eboli, al fine di ivi sentire Controparte_1
dichiarare, previo accertamento, il danno subito dalla derivante dalla mancata Parte_1
produzione causata da interruzione di fornitura di energia elettrica, quantificato dal CTU nell'ambito dell'A.T.P. del Tribunale di Salerno R.G. n. 2771/12 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rapp.te p.t., ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra loro, al risarcimento danni per tale ragione alla somma di € 10.000,00 (Euro Diecimila\00), oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
accertare e dichiarare che, comunque, le fatture emesse dalla CP_2
sono frutto di errore di calcolo, ammontante ad euro 104.865,70, anche alla luce della CTU espletata nell'ambito del medesimo a.t.p. e, per l'effetto, condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma ingiustamente ed illegittimamente sborsata di € 104.865,70 (Euro
Centoquattromilaottocentosessantacinque\70) od a quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, in caso di contestazione, a mezzo di CTU, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo e con la emissione di ogni conseguente declaratoria di legge.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendo preliminarmente, dichiarare CP_2
l'incompetenza territoriale del Giudice adito designando quale Giudice competente il Tribunale di Napoli ovvero quello di Roma, prediligendo, in ogni caso, quello convenzionalmente determinato, ovvero Napoli;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
Ancora, Controparte_4
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_2
e, per l'effetto, estrometterla dall'odierno giudizio;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle dedotte eccezioni di rito e preliminari, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della;
e, pertanto, ai sensi dell' art. 269 c.p.c., il differimento Controparte_3
dell'udienza osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis;
Nel merito, e in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Si costituiva altresì la contestando la domanda e chiedendone il rigetto Controparte_1
siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto sia in diritto;
Autorizzata la chiamata in causa della la stessa, regolarmente evocata in Controparte_3
giudizio, si costituiva chiedendo accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva atteso che nessun rapporto contrattuale intercorre tra essa con la sempre in via Parte_1
preliminare qualora, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, venisse dichiarata la arbitrarietà ed erroneità della ricostruzione dei consumi operata da e Controparte_1
di conseguenza la non debenza, in tutto o in parte, delle somme determinate a titolo di conguaglio, dichiarare tenuta a comunicare ad le Controparte_1 Controparte_3
letture relative al punto di prelievo intestato a cosi come risulteranno accertate Parte_1
in questa sede, nonché ad attivarsi al fine di consentire il conseguente storno delle relative fatture di rettifica già emesse nei confronti di e da questa già pagate;
Controparte_3
Accertare e dichiarare, in relazione dei motivi suesposti, che nessun risarcimento dei danni è dovuto dalla in relazione alla i alla luce del fatto che nessun Controparte_3 Controparte_3
rapporto contrattuale intercorre tra quest'ultima e sempre in via preliminare Parte_1
qualora, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, venisse dichiarata la arbitrarietà ed erroneità della ricostruzione dei consumi operata da e di Controparte_1
conseguenza la non debenza, in tutto o in parte, delle somme determinate a titolo di conguaglio, dichiarare tenuta a comunicare ad le Controparte_1 Controparte_3
letture relative al punto di prelievo intestato a cosi come risulteranno accertate Parte_1
in questa sede, nonché ad attivarsi al fine di;
consentire il conseguente storno delle relative fatture di rettifica già emesse nei confronti di e da questa già pagate;
Controparte_3
Con accertare e dichiarare che nessun risarcimento dei danni è dovuto dalla in CP_3
relazione alla sospensione della fornitura di energia elettrica del 15.6.2012.
A seguito della soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Salerno la causa veniva trasferita alla sede contrale del Tribunale.
Acquisito il fascicolo recante R.G. n.2771/2012 relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo, prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva dal giudice rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. per essere poi assegnata a sentenza con ordinanza del 24.9.2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da CP_2
che ritiene competente il foro di Napoli in ragione dell'art. 22 delle condizioni generali
[...]
di fornitura relative al contratto sottoscritto dalle parti, che prevede che qualsiasi controversia. riguardante il medesimo contratto debba essere conosciuta dal Tribunale di Napoli in via esclusiva.
In ipotesi, come nel presente giudizio, di connessione oggettiva di cause (cumulo soggettivo), il foro convenzionale esclusivo relativo ad una di esse può essere derogato e l'attore può seguire criteri diversi di individuazione del giudice competente. Al riguardo si veda ex pluribus Cass., ord. 18967/2012 secondo cui “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”.
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, sollevata dalla società è inammissibile, e, quindi, tamquam non esset, perché CP_2
formulata in maniera incompleta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nell'atto di opposizione - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (cass. civ., 7.3.2013, n. 5725; cass. civ., 11.12.2014, n. 26094).
Nel caso di specie, con riferimento al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., la società nella comparsa di risposta, ha contestato la competenza per territorio del CP_2
Tribunale di Salerno – sez. distaccata di Eboli, in favore del Tribunale di Napoli o Roma ove rispettivamente hanno la sede legale la e l' che ai sensi CP_2 Controparte_1
dell'art.20 c.p.c. l'istante ha facoltà dell'istante di incardinare il giudizio nel luogo in cui l'obbligazione nasce (forum contractus) quindi Napoli o deve essere eseguita (forum solutionis) ovvero, oltre al luogo in cui è stata erogata la fornitura, anche il luogo (residenza del creditore) in cui il debitore era tenuto alla sua prestazione di pagamento del corrispettivo;
ovvero Napoli alla via Toledo. Ma non ha ulteriormente contestato la competenza del giudice adito in favore del Tribunale Napoli o Roma deducendo che nel circondario del Tribunale di Salerno essa non aveva uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.).
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente richiamato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo il quale:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, da un lato, l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); dall'altro, il gestore è tenuto a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. La società utente, deve pertanto, non soltanto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento, ma, altresì, allegare e dimostrare quali consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Ebbene, la contestazione sollevata da parte attrice ha trovato puntuale riscontro nella CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP recante n. R.G. 2771/12.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. la l'odierna Parte_1
attrice richiedeva al Tribunale di Salerno la nomina di CTU al fine accertare e verificare la funzionalità e l'affidabilità del misuratore e/o contatore resso dal periodo CP_1 Parte_1 2008/2012. - accertare e verificare le cause degli interventi effettuati da nonché CP_1
l'esatto ammontare dei consumi dovuti per la energia elettrica effettivamente consumata, anche alla luce delle varie fasi di riduzione della produzione da parte di per il Parte_1
periodo in questione 2008/2012; accertare, infine, i danni subiti a causa delle varie interruzioni di energia elettrica subite nel periodo indicato.
Il CTU nominato, con procedimento da ritenersi condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che l'attrice società, negli anni 2006, 2007 e per quasi l'intero 2008 operava in condizioni di normalità produttiva. Negli ultimi due mesi del 2008, così come per gli anni successivi (2009, 2011 e 2012) c'è invece stata una apprezzabile riduzione delle ore lavorate con contestuale ricorso alla cassa integrazione. Dal 2006 e sino quasi alla fine del 2008, erano operativi tutti i 34 dipendenti della (7 con funzioni ammnistrative e 27 Parte_1
direttamente coinvolti nella produzione dei cavi coassiali) mentre, dal novembre del 2008, una apprezzabile aliquota dei predetti 27 operai, non è più stata coinvolta nel processo produttivo.
Dal gennaio dell'anno 2006 all'ottobre dell'anno 2008, la produzione media mensile di cavi
(esclusi i mesi di agosto e dicembre e pertanto relativa a 29 mesi) è stata quindi pari a circa
2.647 Km/mese, mentre il numero di ore mensili mediamente lavorate a sua volta è stato pari a 4.360 ore/mese; cosicché, per una energia indicata dall ome mediamente fornita ogni CP_1
mese, di 80.716kWh/mese, ne consegue che negli indicati anni (2006, 2007 e 2008) allorquando lo stabilimento lavorava utilizzando l'intera forza lavorativa Parte_1
disponibile, per produrre 1 km di cavi, si utilizzava mediamente energia per 30,5kWh/km”. Per quanto innanzi dettagliato, ed attenzionando i parametri, rappresentativi della sollevata problematica, sono da ritenersi ben poco verosimili le quantità energetiche per come poi corrette dall CP_1
Tutto ciò quando già il sistema produttivo afferente alla con il suo drastico Parte_1
ridimensionamento, avuto nel Novembre del 2008 e protrattosi sino all'attualità, può parimenti rappresentare un elemento di per sé giustificativo della congruità dell'energia mediamente misurata dal contatore." In danno della istante, inoltre, si è avuta una interruzione che non rientra nel novero delle cosiddette "giuste cause", quale quella verificatesi tra il 14 e il 15 giugno
2012, allorquando l'attività è rimasta influenzata da un'improvvisa e non preannunciata sospensione della fornitura di energia elettrica per un periodo di circa tredici ore (dalle 22 circa del giorno 14 giugno alle ore 10.30 circa del giorno 15 giugno). Tale interruzione in termini di rapporto causa/effetti, ebbe a determinare consequenziali danni. Ed ancora affermava:” per come è articolato il lay-out produttivo dello stabilimento, l'ordinario funzionamento dei macchinari è stato significativamente alterato in conseguenza di siffatta interruzione. E' fisiologico, per il tipo di produzione della la necessità di connotare le linee di Parte_1
produzione di ben determinate condizioni termiche già prima della loro messa in funzione, talchè un'interruzione notturna di energia elettrica, del tipo di cui trattasi, comporta la incapacità di una immediata riattivazione della produzione al momento della ripresa della fornitura di corrente. Tutto ciò ha, nella circostanza, fortemente condizionato l'attività produttiva del giorno 15 giugno 2012, interferendo così tanto nella produzione che la stessa ne
è risultata in concreto sostanzialmente mancante. In altri termini quegli 88 km di cavi che potevano presumibilmente essere prodotti in siffatta data, a considerare quanto ordinariamente si era verificato in simili giorni lavorativi, sono rimasti irrealizzati. Al danno conseguente da siffatta mancata produzione va poi a sommarsi quello degli oneri e dei costi fissi comunque inutilmente concretizzatesi in tale data visto il non ottenimento di alcun prodotto finito e funzionale. La tipologia di cavi per i quali non vi è stata produzione viene ordinariamente fatturata a circa 376 a km. Ipotizzando allora un utile imprenditoriale all'incirca pari al 20% ne consegue che la perdita netta per siffatta mancata produzione è pari a Euro
376x88kmx0,2 = 6.600 Euro. Importo che, equamente maggiorato del 50% quale incidenza degli oneri e dei costi fissi, individua in Euro 10.000 il più probabile danno conseguito alla
[...]
per la considerata interruzione della detta fornitura di energia elettrica. Si Parte_1
esaminavano, altresì, le fatture relative ai periodi di ricalcolo: fattura n. 8997- Gennaio
2010/Febbraio 2011 di importo pari ad Euro 76.886,44, fattura n. 2489 - Marzo 2011/Luglio
2011 di importo pari ad Euro 20.300,37, fattura n. 10169 di importo pari ad Euro 18.798,37, fattura n. 32779 di importo pari ad Euro 8.049,00, fattura n.32669 di importo pari ad Euro
2.011,16 oltre ad Euro 32669 per Euro 2.496,58. All'esito il CTU concludeva che per il periodo
Gennaio 2010-Gennaio 2011 il contatore era funzionante, per cui il ricalcolo della fattura 8997 era dovuto al più solo il mese di febbraio 2011 (per euro 3.976,66, quindi tra quanto fatturato da (euro 76.886,44) e quanto calcolato dalla perizia (euro 3.976,66) vi era una CP_2
differenza per errore di Euro 72.909,78. Il ricalcolo della fattura 2489 di euro 20.300,37 a parere del CTU, sarebbe potuto essere corretto. Infine la fattura 10169 era stata calcolata al doppio, quindi per euro 9.399,18. La somma derivante dalle differenze calcolate dal CTU determinava un danno economico per maggiore esborso da parte dell'attrice pari ad Euro 104.865,70. Il danno subito dalla derivante dalla mancata produzione causata da interruzione Parte_1 di fornitura di energia elettrica veniva quantificato nell'elaborato a.t.p. in € 10.000\00 (Euro
Diecimila\00). Il deposito dell'elaborato peritale aveva definitivamente acclarato il diritto della alla restituzione della somma di Euro 104.865,70, oltre al risarcimento danni Parte_1
subito a causa della interruzione della fornitura di energia elettrica per come quantificato dal
CTU Ing. ell'ambito dell'atp per € 10.000\00, oltre interessi dalla singola maturazione Per_1
dei crediti al soddisfo.
Da quanto sopra, così come accertato dall'espletato A.T.P., risulta errata la richiesta di rideterminazione del corrispettivo della fornitura, da parte di per la Controparte_1
rilevazione dei dati così come risultano evidenti i danni subiti dall'attrice procurati dal suo misuratore e dai suoi interventi per l'eliminazione dell'incombente lamentato, ovvero per il malfunzionamento dello stesso;
risultano, infine, non dovute le somme pagate dall'attrice alla
CP_2
E' il caso di ricordare che il distributore, quale Concessionario pubblico ex-lege (D. Lgs.vo
79/1999 e D.M. 13.10.2003), ha il compito di svolgere il servizio di distribuzione, ovvero di trasporto, consegna e misura dell'energia elettrica mentre l'attività di vendita viene esercitata dalle società operanti in regime di libero mercato.
Il contratto di trasporto, stipulato attraverso il fornitore, produce i suoi effetti nei confronti del cliente finale.
In ragione di tale rapporto, mediato dalla presenza del fornitore, il distributore non solo percepisce gli oneri di trasporto in ragione dei consumi rilevati e comunicati al fornitore cui deriva l'obbligo di pagamento per il cliente finale delle fatture in vendita dell'energia elettrica
(che in caso di rettifica comporterebbe automaticamente il diritto del cliente finale alla restituzione delle somme indebitamente versate stante l'inesistenza dei consumi) ma soprattutto è responsabile della stessa attività di controllo, verifica e rilevazione dei consumi, con obbligo di risarcire il danno al cliente finale, costretto al pagamento delle fatture per l'energia non utilizzata.
Trattandosi di un'ipotesi di ripetizione d'indebito, la legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) non può che appartenere alla società fornitrice, ovvero alla quale soggetto che titolare del credito contrattuale al pagamento delle fatture CP_2
periodiche per la somministrazione di energia, comprensive degli oneri di dispacciamento e distribuzione. La posizione contrattuale individua nel fornitore il titolare del credito conseguente al consumo di energia elettrica, anche se lo stesso dipende dai dati forniti dal distributore.
Sul punto, la non contesta la riscossione di somme dal cliente finale, ma soltanto CP_2
che i criteri di calcolo utilizzati sono erronei e riconducibili ad omissione da parte del distributore e, di conseguenza, vanno trasferiti a carico dello stesso;
la stessa CP_2
spiega sullo specifico punto domanda di manleva nei confronti della unica Controparte_3
titolare del contratto di dispacciamento e trasporto sottoscritto con il distributore e società
(trader) verso la quale si è contrattualmente obbligata (cfr. contratto versato dalla Parte_2
[...
) a rimettere le somme incassate dal cliente finale Parte_1
Ciò detto, va però considerato che dall'attuale quadro normativo, come delineato a partire dal d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, che ha liberalizzato il mercato dell'energia, al D.L. 73/2007, convertito con modifiche nella legge n. 125/2007, si evince che diverso è il soggetto incaricato del trasporto dell'energia (ovvero in regime di esclusiva) rispetto ai Controparte_1
grossisti che si occupano della vendita dell'energia agli utenti finali (in regime di liberalizzazione, nel presente caso . CP_2
Sono, inoltre, le stesse condizioni generali che regolano il rapporto di fornitura di energia, pacificamente esistente tra la società attrice e la , ad escludere ogni responsabilità CP_2
del Fornitore nel caso di specie, laddove si prevede che il fornitore garantisce al cliente la fornitura di energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite nel presente contratto, ma al contempo che la fornitura è erogata con continuità e potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte dai gestori di rete competenti per ragioni di servizio ovvero per cause di oggettivo pericolo e che tali interruzioni non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento nè potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.
Ne consegue che deve affermarsi che la responsabilità per le alterazioni nella tensione o per le interruzioni di fornitura non può che ascriversi al solo distributore.
Tale responsabilità è da inquadrare come contrattuale;
infatti, se da un lato è evidente che le società clienti hanno stipulato il contratto di fornitura unicamente con la d'altro CP_2
canto nello stesso contratto, nonché nelle condizioni generali ed anche nella normativa vigente,
è previsto che l'attività di trasmissione, di gestione della rete e di dispacciamento dell'energia spettano in via esclusiva alla società di distribuzione. Alla luce di quanto sopra va accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, pertanto, va condannata la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della somma di € 10.000,00; su tale somma andranno calcolato gli interessi cosiddetti compensativi (cfr. anche Cass sez. III n. 10193 del 28.4.2010), fissandone il tasso annuo nell'attuale misura legale. Tali interessi devono essere calcolati, con divieto di anatocismo, dalla data dell'evento dannoso (15.6.2012) sulla somma capitale sopra indicata, devalutata al 15.6.2012 e quindi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Va altresì accolta la domanda di ripetizione dell'indebito e la condannata alla CP_2
restituzione della somma di € 104.865,70 in favore della stessa attrice società; gli interessi, al tasso legale su detta somma decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Va accolta, in quanto fondata, la domanda di manleva spiegata dalla ed invero, in CP_2
virtù degli accordi contrattuali siglati con quest'ultima risulta il reale Controparte_3
accipiens delle somme incassate in ragione della erronea ricostruzione dei consumi eseguita in danno dell'attrice.
In accoglimento di detta domanda la dovrà tenere indenne e rivalere la Controparte_3
stessa della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere a parte CP_2
attrice in ragione del presente giudizio il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di CTU;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm Giustizia 55/14 come da dispositivo;
Le spese di CTU vanno poste in eguale misura a carico della e della Controparte_5 CP_2
[...]
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna, a titolo di risarcimento danni, l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice società, della somma di € 10.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore CP_2
dell'attrice società, della somma di € 104.865,70 oltre interessi come in parte motiva indicato;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore CP_2
dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 450,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
5) Pone a carico delle convenute, ed in eguale misura, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P. (R.G. n. 2771/12);
6) Accoglie la domanda di manleva proposta dalla e - per l'effetto - dichiara tenuta CP_2
e conseguentemente condanna la parte chiamata in causa in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t. a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che CP_2
quest'ultima società è tenuta a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di
CTU;
7) condanna la parte chiamata in causa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 4.925,00 per compensi professionali oltre CP_2
rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione ai Difensori della CP_2
dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Salerno il 1.7.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 20000598/2013 R.G.; tra
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Cesaro come da procura Parte_1 P.IVA_1
in atti;
Attrice
Contro
(C.F. ) rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Di Caprio e Controparte_1 P.IVA_2
Giuditta Perrotta come da procura in atti;
Convenuta
nonche'
(C.F. ) rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Bruno e Luigi Pacileo come da CP_2 P.IVA_3
procura in atti;
Convenuta
nonche'
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Tozzi come da procura in Controparte_3 P.IVA_4
atti;
Chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva la e la Parte_1 CP_2 [...]
dinnanzi al Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Eboli, al fine di ivi sentire Controparte_1
dichiarare, previo accertamento, il danno subito dalla derivante dalla mancata Parte_1
produzione causata da interruzione di fornitura di energia elettrica, quantificato dal CTU nell'ambito dell'A.T.P. del Tribunale di Salerno R.G. n. 2771/12 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. e la in persona del legale CP_2 Controparte_1
rapp.te p.t., ciascuno per quanto di ragione ed in solido tra loro, al risarcimento danni per tale ragione alla somma di € 10.000,00 (Euro Diecimila\00), oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
accertare e dichiarare che, comunque, le fatture emesse dalla CP_2
sono frutto di errore di calcolo, ammontante ad euro 104.865,70, anche alla luce della CTU espletata nell'ambito del medesimo a.t.p. e, per l'effetto, condannare le convenute, ciascuna per quanto di ragione ed in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma ingiustamente ed illegittimamente sborsata di € 104.865,70 (Euro
Centoquattromilaottocentosessantacinque\70) od a quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, in caso di contestazione, a mezzo di CTU, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo e con la emissione di ogni conseguente declaratoria di legge.
Si costituiva la contestando la domanda e chiedendo preliminarmente, dichiarare CP_2
l'incompetenza territoriale del Giudice adito designando quale Giudice competente il Tribunale di Napoli ovvero quello di Roma, prediligendo, in ogni caso, quello convenzionalmente determinato, ovvero Napoli;
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
Ancora, Controparte_4
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_2
e, per l'effetto, estrometterla dall'odierno giudizio;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle dedotte eccezioni di rito e preliminari, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della;
e, pertanto, ai sensi dell' art. 269 c.p.c., il differimento Controparte_3
dell'udienza osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis;
Nel merito, e in via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Si costituiva altresì la contestando la domanda e chiedendone il rigetto Controparte_1
siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto sia in diritto;
Autorizzata la chiamata in causa della la stessa, regolarmente evocata in Controparte_3
giudizio, si costituiva chiedendo accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva atteso che nessun rapporto contrattuale intercorre tra essa con la sempre in via Parte_1
preliminare qualora, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, venisse dichiarata la arbitrarietà ed erroneità della ricostruzione dei consumi operata da e Controparte_1
di conseguenza la non debenza, in tutto o in parte, delle somme determinate a titolo di conguaglio, dichiarare tenuta a comunicare ad le Controparte_1 Controparte_3
letture relative al punto di prelievo intestato a cosi come risulteranno accertate Parte_1
in questa sede, nonché ad attivarsi al fine di consentire il conseguente storno delle relative fatture di rettifica già emesse nei confronti di e da questa già pagate;
Controparte_3
Accertare e dichiarare, in relazione dei motivi suesposti, che nessun risarcimento dei danni è dovuto dalla in relazione alla i alla luce del fatto che nessun Controparte_3 Controparte_3
rapporto contrattuale intercorre tra quest'ultima e sempre in via preliminare Parte_1
qualora, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, venisse dichiarata la arbitrarietà ed erroneità della ricostruzione dei consumi operata da e di Controparte_1
conseguenza la non debenza, in tutto o in parte, delle somme determinate a titolo di conguaglio, dichiarare tenuta a comunicare ad le Controparte_1 Controparte_3
letture relative al punto di prelievo intestato a cosi come risulteranno accertate Parte_1
in questa sede, nonché ad attivarsi al fine di;
consentire il conseguente storno delle relative fatture di rettifica già emesse nei confronti di e da questa già pagate;
Controparte_3
Con accertare e dichiarare che nessun risarcimento dei danni è dovuto dalla in CP_3
relazione alla sospensione della fornitura di energia elettrica del 15.6.2012.
A seguito della soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Salerno la causa veniva trasferita alla sede contrale del Tribunale.
Acquisito il fascicolo recante R.G. n.2771/2012 relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo, prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva dal giudice rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. per essere poi assegnata a sentenza con ordinanza del 24.9.2024 senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da CP_2
che ritiene competente il foro di Napoli in ragione dell'art. 22 delle condizioni generali
[...]
di fornitura relative al contratto sottoscritto dalle parti, che prevede che qualsiasi controversia. riguardante il medesimo contratto debba essere conosciuta dal Tribunale di Napoli in via esclusiva.
In ipotesi, come nel presente giudizio, di connessione oggettiva di cause (cumulo soggettivo), il foro convenzionale esclusivo relativo ad una di esse può essere derogato e l'attore può seguire criteri diversi di individuazione del giudice competente. Al riguardo si veda ex pluribus Cass., ord. 18967/2012 secondo cui “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”.
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, sollevata dalla società è inammissibile, e, quindi, tamquam non esset, perché CP_2
formulata in maniera incompleta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nell'atto di opposizione - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (cass. civ., 7.3.2013, n. 5725; cass. civ., 11.12.2014, n. 26094).
Nel caso di specie, con riferimento al criterio di collegamento indicato dall'art. 19 c.p.c., la società nella comparsa di risposta, ha contestato la competenza per territorio del CP_2
Tribunale di Salerno – sez. distaccata di Eboli, in favore del Tribunale di Napoli o Roma ove rispettivamente hanno la sede legale la e l' che ai sensi CP_2 Controparte_1
dell'art.20 c.p.c. l'istante ha facoltà dell'istante di incardinare il giudizio nel luogo in cui l'obbligazione nasce (forum contractus) quindi Napoli o deve essere eseguita (forum solutionis) ovvero, oltre al luogo in cui è stata erogata la fornitura, anche il luogo (residenza del creditore) in cui il debitore era tenuto alla sua prestazione di pagamento del corrispettivo;
ovvero Napoli alla via Toledo. Ma non ha ulteriormente contestato la competenza del giudice adito in favore del Tribunale Napoli o Roma deducendo che nel circondario del Tribunale di Salerno essa non aveva uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.).
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
Va preliminarmente richiamato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo il quale:
"Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, da un lato, l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); dall'altro, il gestore è tenuto a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. La società utente, deve pertanto, non soltanto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento, ma, altresì, allegare e dimostrare quali consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Ebbene, la contestazione sollevata da parte attrice ha trovato puntuale riscontro nella CTU espletata nell'ambito del procedimento per ATP recante n. R.G. 2771/12.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. la l'odierna Parte_1
attrice richiedeva al Tribunale di Salerno la nomina di CTU al fine accertare e verificare la funzionalità e l'affidabilità del misuratore e/o contatore resso dal periodo CP_1 Parte_1 2008/2012. - accertare e verificare le cause degli interventi effettuati da nonché CP_1
l'esatto ammontare dei consumi dovuti per la energia elettrica effettivamente consumata, anche alla luce delle varie fasi di riduzione della produzione da parte di per il Parte_1
periodo in questione 2008/2012; accertare, infine, i danni subiti a causa delle varie interruzioni di energia elettrica subite nel periodo indicato.
Il CTU nominato, con procedimento da ritenersi condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, ha accertato che l'attrice società, negli anni 2006, 2007 e per quasi l'intero 2008 operava in condizioni di normalità produttiva. Negli ultimi due mesi del 2008, così come per gli anni successivi (2009, 2011 e 2012) c'è invece stata una apprezzabile riduzione delle ore lavorate con contestuale ricorso alla cassa integrazione. Dal 2006 e sino quasi alla fine del 2008, erano operativi tutti i 34 dipendenti della (7 con funzioni ammnistrative e 27 Parte_1
direttamente coinvolti nella produzione dei cavi coassiali) mentre, dal novembre del 2008, una apprezzabile aliquota dei predetti 27 operai, non è più stata coinvolta nel processo produttivo.
Dal gennaio dell'anno 2006 all'ottobre dell'anno 2008, la produzione media mensile di cavi
(esclusi i mesi di agosto e dicembre e pertanto relativa a 29 mesi) è stata quindi pari a circa
2.647 Km/mese, mentre il numero di ore mensili mediamente lavorate a sua volta è stato pari a 4.360 ore/mese; cosicché, per una energia indicata dall ome mediamente fornita ogni CP_1
mese, di 80.716kWh/mese, ne consegue che negli indicati anni (2006, 2007 e 2008) allorquando lo stabilimento lavorava utilizzando l'intera forza lavorativa Parte_1
disponibile, per produrre 1 km di cavi, si utilizzava mediamente energia per 30,5kWh/km”. Per quanto innanzi dettagliato, ed attenzionando i parametri, rappresentativi della sollevata problematica, sono da ritenersi ben poco verosimili le quantità energetiche per come poi corrette dall CP_1
Tutto ciò quando già il sistema produttivo afferente alla con il suo drastico Parte_1
ridimensionamento, avuto nel Novembre del 2008 e protrattosi sino all'attualità, può parimenti rappresentare un elemento di per sé giustificativo della congruità dell'energia mediamente misurata dal contatore." In danno della istante, inoltre, si è avuta una interruzione che non rientra nel novero delle cosiddette "giuste cause", quale quella verificatesi tra il 14 e il 15 giugno
2012, allorquando l'attività è rimasta influenzata da un'improvvisa e non preannunciata sospensione della fornitura di energia elettrica per un periodo di circa tredici ore (dalle 22 circa del giorno 14 giugno alle ore 10.30 circa del giorno 15 giugno). Tale interruzione in termini di rapporto causa/effetti, ebbe a determinare consequenziali danni. Ed ancora affermava:” per come è articolato il lay-out produttivo dello stabilimento, l'ordinario funzionamento dei macchinari è stato significativamente alterato in conseguenza di siffatta interruzione. E' fisiologico, per il tipo di produzione della la necessità di connotare le linee di Parte_1
produzione di ben determinate condizioni termiche già prima della loro messa in funzione, talchè un'interruzione notturna di energia elettrica, del tipo di cui trattasi, comporta la incapacità di una immediata riattivazione della produzione al momento della ripresa della fornitura di corrente. Tutto ciò ha, nella circostanza, fortemente condizionato l'attività produttiva del giorno 15 giugno 2012, interferendo così tanto nella produzione che la stessa ne
è risultata in concreto sostanzialmente mancante. In altri termini quegli 88 km di cavi che potevano presumibilmente essere prodotti in siffatta data, a considerare quanto ordinariamente si era verificato in simili giorni lavorativi, sono rimasti irrealizzati. Al danno conseguente da siffatta mancata produzione va poi a sommarsi quello degli oneri e dei costi fissi comunque inutilmente concretizzatesi in tale data visto il non ottenimento di alcun prodotto finito e funzionale. La tipologia di cavi per i quali non vi è stata produzione viene ordinariamente fatturata a circa 376 a km. Ipotizzando allora un utile imprenditoriale all'incirca pari al 20% ne consegue che la perdita netta per siffatta mancata produzione è pari a Euro
376x88kmx0,2 = 6.600 Euro. Importo che, equamente maggiorato del 50% quale incidenza degli oneri e dei costi fissi, individua in Euro 10.000 il più probabile danno conseguito alla
[...]
per la considerata interruzione della detta fornitura di energia elettrica. Si Parte_1
esaminavano, altresì, le fatture relative ai periodi di ricalcolo: fattura n. 8997- Gennaio
2010/Febbraio 2011 di importo pari ad Euro 76.886,44, fattura n. 2489 - Marzo 2011/Luglio
2011 di importo pari ad Euro 20.300,37, fattura n. 10169 di importo pari ad Euro 18.798,37, fattura n. 32779 di importo pari ad Euro 8.049,00, fattura n.32669 di importo pari ad Euro
2.011,16 oltre ad Euro 32669 per Euro 2.496,58. All'esito il CTU concludeva che per il periodo
Gennaio 2010-Gennaio 2011 il contatore era funzionante, per cui il ricalcolo della fattura 8997 era dovuto al più solo il mese di febbraio 2011 (per euro 3.976,66, quindi tra quanto fatturato da (euro 76.886,44) e quanto calcolato dalla perizia (euro 3.976,66) vi era una CP_2
differenza per errore di Euro 72.909,78. Il ricalcolo della fattura 2489 di euro 20.300,37 a parere del CTU, sarebbe potuto essere corretto. Infine la fattura 10169 era stata calcolata al doppio, quindi per euro 9.399,18. La somma derivante dalle differenze calcolate dal CTU determinava un danno economico per maggiore esborso da parte dell'attrice pari ad Euro 104.865,70. Il danno subito dalla derivante dalla mancata produzione causata da interruzione Parte_1 di fornitura di energia elettrica veniva quantificato nell'elaborato a.t.p. in € 10.000\00 (Euro
Diecimila\00). Il deposito dell'elaborato peritale aveva definitivamente acclarato il diritto della alla restituzione della somma di Euro 104.865,70, oltre al risarcimento danni Parte_1
subito a causa della interruzione della fornitura di energia elettrica per come quantificato dal
CTU Ing. ell'ambito dell'atp per € 10.000\00, oltre interessi dalla singola maturazione Per_1
dei crediti al soddisfo.
Da quanto sopra, così come accertato dall'espletato A.T.P., risulta errata la richiesta di rideterminazione del corrispettivo della fornitura, da parte di per la Controparte_1
rilevazione dei dati così come risultano evidenti i danni subiti dall'attrice procurati dal suo misuratore e dai suoi interventi per l'eliminazione dell'incombente lamentato, ovvero per il malfunzionamento dello stesso;
risultano, infine, non dovute le somme pagate dall'attrice alla
CP_2
E' il caso di ricordare che il distributore, quale Concessionario pubblico ex-lege (D. Lgs.vo
79/1999 e D.M. 13.10.2003), ha il compito di svolgere il servizio di distribuzione, ovvero di trasporto, consegna e misura dell'energia elettrica mentre l'attività di vendita viene esercitata dalle società operanti in regime di libero mercato.
Il contratto di trasporto, stipulato attraverso il fornitore, produce i suoi effetti nei confronti del cliente finale.
In ragione di tale rapporto, mediato dalla presenza del fornitore, il distributore non solo percepisce gli oneri di trasporto in ragione dei consumi rilevati e comunicati al fornitore cui deriva l'obbligo di pagamento per il cliente finale delle fatture in vendita dell'energia elettrica
(che in caso di rettifica comporterebbe automaticamente il diritto del cliente finale alla restituzione delle somme indebitamente versate stante l'inesistenza dei consumi) ma soprattutto è responsabile della stessa attività di controllo, verifica e rilevazione dei consumi, con obbligo di risarcire il danno al cliente finale, costretto al pagamento delle fatture per l'energia non utilizzata.
Trattandosi di un'ipotesi di ripetizione d'indebito, la legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio) non può che appartenere alla società fornitrice, ovvero alla quale soggetto che titolare del credito contrattuale al pagamento delle fatture CP_2
periodiche per la somministrazione di energia, comprensive degli oneri di dispacciamento e distribuzione. La posizione contrattuale individua nel fornitore il titolare del credito conseguente al consumo di energia elettrica, anche se lo stesso dipende dai dati forniti dal distributore.
Sul punto, la non contesta la riscossione di somme dal cliente finale, ma soltanto CP_2
che i criteri di calcolo utilizzati sono erronei e riconducibili ad omissione da parte del distributore e, di conseguenza, vanno trasferiti a carico dello stesso;
la stessa CP_2
spiega sullo specifico punto domanda di manleva nei confronti della unica Controparte_3
titolare del contratto di dispacciamento e trasporto sottoscritto con il distributore e società
(trader) verso la quale si è contrattualmente obbligata (cfr. contratto versato dalla Parte_2
[...
) a rimettere le somme incassate dal cliente finale Parte_1
Ciò detto, va però considerato che dall'attuale quadro normativo, come delineato a partire dal d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, che ha liberalizzato il mercato dell'energia, al D.L. 73/2007, convertito con modifiche nella legge n. 125/2007, si evince che diverso è il soggetto incaricato del trasporto dell'energia (ovvero in regime di esclusiva) rispetto ai Controparte_1
grossisti che si occupano della vendita dell'energia agli utenti finali (in regime di liberalizzazione, nel presente caso . CP_2
Sono, inoltre, le stesse condizioni generali che regolano il rapporto di fornitura di energia, pacificamente esistente tra la società attrice e la , ad escludere ogni responsabilità CP_2
del Fornitore nel caso di specie, laddove si prevede che il fornitore garantisce al cliente la fornitura di energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite nel presente contratto, ma al contempo che la fornitura è erogata con continuità e potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte dai gestori di rete competenti per ragioni di servizio ovvero per cause di oggettivo pericolo e che tali interruzioni non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento nè potranno costituire motivo di risoluzione del contratto.
Ne consegue che deve affermarsi che la responsabilità per le alterazioni nella tensione o per le interruzioni di fornitura non può che ascriversi al solo distributore.
Tale responsabilità è da inquadrare come contrattuale;
infatti, se da un lato è evidente che le società clienti hanno stipulato il contratto di fornitura unicamente con la d'altro CP_2
canto nello stesso contratto, nonché nelle condizioni generali ed anche nella normativa vigente,
è previsto che l'attività di trasmissione, di gestione della rete e di dispacciamento dell'energia spettano in via esclusiva alla società di distribuzione. Alla luce di quanto sopra va accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, pertanto, va condannata la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della somma di € 10.000,00; su tale somma andranno calcolato gli interessi cosiddetti compensativi (cfr. anche Cass sez. III n. 10193 del 28.4.2010), fissandone il tasso annuo nell'attuale misura legale. Tali interessi devono essere calcolati, con divieto di anatocismo, dalla data dell'evento dannoso (15.6.2012) sulla somma capitale sopra indicata, devalutata al 15.6.2012 e quindi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Va altresì accolta la domanda di ripetizione dell'indebito e la condannata alla CP_2
restituzione della somma di € 104.865,70 in favore della stessa attrice società; gli interessi, al tasso legale su detta somma decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Va accolta, in quanto fondata, la domanda di manleva spiegata dalla ed invero, in CP_2
virtù degli accordi contrattuali siglati con quest'ultima risulta il reale Controparte_3
accipiens delle somme incassate in ragione della erronea ricostruzione dei consumi eseguita in danno dell'attrice.
In accoglimento di detta domanda la dovrà tenere indenne e rivalere la Controparte_3
stessa della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere a parte CP_2
attrice in ragione del presente giudizio il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di CTU;
le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm Giustizia 55/14 come da dispositivo;
Le spese di CTU vanno poste in eguale misura a carico della e della Controparte_5 CP_2
[...]
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna, a titolo di risarcimento danni, l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice società, della somma di € 10.000,00 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, Controparte_1
in favore dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 220,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore CP_2
dell'attrice società, della somma di € 104.865,70 oltre interessi come in parte motiva indicato;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore CP_2
dell'attrice società, delle spese di lite che liquida in € 450,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta;
5) Pone a carico delle convenute, ed in eguale misura, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'A.T.P. (R.G. n. 2771/12);
6) Accoglie la domanda di manleva proposta dalla e - per l'effetto - dichiara tenuta CP_2
e conseguentemente condanna la parte chiamata in causa in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t. a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che CP_2
quest'ultima società è tenuta a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di
CTU;
7) condanna la parte chiamata in causa al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 4.925,00 per compensi professionali oltre CP_2
rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e con attribuzione ai Difensori della CP_2
dichiaratisi antistatari;
Così deciso in Salerno il 1.7.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi