Ordinanza cautelare 15 ottobre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02728/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2728 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Soc. VE S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5A531DD99, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Iaria e Francesca Vanoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
AN & EL S.r.l., Sgargi S.r.l., Costruzioni Generali Appennino S.r.l., Fox S.r.l., Imaco S.p.A., Unyon Consorzio Stabile Sc. a r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dirigenziale n. 320 del 25 agosto 2025, comunicato in data 28 agosto 2025, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'RTI controinteressato della procedura aperta per l'affidamento, mediante appalto integrato, della “ Progettazione esecutiva e lavori di mitigazione ambientale del Waterfront e di mitigazione paesaggistica dell'intera area del porto di Piombino green energy impianto fotovoltaico porto di Piombino ”, finanziato con fondi PNRR, nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, tutti i verbali di gara, nonché il contratto d'appalto, ove nelle more stipulato;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguente subentro della ricorrente nel medesimo, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AN e EL S.r.l. il 10 ottobre 2025:
- del verbale n. 3, del 13 giugno 2025, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale ha valutato le offerte economiche e formato la graduatoria all’esito della procedura aperta relativamente per l’affidamento, mediante appalto integrato, della “ Progettazione esecutiva e lavori di mitigazione ambientale del Waterfront e di mitigazione paesaggistica dell’intera area del porto di Piombino green energy impianto fotovoltaico porto di Piombino ”, finanziato con fondi PNRR, nella parte in cui ha ammesso e classificato quale secondo in graduatoria, attribuendogli il punteggio totale di 88,71, il costituendo R.T.I. tra VE s.r.l. società benefit e Fox s.r.l., rispettivamente quale capogruppo e mandante;
- del verbale n. 1, del 5 maggio 2025, in cui, nel dare atto “ dell’avvenuta presentazione, entro i termini e con le modalità previste nel Disciplinare di gara, di n. 15 (quindici) offerte degli Operatori Economici ”, tra i quali il costituendo R.T.I. tra VE s.r.l. società benefit e Fox s.r.l., e nel constatare “ il corretto e completo caricamento delle offerte tecniche ”, presuppone implicitamente l’ammissione alla gara dello stesso R.T.I. appena citato;
- del verbale n. 2, del 9 giugno 2025, in cui, nel valutare anche l’offerta tecnica del costituendo R.T.I. tra VE s.r.l. società benefit e Fox s.r.l., presuppone implicitamente l’ammissione alla gara dello stesso R.T.I. appena citato e gli attribuisce il massimo punteggio (7 punti) in relazione al criterio della sostenibilità, di cui all’art. 17, lett. B, del disciplinare di gara;
- nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, tutti gli altri verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. VE S.r.l. Società Benefit il 18 ottobre 2025:
- per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 369 del 17 ottobre 2025, della relativa nota di trasmissione, della nota prot. interno n. 76830 del 14 ottobre 2025 con la quale la responsabile della fase di affidamento ha richiesto al RUP di procedere con l’apertura della busta amministrativa del RTI VE S.r.l. Società Benefit / Fox. S.r.l. al fine di verificare l’effettiva documentazione presentata dal raggruppamento, del verbale di gara n. 6 contenente la proposta di procedere all’esclusione del concorrente RTI costituendo VE S.r.l. Società Benefit (Mandataria) – Fox S.r.l. (Mandante), per la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al Modello n. 5 “Dichiarazioni PNRR/PNC” da parte della mandataria;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguente subentro della ricorrente nel medesimo, ovvero, in via subordinata, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN e EL S.r.l. ed il ricorso incidentale proposto dalla stessa società;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa TI PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale, con bando di gara del 13 gennaio 2025, indiceva una procedura aperta, con inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’appalto integrato finanziato con risorse PNRR avente ad oggetto la « Progettazione esecutiva e lavori di mitigazione ambientale del Waterfront e di mitigazione paesaggistica dell’intera area del porto di Piombino green energy impianto fotovoltaico porto di Piombino », per un importo complessivo di €. 7.501.483,46, di cui € 7.210.026,51 costituivano l’importo a base di gara soggetto a ribasso. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di un massimo di 70 punti su 100 per l’offerta tecnica, di 10 punti su 100 per la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, e di 20 punti su 100 per l’offerta economica.
1.1. Per quanto di rilievo nella causa, occorre precisare che l’art. 9 del Disciplinare di gara, con riferimento al subappalto, stabiliva che: « […] Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. […] Per l’esecuzione dei lavori. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, le quote subappaltabili sono le seguenti: Lavori in Categoria prevalente OG 3: subappaltabile fino a quota 49,99% Lavori in Categoria scorporabile OG9: subappaltabile al 100% ».
1.2. Inoltre, l’art. 16.3.1. del medesimo disciplinare, intitolato «Dichiarazioni integrative», prevedeva che: « Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, tramite il Modello n.1 “Dichiarazioni integrative”, il Modello n. 5 “Dichiarazioni PNRR/PNC” e il Modello n. 6 “Dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse”, allegati al presente disciplinare […] E dichiara inoltre, tramite il Mod. n. 5 “Dichiarazioni PNRR/PNC”: […] 16. (per l’esecuzione dei lavori) Di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare all’occupazione giovanile una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per l’esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso; 17. (per l’esecuzione dei lavori) Di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare all’occupazione femminile una quota pari almeno al 15% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per l’esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso; 18 (per l’esecuzione dei servizi di progettazione) Di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare all’occupazione femminile e giovanile una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per l’esecuzione di attività connesse o strumentali allo stesso ». L’art. 6 del disciplinare stabiliva inoltre che: « Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, indipendentemente dal numero di dipendenti, al momento della presentazione dell’offerta, abbiano omesso di dichiarare l’impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, comma 4, D.L. 77 del 2021 »; e il successivo art. 7 ribadiva che: « Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, salvo deroghe ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è requisito necessario dell’offerta, a pena di esclusione: […] per l’esecuzione dei lavori una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, rispettivamente all’occupazione femminile e all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione); per l’esecuzione dei servizi di progettazione una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, con riferimento sia all’occupazione femminile che all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). Tali obblighi vengono assunti rendendo le relative dichiarazioni di impegno nell’allegato Modello 5 “Dichiarazioni PNRR/PNC” ».
1.3. L’art. 20 del disciplinare regolamentava invece lo « Svolgimento delle operazioni di gara », prevedendo, ai sensi dell’art. 107 comma 3 D. Lgs. 36/2023, l’inversione procedimentale con la preventiva apertura delle offerte tecniche, l’esclusione di quelle irregolari e la valutazione di quelle regolari. In seguito, il sistema START in automatico: « effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio; provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria ». Poi la Commissione « individua i concorrenti che hanno formulato eventuale offerta anomala ai sensi dell’art. 110 del Codice. Qualora vengano individuate offerte anomale ai sensi dell’art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, verrà chiusa la seduta, dando comunicazione al Responsabile Unico del Progetto, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21 ». Il punto 21 « Commissione giudicatrice » prevedeva, tra l’altro, che: « Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte ». La verifica di anomalia era poi disciplinata dall’art. 22.
2. Prendevano parte alla gara quindici operatori, tra i quali la società VE S.r.l. Società Benefit, in raggruppamento con Fox S.r.l., e l’R.T.I. costituito tra AN & EL S.r.l. (mandataria), Sgargi S.r.l. (mandante) e Costruzioni Generali Appennino S.r.l. (mandante).
L’offerta del raggruppamento AN & EL, risultata prima in graduatoria con punteggio complessivo di 95,92 e ribasso del 31,77%, veniva sottoposta a verifica di anomalia, conclusasi favorevolmente con verbale del 21 agosto 2025.
3. Con il provvedimento dirigenziale n. 320 del 25 agosto 2025 la gara veniva dunque aggiudicata al raggruppamento AN & EL.
4. La società VE, mandataria del raggruppamento classificatosi al secondo posto, con l’atto introduttivo del presente giudizio impugnava la suddetta aggiudicazione, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con il primo motivo di ricorso, in particolare, VE sosteneva che l’RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto, nella propria offerta, aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto, per la categoria prevalente “OG3”, in misura superiore al limite massimo fissato dall’art. 9 del Disciplinare di gara.
Il secondo motivo di gravame si appuntava invece sul CCNL: pur avendo indicato un CCNL (edile industria) diverso da quello specificato dalla lex specialis (metalmeccanici per i lavori delle categorie OG3 e OG9), il raggruppamento vincitore non aveva prodotto la prescritta dichiarazione di equivalenza, da depositare insieme all’offerta, come previsto dall’art. 8 del disciplinare e dall’art. 5, comma 1, dell’Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023.
Nel terzo motivo la ricorrente affermava che il raggruppamento AN & EL aveva presentato un’offerta difforme e peggiorativa rispetto al progetto posto a base di gara, con specifico riguardo alle caratteristiche costruttive dei pali conici del fornitore Pali Campion S.r.l. Avendo la stazione appaltante rilevato la circostanza in sede di verifica di anomalia, la AN & EL nelle proprie giustificazioni indicava un nuovo fornitore, ovvero la società Joint Project International, con sede in Cina. A parere della ricorrente, tale condotta avrebbe configurato una modifica dell’offerta, illegittima ai sensi dell’art. 101 comma 3 D. Lgs. 36/2023.
Attraverso il quarto motivo di doglianza, VE evidenziava che l’RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver modificato l’offerta tecnica nel corso della verifica di anomalia, sia con riferimento ai pali di acciaio, sia riguardo alle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici cilindrici previsti dal progetto. Peraltro la modifica del fornitore, e l’individuazione a tal fine di un’azienda cinese, avrebbe determinato l’inosservanza dell’impegno all’utilizzo di prodotti di filiera corta, ossia realizzati ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo.
Con il quinto motivo di impugnazione, si rilevava come la modifica dei giustificativi in sede di verifica di anomalia evidenziasse ex se l’inaffidabilità dell’offerta. La ricorrente segnalava inoltre che non era chiaro se nel corrispettivo del materiale cinese fossero o meno ricompresi i dazi, che ove non considerati avrebbero reso l’offerta del tutto inattendibile; evidenziava altresì l’assenza della marcatura CE nei pali, per i quali era prodotto solo il relativo impegno pro futuro .
Quanto al sesto motivo di censura, lo stesso riguardava la dedotta insufficienza dei costi della manodopera indicati nelle schede di analisi dei prezzi allegate ai giustificativi dell’RTI AN & EL, inferiori a quello previsto dalle tabelle ministeriali, e in difetto di giustificazione.
Da ultimo, nel settimo motivo, proposto da VE in via dichiaratamente subordinata, si denunciava la ritenuta difformità tra i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione giudicatrice e le previsioni recate sul punto dalla lex specialis .
5. Si costituiva in giudizio il controinteressato raggruppamento AN & EL, aggiudicatario della gara, chiedendo la reiezione del ricorso, del quale deduceva la palese infondatezza nel merito.
6. Il suddetto raggruppamento proponeva altresì ricorso incidentale escludente, depositato nel fascicolo di causa il 10 ottobre 2025, con cui chiedeva l’annullamento (anche) del verbale n. 3 del 13 giugno 2025, nella parte in cui disponeva l’ammissione in gara del ricorrente principale VE.
Con il primo motivo incidentale l’RTI AN & EL S.r.l. rilevava che, dall’esame della documentazione amministrativa relativa al costituendo raggruppamento tra VE s.r.l. e Fox s.r.l., risultava la mancata produzione del modello 5 da parte della società odierna ricorrente principale, con il conseguente difetto della dichiarazione dell’impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile in conformità all’art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, prevista a pena di esclusione dall’art. 6 del disciplinare di gara, e comunque dallo stesso art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021, in tema di appalti PNRR. Peraltro, osservava ancora la ricorrente incidentale, l’omessa produzione della suddetta dichiarazione ha riguardato anche l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l., che in virtù dell’avvalimento era a sua volta tenuta a produrre tale manifestazione di volontà.
Nel secondo motivo di ricorso incidentale si deduceva la mancata allegazione, da parte di VE, della dichiarazione di equivalenza tra il CCNL indicato nella lex specialis (metalmeccanici) e quello adottato dalla società ricorrente originaria (edilizia).
Con il terzo motivo il RTI AN & EL contestava la non congruità dell’assegnazione del punteggio massimo di 7 punti all’offerta VE, con riguardo al criterio B. “Sostenibilità” dell’offerta tecnica, e rilevava come tale valutazione fosse affetta da carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti.
7. Si costituiva in giudizio anche l’Autorità Portuale, chiedendo la reiezione del ricorso principale, e sottolineando la correttezza del proprio operato anche relativamente alle censure di carattere incidentale.
8. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025, era respinta con ordinanza della sezione n. 582/2025.
9. In seguito la stazione appaltante, con provvedimento dirigenziale del 17 ottobre 2025, disponeva l’esclusione di VE dalla gara, dopo che, in data 14 ottobre 2025, la responsabile della fase di affidamento aveva chiesto al RUP di procedere all’apertura della busta amministrativa del RTI VE, al fine di verificare la documentazione presentata dal raggruppamento.
Riscontrata l’effettiva mancanza della dichiarazione relativa all’impegno di assumere manodopera giovanile e femminile, in virtù degli artt. 6 e 7.3 del disciplinare di gara, e dell’art. 47 comma 4 D. Lgs. 77/2021, l’Autorità Portuale disponeva l’esclusione dell’RTI VE.
10. In data 18 ottobre 2025 la società ricorrente principale depositava nel fascicolo di causa ricorso per motivi aggiunti, con cui impugnava il suddetto provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti argomenti di censura.
Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente principale evidenziava che, in virtù dell’inversione procedimentale stabilita dal disciplinare, la busta amministrativa di VE non avrebbe potuto essere aperta, non essendo tale società la prima classificata; era dunque illegittima l’esclusione basata su tale apertura. Peraltro, sosteneva la ricorrente, l’esclusione era comunque viziata in quanto disposta dopo la chiusura del procedimento di gara, perfezionata con l’aggiudicazione. Si denunciava anche lo sviamento di potere, nel senso che la finalità dell’apertura della busta amministrativa avrebbe dovuto essere quella di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto privo dei requisiti di partecipazione, mentre era utilizzata per sterilizzare il ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo aggiunto si sosteneva che l’omessa dichiarazione contestata a VE avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio; inoltre la dichiarazione sarebbe stata implicitamente resa, avendo VE espressamente accettato tutte le disposizioni della legge di gara, che facevano specifico riferimento agli impegni relativi all’occupazione giovanile e a quella femminile. Peraltro l’omessa dichiarazione sarebbe stata imputabile a un errore materiale in quanto, nel presentare l’offerta, la ricorrente principale aveva caricato due volte la dichiarazione della società Fox, e omesso di inserire la propria dichiarazione, che risulterebbe firmata digitalmente dal legale rappresentante di VE, con marca temporale risalente al tempo della presentazione della domanda di partecipazione.
10.1. Nel terzo motivo aggiunto, proposto in via gradata da VE, la ricorrente prestava il proprio consenso all’esclusione ex art. 97 comma 2 D. Lgs. 36/2023, chiedendo dunque che venisse disposta l’aggiudicazione in favore del raggruppamento di originaria appartenenza.
11. Il raggruppamento AN & EL S.r.l. e l’Autorità Portuale resistevano ai motivi aggiunti, deducendone l’infondatezza ed evidenziando che, dalla reiezione degli stessi, sarebbe necessariamente scaturita l’improcedibilità del ricorso iniziale.
11.1. In vista dell’udienza di merito, con proprio atto del 17 novembre 2025, la società AN & EL S.r.l. depositava nel fascicolo di causa un’istanza di sospensione del giudizio, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento interdittivo, che le vietava di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti per tutta la durata del presupposto provvedimento di sospensione dalle lavorazioni e sino all’intervenuta revoca di quest’ultimo atto. L’atto presupposto era stato adottato nei confronti della medesima società dalla AUSL Toscana Centro in data 4 luglio 2024 (per essere stata riscontrata la violazione di cautele per la sicurezza sul lavoro) e revocato il 30 giugno 2025. La società aveva impugnato l’atto interdittivo ministeriale dinanzi al TAR per il Lazio, e attendeva la pronuncia cautelare monocratica.
12. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, durante la quale il difensore di AN & EL S.r.l. dichiarava « superata l’istanza di sospensione del giudizio depositata in data 16/11/2025, visto il Decreto Cautelare n. 6391 del 17/11/2025, pubblicato sul ricorso RG n. 14063/2025 TAR Lazio, Sez. III, con cui è stata rigettata l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche » (dal verbale di udienza), la causa era trattenuta in decisione.
13. Il Collegio ritiene di esaminare, in primis , i motivi aggiunti, per ragioni di priorità logica ed economia processuale. Tale ricorso ha infatti per oggetto l’impugnazione dell’esclusione dalla gara della ricorrente principale, cosicché, in caso di reiezione dello stesso, resterebbe confermata la legittimità dell’esclusione dalla gara di VE S.r.l., con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere della stessa società riguardo all’impugnazione dell’aggiudicazione, e derivante improcedibilità dell’atto introduttivo della presente causa.
È infatti evidente che l’interesse fatto valere in giudizio da VE era esclusivamente quello a conseguire l’aggiudicazione.
Non può invero ritenersi sussistente, nella fattispecie (né del resto veniva rivendicato dalla società), un concreto interesse strumentale alla riedizione della gara configurabile in capo alla ricorrente principale, atteso che la graduatoria è costituita da 15 operatori economici, ed è dunque inverosimile, secondo l’ id quod plerumque accidit , che la stazione appaltante decida ( ciò che è comunque nei suoi poteri ) di dare corso alla riedizione della gara.
13.1. Il primo dei motivi aggiunti si appuntava sull’istituto dell’inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 D. Lgs. 36/2023, stabilita dalla legge di gara. Tale modulo operativo, ad avviso della ricorrente, avrebbe impedito alla stazione appaltante di procedere all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa della VE, seconda graduata, consentendo il controllo dei soli requisiti della prima classificata.
La suddetta ricostruzione non può essere condivisa.
L’inversione procedimentale è disciplinata dall’art. 107 comma 3 D. Lgs. 36/2023, a norma del quale: « 3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. […] Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente ».
Dalla riportata disposizione, richiamata nella lex specialis , si evince che non vi è alcun vincolo, a carico della stazione appaltante, di porre in essere la verifica della documentazione amministrativa per la sola impresa prima graduata, posto che la norma si limita a stabilire che tale fase viene svolta dopo la valutazione delle offerte.
V’è da aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto da VE, l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 47 richiede che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione (e dunque la verifica della documentazione amministrativa) deve essere svolta in modo da garantire imparzialità e trasparenza, evidentemente presupponendone lo svolgimento su una pluralità di operatori, e non solo sull’impresa prima classificata.
Non è invece fondata la censura secondo cui l’apertura della documentazione amministrativa di VE sarebbe illegittima in quanto posta in essere, in violazione dell’art. 17 comma 5 D. Lgs. 36/2023, dopo l’aggiudicazione. Attraverso tale attività di controllo, invero, la PA verificava per la prima volta, con esito negativo e conseguente esclusione, i requisiti di accesso alla gara della seconda graduata; del tutto correttamente, inoltre, tale attività non era preceduta da comunicazione di avvio, poiché la semplice domanda di partecipazione alla gara pone l’operatore economico in una condizione di piena consapevolezza circa lo svolgimento di tali passaggi endoprocedimentali da parte della stazione appaltante. In tal senso, ex plurimis : « L'esclusione di un operatore economico da una gara pubblica, disposta nel caso di specie per incertezza e indeterminatezza dell'offerta, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento in quanto fa parte di una fase essenziale del procedimento stesso, di cui l'interessato è già inevitabilmente a conoscenza » (Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2025 n. 804; cfr: TAR Lazio, Roma, III, 8 gennaio 2024 n. 277; Consiglio di Stato, V, 16 novembre 2023 n. 9858).
Peraltro, una siffatta censura di ordine “temporale” si appalesa nella sostanza inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente principale. Invero, la società ambisce a conseguire il bene della vita dell’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore ( risultando, nella fattispecie, come precisato al precedente punto 13, del tutto fuori discussione la possibile configurabilità di un interesse concreto ed attuale alla riedizione ). Tuttavia, considerato che prima di disporre un’eventuale aggiudicazione alla ricorrente la stazione appaltante avrebbe necessariamente dovuto aprire la busta amministrativa di VE e verificare i requisiti di partecipazione della stessa società, appare del tutto irrilevante il momento di esecuzione di tale verifica. La carenza delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dalla normativa sugli appalti PNRR, invero, sarebbe comunque risultata, in qualunque tempo, preclusiva dell’aggiudicazione a VE (come meglio precisato nel prosieguo della trattazione), con assoluta irrilevanza, rispetto all’interesse perseguito, dell’avvenuta postposizione di tale attività.
Non può rilevarsi infine, nella condotta dell’Amministrazione, alcuno sviamento di potere, posto che l’eventuale improcedibilità del ricorso introduttivo, in caso di esclusione consolidata dell’impresa che lo ha attivato, è una conseguenza necessitata dei principi che regolano l’ordinamento processuale, non certo una finalità aberrante che possa avere illegittimamente orientato l’attività dell’Amministrazione.
13.2. Si procede ora alla disamina del secondo dei motivi aggiunti, riguardante la dedotta non necessità e comunque l’asserita sanabilità del difetto di dichiarazioni riscontrato dalla PA.
La censura è palesemente destituita di fondamento.
Innanzi tutto, la dichiarazione è necessaria a pena di esclusione dell’operatore inadempiente, e deve essere resa in termini espliciti e con apposita manifestazione di volontà, al momento della presentazione dell’offerta.
In tal senso depone inequivocabilmente l’art. 47 comma 4 D.L. 77/2021, a norma del quale: «[…] è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile », che qualifica dunque la dichiarazione in esame come requisito necessario ( id est : indefettibile) dell’offerta.
La circostanza è peraltro ribadita dalla legge di gara, che al punto 7.3 del Disciplinare stabilisce che: « Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 […] è requisito necessario dell’offerta, a pena di esclusione: - l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; - per l’esecuzione dei lavori una quota pari al 15% e al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, rispettivamente all’occupazione femminile e all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione); - per l’esecuzione dei servizi di progettazione una quota pari al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione del Contratto, con riferimento sia all’occupazione femminile che all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni dal momento dell’assunzione). Tali obblighi vengono assunti rendendo le relative dichiarazioni di impegno nell’allegato Modello 5 “Dichiarazioni PNRR/PNC” », sancendo espressamente l’esclusione dalla procedura quale conseguenza dell’inosservanza del suddetto obbligo dichiarativo. Ancora più evidentemente, l’art. 6 del disciplinare stabiliva che: « Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, indipendentemente dal numero di dipendenti, al momento della presentazione dell’offerta, abbiano omesso di dichiarare l’impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, comma 4, D.L. 77 del 2021 ».
Rimane dunque confermata la necessaria produzione delle dichiarazioni al tempo della presentazione dell’offerta, come costantemente affermato anche in giurisprudenza: « Ai sensi dell'art. 47, d.l. n. 77 del 2021, in sede di gara pubblica l'obbligo di assumere giovani e donne, in caso di nuove assunzioni ritenute necessarie per l'esecuzione della commessa deve essere assolto al momento della presentazione dell'offerta e dunque in occasione della domanda di partecipazione » (Consiglio di Stato, V, 20 marzo 2024 n. 2688; cfr: TAR Emilia Romagna, I, 12 febbraio 2024 n. 100).
Quanto all’inapplicabilità, nella fattispecie, del soccorso istruttorio, la stessa consegue alla qualificazione normativa delle dichiarazioni come elementi essenziali dell’offerta, dunque: « l’esclusione della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, con la connessa valenza automaticamente espulsiva dell’omissione, è coerente con la qualificazione legale della dichiarazione di cui si tratta come “requisito necessario dell’offerta” e con la non sanabilità delle carenze documentali riguardanti l’offerta tecnica ed economica, sancita dall’art. 101 d.lvo n. 36/2023 » (Consiglio di Stato, III, 11 luglio 2025 n. 6091), e ancora: « Appare dunque piana, lineare ed in continuità con la giurisprudenza recentemente formatasi l’interpretazione dell’art. 47, co. 4, del decreto legge n. 77/2021 (e della clausola di cui all’art. 9 del disciplinare di gara) che – in applicazione dei criteri letterale, sistematico e teleologico – assegna alla dichiarazione di impegno in esame il carattere di elemento necessario dell’offerta, da assumersi al momento della presentazione della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 31 agosto 2023, n. 3650; Id., 26 gennaio 2024, n. 850; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6874), costituendone parte integrante, con conseguente insuscettibilità della mancanza di detto impegno (e, a fortiori, del suo rifiuto desumibile dalla cancellazione della relativa clausola dalla documentazione di gara) alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di essere sanata attraverso il soccorso istruttorio » (TAR Toscana, I, 7 novembre 2024 n. 1257).
Il testo di legge richiede inoltre che la dichiarazione in questione sia resa con l’offerta, dunque è evidentemente necessaria una specifica manifestazione di volontà in tal senso da parte dell’operatore economico, non risultando sufficiente la mera accettazione del bando di gara.
Quanto all’errore materiale nel quale sarebbe incorsa la ricorrente in sede di caricamento dei documenti che compongono l’offerta, lo stesso si appalesa irrilevante in virtù del principio di autoresponsabilità, affermato dalla costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale: « Alla luce del principio di autoresponsabilità, applicabile anche alle procedure di evidenza pubblica, ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). All’impresa che partecipa alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4724; Id., sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448) » (TAR Toscana, I, 7 novembre 2024 n. 1257).
13.3. Nel terzo e subordinato motivo aggiunto, la ricorrente invocava l’applicazione dell’art. 97 comma 2 D. Lgs. 36/2023, a norma del quale, se il partecipante di un raggruppamento si trova colpito da cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, o carente dei requisiti di cui al successivo art. 100: « il raggruppamento può provare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. […] ».
Orbene, la norma non risulta attualmente applicabile alla fattispecie, non essendo stata dimostrata l’intervenuta estromissione o sostituzione di VE all’interno del raggruppamento di riferimento.
13.4. In definitiva il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, come tale, va respinto. È dunque confermata la piena legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti di VE S.r.l.
14. In virtù di tale esclusione dalla gara, e richiamato quanto precisato al precedente punto 13, risulta palese la sopravenuta carenza di interesse della società VE S.r.l., ormai estranea alla procedura di gara, ad impugnare l’aggiudicazione del relativo appalto.
Il ricorso introduttivo va dunque dichiarato improcedibile.
15. Parimenti improcedibile è il ricorso incidentale del raggruppamento AN & EL S.r.l., con il quale si impugnava l’ammissione alla gara di VE, essendo stata quest’ultima società esclusa dalla procedura selettiva, con il provvedimento dirigenziale dell’Autorità portuale in data 17 ottobre 2025.
16. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni giuridiche che hanno formato oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso per motivi aggiunti della società VE S.r.l.; dichiara improcedibili il ricorso introduttivo della stessa VE S.r.l. e il ricorso incidentale di AN & EL S.r.l.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL CC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
TI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PA | AL CC |
IL SEGRETARIO