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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFFRINI ERMES e dell'avv. PELLEGRINO VITO ALESSANDRO ( ) C/O AVV.COFFRINI VIA SESSI 1/1 C.F._2 REGGIO NELL'EMILIA,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BONI ANDREA ( ), C.F._4
APPELLATO
IN QUALITA' DI EREDE DI CAMELLINI (C.F. CP_2 CP_3
), C.F._5
pagina 1 di 13 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO: riassunzione del giudizio a seguito di rinvio - ordinanza
Cassazione Civile n. 1284 del 12 gennaio 2024 - appello avverso sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 784/2016; oggetto: giudizio di rinvio – proprietà.
Assegnata a decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 celebrata in forma cartolare mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2012, il signor Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia i signori
[...]
cui succedeva in corso di causa la signora , e CP_4 CP_2 CP_1
allegando:
[...]
− che in Comune di San Polo d'Enza, alla via Allende n. 4, era ubicato il complesso immobiliare edificato prima del 1967 e in seguito ampliato e modificato, destinato a opificio (cartiera) e abitazioni;
− che il 14.06.1969 era stata autorizzata la sistemazione del compendio;
− che il 19.10.1987 era stata rilasciata concessione in sanatoria relativa ai quattro alloggi e ai locali accessori del sottotetto;
− che il compendio era stato censito nel 1984 come in atti;
− che nel corso dell'accatastamento, poiché il compendio era di un unico proprietario, non si era proceduto all'individuazione e alla costituzione dei beni comuni non censibili;
pagina 2 di 13 − che le quattro unità immobiliari avevano unico accesso pedonale dall'area scoperta a uso cortile che le stesse condividevano con l'opificio;
− che a seguito di esecuzioni immobiliari e dei relativi decreti di trasferimento del 15.05.2004 e del 28.10.2006, i convenuti risultavano proprietari per la quota di ½ ciascuno del bene distinti al foglio 12, mapp. 168, subb. 3-5, mentre l'attore, dell'immobile censito al foglio
12, mapp. 168, sub. 4 per l'intero; inoltre, i convenuti e l'attore erano comproprietari, i primi per la quota di ¼ ciascuno, il secondo per quella di ½, dei beni distinti al foglio 168, subb. 6-7;
− che nei decreti di trasferimento nulla veniva detto in merito all'area cortiliva scoperta di pertinenza del fabbricato;
− che nelle planimetrie catastali detta area non era indicata come specifica pertinenza di un'unica unità immobiliare e che, anzi, il cortile non era nemmeno riportato graficamente nelle schede;
− che dall'esame delle schede di attribuzione e calcolo della rendita riferita agli immobili di proprietà del signor emergeva Pt_1 chiaramente che si era tenuto conto anche del valore dell'area cortiliva, considerata, quindi, comune;
− che, pertanto, l'area in questione doveva considerarsi quale “bene comune non censibile” di competenza millesimale di tutte le unità immobiliari insistenti sul foglio 12, mapp. 168;
− che, contrariamente a tali evidenze, i convenuti sostenevano che il cortile fosse di pertinenza esclusiva della loro proprietà;
− che era insorto contenzioso tra le parti e, pertanto, era necessario per il signor accertare che l'area cortiliva costituiva pertinenza anche Pt_1
delle unità immobiliari di cui era proprietario.
pagina 3 di 13 L'attore concludeva chiedendo che fosse accertato che l'area cortiliva costituiva pertinenza delle unità distinte al foglio 12, mapp. 168, subb. 3-4-5-6-
7, e, quindi, di proprietà comune indivisa tra le parti.
Si costituivano i signori e chiedendo il Controparte_4 Controparte_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che l'area cortiliva oggetto di causa fosse di loro proprietà esclusiva, deducendo:
− che dai decreti di trasferimento emergeva che il cortile era di proprietà esclusiva dei convenuti, quali proprietari del capannone artigianale ex- cartiera, distinto al foglio 12, mapp. 168, sub. 3, del quale l'area scoperta costituiva pertinenza, da loro acquistata ai sensi dell'art. 818
c.c.;
− che la natura pertinenziale dell'area era espressamente descritta nel decreto di trasferimento del capannone del 04.12.2006 a favore dei convenuti (R.G.E. 219/1991);
− che detto decreto stabiliva, inoltre, che l'area era gravata di servitù di passaggio a favore delle unità abitative oggetto della stessa esecuzione;
− che la sussistenza della servitù escludeva che l'area gravata potesse essere di proprietà del titolare del fondo dominante;
− che il decreto di trasferimento del 28.10.2006 in favore del signor individuava il lotto di sua proprietà indicando che confinava a Pt_1
est e a sud con le ragioni del mapp. 168, sub. 3:
− che i decreti di trasferimento costituivano attuazione della suddivisione dei lotti operata con la perizia redatta dal CTU nella procedura esecutiva, che attribuiva espressamente la proprietà dell'area cortiliva ai proprietari del capannone artigianale;
− che la titolarità del cortile in capo ai convenuti era già stata oggetto di accertamento tecnico in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dallo stesso signor Pt_1
pagina 4 di 13 − che le domande proposte dall'attore erano sfornite di prova;
− che i convenuti formulavano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva in capo a loro.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 784 depositata il 26.05.2016, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando i signori e comproprietari del CP_1 CP_2
cortile conteso, sulla base delle conclusioni del CTU che aveva accertato che l'area costituiva pertinenza del capannone artigianale ed era gravata di servitù di passaggio in favore degli appartamenti censiti ai subb. 4-6-7 di proprietà del signor Pt_1
Tali conclusioni trovavano conferma, in primo luogo, nelle risultanze dei registri immobiliari e catastali, nonché nella relazione del CTU depositata nella procedura esecutiva n. 219/1991, da cui si desumeva che l'area scoperta, accorpata nella particella 168, era rimasta nella titolarità degli ex proprietari della sino al 1954, quando il compendio era stato acquistato dai signori Pt_2
Per_1
Questi avevano poi realizzato degli appartamenti, regolarizzati tra il 1986 e il
1987, mentre l'impiego dell'area cortiliva in funzione delle esigenze della cartiera era proseguito fino al 2004; il fondo risultava asservito al fondo distinto al mapp. 171, di terzi, sebbene fosse presumibile che potessero avvantaggiarsene anche i proprietari delle abitazioni realizzate nel fabbricato.
In ogni caso, dal punto di vista catastale, la particella n. 168 non era accorpata ad alcun subalterno, né veniva individuata come bene comune e, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, i decreti di trasferimento non erano idonei a smentire i risultati delle indagini peritali, atteso che la descrizione degli immobili destinati alla vendita non consentiva di propendere per l'inclusione del cortile tra i beni acquistati dal signor Pt_1
La perizia depositata nel procedimento cautelare confermava ulteriormente tale conclusione.
pagina 5 di 13 I riferimenti al vincolo pertinenziale dell'area rispetto alla cartiera e ai correlati diritti di passaggio comparivano nel decreto di trasferimento del 04.12.2006 e, in mancanza di contraria indicazione negli incanti precedenti, non era possibile sostenere che il trasferimento in questione dovesse essere considerato privo di oggetto.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il signor con Parte_1
unico articolato motivo.
− Il Tribunale aveva travisato le conclusioni del CTU, il quale aveva sì accertato che il cortile non fosse classificato come bene comune, ma neppure come bene esclusivo di unità immobiliari presenti nel compendio.
Il consulente aveva poi ipotizzato che, dalla descrizione dei confini contenuta nei vari trasferimenti, si potesse, invece, desumere che il cortile potesse essere ritenuto di proprietà esclusiva del sub. 3.
I convenuti/appellati avevano, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di rivendica, mentre il signor aveva proposto Pt_1
domanda di accertamento della (com)proprietà di un bene del quale era in possesso. Sui signori (poi ) e CP_4 CP_2 CP_1 incombeva, quindi, l'onere della c.d. probatio diabolica. Tale onere non era stato assolto e la rivendica avrebbe dovuto solo per questo essere respinta.
Peraltro, dalla documentazione in atti, emergeva una planimetria del
1984 dove l'area controversa veniva definita come “cortile” ed era stato accertato che, fino al 2004, tale area era stata utilizzata dagli appartamenti per “parcamento”, a conferma del vincolo di pertinenzialità esistente anche rispetto alle abitazioni.
pagina 6 di 13 Tale vincolo non risultava essere stato successivamente interrotto, non essendo stato provato che le determinazioni dei vari organi delle diverse procedure esecutive, che avevano portato al frazionamento del compendio immobiliare, avessero determinato tale scorporo.
Si costituivano i signori e eccependo la CP_2 Controparte_1
inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e, nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Gli appellati riproponevano le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 3443 depositata il 4 dicembre
2019, respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dai signori e CP_2
rigettava nel merito l'appello, confermando la sentenza impugnata. CP_1
La Corte riteneva che, anche in forza dell'accertamento tecnico, parte appellata avesse provato l'esistenza del vincolo pertinenziale con riferimento all'immobile a destinazione produttiva, mentre il signor non era stato in Pt_1 grado di dimostrarne l'esistenza con riguardo agli appartamenti.
∞ ∞ ∞
Proponeva ricorso per Cassazione il signor con quattro motivi, Parte_1 tutti formulati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. (violazione di legge).
In particolare, il primo denunciava la violazione dell'art. 948 c.c. con riguardo all'onere della prova incombente sull'attore in rivendica.
Con ordinanza n. 1284 del 12.01.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre, cassando con rinvio la decisione impugnata.
In particolare, la Corte stabiliva che “il decreto di trasferimento del 4.12.2006 emesso in favore dei controricorrenti, così come gli altri decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione, non hanno escluso espressamente il rapporto di pertinenzialità preesistente tra l'area cortilizia
pagina 7 di 13 oggetto di causa e tutte le porzioni immobiliari facenti parte del compendio originariamente appartenente per intero al (cartiera e sovrastanti Per_1
appartamenti), dal quale sono derivate le proprietà separate delle parti, e non hanno contemplato espressamente il trasferimento del mappale 168, o dell'area cortilizia in via esclusiva a favore del e del CP_1 CP_4
Dalla corretta e mai contestata qualificazione dell'azione del e del CP_1
come azione di rivendicazione, dovuta al fatto che essi chiedevano CP_4
di accertare una loro comproprietà ed una pertinenzialità esclusiva del mappale 168 a favore della sola ex cartiera – in contrasto con la condizione di pertinenzialità in fatto pacificamente esistente, almeno fino al 2004, tra l'area cortilizia in questione e tutte le unità immobiliari del compendio (sia Per_1
il piano terra adibito a cartiera da essi acquistato, sia i sovrastanti appartamenti acquistati dal – …, deriva che la sentenza impugnata Pt_1 avrebbe dovuto richiedere per l'accoglimento delle riconvenzionali…la cosiddetta probatio diabolica, ossia…la prova di un acquisto a titolo originario, idoneo a fare acquisire per usucapione la comproprietà di quell'area cortilizia in capo ai controricorrenti, e quindi di un compossesso esclusivo di quell'area a servizio solo dell'ex cartiera…, mentre un accertamento in questo senso è totalmente mancato.
…pacificamente fino al 2004 il mappale 168 del foglio 12, già di proprietà
era utilizzato sia a servizio dell'ex cartiera, sia a servizio dei Per_1
sovrastanti appartamenti, per cui non vi era un possesso incontroverso dell'area cortilizia solo a servizio dell'ex cartiera, come solo ora sostenuto dai controricorrenti.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha introdotto il Parte_1
presente giudizio di rinvio chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 784/2016, ricostruendo sommariamente lo svolgimento del processo e i motivi dedotti a fondamento dell'impugnazione, riportando il pagina 8 di 13 contenuto della sentenza di Cassazione e richiamando le conclusioni già formulate.
Si sono costituiti i signori e deducendo, tra l'altro, CP_2 Controparte_1
che il perimetro del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione non può che riguardare la prova di un acquisto a titolo originario dell'area cortiliva in capo ai signori e senza alcun riflesso vincolante in punto CP_4 CP_1 alla effettiva sussumibilità della domanda nell'alveo dell'art. 948 c.c. e, soprattutto, alla infondatezza della domanda principale riguardante la richiesta di accertamento del vincolo di pertinenzialità, formulata dal signor ex Pt_1
art. 817 c.c., tra il cortile e gli appartamenti. A tal fine, non potrebbero assumere rilievo le incursioni nel fatto svolte dalla Suprema Corte.
L'esistenza di suddetto vincolo non sarebbe stata provata al signor né Pt_1
avrebbe potuto, considerato anche che gli appartamenti di sua proprietà sono abusivi, per decadenza del provvedimento di sanatoria concesso nel 1987 condizionato alla realizzazione di idonea rete fognaria.
Merita, invece, conferma l'accoglimento la domanda riconvenzionale, da qualificarsi più correttamente quale azione ex art. 949 c.c., ovvero quale eccezione.
Si dà atto che nel corso del giudizio, il signor ha acquistato le quote di CP_1
proprietà della signora;
tuttavia, quest'ultima non è stata CP_2
estromessa dal processo anche perché non è stata formulata istanza in tal senso.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
L'appello merita accoglimento.
La Suprema Corte ha statuito che la domanda riconvenzionale di rivendica proposta, allora, dai signori e accolta dal Tribunale, non è CP_1 CP_4
sostenuta da adeguato supporto probatorio.
pagina 9 di 13 Né tale prova è stata offerta nel corso del giudizio, sicché la domanda deve essere respinta.
Le conseguenze di tale rigetto si rinvengono o, comunque, si devono trarre dalla stessa decisione della Cassazione, alla e dalla quale questa Corte è vincolata.
In primo luogo, sono inammissibili le deduzioni di parte appellata relative alla diversa qualificazione della domanda, svolte al fine di neutralizzare gli effetti dell'ordinanza che ha accolto il ricorso del signor Pt_1
Sostengono i signori e che la pretesa avrebbe dovuto essere CP_1 CP_2
qualificata più correttamente come actio negatoria (art. 949 c.c.), con le relative conseguenze in tema di onere della prova, tuttavia, la Corte di
Cassazione ha espressamente qualificato la domanda come rivendicazione e a tale qualificazione, peraltro coerente con quella attribuita all'azione dagli stessi originari convenuti, questo giudice deve attenersi.
I signori e hanno agito in rivendica e, non avendo assolto CP_4 CP_1 all'onere della prova su di loro incombente, la loro domanda deve essere respinta.
Inoltre, se è vero che tale rigetto non sarebbe di per sé sufficiente per decidere per l'accoglimento della domanda principale del signor il quale ha Pt_1
affermato che tra l'area cortiliva e gli appartamenti di sua proprietà sussiste un vincolo di pertinenzialità, individuando nel cortile un bene comune/condominiale, alla stregua degli altri già come tali qualificati
(androne, vano scale, etc.), soccorre il decisum della Suprema Corte che, su questo punto, ha preso espressa posizione, riconoscendone la pacifica sussistenza sino al 2004, condividendo la tesi di parte ricorrente secondo cui, dopo tale data, non è stato posto in essere alcun atto idoneo a sciogliere il vincolo.
pagina 10 di 13 Il vincolo di pertinenzialità è stato, quindi, accertato anch'esso con efficacia di giudicato dalla Corte di Cassazione e a tale statuizione la Corte d'Appello deve conformarsi.
L'estremo tentativo di scongiurare gli effetti dell'ordinanza di accoglimento del ricorso per Cassazione lo si rinviene nell'eccezione relativa alla presunta abusività degli appartamenti realizzati nel fabbricato di via Allende n. 4; in particolare, pronunciando la decadenza della abitabilità di tali immobili a seguito della mancata realizzazione delle opere di adeguamento dello scarico fognario, le abitazioni sarebbero abusive e, pertanto, non potrebbero essere costituiti o permanere a loro vantaggio vincoli di pertinenzialità tutelabili.
Tale eccezione non tiene conto degli effetti della decadenza pronunciata dall'amministrazione: tale provvedimento non rende gli immobili “inesistenti”
o insuscettibili di libera circolazione, ma ne vieta solo l'utilizzo prima che vengano effettuati i lavori di adeguamento igienico-sanitario richiesti.
Alla luce del provvedimento prodotto dai signori e permane la CP_2 CP_1
possibilità di utilizzare gli appartamenti, a condizione che il proprietario provveda alla esecuzione delle opere che, come da espressa indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, possono ancora essere realizzate, con salvezza dell'agibilità dell'immobile (come noto, il dualismo abitabilità/agibilità è stato superato con il d.p.r. n. 380/2001 e successive modifiche/integrazioni).
La domanda proposta dal signor merita, quindi, accoglimento. Parte_1
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza dei signori e . Controparte_1 CP_2
Considerata l'obiettiva incertezza in ordine alla titolarità della porzione immobiliare controversa, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nella formulazione vigente al momento della introduzione del giudizio
(11.06.2004), con conseguente nuova liquidazione anche per quelle relative al primo grado.
pagina 11 di 13 Le spese vengono liquidate, per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(valore della causa indeterminato - di bassa complessità); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che l'area scoperta a uso cortile e sedime ricompresa nel compendio immobiliare sito in Comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), via Allende
n. 4, censito al Catasto Terreni di suddetto Comune al foglio 12, mapp. 168, costituisce pertinenza dei beni immobili censiti al NCEU di suddetto Comune al foglio 12, mapp. 168, subb. 3, 4, 5, 6, 7, dichiara che suddetta area scoperta
(area cortiliva meglio descritta in atti) è di proprietà comune indivisa dei signori e Parte_1 Controparte_1
II – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il primo Parte_1
grado, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida in Euro
3.808,00 per compensi, oltre Euro 272,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei signori e , nella misura di ¾, e del signor Controparte_1 CP_2 [...]
nella misura di ¼; Pt_1
III – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il primo Parte_1
giudizio di appello, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida
Euro 3.473,00 per compensi, oltre Euro 402,00 per anticipazioni, oltre spese pagina 12 di 13 forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il Parte_1
giudizio di cassazione, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida Euro 2.756,50 per compensi, oltre Euro 531,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il Parte_1
presente giudizio di rinvio, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida Euro 3.473,00 per compensi, oltre Euro 272,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 169/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFFRINI ERMES e dell'avv. PELLEGRINO VITO ALESSANDRO ( ) C/O AVV.COFFRINI VIA SESSI 1/1 C.F._2 REGGIO NELL'EMILIA,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BONI ANDREA ( ), C.F._4
APPELLATO
IN QUALITA' DI EREDE DI CAMELLINI (C.F. CP_2 CP_3
), C.F._5
pagina 1 di 13 APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO: riassunzione del giudizio a seguito di rinvio - ordinanza
Cassazione Civile n. 1284 del 12 gennaio 2024 - appello avverso sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 784/2016; oggetto: giudizio di rinvio – proprietà.
Assegnata a decisione all'udienza del 21 gennaio 2025 celebrata in forma cartolare mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2012, il signor Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia i signori
[...]
cui succedeva in corso di causa la signora , e CP_4 CP_2 CP_1
allegando:
[...]
− che in Comune di San Polo d'Enza, alla via Allende n. 4, era ubicato il complesso immobiliare edificato prima del 1967 e in seguito ampliato e modificato, destinato a opificio (cartiera) e abitazioni;
− che il 14.06.1969 era stata autorizzata la sistemazione del compendio;
− che il 19.10.1987 era stata rilasciata concessione in sanatoria relativa ai quattro alloggi e ai locali accessori del sottotetto;
− che il compendio era stato censito nel 1984 come in atti;
− che nel corso dell'accatastamento, poiché il compendio era di un unico proprietario, non si era proceduto all'individuazione e alla costituzione dei beni comuni non censibili;
pagina 2 di 13 − che le quattro unità immobiliari avevano unico accesso pedonale dall'area scoperta a uso cortile che le stesse condividevano con l'opificio;
− che a seguito di esecuzioni immobiliari e dei relativi decreti di trasferimento del 15.05.2004 e del 28.10.2006, i convenuti risultavano proprietari per la quota di ½ ciascuno del bene distinti al foglio 12, mapp. 168, subb. 3-5, mentre l'attore, dell'immobile censito al foglio
12, mapp. 168, sub. 4 per l'intero; inoltre, i convenuti e l'attore erano comproprietari, i primi per la quota di ¼ ciascuno, il secondo per quella di ½, dei beni distinti al foglio 168, subb. 6-7;
− che nei decreti di trasferimento nulla veniva detto in merito all'area cortiliva scoperta di pertinenza del fabbricato;
− che nelle planimetrie catastali detta area non era indicata come specifica pertinenza di un'unica unità immobiliare e che, anzi, il cortile non era nemmeno riportato graficamente nelle schede;
− che dall'esame delle schede di attribuzione e calcolo della rendita riferita agli immobili di proprietà del signor emergeva Pt_1 chiaramente che si era tenuto conto anche del valore dell'area cortiliva, considerata, quindi, comune;
− che, pertanto, l'area in questione doveva considerarsi quale “bene comune non censibile” di competenza millesimale di tutte le unità immobiliari insistenti sul foglio 12, mapp. 168;
− che, contrariamente a tali evidenze, i convenuti sostenevano che il cortile fosse di pertinenza esclusiva della loro proprietà;
− che era insorto contenzioso tra le parti e, pertanto, era necessario per il signor accertare che l'area cortiliva costituiva pertinenza anche Pt_1
delle unità immobiliari di cui era proprietario.
pagina 3 di 13 L'attore concludeva chiedendo che fosse accertato che l'area cortiliva costituiva pertinenza delle unità distinte al foglio 12, mapp. 168, subb. 3-4-5-6-
7, e, quindi, di proprietà comune indivisa tra le parti.
Si costituivano i signori e chiedendo il Controparte_4 Controparte_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che l'area cortiliva oggetto di causa fosse di loro proprietà esclusiva, deducendo:
− che dai decreti di trasferimento emergeva che il cortile era di proprietà esclusiva dei convenuti, quali proprietari del capannone artigianale ex- cartiera, distinto al foglio 12, mapp. 168, sub. 3, del quale l'area scoperta costituiva pertinenza, da loro acquistata ai sensi dell'art. 818
c.c.;
− che la natura pertinenziale dell'area era espressamente descritta nel decreto di trasferimento del capannone del 04.12.2006 a favore dei convenuti (R.G.E. 219/1991);
− che detto decreto stabiliva, inoltre, che l'area era gravata di servitù di passaggio a favore delle unità abitative oggetto della stessa esecuzione;
− che la sussistenza della servitù escludeva che l'area gravata potesse essere di proprietà del titolare del fondo dominante;
− che il decreto di trasferimento del 28.10.2006 in favore del signor individuava il lotto di sua proprietà indicando che confinava a Pt_1
est e a sud con le ragioni del mapp. 168, sub. 3:
− che i decreti di trasferimento costituivano attuazione della suddivisione dei lotti operata con la perizia redatta dal CTU nella procedura esecutiva, che attribuiva espressamente la proprietà dell'area cortiliva ai proprietari del capannone artigianale;
− che la titolarità del cortile in capo ai convenuti era già stata oggetto di accertamento tecnico in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dallo stesso signor Pt_1
pagina 4 di 13 − che le domande proposte dall'attore erano sfornite di prova;
− che i convenuti formulavano domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva in capo a loro.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 784 depositata il 26.05.2016, accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando i signori e comproprietari del CP_1 CP_2
cortile conteso, sulla base delle conclusioni del CTU che aveva accertato che l'area costituiva pertinenza del capannone artigianale ed era gravata di servitù di passaggio in favore degli appartamenti censiti ai subb. 4-6-7 di proprietà del signor Pt_1
Tali conclusioni trovavano conferma, in primo luogo, nelle risultanze dei registri immobiliari e catastali, nonché nella relazione del CTU depositata nella procedura esecutiva n. 219/1991, da cui si desumeva che l'area scoperta, accorpata nella particella 168, era rimasta nella titolarità degli ex proprietari della sino al 1954, quando il compendio era stato acquistato dai signori Pt_2
Per_1
Questi avevano poi realizzato degli appartamenti, regolarizzati tra il 1986 e il
1987, mentre l'impiego dell'area cortiliva in funzione delle esigenze della cartiera era proseguito fino al 2004; il fondo risultava asservito al fondo distinto al mapp. 171, di terzi, sebbene fosse presumibile che potessero avvantaggiarsene anche i proprietari delle abitazioni realizzate nel fabbricato.
In ogni caso, dal punto di vista catastale, la particella n. 168 non era accorpata ad alcun subalterno, né veniva individuata come bene comune e, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, i decreti di trasferimento non erano idonei a smentire i risultati delle indagini peritali, atteso che la descrizione degli immobili destinati alla vendita non consentiva di propendere per l'inclusione del cortile tra i beni acquistati dal signor Pt_1
La perizia depositata nel procedimento cautelare confermava ulteriormente tale conclusione.
pagina 5 di 13 I riferimenti al vincolo pertinenziale dell'area rispetto alla cartiera e ai correlati diritti di passaggio comparivano nel decreto di trasferimento del 04.12.2006 e, in mancanza di contraria indicazione negli incanti precedenti, non era possibile sostenere che il trasferimento in questione dovesse essere considerato privo di oggetto.
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Avverso tale decisione proponeva rituale appello il signor con Parte_1
unico articolato motivo.
− Il Tribunale aveva travisato le conclusioni del CTU, il quale aveva sì accertato che il cortile non fosse classificato come bene comune, ma neppure come bene esclusivo di unità immobiliari presenti nel compendio.
Il consulente aveva poi ipotizzato che, dalla descrizione dei confini contenuta nei vari trasferimenti, si potesse, invece, desumere che il cortile potesse essere ritenuto di proprietà esclusiva del sub. 3.
I convenuti/appellati avevano, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di rivendica, mentre il signor aveva proposto Pt_1
domanda di accertamento della (com)proprietà di un bene del quale era in possesso. Sui signori (poi ) e CP_4 CP_2 CP_1 incombeva, quindi, l'onere della c.d. probatio diabolica. Tale onere non era stato assolto e la rivendica avrebbe dovuto solo per questo essere respinta.
Peraltro, dalla documentazione in atti, emergeva una planimetria del
1984 dove l'area controversa veniva definita come “cortile” ed era stato accertato che, fino al 2004, tale area era stata utilizzata dagli appartamenti per “parcamento”, a conferma del vincolo di pertinenzialità esistente anche rispetto alle abitazioni.
pagina 6 di 13 Tale vincolo non risultava essere stato successivamente interrotto, non essendo stato provato che le determinazioni dei vari organi delle diverse procedure esecutive, che avevano portato al frazionamento del compendio immobiliare, avessero determinato tale scorporo.
Si costituivano i signori e eccependo la CP_2 Controparte_1
inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e, nel merito chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Gli appellati riproponevano le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 3443 depositata il 4 dicembre
2019, respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dai signori e CP_2
rigettava nel merito l'appello, confermando la sentenza impugnata. CP_1
La Corte riteneva che, anche in forza dell'accertamento tecnico, parte appellata avesse provato l'esistenza del vincolo pertinenziale con riferimento all'immobile a destinazione produttiva, mentre il signor non era stato in Pt_1 grado di dimostrarne l'esistenza con riguardo agli appartamenti.
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Proponeva ricorso per Cassazione il signor con quattro motivi, Parte_1 tutti formulati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. (violazione di legge).
In particolare, il primo denunciava la violazione dell'art. 948 c.c. con riguardo all'onere della prova incombente sull'attore in rivendica.
Con ordinanza n. 1284 del 12.01.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre, cassando con rinvio la decisione impugnata.
In particolare, la Corte stabiliva che “il decreto di trasferimento del 4.12.2006 emesso in favore dei controricorrenti, così come gli altri decreti di trasferimento emessi dal giudice dell'esecuzione, non hanno escluso espressamente il rapporto di pertinenzialità preesistente tra l'area cortilizia
pagina 7 di 13 oggetto di causa e tutte le porzioni immobiliari facenti parte del compendio originariamente appartenente per intero al (cartiera e sovrastanti Per_1
appartamenti), dal quale sono derivate le proprietà separate delle parti, e non hanno contemplato espressamente il trasferimento del mappale 168, o dell'area cortilizia in via esclusiva a favore del e del CP_1 CP_4
Dalla corretta e mai contestata qualificazione dell'azione del e del CP_1
come azione di rivendicazione, dovuta al fatto che essi chiedevano CP_4
di accertare una loro comproprietà ed una pertinenzialità esclusiva del mappale 168 a favore della sola ex cartiera – in contrasto con la condizione di pertinenzialità in fatto pacificamente esistente, almeno fino al 2004, tra l'area cortilizia in questione e tutte le unità immobiliari del compendio (sia Per_1
il piano terra adibito a cartiera da essi acquistato, sia i sovrastanti appartamenti acquistati dal – …, deriva che la sentenza impugnata Pt_1 avrebbe dovuto richiedere per l'accoglimento delle riconvenzionali…la cosiddetta probatio diabolica, ossia…la prova di un acquisto a titolo originario, idoneo a fare acquisire per usucapione la comproprietà di quell'area cortilizia in capo ai controricorrenti, e quindi di un compossesso esclusivo di quell'area a servizio solo dell'ex cartiera…, mentre un accertamento in questo senso è totalmente mancato.
…pacificamente fino al 2004 il mappale 168 del foglio 12, già di proprietà
era utilizzato sia a servizio dell'ex cartiera, sia a servizio dei Per_1
sovrastanti appartamenti, per cui non vi era un possesso incontroverso dell'area cortilizia solo a servizio dell'ex cartiera, come solo ora sostenuto dai controricorrenti.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha introdotto il Parte_1
presente giudizio di rinvio chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di
Reggio Emilia n. 784/2016, ricostruendo sommariamente lo svolgimento del processo e i motivi dedotti a fondamento dell'impugnazione, riportando il pagina 8 di 13 contenuto della sentenza di Cassazione e richiamando le conclusioni già formulate.
Si sono costituiti i signori e deducendo, tra l'altro, CP_2 Controparte_1
che il perimetro del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione non può che riguardare la prova di un acquisto a titolo originario dell'area cortiliva in capo ai signori e senza alcun riflesso vincolante in punto CP_4 CP_1 alla effettiva sussumibilità della domanda nell'alveo dell'art. 948 c.c. e, soprattutto, alla infondatezza della domanda principale riguardante la richiesta di accertamento del vincolo di pertinenzialità, formulata dal signor ex Pt_1
art. 817 c.c., tra il cortile e gli appartamenti. A tal fine, non potrebbero assumere rilievo le incursioni nel fatto svolte dalla Suprema Corte.
L'esistenza di suddetto vincolo non sarebbe stata provata al signor né Pt_1
avrebbe potuto, considerato anche che gli appartamenti di sua proprietà sono abusivi, per decadenza del provvedimento di sanatoria concesso nel 1987 condizionato alla realizzazione di idonea rete fognaria.
Merita, invece, conferma l'accoglimento la domanda riconvenzionale, da qualificarsi più correttamente quale azione ex art. 949 c.c., ovvero quale eccezione.
Si dà atto che nel corso del giudizio, il signor ha acquistato le quote di CP_1
proprietà della signora;
tuttavia, quest'ultima non è stata CP_2
estromessa dal processo anche perché non è stata formulata istanza in tal senso.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
L'appello merita accoglimento.
La Suprema Corte ha statuito che la domanda riconvenzionale di rivendica proposta, allora, dai signori e accolta dal Tribunale, non è CP_1 CP_4
sostenuta da adeguato supporto probatorio.
pagina 9 di 13 Né tale prova è stata offerta nel corso del giudizio, sicché la domanda deve essere respinta.
Le conseguenze di tale rigetto si rinvengono o, comunque, si devono trarre dalla stessa decisione della Cassazione, alla e dalla quale questa Corte è vincolata.
In primo luogo, sono inammissibili le deduzioni di parte appellata relative alla diversa qualificazione della domanda, svolte al fine di neutralizzare gli effetti dell'ordinanza che ha accolto il ricorso del signor Pt_1
Sostengono i signori e che la pretesa avrebbe dovuto essere CP_1 CP_2
qualificata più correttamente come actio negatoria (art. 949 c.c.), con le relative conseguenze in tema di onere della prova, tuttavia, la Corte di
Cassazione ha espressamente qualificato la domanda come rivendicazione e a tale qualificazione, peraltro coerente con quella attribuita all'azione dagli stessi originari convenuti, questo giudice deve attenersi.
I signori e hanno agito in rivendica e, non avendo assolto CP_4 CP_1 all'onere della prova su di loro incombente, la loro domanda deve essere respinta.
Inoltre, se è vero che tale rigetto non sarebbe di per sé sufficiente per decidere per l'accoglimento della domanda principale del signor il quale ha Pt_1
affermato che tra l'area cortiliva e gli appartamenti di sua proprietà sussiste un vincolo di pertinenzialità, individuando nel cortile un bene comune/condominiale, alla stregua degli altri già come tali qualificati
(androne, vano scale, etc.), soccorre il decisum della Suprema Corte che, su questo punto, ha preso espressa posizione, riconoscendone la pacifica sussistenza sino al 2004, condividendo la tesi di parte ricorrente secondo cui, dopo tale data, non è stato posto in essere alcun atto idoneo a sciogliere il vincolo.
pagina 10 di 13 Il vincolo di pertinenzialità è stato, quindi, accertato anch'esso con efficacia di giudicato dalla Corte di Cassazione e a tale statuizione la Corte d'Appello deve conformarsi.
L'estremo tentativo di scongiurare gli effetti dell'ordinanza di accoglimento del ricorso per Cassazione lo si rinviene nell'eccezione relativa alla presunta abusività degli appartamenti realizzati nel fabbricato di via Allende n. 4; in particolare, pronunciando la decadenza della abitabilità di tali immobili a seguito della mancata realizzazione delle opere di adeguamento dello scarico fognario, le abitazioni sarebbero abusive e, pertanto, non potrebbero essere costituiti o permanere a loro vantaggio vincoli di pertinenzialità tutelabili.
Tale eccezione non tiene conto degli effetti della decadenza pronunciata dall'amministrazione: tale provvedimento non rende gli immobili “inesistenti”
o insuscettibili di libera circolazione, ma ne vieta solo l'utilizzo prima che vengano effettuati i lavori di adeguamento igienico-sanitario richiesti.
Alla luce del provvedimento prodotto dai signori e permane la CP_2 CP_1
possibilità di utilizzare gli appartamenti, a condizione che il proprietario provveda alla esecuzione delle opere che, come da espressa indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, possono ancora essere realizzate, con salvezza dell'agibilità dell'immobile (come noto, il dualismo abitabilità/agibilità è stato superato con il d.p.r. n. 380/2001 e successive modifiche/integrazioni).
La domanda proposta dal signor merita, quindi, accoglimento. Parte_1
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Le spese seguono la soccombenza dei signori e . Controparte_1 CP_2
Considerata l'obiettiva incertezza in ordine alla titolarità della porzione immobiliare controversa, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nella formulazione vigente al momento della introduzione del giudizio
(11.06.2004), con conseguente nuova liquidazione anche per quelle relative al primo grado.
pagina 11 di 13 Le spese vengono liquidate, per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(valore della causa indeterminato - di bassa complessità); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che l'area scoperta a uso cortile e sedime ricompresa nel compendio immobiliare sito in Comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), via Allende
n. 4, censito al Catasto Terreni di suddetto Comune al foglio 12, mapp. 168, costituisce pertinenza dei beni immobili censiti al NCEU di suddetto Comune al foglio 12, mapp. 168, subb. 3, 4, 5, 6, 7, dichiara che suddetta area scoperta
(area cortiliva meglio descritta in atti) è di proprietà comune indivisa dei signori e Parte_1 Controparte_1
II – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il primo Parte_1
grado, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida in Euro
3.808,00 per compensi, oltre Euro 272,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei signori e , nella misura di ¾, e del signor Controparte_1 CP_2 [...]
nella misura di ¼; Pt_1
III – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il primo Parte_1
giudizio di appello, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida
Euro 3.473,00 per compensi, oltre Euro 402,00 per anticipazioni, oltre spese pagina 12 di 13 forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il Parte_1
giudizio di cassazione, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida Euro 2.756,50 per compensi, oltre Euro 531,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – condanna i signori e , in solido tra loro, alla Controparte_1 CP_2
refusione in favore del signor delle spese di lite che, per il Parte_1
presente giudizio di rinvio, già applicata la compensazione nella misura di ½, liquida Euro 3.473,00 per compensi, oltre Euro 272,50 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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