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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 463/2025 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elisa Bellettato;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Boraine;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il marito: divorzio + in via principale: nessun assegno divorzile;
in via subordinata: assegno divorzile non superiore all'assegno di mantenimento di € 700,00 per la moglie: divorzio + assegno divorzile di € 800,00 per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella il Parte_1 CP_1
25 luglio 1987, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 1987, parte II, serie A, numero 102. Dall'unione sono nati i figli e Per_1
, oggi maggiorenni e indipendenti. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale su Per_2 domanda congiunta con sentenza del Tribunale di Biella numero 34, pronunciata il 27 giugno 2024, irrevocabile dal 27 gennaio 2025. Le parti si sono rivolte al Tribunale per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulando altresì domande diverse in materia di assegno divorzile. All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente in udienza e la giudice ne ha tentato inutilmente la conciliazione;
quindi, ritenuto di disporre di elementi sufficienti per decidere la controversia, si è riservata di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 27 giugno 2024 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra loro stipulato.
Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, l. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.” Nel presente caso, il matrimonio delle parti è durato dal 1987 al 2024; in questo periodo, per scelta condivisa o comunque non contestata fra le parti, il marito ha sempre lavorato a tempo pieno, e attualmente percepisce una pensione mensile di €
2.000,00 circa, oltre compensi extra per consulenze, mentre la moglie ha quasi sempre lavorato a tempo parziale, occupandosi dei figli in misura maggiore rispetto al marito, e attualmente percepisce una pensione mensile di € 630,00 circa;
entrambe le parti hanno un patrimonio mobiliare significativo, ma quello del marito risulta nettamente superiore;
il marito è proprietario della sua attuale casa d'abitazione, mentre la moglie è comproprietaria e usufruttuaria della casa familiare;
l'accordo di separazione, che dava atto dell'assenza di redditi della moglie – la quale avrebbe iniziato a percepire la pensione alcuni mesi dopo – prevedeva un assegno di mantenimento di € 700,00 circa. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che un reddito mensile di € 630,00 circa non sia adeguato ad assicurare alla resistente una vita pienamente dignitosa e osserva che a causa dell'età avanzata e del percorso professionale pregresso costei non sia in grado di procurarsi un reddito integrativo. Pertanto, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, del maggiore contributo dato dalla moglie alla vita familiare e della sproporzione patrimoniale e reddituale delle parti, il Tribunale ritiene di stabilire un assegno divorzile a carico del marito in favore della moglie di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza, il Tribunale ritiene di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 463 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e CP_1
2) Condanna versare a 400,00 mensili rivalutabili Parte_1 CP_1 annualmente a titolo di assegno divorzile;
3) Compensa per intero le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 463/2025 promossa da c.f. , con il patrocinio dell'avv. Elisa Bellettato;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
nei confronti di c.f. , con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Boraine;
CP_1 C.F._2
parte convenuta
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il marito: divorzio + in via principale: nessun assegno divorzile;
in via subordinata: assegno divorzile non superiore all'assegno di mantenimento di € 700,00 per la moglie: divorzio + assegno divorzile di € 800,00 per il PM: ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO e hanno contratto matrimonio concordatario in Biella il Parte_1 CP_1
25 luglio 1987, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, anno 1987, parte II, serie A, numero 102. Dall'unione sono nati i figli e Per_1
, oggi maggiorenni e indipendenti. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale su Per_2 domanda congiunta con sentenza del Tribunale di Biella numero 34, pronunciata il 27 giugno 2024, irrevocabile dal 27 gennaio 2025. Le parti si sono rivolte al Tribunale per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, formulando altresì domande diverse in materia di assegno divorzile. All'udienza del 16 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente in udienza e la giudice ne ha tentato inutilmente la conciliazione;
quindi, ritenuto di disporre di elementi sufficienti per decidere la controversia, si è riservata di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1970 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, le parti si sono separate il 27 giugno 2024 e non si sono più riconciliate: sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra loro stipulato.
Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, l. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.” Nel presente caso, il matrimonio delle parti è durato dal 1987 al 2024; in questo periodo, per scelta condivisa o comunque non contestata fra le parti, il marito ha sempre lavorato a tempo pieno, e attualmente percepisce una pensione mensile di €
2.000,00 circa, oltre compensi extra per consulenze, mentre la moglie ha quasi sempre lavorato a tempo parziale, occupandosi dei figli in misura maggiore rispetto al marito, e attualmente percepisce una pensione mensile di € 630,00 circa;
entrambe le parti hanno un patrimonio mobiliare significativo, ma quello del marito risulta nettamente superiore;
il marito è proprietario della sua attuale casa d'abitazione, mentre la moglie è comproprietaria e usufruttuaria della casa familiare;
l'accordo di separazione, che dava atto dell'assenza di redditi della moglie – la quale avrebbe iniziato a percepire la pensione alcuni mesi dopo – prevedeva un assegno di mantenimento di € 700,00 circa. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che un reddito mensile di € 630,00 circa non sia adeguato ad assicurare alla resistente una vita pienamente dignitosa e osserva che a causa dell'età avanzata e del percorso professionale pregresso costei non sia in grado di procurarsi un reddito integrativo. Pertanto, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, del maggiore contributo dato dalla moglie alla vita familiare e della sproporzione patrimoniale e reddituale delle parti, il Tribunale ritiene di stabilire un assegno divorzile a carico del marito in favore della moglie di € 400,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerata la reciproca soccombenza, il Tribunale ritiene di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 463 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e CP_1
2) Condanna versare a 400,00 mensili rivalutabili Parte_1 CP_1 annualmente a titolo di assegno divorzile;
3) Compensa per intero le spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 30/10/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore