TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2339/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 20.04.1954, residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2 26.10.1958, residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TESTA FILIPPO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in ASTI il 06/01/1981.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 1, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nata una figlia: Sara, in data 10.05.1988, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: il sig. si impegna a versare la somma di € 100,00 mensili, sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica della moglie, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2 le parti dichiarano di aver già precedentemente diviso i beni mobili ancora presenti nell'abitazione coniugale e di aver così regolarizzato le posizioni debitorie e/o creditorie contratte in pendenza di matrimonio, salvo quanto indicato nel presente accordo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RE AL Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2339/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 20.04.1954, residente in [...]
e
, (C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2 26.10.1958, residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TESTA FILIPPO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in ASTI il 06/01/1981.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 1, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nata una figlia: Sara, in data 10.05.1988, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato il 21/07/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE: il sig. si impegna a versare la somma di € 100,00 mensili, sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica della moglie, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2 le parti dichiarano di aver già precedentemente diviso i beni mobili ancora presenti nell'abitazione coniugale e di aver così regolarizzato le posizioni debitorie e/o creditorie contratte in pendenza di matrimonio, salvo quanto indicato nel presente accordo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15/10/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RE AL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2