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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Giannotti, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Petrarca, n. 9, PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberto Gagliardi, elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n. 65, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione conclusioni del 22.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 985/2021 dell'11.10.2021 emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 35.000,00, CP_1 oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di premio per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'azienda di (di seguito “ ”) da parte Controparte_2 Controparte_2 dell' (di seguito ), come pattuito nella scrittura privata del Parte_2 Pt_2
1.2.2018.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di imprese, nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_1 per il venir meno della sua qualità di socio a far data dal 25.3.2020. Ha, inoltre, disconosciuto l'autenticità della scrittura privata del 1.2.2018 e dedotto la carenza dei presupposti per la maturazione pagina 1 di 11 del premio (cd. success fee), essendo il suo riconoscimento subordinato al conseguimento di un risultato utile e non avendo l'opponente tratto alcun vantaggio dall'acquisto dell'azienda.
In subordine, l'opponente ha proposto eccezione riconvenzionale di compensazione del credito dallo stesso vantato nei confronti dell'opposto, a titolo di penale per inadempimento contrattuale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 dei patti parasociali.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare e nel rito, previo riconoscimento dell'esistenza del collegamento funzionale della scrittura privata del 01.02.2018 con i patti parasociali sottoscritti da Parte_1
e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale CP_1 di Firenze Sezione Specializzata delle Imprese, in virtù della clausola del foro esclusivo contenuto nei citati patti e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con conseguente condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, previo accertamento del venir meno della qualità di socio del Sig. a far data dal CP_1
25.03.2020 e della conseguente inefficacia dei patti parasociali e quindi anche della scrittura privata del 01.02.2018 quale integrazione degli stessi, per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo ed infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da parte di in favore del Sig. In subordine e nel Parte_1 CP_1 merito, nella eventualità di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento svolta da parte opposta e subordinatamente a detto accoglimento, accertati i comportamenti inadempienti posti in essere dal Sig. ed il prodursi di conseguenti danni nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1 compensare l'importo che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare con la somma allo stesso riconosciuta dovuto a titolo di risarcimento quantificata, per le ragioni dedotte al superiore punto 6) in
€ 110.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice Voglia ordinare a controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dell'originale della scrittura datata 01.02.2018”.
Si è costituito in giudizio , il quale, previa richiesta di concessione della provvisoria CP_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato le pretese avversarie, eccependo, in via preliminare, in rito, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata da parte attrice, nonché, limitatamente all'eccezione riconvenzionale, l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di imprese.
Nel merito, ha dedotto che l'art. 2 della scrittura privata del 1.2.2018 riconosce il premio di € 35.000,00 in favore del al verificarsi della condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di opzione per CP_1
l'acquisto dell'azienda della a nulla rilevando l'esistenza di un risultato Controparte_2 favorevole da un punto di vista economico per l'acquirente.
pagina 2 di 11 Ha poi dichiarato di volersi avvalere della scrittura privata datata 1.2.2018 disconosciuta da parte opponente, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., offrendo allo stesso tempo la produzione dell'originale.
Sulla base di tali allegazioni, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contro ogni eccezione e deduzione avversaria, in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di mancanza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente;
accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze Sez. Imprese limitatamente alla sola domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 985/2021, proc. n. 2532/2021 R.G. del Tribunale di Arezzo emesso in data 11.10.2021 nei confronti di in via subordinata accertare e dichiarare in Parte_1 ragione dell'adempimento alle reciproche obbligazioni il corretto rapporto dare-avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento nei limiti delle domande processuali. In via istruttoria: ammettere tutti i documenti prodotti;
disporre la verificazione della sottoscrizione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c. indicando per la comparazione i documenti gli atti societari firmati di fronte a notaio, oltre ai documenti prodotti in allegato (doc. 6) e oltre a quelli che il Giudice riterrà opportuno acquisire a tal fine. Con vittoria di spese legali aumentate per l'inserimento di elementi ipertestuali”.
Con ordinanza del 6.6.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 31.5.2022, l'allora G.I., ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale per motivi da esaminare congiuntamente al merito e negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di CTU grafologica ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
La causa è stata poi trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezion disattesa, in via preliminare e nel rito, previo riconoscimento dell'esistenza del collegamento funzionale della scrittura privata del 1.02. 2018 con i patti parasociali sottoscritti da e dichiarare Parte_1 CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata delle imprese in virtù della clausola del foro contenuta nei citati patti e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con conseguente condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, previo accertamento del venir meno della qualità di socio del Sig. a far data dal 25/03/2020 e della conseguente inefficacia dei patti e CP_1 quindi anche della scrittura privata del 01/02/2018 quale integrazione degli stessi, per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. con conseguente revoca del decreto CP_1
pagina 3 di 11 ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da parte di in favore del Parte_1
Sig. In subordine e nel merito nell'eventualità di accoglimento anche falsa della CP_1 domanda di pagamento svolta da parte opposta e subordinatamente detto accoglimento, accertati comportamenti inadempienti posti in essere dal Sig. ed il prodursi di conseguenti danni CP_1 nei confronti del Sig. compensare l'importo che quest'ultimo dovesse essere Parte_1 condannato a pagare con la somma allo stesso riconosciuta dovuta a titolo di risarcimento quantificato, per ragioni dedotte al superiore punto sei in euro 110.000 € in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertate anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nella memoria ex art, 183 comma VI n. 2 c.p.c. e con i testimoni indicati”
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contro ogni eccezione e deduzione avversaria, in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di mancanza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente;
accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze Sez. Imprese limitatamente alla sola domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 985/2021, proc. n. 2532/2021 R.G. del Tribunale di Arezzo emesso in data 11.10.2021 nei confronti di in via subordinata accertare e dichiarare in Parte_1 ragione dell'adempimento alle reciproche obbligazioni il corretto rapporto dare-avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento nei limiti delle domande processuali. Ed insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in via istruttoria, così come integralmente formulati nei propri atti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183 comma IV n. 2 e 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze legali aumentate per l'inserimento di elementi ipertestuali”.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di Imprese formulata da parte opponente.
L'attore, a fondamento della propria eccezione, richiama l'art. 9 dei patti parasociali sottoscritti dalle parti in data 19.12.2017, a mente del quale “per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del presente accordo, fatta eccezione per quanto disciplinato dal precedente art. 5, sarà inderogabilmente competente il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese”.
I patti parasociali sono stati stipulati da e , quali soci di CP_1 Parte_1 Parte_2
al fine di regolamentare l'organizzazione e la governance della società, con particolare
[...] riguardo all'esercizio del voto nell'assemblea della società e alla risoluzione di eventuali contrasti in seno all'assemblea stessa.
In particolare, secondo quanto prospettato da parte opponente, il suddetto articolo troverebbe applicazione in virtù del richiamo di cui alla lett. b delle premesse della scrittura privata del 1.2.2018:
“il Sig. e il Sig. hanno sottoscritto i in relazione alle CP_1 Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 11 regole di governance della e in relazione ai rispettivi obblighi di Parte_3 partecipazione al finanziamento della stessa”.
Con la scrittura privata del 1.2.2018, si è obbligato personalmente a riconoscere un Parte_1 premio a titolo di success fee a per un valore pari a € 35.000,00 al verificarsi CP_1 dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell' dell'azienda di proprietà della Pt_2 [...]
. CP_2
Dunque, la scrittura privata ha ad oggetto il riconoscimento di un premio personale tra i medesimi soci, legato a un'operazione compiuta dall' ma non direttamente attinente all'assetto societario. Ne Pt_2 consegue che l'art. 9 dei patti parasociali non trova applicazione alla scrittura privata del 1.2.2018.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza della sezione specializzata in materia di imprese è di natura funzionale e inderogabile, essendo ancorata alla materia oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n. 21363/2020).
Invero, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa, per quanto qui rileva, sono competenti “[…], relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
pagina 5 di 11 In particolare, non rientrano nell'ambito delle materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di imprese le obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di una scrittura privata funzionalmente collegata ad un contratto di cessione di azienda (cfr. Cass. civ. n. 30421/2023. Nella specie, la S.C. ha escluso la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie concernenti l'accertamento della stipula di un contratto di cessione di azienda o la risoluzione per adempimento dello stesso).
Date le superiori premesse, la competenza va radicata secondo le regole ordinarie, ossia secondo il criterio generale del foro del convenuto di cui all'art. 18 c.p.c., oppure, trattandosi di causa relativa ad un'obbligazione, secondo il foro alternativo del “giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita”, di cui all'art. 20 c.p.c. In particolare, nel caso di specie, l'obbligazione consiste nel pagamento di una somma di denaro e, com'è noto, ai sensi dell'art. 1182 c.c., le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore.
Orbene, in entrambi i casi la competenza è del Tribunale di Arezzo.
Ulteriormente in via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dell'attrice di difetto di legittimazione attiva del per il venir meno della sua qualità di socio a far data dal 25.3.2020. CP_1
La scrittura privata del 1.2.2019 è stata stipulata tra e in proprio e le parti Parte_1 CP_1 hanno convenuto: “il Sig. riconosce un premio a titolo di success fee al Sig. Parte_1 [...]
[…]”. Ne consegue che parte opposta non ha agito in giudizio per conto della società, ma per CP_1 far valere un proprio diritto, a nulla rilevando la sua qualità di socio.
Passando al merito della vicenda, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, occorre verificare l'autografia delle sottoscrizioni del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, giacché solo a fronte di un contratto effettivamente concluso tra le parti, si potranno analizzare gli ulteriori profili relativi alla debenza delle somme richieste.
Le indagini peritali condotte dalla CTU nominata, dott.ssa hanno accertato con Persona_1
“altissima probabilità” che le sottoscrizioni in verifica sono riconducibili a . Parte_1
Ebbene, le risultanze della CTU appaiono logiche e congruamente motivate anche con riguardo alle osservazioni svolte dal ctp di parte opponente e pertanto si recepiscono le conclusioni formulate.
Al fine di esaminare il merito della controversia giova ricostruire la vicenda per come emerge dagli atti di causa.
Con contratto di affitto di azienda del 24.1.2018, la in persona Controparte_2 dell'amministratore unico (società affittante), ha concesso in affitto all' in CP_4 Pt_2 persona del presidente del Consiglio di amministrazione, (società affittuaria), l'azienda Parte_1 posta in Montevarchi, località Levane, via Giove n. 10. All'articolo 14 del contratto in esame le parti hanno convenuto che alla società affittuaria sarebbe spettato, per tutta la durata del contratto di affitto, il diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda oggetto di affitto al prezzo di € 350.000,00, da cui pagina 6 di 11 sottrarre nella misura del 50% le somme già corrisposte alla società affittante, a titolo di canone di affitto, sino alla data di conclusione dell'atto definitivo di cessione.
Con la scrittura privata del 1.2.2018, si è obbligato personalmente a riconoscere un Parte_1 premio a titolo di success fee a per un valore pari ad € 35.000,00 al verificarsi CP_1 dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell' dell'azienda di proprietà della Pt_2 [...]
. CP_2
Deve altresì essere evidenziato che dalla lettura delle premesse della scrittura emerge in modo espresso quale fosse l'interesse del alla stipula di questo accordo e l'obbligazione contestualmente assunta Pt_1 dal quale corrispettivo del premio: “…c) che il sig. opererà oltre che in CP_1 CP_1
anche nella società nel coordinare la Parte_2 Controparte_2 progressiva liquidazione dei beni;
d) che il Sig. anche il relazione al contratto di Parte_1 affitto d'azienda stipulato in data 24.01.2018 presso lo Studio Notarile Cirianni, rep 26279 e raccolta n. 17527 tra e , ha interesse che la Parte_2 Controparte_2 liquidazione di quest'ultima possa concludersi in bonis così da poter esercitare l'opzione di acquisto contenuta all'art. 14 del suddetto contratto”
Con il contratto di cessione di azienda del 14.10.2019 l' ha esercitato il diritto di opzione di Pt_2 cui all'art. 14 del contratto di affitto di azienda acquistando dalla la piena Controparte_2 proprietà dell'azienda commerciale sita in Montevarchi, Frazione Levane, Via Giove n. 10.
Il prezzo della cessione, già convenuto nel contratto di affitto, è stato confermato nel contratto in esame nel complessivo importo di € 350.000,00, corrisposto, quanto a € 21.000,00 mediante imputazione del 50% dei canoni di affitto già corrisposti dall' alla , in qualità di Pt_2 Controparte_2 affittuaria;
quanto a € 63.051,86, mediante accollo del debito per ferie, permessi ed altri oneri maturati dai dipendenti;
quanto ai residuali € 265.948,14, mediante accollo dei debiti di pari importo, importi già versati dalla società cessionaria al momento della stipula del contratto di cessione.
Ciò premesso, la somma di € 35.000,00 non è parte del corrispettivo dell'acquisto dell'azienda, ma un premio condizionato all'esito favorevole dell'operazione di acquisto.
La clausola non menziona condizioni legate all'esito vantaggioso o soddisfacente per Parte_2 dell'acquisto dell'azienda della , ma solo il verificarsi di un fatto: l'esercizio Controparte_2 dell'opzione da parte di possibile solo alla condizione che la società cedente non fosse Pt_2 fallita.
In assenza di ulteriori condizioni, il diritto al premio si genera automaticamente con l'evento previsto, indipendentemente dal risultato economico soddisfacente per il , il quale peraltro quale Parte_1 amministratore e legale rappresentante della società – società cessionaria - ha Parte_2 personalmente sottoscritto il contratto di cessione d'azienda e ne ha pertanto potuta valutare la convenienza.
pagina 7 di 11 La condizione si è verificata, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 6 atto di citazione), che l'opzione è stata esercitata e la cessione d'azienda è stata conclusa. La scrittura privata ha, dunque, prodotto i suoi effetti obbligatori.
L'accertamento dell'effettiva debenza delle somme ingiunte impone di esaminare l'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito sollevata dall'opponente.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di Imprese formulata da parte opposta.
A sostegno dell'eccezione di compensazione l'attore ha invocato l'art. 8 dei patti parasociali, a mente del quale “[…] Il socio che con il suo comportamento, omissivo e/o commissivo, avrà determinato l'inadempimento del presente accordo e/o il mancato verificarsi di una delle condizioni dello stesso sarà tenuto al pagamento di una penale convenzionale di euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di ciascuno degli altri Soci, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito, con chiarezza che ciascuno degli altri soci, potrà chiedere individualmente, anche giudizialmente, il pagamento di detta penale nel proprio esclusivo interesse”.
In particolare, l'opponente contesta l'inadempimento da parte del delle obbligazioni stabilite CP_1 all'art. 6 dei patti parasociali relative al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa, sono competenti per le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, nonché in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile.
Tuttavia, deve osservarsi che, in tema di incompetenza funzionale, gli effetti sono diversi a seconda che sia stata proposta una domanda riconvenzionale o un'eccezione riconvenzionale.
Nel primo caso si applica il principio secondo cui “il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi” (Cass. civ. n. 25146/2024).
L'eccezione riconvenzionale, invece, non influisce sulla competenza del giudice deputato alla cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese ex art. 33 della L. n. 287/1990 riguarda soltanto le azioni e non le eccezioni, ancorché riconvenzionali (cfr. in tema di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust Cass. civ. n. 29292/2024; Cass. civ. n. 28987/2024; Cass. civ. n. 33041/2023; Cass. civ. n. 3248/2023).
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, parte opponente non ha formulato una domanda riconvenzionale di compensazione, ma un'eccezione riconvenzionale, in quanto volta a paralizzare la pretesa avversaria e non ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti della controparte. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
Nel merito, l'eccezione di compensazione è infondata.
L'opponente ha invocato l'applicazione della clausola penale contenuta nei patti parasociali, contestando due specifici inadempimenti dell'opposto: i) la mancata stipula del contratto definitivo con cui avrebbe dovuto trasferire a , che avrebbe acquistato, una quota del Parte_1 CP_1 capitale sociale dell' in attuazione del contratto preliminare (art. 6 prima parte patti Pt_2 parasociali); ii) la violazione del divieto di alienazione delle quote societarie senza il preventivo consenso unanime dei soci (art. 6 seconda parte patti parasociali).
All'art. 6 primo periodo dei patti parasociali e , i soci dell' si CP_1 Parte_1 Pt_2 danno reciprocamente atto del fatto che, in forza di precedenti accordi, quest'ultimo si impegna, contestualmente alla firma dei patti stessi, a trasferire una quota pari al 20% del capitale di da Pt_2 lui stesso detenuto in favore del secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto CP_1 preliminare di compravendita allegato alla scrittura in esame.
Nel citato contratto preliminare (doc. 3 atto di citazione) il ha promesso di cedere al il Pt_1 CP_1 quale ha promesso di accettare, una quota del capitale sociale dell' pari a n. 10.000 quote del Pt_2 valore nominale di euro 1 ciascuna. La stipula del contratto definitivo era prevista entro e non oltre il 30.6.2019.
È pacifico che nel mese di luglio 2018 è intervenuto a carico del il sequestro preventivo delle Pt_1 quote dell' Tale circostanza ha reso impossibile la conclusione del contratto definitivo per Pt_2 causa non imputabile al il quale era tenuto all'adempimento entro una data successiva al CP_1 sopravvenuto sequestro.
Venendo all'accertamento del secondo credito opposto in compensazione, va rilevato che ai sensi dell'art. 6 seconda parte dei patti parasociali e “si [sono] impegna[ti] CP_1 Parte_1 reciprocamente a non trasferire a terzi le proprie partecipazioni, salvo il caso di successione per causa di morte o di grave impedimento del socio e a meno che ciò non sia condiviso dall'unanimità dei soci”.
Trattasi di clausola che di fatto impedisce qualsiasi cessione delle partecipazioni a terzi senza il consenso dell'altro socio, essendo il e il gli unici due soci dell' CP_1 Pt_1 Pt_2
ha comunicato a , a mezzo di raccomandata a/r ricevuta in data 6.4.2019 CP_1 Parte_1
(doc. 8 comparsa di costituzione e risposta), la propria intenzione di vendere il 20% delle quote sociali dell' ad per il prezzo di € 1.000 e l'ulteriore 10% alla Pt_2 Controparte_5 Parte_4 per il prezzo di € 500, specificando che tale comunicazione dovesse valere ai fini dell'esercizio del diritto di opzione e della clausola di gradimento di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale.
pagina 9 di 11 L'articolo 9 dello statuto sociale disciplina il trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi:
“I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento decritto nel presente articolo. […] Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante. […]. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta dal socio. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, nel caso i cessioni a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali ovvero di cessione per atto a titolo gratuito o a titolo di permuta, e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di ci ai commi precedenti ed il socio intenda cedere la propria partecipazione a soggetti estranei alla compagine sociale e non rientranti nella previsione di cui al comma precedente, il socio cedente dovrà chiedere con le procedure sopra indicata, che la società esprima il gradimento sull'acquirente indicato nella comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sovra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condiioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro 30 giorni […]” (doc. 12 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 attore).
La raccomandata inviata dal ha costituito formale attivazione della procedura statutaria. CP_1
Invero, il convenuto ha adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione previsti dallo statuto, notificando tempestivamente e in forma scritta la volontà di cedere le quote, nonché i termini essenziali (prezzi e acquirenti) delle cessioni.
D'altro canto, parte attrice non ha dimostrato di aver manifestato alcun interesse all'esercizio della prelazione o di essersi opposta alla vendita delle quote, né ha provato di essere stata impossibilitata ad esprimere la propria posizione.
Neppure le prove testimoniali chieste da parte opponente avrebbero consentito di superare tale carenza probatoria, dal momento che, anche qualora le circostanze riportate nell'unici capitoli di prova articolati sul punto - “6) V.C. nel mese di dicembre dell'anno 2019 il Sig. veniva Parte_1 ricoverato presso la Comunità di San Patrignano fino al mese di maggio 2020”, “7) V.C. durante il periodo di ricovero presso San Patrignano il Sig. come da regola della struttura, ha Parte_1 avuto rapporti solo con gli operatori e gli altri ospiti di San Patrignao con totale esclusione di qualunque soggetto esterno alla Comunità, ivi compresi i suoi familiari” - fossero state dimostrate, ciò non avrebbe potuto supplire al difetto prova in merito all'impossibilità di rispondere momento della ricezione della raccomandata, ossia al 6.4.2019, periodo antecedente rispetto a quello individuato nei suddetti capitoli di prova.
pagina 10 di 11 Deve, dunque, ritenersi che la cessione delle quote del si sia verificata alla presenza del CP_1 consenso unanime dei soci.
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 26.001,00 – 52.000,00 parametri medi per tutte le fasi) con applicazione dell'aumento del 10 % ex art. 4 co. 1 bis d.m. 55/14.
Allo stesso modo le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, vanno poste, nei rapporti interni tra le medesime, definitivamente a carico di parte attrice, come liquidate nel decreto del 2.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 8.377,00 per compensi, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Arezzo, 10/10/2025
Il Giudice
dott. Marina Rossi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3504/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Giannotti, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Petrarca, n. 9, PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberto Gagliardi, elettivamente domiciliato CP_1 presso il suo studio sito in Arezzo (AR), Via Guido Monaco, n. 65, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione conclusioni del 22.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 985/2021 dell'11.10.2021 emesso dal Tribunale di Arezzo, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 35.000,00, CP_1 oltre interessi come da domanda, spese e compensi, a titolo di premio per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'azienda di (di seguito “ ”) da parte Controparte_2 Controparte_2 dell' (di seguito ), come pattuito nella scrittura privata del Parte_2 Pt_2
1.2.2018.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di imprese, nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_1 per il venir meno della sua qualità di socio a far data dal 25.3.2020. Ha, inoltre, disconosciuto l'autenticità della scrittura privata del 1.2.2018 e dedotto la carenza dei presupposti per la maturazione pagina 1 di 11 del premio (cd. success fee), essendo il suo riconoscimento subordinato al conseguimento di un risultato utile e non avendo l'opponente tratto alcun vantaggio dall'acquisto dell'azienda.
In subordine, l'opponente ha proposto eccezione riconvenzionale di compensazione del credito dallo stesso vantato nei confronti dell'opposto, a titolo di penale per inadempimento contrattuale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 dei patti parasociali.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare e nel rito, previo riconoscimento dell'esistenza del collegamento funzionale della scrittura privata del 01.02.2018 con i patti parasociali sottoscritti da Parte_1
e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale CP_1 di Firenze Sezione Specializzata delle Imprese, in virtù della clausola del foro esclusivo contenuto nei citati patti e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con conseguente condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, previo accertamento del venir meno della qualità di socio del Sig. a far data dal CP_1
25.03.2020 e della conseguente inefficacia dei patti parasociali e quindi anche della scrittura privata del 01.02.2018 quale integrazione degli stessi, per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo ed infondato in fatto ed in diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da parte di in favore del Sig. In subordine e nel Parte_1 CP_1 merito, nella eventualità di accoglimento anche parziale della domanda di pagamento svolta da parte opposta e subordinatamente a detto accoglimento, accertati i comportamenti inadempienti posti in essere dal Sig. ed il prodursi di conseguenti danni nei confronti del Sig. CP_1 Parte_1 compensare l'importo che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare con la somma allo stesso riconosciuta dovuto a titolo di risarcimento quantificata, per le ragioni dedotte al superiore punto 6) in
€ 110.000,00 o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice Voglia ordinare a controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio dell'originale della scrittura datata 01.02.2018”.
Si è costituito in giudizio , il quale, previa richiesta di concessione della provvisoria CP_1 esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato le pretese avversarie, eccependo, in via preliminare, in rito, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata da parte attrice, nonché, limitatamente all'eccezione riconvenzionale, l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di imprese.
Nel merito, ha dedotto che l'art. 2 della scrittura privata del 1.2.2018 riconosce il premio di € 35.000,00 in favore del al verificarsi della condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di opzione per CP_1
l'acquisto dell'azienda della a nulla rilevando l'esistenza di un risultato Controparte_2 favorevole da un punto di vista economico per l'acquirente.
pagina 2 di 11 Ha poi dichiarato di volersi avvalere della scrittura privata datata 1.2.2018 disconosciuta da parte opponente, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., offrendo allo stesso tempo la produzione dell'originale.
Sulla base di tali allegazioni, parte opposta ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contro ogni eccezione e deduzione avversaria, in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di mancanza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente;
accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze Sez. Imprese limitatamente alla sola domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 985/2021, proc. n. 2532/2021 R.G. del Tribunale di Arezzo emesso in data 11.10.2021 nei confronti di in via subordinata accertare e dichiarare in Parte_1 ragione dell'adempimento alle reciproche obbligazioni il corretto rapporto dare-avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento nei limiti delle domande processuali. In via istruttoria: ammettere tutti i documenti prodotti;
disporre la verificazione della sottoscrizione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c. indicando per la comparazione i documenti gli atti societari firmati di fronte a notaio, oltre ai documenti prodotti in allegato (doc. 6) e oltre a quelli che il Giudice riterrà opportuno acquisire a tal fine. Con vittoria di spese legali aumentate per l'inserimento di elementi ipertestuali”.
Con ordinanza del 6.6.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 31.5.2022, l'allora G.I., ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale per motivi da esaminare congiuntamente al merito e negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di CTU grafologica ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
La causa è stata poi trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza ed eccezion disattesa, in via preliminare e nel rito, previo riconoscimento dell'esistenza del collegamento funzionale della scrittura privata del 1.02. 2018 con i patti parasociali sottoscritti da e dichiarare Parte_1 CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata delle imprese in virtù della clausola del foro contenuta nei citati patti e quindi dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo con conseguente condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite;
sempre in via preliminare, previo accertamento del venir meno della qualità di socio del Sig. a far data dal 25/03/2020 e della conseguente inefficacia dei patti e CP_1 quindi anche della scrittura privata del 01/02/2018 quale integrazione degli stessi, per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig. con conseguente revoca del decreto CP_1
pagina 3 di 11 ingiuntivo opposto;
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo infondato in fatto e in diritto e comunque dichiarare che nulla è dovuto da parte di in favore del Parte_1
Sig. In subordine e nel merito nell'eventualità di accoglimento anche falsa della CP_1 domanda di pagamento svolta da parte opposta e subordinatamente detto accoglimento, accertati comportamenti inadempienti posti in essere dal Sig. ed il prodursi di conseguenti danni CP_1 nei confronti del Sig. compensare l'importo che quest'ultimo dovesse essere Parte_1 condannato a pagare con la somma allo stesso riconosciuta dovuta a titolo di risarcimento quantificato, per ragioni dedotte al superiore punto sei in euro 110.000 € in quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertate anche in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nella memoria ex art, 183 comma VI n. 2 c.p.c. e con i testimoni indicati”
Parte opposta ha precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, contro ogni eccezione e deduzione avversaria, in via preliminare rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di mancanza di legittimazione attiva avanzata da parte opponente;
accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze Sez. Imprese limitatamente alla sola domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa;
concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
in via principale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
confermare il decreto ingiuntivo n. 985/2021, proc. n. 2532/2021 R.G. del Tribunale di Arezzo emesso in data 11.10.2021 nei confronti di in via subordinata accertare e dichiarare in Parte_1 ragione dell'adempimento alle reciproche obbligazioni il corretto rapporto dare-avere tra le parti ed emettere la conseguente condanna di pagamento nei limiti delle domande processuali. Ed insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in via istruttoria, così come integralmente formulati nei propri atti difensivi ed in particolare nelle memorie ex art. 183 comma IV n. 2 e 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze legali aumentate per l'inserimento di elementi ipertestuali”.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di Imprese formulata da parte opponente.
L'attore, a fondamento della propria eccezione, richiama l'art. 9 dei patti parasociali sottoscritti dalle parti in data 19.12.2017, a mente del quale “per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del presente accordo, fatta eccezione per quanto disciplinato dal precedente art. 5, sarà inderogabilmente competente il Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di imprese”.
I patti parasociali sono stati stipulati da e , quali soci di CP_1 Parte_1 Parte_2
al fine di regolamentare l'organizzazione e la governance della società, con particolare
[...] riguardo all'esercizio del voto nell'assemblea della società e alla risoluzione di eventuali contrasti in seno all'assemblea stessa.
In particolare, secondo quanto prospettato da parte opponente, il suddetto articolo troverebbe applicazione in virtù del richiamo di cui alla lett. b delle premesse della scrittura privata del 1.2.2018:
“il Sig. e il Sig. hanno sottoscritto i in relazione alle CP_1 Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 11 regole di governance della e in relazione ai rispettivi obblighi di Parte_3 partecipazione al finanziamento della stessa”.
Con la scrittura privata del 1.2.2018, si è obbligato personalmente a riconoscere un Parte_1 premio a titolo di success fee a per un valore pari a € 35.000,00 al verificarsi CP_1 dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell' dell'azienda di proprietà della Pt_2 [...]
. CP_2
Dunque, la scrittura privata ha ad oggetto il riconoscimento di un premio personale tra i medesimi soci, legato a un'operazione compiuta dall' ma non direttamente attinente all'assetto societario. Ne Pt_2 consegue che l'art. 9 dei patti parasociali non trova applicazione alla scrittura privata del 1.2.2018.
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza della sezione specializzata in materia di imprese è di natura funzionale e inderogabile, essendo ancorata alla materia oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n. 21363/2020).
Invero, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa, per quanto qui rileva, sono competenti “[…], relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
pagina 5 di 11 In particolare, non rientrano nell'ambito delle materie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di imprese le obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di una scrittura privata funzionalmente collegata ad un contratto di cessione di azienda (cfr. Cass. civ. n. 30421/2023. Nella specie, la S.C. ha escluso la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese per le controversie concernenti l'accertamento della stipula di un contratto di cessione di azienda o la risoluzione per adempimento dello stesso).
Date le superiori premesse, la competenza va radicata secondo le regole ordinarie, ossia secondo il criterio generale del foro del convenuto di cui all'art. 18 c.p.c., oppure, trattandosi di causa relativa ad un'obbligazione, secondo il foro alternativo del “giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita”, di cui all'art. 20 c.p.c. In particolare, nel caso di specie, l'obbligazione consiste nel pagamento di una somma di denaro e, com'è noto, ai sensi dell'art. 1182 c.c., le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore.
Orbene, in entrambi i casi la competenza è del Tribunale di Arezzo.
Ulteriormente in via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dell'attrice di difetto di legittimazione attiva del per il venir meno della sua qualità di socio a far data dal 25.3.2020. CP_1
La scrittura privata del 1.2.2019 è stata stipulata tra e in proprio e le parti Parte_1 CP_1 hanno convenuto: “il Sig. riconosce un premio a titolo di success fee al Sig. Parte_1 [...]
[…]”. Ne consegue che parte opposta non ha agito in giudizio per conto della società, ma per CP_1 far valere un proprio diritto, a nulla rilevando la sua qualità di socio.
Passando al merito della vicenda, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, occorre verificare l'autografia delle sottoscrizioni del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, giacché solo a fronte di un contratto effettivamente concluso tra le parti, si potranno analizzare gli ulteriori profili relativi alla debenza delle somme richieste.
Le indagini peritali condotte dalla CTU nominata, dott.ssa hanno accertato con Persona_1
“altissima probabilità” che le sottoscrizioni in verifica sono riconducibili a . Parte_1
Ebbene, le risultanze della CTU appaiono logiche e congruamente motivate anche con riguardo alle osservazioni svolte dal ctp di parte opponente e pertanto si recepiscono le conclusioni formulate.
Al fine di esaminare il merito della controversia giova ricostruire la vicenda per come emerge dagli atti di causa.
Con contratto di affitto di azienda del 24.1.2018, la in persona Controparte_2 dell'amministratore unico (società affittante), ha concesso in affitto all' in CP_4 Pt_2 persona del presidente del Consiglio di amministrazione, (società affittuaria), l'azienda Parte_1 posta in Montevarchi, località Levane, via Giove n. 10. All'articolo 14 del contratto in esame le parti hanno convenuto che alla società affittuaria sarebbe spettato, per tutta la durata del contratto di affitto, il diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda oggetto di affitto al prezzo di € 350.000,00, da cui pagina 6 di 11 sottrarre nella misura del 50% le somme già corrisposte alla società affittante, a titolo di canone di affitto, sino alla data di conclusione dell'atto definitivo di cessione.
Con la scrittura privata del 1.2.2018, si è obbligato personalmente a riconoscere un Parte_1 premio a titolo di success fee a per un valore pari ad € 35.000,00 al verificarsi CP_1 dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell' dell'azienda di proprietà della Pt_2 [...]
. CP_2
Deve altresì essere evidenziato che dalla lettura delle premesse della scrittura emerge in modo espresso quale fosse l'interesse del alla stipula di questo accordo e l'obbligazione contestualmente assunta Pt_1 dal quale corrispettivo del premio: “…c) che il sig. opererà oltre che in CP_1 CP_1
anche nella società nel coordinare la Parte_2 Controparte_2 progressiva liquidazione dei beni;
d) che il Sig. anche il relazione al contratto di Parte_1 affitto d'azienda stipulato in data 24.01.2018 presso lo Studio Notarile Cirianni, rep 26279 e raccolta n. 17527 tra e , ha interesse che la Parte_2 Controparte_2 liquidazione di quest'ultima possa concludersi in bonis così da poter esercitare l'opzione di acquisto contenuta all'art. 14 del suddetto contratto”
Con il contratto di cessione di azienda del 14.10.2019 l' ha esercitato il diritto di opzione di Pt_2 cui all'art. 14 del contratto di affitto di azienda acquistando dalla la piena Controparte_2 proprietà dell'azienda commerciale sita in Montevarchi, Frazione Levane, Via Giove n. 10.
Il prezzo della cessione, già convenuto nel contratto di affitto, è stato confermato nel contratto in esame nel complessivo importo di € 350.000,00, corrisposto, quanto a € 21.000,00 mediante imputazione del 50% dei canoni di affitto già corrisposti dall' alla , in qualità di Pt_2 Controparte_2 affittuaria;
quanto a € 63.051,86, mediante accollo del debito per ferie, permessi ed altri oneri maturati dai dipendenti;
quanto ai residuali € 265.948,14, mediante accollo dei debiti di pari importo, importi già versati dalla società cessionaria al momento della stipula del contratto di cessione.
Ciò premesso, la somma di € 35.000,00 non è parte del corrispettivo dell'acquisto dell'azienda, ma un premio condizionato all'esito favorevole dell'operazione di acquisto.
La clausola non menziona condizioni legate all'esito vantaggioso o soddisfacente per Parte_2 dell'acquisto dell'azienda della , ma solo il verificarsi di un fatto: l'esercizio Controparte_2 dell'opzione da parte di possibile solo alla condizione che la società cedente non fosse Pt_2 fallita.
In assenza di ulteriori condizioni, il diritto al premio si genera automaticamente con l'evento previsto, indipendentemente dal risultato economico soddisfacente per il , il quale peraltro quale Parte_1 amministratore e legale rappresentante della società – società cessionaria - ha Parte_2 personalmente sottoscritto il contratto di cessione d'azienda e ne ha pertanto potuta valutare la convenienza.
pagina 7 di 11 La condizione si è verificata, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. 6 atto di citazione), che l'opzione è stata esercitata e la cessione d'azienda è stata conclusa. La scrittura privata ha, dunque, prodotto i suoi effetti obbligatori.
L'accertamento dell'effettiva debenza delle somme ingiunte impone di esaminare l'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito sollevata dall'opponente.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di Imprese formulata da parte opposta.
A sostegno dell'eccezione di compensazione l'attore ha invocato l'art. 8 dei patti parasociali, a mente del quale “[…] Il socio che con il suo comportamento, omissivo e/o commissivo, avrà determinato l'inadempimento del presente accordo e/o il mancato verificarsi di una delle condizioni dello stesso sarà tenuto al pagamento di una penale convenzionale di euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di ciascuno degli altri Soci, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito, con chiarezza che ciascuno degli altri soci, potrà chiedere individualmente, anche giudizialmente, il pagamento di detta penale nel proprio esclusivo interesse”.
In particolare, l'opponente contesta l'inadempimento da parte del delle obbligazioni stabilite CP_1 all'art. 6 dei patti parasociali relative al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa, sono competenti per le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti, nonché in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile.
Tuttavia, deve osservarsi che, in tema di incompetenza funzionale, gli effetti sono diversi a seconda che sia stata proposta una domanda riconvenzionale o un'eccezione riconvenzionale.
Nel primo caso si applica il principio secondo cui “il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi” (Cass. civ. n. 25146/2024).
L'eccezione riconvenzionale, invece, non influisce sulla competenza del giudice deputato alla cognizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Invero, la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese ex art. 33 della L. n. 287/1990 riguarda soltanto le azioni e non le eccezioni, ancorché riconvenzionali (cfr. in tema di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust Cass. civ. n. 29292/2024; Cass. civ. n. 28987/2024; Cass. civ. n. 33041/2023; Cass. civ. n. 3248/2023).
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, parte opponente non ha formulato una domanda riconvenzionale di compensazione, ma un'eccezione riconvenzionale, in quanto volta a paralizzare la pretesa avversaria e non ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti della controparte. Ne consegue che l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
Nel merito, l'eccezione di compensazione è infondata.
L'opponente ha invocato l'applicazione della clausola penale contenuta nei patti parasociali, contestando due specifici inadempimenti dell'opposto: i) la mancata stipula del contratto definitivo con cui avrebbe dovuto trasferire a , che avrebbe acquistato, una quota del Parte_1 CP_1 capitale sociale dell' in attuazione del contratto preliminare (art. 6 prima parte patti Pt_2 parasociali); ii) la violazione del divieto di alienazione delle quote societarie senza il preventivo consenso unanime dei soci (art. 6 seconda parte patti parasociali).
All'art. 6 primo periodo dei patti parasociali e , i soci dell' si CP_1 Parte_1 Pt_2 danno reciprocamente atto del fatto che, in forza di precedenti accordi, quest'ultimo si impegna, contestualmente alla firma dei patti stessi, a trasferire una quota pari al 20% del capitale di da Pt_2 lui stesso detenuto in favore del secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto CP_1 preliminare di compravendita allegato alla scrittura in esame.
Nel citato contratto preliminare (doc. 3 atto di citazione) il ha promesso di cedere al il Pt_1 CP_1 quale ha promesso di accettare, una quota del capitale sociale dell' pari a n. 10.000 quote del Pt_2 valore nominale di euro 1 ciascuna. La stipula del contratto definitivo era prevista entro e non oltre il 30.6.2019.
È pacifico che nel mese di luglio 2018 è intervenuto a carico del il sequestro preventivo delle Pt_1 quote dell' Tale circostanza ha reso impossibile la conclusione del contratto definitivo per Pt_2 causa non imputabile al il quale era tenuto all'adempimento entro una data successiva al CP_1 sopravvenuto sequestro.
Venendo all'accertamento del secondo credito opposto in compensazione, va rilevato che ai sensi dell'art. 6 seconda parte dei patti parasociali e “si [sono] impegna[ti] CP_1 Parte_1 reciprocamente a non trasferire a terzi le proprie partecipazioni, salvo il caso di successione per causa di morte o di grave impedimento del socio e a meno che ciò non sia condiviso dall'unanimità dei soci”.
Trattasi di clausola che di fatto impedisce qualsiasi cessione delle partecipazioni a terzi senza il consenso dell'altro socio, essendo il e il gli unici due soci dell' CP_1 Pt_1 Pt_2
ha comunicato a , a mezzo di raccomandata a/r ricevuta in data 6.4.2019 CP_1 Parte_1
(doc. 8 comparsa di costituzione e risposta), la propria intenzione di vendere il 20% delle quote sociali dell' ad per il prezzo di € 1.000 e l'ulteriore 10% alla Pt_2 Controparte_5 Parte_4 per il prezzo di € 500, specificando che tale comunicazione dovesse valere ai fini dell'esercizio del diritto di opzione e della clausola di gradimento di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale.
pagina 9 di 11 L'articolo 9 dello statuto sociale disciplina il trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi:
“I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento decritto nel presente articolo. […] Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante biglietto raccomandato, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante. […]. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia coniuge o discendente in linea retta dal socio. Al di fuori dei casi precedentemente indicati, nel caso i cessioni a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali ovvero di cessione per atto a titolo gratuito o a titolo di permuta, e qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di ci ai commi precedenti ed il socio intenda cedere la propria partecipazione a soggetti estranei alla compagine sociale e non rientranti nella previsione di cui al comma precedente, il socio cedente dovrà chiedere con le procedure sopra indicata, che la società esprima il gradimento sull'acquirente indicato nella comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento gli altri soci dovranno esprimere il gradimento con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare. Qualora il gradimento sia negato, i soci dovranno indicare, entro il termine sovra indicato, il nome di altro soggetto disponibile ad acquistare, a parità di prezzo e condiioni, la partecipazione oggetto di alienazione entro 30 giorni […]” (doc. 12 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 attore).
La raccomandata inviata dal ha costituito formale attivazione della procedura statutaria. CP_1
Invero, il convenuto ha adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione previsti dallo statuto, notificando tempestivamente e in forma scritta la volontà di cedere le quote, nonché i termini essenziali (prezzi e acquirenti) delle cessioni.
D'altro canto, parte attrice non ha dimostrato di aver manifestato alcun interesse all'esercizio della prelazione o di essersi opposta alla vendita delle quote, né ha provato di essere stata impossibilitata ad esprimere la propria posizione.
Neppure le prove testimoniali chieste da parte opponente avrebbero consentito di superare tale carenza probatoria, dal momento che, anche qualora le circostanze riportate nell'unici capitoli di prova articolati sul punto - “6) V.C. nel mese di dicembre dell'anno 2019 il Sig. veniva Parte_1 ricoverato presso la Comunità di San Patrignano fino al mese di maggio 2020”, “7) V.C. durante il periodo di ricovero presso San Patrignano il Sig. come da regola della struttura, ha Parte_1 avuto rapporti solo con gli operatori e gli altri ospiti di San Patrignao con totale esclusione di qualunque soggetto esterno alla Comunità, ivi compresi i suoi familiari” - fossero state dimostrate, ciò non avrebbe potuto supplire al difetto prova in merito all'impossibilità di rispondere momento della ricezione della raccomandata, ossia al 6.4.2019, periodo antecedente rispetto a quello individuato nei suddetti capitoli di prova.
pagina 10 di 11 Deve, dunque, ritenersi che la cessione delle quote del si sia verificata alla presenza del CP_1 consenso unanime dei soci.
Alla luce di quanto sopra argomentato l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 26.001,00 – 52.000,00 parametri medi per tutte le fasi) con applicazione dell'aumento del 10 % ex art. 4 co. 1 bis d.m. 55/14.
Allo stesso modo le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, vanno poste, nei rapporti interni tra le medesime, definitivamente a carico di parte attrice, come liquidate nel decreto del 2.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 8.377,00 per compensi, oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Arezzo, 10/10/2025
Il Giudice
dott. Marina Rossi
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