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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.53/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 17/06/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – S BENEDETTO D.TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 17/06/2025
1
Con ricorso depositato in data 25/01/2024, facendo seguito alla Parte_1 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per aver diritto ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. L si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Il Giudice, alla luce delle risultanze peritali, con provvedimento in data 07/05/2024 riteneva di dover disporre il rinnovo della CTU, nominando all'uopo il Dott.
[...]
. Persona_1
Era espletata la CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa viene decisa cona Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura.
***
Il C.T.U. nominato, Dott. , sulla base della documentazione Persona_1 sanitaria in atti e dell'accertamento psico-fisico diretto, ha stabilito che la ricorrente risulta affetta da: “ESITI DI PREGRESSE TVP AAII COMPLICATE DA EMBOLIE POLMONARI PLURIME MUTAZIONI TROMBOFILICHE (ETEROZIGOSI FATTORE V DI LEIDEN, MUTAZIONI MTHFR CON IPEROMOCISTINEMIA E MUTAZIONE FATTORE II) IN NAO;
PREGRESSA ISTEROANNESSECTOMIA BILATERALE”. Il Consulente ha concluso come segue: “Il complesso patologico accertato NON determina il riconoscimento di soggetto portatore di handicap L. 104/92 Comma 3 Art. 3”. Inoltre in risposta alle osservazioni formulate dal Consulente di parte ricorrente ha ribadito le proprie valutazioni, così motivando: “la Periziata è Insegnante c/o Scuola d'Infanzia in attualità lavorativa, riconosciuta Invalida Civile 50%. Vive da sola in un'abitazione al terzo piano con ascensore, è titolare di Patente di Guida, ha riferito di usare autonomamente il treno e i mezzi pubblici;
la spesa le viene recapitata al domicilio. Tutto ciò non determina la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo, globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal CTU in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Non sussiste, nel caso di specie, il requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Considerata la natura della causa, si ritiene di compensare parzialmente tra le parti le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese della CTU espletata in fase di ATP e quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separati decreti, vengono invece poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede: rigetta il ricorso;
2 compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna la parte ricorrente a rifondere all' la quota residua liquidata in complessivi € 1.200,00, oltre CP_1 rimborso forfetario ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, come pure quelle della CTU espletata nella presente fase di giudizio, liquidate con separati decreti. Così deciso in Ascoli Piceno in data 17/06/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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