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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle controversie iscritte ai nn. 338/2023 e 340/23 R.G., promosse da:
, nato il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura C.F._1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LALLAI MARIA FRANCESCA;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 05/02/2023, portante R.G. n. 338/23, Parte_1
adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2013 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con ricorso depositato in pari data, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015 per
102 giornate annue alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con nota datata 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in entrambi i giudizi, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e contestando nel CP_1
merito la fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La cause, previa riunione, venivano istruite documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola La Coccinella, al fine di verificarne la CP_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori per il primo, e dagli CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 ispettori per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di Per_2 Per_4 Per_1 Per_5 accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La Coccinella.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per gli anni CP_1
2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 –
2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa “La Coccinella”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano CP_1 stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta La Coccinella nel 2013 e nel 2015 per 102 giornate annue.
Ed infatti, la teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Testimone_1
Ditta La Coccinella per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e negli stessi periodi per la Ditta.
E' stato confermato che il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato specificato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro.
La teste anch'essa collega di lavoro del ricorrente, ha integralmente confermato le Testimone_2
circostanze per quanto riguarda l'anno 2015, anche se non ricordava di aver lavorato invece nell'anno
2013.
Se è pur vero che la teste abbia affermato di avere contenzioso contro l' per Testimone_1 CP_1
alcune annualità e non per il 2016, si ritiene che le sue dichiarazioni possono essere considerate comunque attendibili, dal momento che trovano anche conferma in quanto dichiarato dall'altro teste sulla quale, nel corso dell'esame testimoniale, non è emersa circostanza analoga, su eventuali Tes_2 provvedimenti di cancellazione degli elenchi agricoli per gli anni in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha insistito affinchè CP_1
venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti, nonostante fosse stata ammessa alla prova contraria richiesta nella memoria di costituzione;
pertanto, non ha specificamente suffragato le motivazioni della cancellazione del ricorrente per le annualità dedotte in ricorso.
Da una valutazione complessiva del compendio istruttorio, si ritiene di dover propendere per la ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2013 e 2015 in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta La Coccinella, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli per 102 giornate annue nel 2013 e nel 2015.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti portanti nn. 338/2023 e
340/2023, vertenti tra , contro in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta La Parte_1
Coccinella Soc. Coop per 102 giornate annue nel 2013 e nel 2015.
- Condanna l' a reiscrivere la parte ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli CP_1
per 102 giornate nel 2013 e nel 2015;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena