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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1258/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Pinto, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Piombino (LI),
Via Lombroso, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo CP_1 P.IVA_1
Blandino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
RE OL, sito in Grosseto, Via Aquileia, n. 8;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2020 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma di € 8.189,85, a titolo di rimborso di rate scadute CP_1 relative ad un contratto di finanziamento.
Parte opponente dichiarava che il contratto di finanziamento n. 853458 prodotto da parte opposta in sede monitoria non era mai stato stipulato dalla stessa, ragion per cui ne disconosceva tempestivamente le sottoscrizioni, dando atto di aver anche presentato querela alla Legione Carabinieri Toscana.
Per tali motivi l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del 21/02/2020 - R.G.
n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto;
- condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Parte opposta chiedeva, in primo luogo, la chiamata in causa di , quale legale CP_3 rappresentante della avendo la sig.ra negoziato Controparte_4 Pt_1 con quest'ultima l'operazione di finanziamento, poi erogato dalla Parte_2
poi cedeva il credito alla
[...] Controparte_2
L'opposta, inoltre, deduceva che la debitrice aveva saldato solo 9 di 24 rate del finanziamento, senza mai comunicare le ragioni del proprio inadempimento contrattuale, motivo per il quale sosteneva l'inammissibilità del disconoscimento, avendo avuto il contratto un principio di esecuzione.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis,
= in via preliminare: differire la prima udienza ed autorizzare la chiamata in causa del
Sig. , codice fiscale , residente in [...] alla CP_3 C.F._2
Via Telamonio n. 52;
- 2 -
= in via principale e nel merito: rigettare la svolta opposizione e le domande ivi proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che è Controparte_2 creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di € 8.189,85, oltre Parte_1 interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla
Legge n. 108/1996, dall'11 dicembre 2019 sino soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
= in via gradata: in caso di accoglimento delle domande formulate dalla Sig.ra
[...]
in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, condannare lo stesso a manlevare e/o tenere indenne Controparte_2 da quanto eventualmente dovuto alla Sig.ra per le domande Parte_1 formulate e, in ogni caso, da quanto eventualmente riconosciuto alla medesima per le spese di giudizio.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Con ordinanza del 28.09.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'udienza del 16.11.2021 il giudice, vista la mancata adesione di parte opponente alla proposta conciliativa, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 12.10.2022 il giudice accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opponente, ordinando all'istituto bancario OL Banca di esibire il documento dal quale risultasse il titolare del conto corrente che aveva emesso l'assegno n.
0907964841 – 04 del 08.02.2007 e il documento dal quale risultasse l'intestazione del conto corrente sul quale fosse stato effettuato il relativo versamento.
Con ordinanza del 23.02.2024 il giudice, preso atto dell'impossibilità della Banca destinataria dell'ordine di esibizione di evaderlo, disponeva CTU grafologica sul seguente quesito: “acquisiti i saggi grafici di , utilizzate quali scritture Parte_1 comparative le firme dalla medesima apposte sulla procura alle liti, la firma apposta sulla carta d'identità, siccome non disconosciuti dalla parte opponente ed utilizzabili
- 3 -
quali scritture comparative, e da ritenere quindi tacitamente come riconosciuti, nonché le firme acquisite sotto dettatura, dica il CTU se tutte o alcune delle firme, apposte da
sul contratto di finanziamento e sull'assegno bancario, siano o meno Parte_1 autentiche”, nominando il dott. Persona_1
In data 03.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si osserva che l'unica doglianza articolata dall'opponente concerne la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, sul quale si fonda la pretesa azionata in sede monitoria, in ragione del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., formulato in citazione.
Tale impostazione appare condivisibile.
Ed infatti, le risultanze della CTU espletata, fondata sull'attento esame delle circostanze, scevra da vizi logici e in alcun modo contraddetta da osservazioni delle parti, e basatasi sull'originale del negozio prodotto tempestivamente dall'opposta, impediscono di condurre il contratto di finanziamento alla sig.ra . Parte_1
Nello specifico, il CTU ha rilevato che le disomogeneità riscontrate tra le firme in verifica sulla richiesta di finanziamento di cui è causa del 27.10.2006 (disponibile in originale) e le scritture comparative della sig.ra assumono portata sostanziale Parte_1 rispetto alle generiche e occasionali compatibilità emerse. Le discordanze risultano determinate da eterogenee qualità del gesto scrivente e degli automatismi ad esso connaturati, e pertanto da un lato è da escludersi l'ipotesi che le firme in verifica siano riconducibili alla stessa matrice grafica delle comparative, e dall'altro ne deriva che esse provengano da altro e distinto grafismo.
Inoltre, il consulente ha escluso anche la riconducibilità alla sig.ra della Pt_1 sottoscrizione apposta sull'assegno UNIPOL del 08.07.2007, disponibile comunque solo in copia.
Dunque, non risulta provata la riconducibilità della pattuizione contrattuale riguardante il finanziamento all'opponente, circostanza che supera anche l'eventuale parziale adempimento dell'obbligo restitutorio.
- 4 -
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per quella decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Al pari le spese di CTU, così come liquidate nel decreto in atti, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 21.02.2020;
b) Condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) Pone le spese di CTU, così come liquidate nel decreto in atti, definitivamente in capo a parte opposta.
Così deciso in Grosseto il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Pinto, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Piombino (LI),
Via Lombroso, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo CP_1 P.IVA_1
Blandino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
RE OL, sito in Grosseto, Via Aquileia, n. 8;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2020 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma di € 8.189,85, a titolo di rimborso di rate scadute CP_1 relative ad un contratto di finanziamento.
Parte opponente dichiarava che il contratto di finanziamento n. 853458 prodotto da parte opposta in sede monitoria non era mai stato stipulato dalla stessa, ragion per cui ne disconosceva tempestivamente le sottoscrizioni, dando atto di aver anche presentato querela alla Legione Carabinieri Toscana.
Per tali motivi l'opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- in via principale dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 153/2020 del 21/02/2020 - R.G.
n. 326/2020 emesso dal Tribunale di Grosseto;
- condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Parte opposta chiedeva, in primo luogo, la chiamata in causa di , quale legale CP_3 rappresentante della avendo la sig.ra negoziato Controparte_4 Pt_1 con quest'ultima l'operazione di finanziamento, poi erogato dalla Parte_2
poi cedeva il credito alla
[...] Controparte_2
L'opposta, inoltre, deduceva che la debitrice aveva saldato solo 9 di 24 rate del finanziamento, senza mai comunicare le ragioni del proprio inadempimento contrattuale, motivo per il quale sosteneva l'inammissibilità del disconoscimento, avendo avuto il contratto un principio di esecuzione.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis,
= in via preliminare: differire la prima udienza ed autorizzare la chiamata in causa del
Sig. , codice fiscale , residente in [...] alla CP_3 C.F._2
Via Telamonio n. 52;
- 2 -
= in via principale e nel merito: rigettare la svolta opposizione e le domande ivi proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che è Controparte_2 creditrice nei confronti della Sig.ra della somma di € 8.189,85, oltre Parte_1 interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui alla
Legge n. 108/1996, dall'11 dicembre 2019 sino soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
= in via gradata: in caso di accoglimento delle domande formulate dalla Sig.ra
[...]
in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 CP_3
e, per l'effetto, condannare lo stesso a manlevare e/o tenere indenne Controparte_2 da quanto eventualmente dovuto alla Sig.ra per le domande Parte_1 formulate e, in ogni caso, da quanto eventualmente riconosciuto alla medesima per le spese di giudizio.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Con ordinanza del 28.09.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'udienza del 16.11.2021 il giudice, vista la mancata adesione di parte opponente alla proposta conciliativa, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 12.10.2022 il giudice accoglieva l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opponente, ordinando all'istituto bancario OL Banca di esibire il documento dal quale risultasse il titolare del conto corrente che aveva emesso l'assegno n.
0907964841 – 04 del 08.02.2007 e il documento dal quale risultasse l'intestazione del conto corrente sul quale fosse stato effettuato il relativo versamento.
Con ordinanza del 23.02.2024 il giudice, preso atto dell'impossibilità della Banca destinataria dell'ordine di esibizione di evaderlo, disponeva CTU grafologica sul seguente quesito: “acquisiti i saggi grafici di , utilizzate quali scritture Parte_1 comparative le firme dalla medesima apposte sulla procura alle liti, la firma apposta sulla carta d'identità, siccome non disconosciuti dalla parte opponente ed utilizzabili
- 3 -
quali scritture comparative, e da ritenere quindi tacitamente come riconosciuti, nonché le firme acquisite sotto dettatura, dica il CTU se tutte o alcune delle firme, apposte da
sul contratto di finanziamento e sull'assegno bancario, siano o meno Parte_1 autentiche”, nominando il dott. Persona_1
In data 03.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, si osserva che l'unica doglianza articolata dall'opponente concerne la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, sul quale si fonda la pretesa azionata in sede monitoria, in ragione del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., formulato in citazione.
Tale impostazione appare condivisibile.
Ed infatti, le risultanze della CTU espletata, fondata sull'attento esame delle circostanze, scevra da vizi logici e in alcun modo contraddetta da osservazioni delle parti, e basatasi sull'originale del negozio prodotto tempestivamente dall'opposta, impediscono di condurre il contratto di finanziamento alla sig.ra . Parte_1
Nello specifico, il CTU ha rilevato che le disomogeneità riscontrate tra le firme in verifica sulla richiesta di finanziamento di cui è causa del 27.10.2006 (disponibile in originale) e le scritture comparative della sig.ra assumono portata sostanziale Parte_1 rispetto alle generiche e occasionali compatibilità emerse. Le discordanze risultano determinate da eterogenee qualità del gesto scrivente e degli automatismi ad esso connaturati, e pertanto da un lato è da escludersi l'ipotesi che le firme in verifica siano riconducibili alla stessa matrice grafica delle comparative, e dall'altro ne deriva che esse provengano da altro e distinto grafismo.
Inoltre, il consulente ha escluso anche la riconducibilità alla sig.ra della Pt_1 sottoscrizione apposta sull'assegno UNIPOL del 08.07.2007, disponibile comunque solo in copia.
Dunque, non risulta provata la riconducibilità della pattuizione contrattuale riguardante il finanziamento all'opponente, circostanza che supera anche l'eventuale parziale adempimento dell'obbligo restitutorio.
- 4 -
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Ogni altra eccezione e domanda proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per quella decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Al pari le spese di CTU, così come liquidate nel decreto in atti, sono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 153/2020 emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 21.02.2020;
b) Condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) Pone le spese di CTU, così come liquidate nel decreto in atti, definitivamente in capo a parte opposta.
Così deciso in Grosseto il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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