Articolo 2 della Legge 28 luglio 1961, n. 839
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 settembre 1961
Art. 2.
L'indennita' di alloggio per i primi capitani e' stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.
Entrata in vigore il 15 settembre 1961