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Articolo 2 della Legge 28 luglio 1961, n. 839
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Legge 28 luglio 1961, n. 839
Articolo 2 della Legge 28 luglio 1961, n. 839
Versione
15 settembre 1961
Art. 2.
L'indennita' di alloggio per i primi capitani e' stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.
Entrata in vigore il 15 settembre 1961
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