Art. 3. Disposizioni sui controlli esterni di regolarita' amministrativa e contabile 1. E' abrogato l' articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 . ((1)) 2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall' articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall' articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 maggio 2001, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 23/05/2001, n. 20), "Dichiara che non spetta al Governo adottare l' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e per conseguenza lo annulla".