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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7356/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca EL Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7356/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ubaldo Macrì, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Salvatore Nisi, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.02.2025. Con ricorso depositato il 07.11.2024 chiedeva, a parziale modifica Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Lecce pubblicata il 12.01.2022, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale di sua proprietà sita in Galatina alla via Verona n. 99. A tal fine rappresentava: - che il figlio, oggi maggiorenne, si era trasferito presso di lui;
- che di tale situazione si dava già atto nel giudizio di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da parte resistente (procedimento n.r.g. 1270/2024 V.G.); - che tale giudizio si definiva con una sentenza di cessazione della materia del contendere alla luce dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (“in ragione della situazione di fatto attualmente presente per cui il figlio , oggi maggiorenne, convive con il padre, confermare l'accordo in atto tra le Per_1 parti in ragione dell'operatività della clausola sub f”, sentenza del Tribunale di Lecce n. 3828/2024 pubblicata il 12.12.2024); - che il contenuto della suddetta clausola era il seguente: offre altresì a , che accetta, la Parte_1 Controparte_1 ulteriore somma di euro 8.600,00 a saldo, stralcio ed a totale definizione di ogni suo diritto e pretesa in ordine all'immobile alla via Verona n.99 a Galatina, ivi compresi quelli relativi al pagamento di ratei del mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento medesimo;
tale somma sarà corrisposta da a allorquando Parte_1 Controparte_1 l'immobile alla via Verona n. 99 Galatina sarà venduto da a terzi […] Parte_1 si ribadisce che continuerà, pertanto, ad abitare l'appartamento Controparte_1 unitamente al figlio sino al trasferimento di proprietà dello stesso, epoca in cui, Per_1 come si è detto, trasferirà altrove la propria residenza”; - che nelle more del suddetto
1 procedimento, l'unica persona interessata all'acquisto dell'immobile, a causa dello stato dell'abitazione, effettuava un'offerta inferiore rispetto al valore e prezzo di vendita dello stesso;
- che, pertanto, alla luce della sua situazione economica e debitoria, si vedeva costretto a rifiutarla;
- che si trovava in una situazione di assoluta difficoltà economica, dovendo continuare a pagare non solo il mutuo per l'immobile in questione, nel frattempo rilasciato dalla ma anche il canone di locazione per l'altro Controparte_1 immobile sito in Cutrofiano in cui viveva con il figlio. Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria depositata in data 24.01.2025 si costituiva Controparte_1 a sua volta rappresentando: - che la domanda era inammissibile in quanto non contemplata nelle norme codicistiche richiamate da parte ricorrente;
- che, infatti, le norme poste a fondamento della pretesa avevano ad oggetto la revisione di provvedimenti relativi ai figli minori, sia sotto l'aspetto della loro tutela sia sotto l'aspetto del loro sostentamento economico;
- che, infine, nessuna condizione era mutata tale da giustificare una modifica dei precedenti accordi. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto della domanda;
con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 24.02.2025 le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta ad ottenere, in modifica di un precedente provvedimento, l'assegnazione della casa coniugale. A tal fine, parte ricorrente, proprietario dell'immobile in questione, rappresenta di vivere unitamente al figlio, oggi di anni diciannove, e di avere delle difficoltà economiche, motivi per i quali ne chiede l'assegnazione. La domanda non è fondata e non merita accoglimento. Nel caso di specie, occorre evidenziare che già nel precedente provvedimento (n.r.g. 1270/2024 V.G. definito con sentenza n. 3828/2024 pubblicata il 12.12.2024) il Tribunale di Lecce revocava l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente. Infatti, dando atto della circostanza per la quale il figlio già viveva con il padre, motivo per cui implicitamente revocava l'assegnazione della casa coniugale (casa precedentemente assegnata a in quanto genitrice collocataria del figlio), formulava alle parti Controparte_1 una proposta conciliativa che veniva successivamente accettata;
dunque, dichiarava cessata la materia del contendere. Venuto meno il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, l'immobile in questione dovrà seguire il regime civilistico della proprietà. Quanto alla clausola sub f), fatta salva nel precedente provvedimento, la stessa attiene esclusivamente a questione economiche tra le parti che esulano dall'oggetto del presente giudizio. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte ricorrente va rigettata. Infine, in merito alle spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio e, dunque, della non fondatezza delle questioni prospettate da entrambe le parti, le stesse possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, rigetta il ricorso.
2 Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24.07.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca EL
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca EL Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7356/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ubaldo Macrì, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Salvatore Nisi, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.02.2025. Con ricorso depositato il 07.11.2024 chiedeva, a parziale modifica Parte_1 dell'ordinanza del Tribunale di Lecce pubblicata il 12.01.2022, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale di sua proprietà sita in Galatina alla via Verona n. 99. A tal fine rappresentava: - che il figlio, oggi maggiorenne, si era trasferito presso di lui;
- che di tale situazione si dava già atto nel giudizio di modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da parte resistente (procedimento n.r.g. 1270/2024 V.G.); - che tale giudizio si definiva con una sentenza di cessazione della materia del contendere alla luce dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice (“in ragione della situazione di fatto attualmente presente per cui il figlio , oggi maggiorenne, convive con il padre, confermare l'accordo in atto tra le Per_1 parti in ragione dell'operatività della clausola sub f”, sentenza del Tribunale di Lecce n. 3828/2024 pubblicata il 12.12.2024); - che il contenuto della suddetta clausola era il seguente: offre altresì a , che accetta, la Parte_1 Controparte_1 ulteriore somma di euro 8.600,00 a saldo, stralcio ed a totale definizione di ogni suo diritto e pretesa in ordine all'immobile alla via Verona n.99 a Galatina, ivi compresi quelli relativi al pagamento di ratei del mutuo stipulato per l'acquisto dell'appartamento medesimo;
tale somma sarà corrisposta da a allorquando Parte_1 Controparte_1 l'immobile alla via Verona n. 99 Galatina sarà venduto da a terzi […] Parte_1 si ribadisce che continuerà, pertanto, ad abitare l'appartamento Controparte_1 unitamente al figlio sino al trasferimento di proprietà dello stesso, epoca in cui, Per_1 come si è detto, trasferirà altrove la propria residenza”; - che nelle more del suddetto
1 procedimento, l'unica persona interessata all'acquisto dell'immobile, a causa dello stato dell'abitazione, effettuava un'offerta inferiore rispetto al valore e prezzo di vendita dello stesso;
- che, pertanto, alla luce della sua situazione economica e debitoria, si vedeva costretto a rifiutarla;
- che si trovava in una situazione di assoluta difficoltà economica, dovendo continuare a pagare non solo il mutuo per l'immobile in questione, nel frattempo rilasciato dalla ma anche il canone di locazione per l'altro Controparte_1 immobile sito in Cutrofiano in cui viveva con il figlio. Con decreto del 14.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria depositata in data 24.01.2025 si costituiva Controparte_1 a sua volta rappresentando: - che la domanda era inammissibile in quanto non contemplata nelle norme codicistiche richiamate da parte ricorrente;
- che, infatti, le norme poste a fondamento della pretesa avevano ad oggetto la revisione di provvedimenti relativi ai figli minori, sia sotto l'aspetto della loro tutela sia sotto l'aspetto del loro sostentamento economico;
- che, infine, nessuna condizione era mutata tale da giustificare una modifica dei precedenti accordi. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto della domanda;
con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 24.02.2025 le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta ad ottenere, in modifica di un precedente provvedimento, l'assegnazione della casa coniugale. A tal fine, parte ricorrente, proprietario dell'immobile in questione, rappresenta di vivere unitamente al figlio, oggi di anni diciannove, e di avere delle difficoltà economiche, motivi per i quali ne chiede l'assegnazione. La domanda non è fondata e non merita accoglimento. Nel caso di specie, occorre evidenziare che già nel precedente provvedimento (n.r.g. 1270/2024 V.G. definito con sentenza n. 3828/2024 pubblicata il 12.12.2024) il Tribunale di Lecce revocava l'assegnazione della casa coniugale a parte resistente. Infatti, dando atto della circostanza per la quale il figlio già viveva con il padre, motivo per cui implicitamente revocava l'assegnazione della casa coniugale (casa precedentemente assegnata a in quanto genitrice collocataria del figlio), formulava alle parti Controparte_1 una proposta conciliativa che veniva successivamente accettata;
dunque, dichiarava cessata la materia del contendere. Venuto meno il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, l'immobile in questione dovrà seguire il regime civilistico della proprietà. Quanto alla clausola sub f), fatta salva nel precedente provvedimento, la stessa attiene esclusivamente a questione economiche tra le parti che esulano dall'oggetto del presente giudizio. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte ricorrente va rigettata. Infine, in merito alle spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio e, dunque, della non fondatezza delle questioni prospettate da entrambe le parti, le stesse possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, rigetta il ricorso.
2 Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 24.07.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca EL
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