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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 661/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -
Presidente
2) Dott Maurizio PETRELLI -
Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA -
Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.661/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.09.2024, promossa da (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pedone;
-
APPELLANTE-
Contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Silenzio;
-
APPELLATA-
Nonché contro Controparte_2
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Rossi;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18/09/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato l'1.06.2020 conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 nonché Controparte_3
, per l'annullamento dell' l'intimazione di pagamento n. 059 2019
[...]
900550846600, notificata il 18/03/2020, dell'importo di euro 6.726,51
(comprensivo d'interessi), e al mancato pagamento dei ratei del finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.L. 185/2000, titolo II, dall'ente impositore
. CP_2
Esponeva l'attrice di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n. 059201
80006057391 000 che, sulla base di quanto risultava dall' intimazione di pagamento, le aveva notificato in data Controparte_1
13.07.2018; aggiungeva la non debenza della somma richiesta da perché CP_2 già corrisposta;
eccepiva, inoltre, la nullità e inesistenza del credito portato dall'opposta intimazione, a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto e degli atti che avrebbero dovuto precedere la cartella di pagamento;
eccepiva, infine, la prescrizione del credito e dei collegati interessi. Si costituivano in giudizio le convenute, che resistevano all'atto di citazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni cd all'udienza del 18.1.2022, completato tale incombente, il giudicante riservava la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
La causa è stata definita con sentenza n. 1151/ 2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendola infondata ed ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 05920180006057391000, effettuata dall' CP_1
il 13.07.18, a mani del marito della ricorrente, e, pertanto, ha reputato che
[...]
l'omessa impugnazione, da parte della sig.ra della suddetta cartella di Parte_1 pagamento avesse comportato l'irretrattabilità del credito portato dalla medesima.
Il Tribunale ha reputato di conseguenza di non poter esaminare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento tutte le doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione alla cartella di pagamento, comprese quelle afferenti alla violazione del contratto di finanziamento, all'omessa notifica di atti prodromici ed alla prescrizione della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento.
Quanto ai fatti estintivi eventualmente intervenuti dopo la notifica della cartella di pagamento, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, risalendo la notifica della cartella al 13.07.2018 e che non vi fosse dimostrazione di alcun pagamento.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la sig.ra instando Parte_1 acchè, in via preliminare, fossero dichiarate la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 05920199005508466000 per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento suddetta per intervenuta prescrizione del credito vantato e dei relativi interessi di mora e, per l'effetto, l'inesistenza della pretesa creditoria dei resistenti, in relazione alla cartella di pagamento n. 05920180006057391000 nonché la non debenza della somma di euro 6.726,51 da parte dell'odierna appellante;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_2
[...] chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conseguente condanna
[...] dell'appellante alle spese di lite.
Si è parimenti costituita in giudizio l' , instando Controparte_1 in via pregiudiziale e assorbente per la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello proposto e, nel merito, per il rigetto dello stesso con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 18/09/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “Errata e non corretta applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione dei crediti, erroneo convincimento, motivazione errata, illogica ed insufficiente”.
In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione opposta abbia effetto preclusivo di tutti i fatti estintivi intervenuti successivamente alla sua notifica, ivi compresa l'estinzione del credito sotteso all'intimazione medesima per decorrenza dei termini prescrizionali.
Evidenzia la sig.ra come in materia di riscossione di somme Parte_1 dovute in forza di rapporti di diritto privato la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determini alcuna preclusione, ben potendo il (presunto) debitore proporre opposizione nelle forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Di conseguenza la sig.ra deduce di aver correttamente Parte_1 interposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., impugnando sia l'intimazione di pagamento sia la sottesa cartella di pagamento ed eccependo fondatamente l'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. In particolare, secondo l'odierna appellante, il dies a quo della prescrizione del presunto credito coinciderebbe con il termine previsto nel contratto di finanziamento in atti per il versamento dell'ultimo rateo nell'anno 2007.
Con il secondo motivo di gravame si censurano “Violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente”.
In particolare, la sig.ra si duole dell'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della documentazione in atti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “Sulla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, errata
e non corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni in materia di soccombenza ex art.91 e ss. C.p.c., motivazioni illogica ed insufficiente”.
Con il quarto motivo si duole l'appellante della “nullità ed inesistenza del credito portato nell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, violazione dell'art.VI del contratto di finanziamento del 07/12/2000”.
Evidenzia la sig.ra come la mancata dimostrazione della Parte_1 notifica della cartella di pagamento presupposta determini la totale nullità della successiva intimazione di pagamento.
La Corte ritiene di prescindere dall'esame del merito della causa dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
Al riguardo deduce che l'odierna Controparte_1 appellante avrebbe ricevuto in data 27 maggio 2022 la notifica della sentenza n. 1151/2022 del Tribunale civile di Lecce, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e che solo in data 12 agosto 2022 avrebbe notificato l'atto di citazione in appello avverso la sentenza de qua.
L'eccezione va rigettata in quanto infondata. Ed invero in atti non vi è prova che il difensore della sig.ra Parte_1 in data 27/05/2022, abbia ricevuto una pec contenente la notifica della sentenza gravata;
al contrario dall'allegato n. 1 del fascicolo telematico di si evince che la notifica a mezzo Controparte_1 di posta elettronica certificata della pronuncia di primo grado è stata effettuata dal difensore di all'indirizzo pec Controparte_2
mentre l'indirizzo corretto visibile in atti Email_1
è Email_2
Pertanto, deve escludersi che il procedimento di notifica della sentenza alla sig.ra si sia perfezionato e che il termine c.d. breve nei Parte_1 suoi confronti sia potuto decorrere.
L'appello va dunque ritenuto ammissibile in quanto risulta notificato in data 12 agosto 2022 e quindi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata avvenuta il 26.04.2022.
Tanto premesso, va dichiarata l'estinzione del processo.
Invero risulta, sulla base della documentazione in atti, che nelle more del presente giudizio, e precisamente in data 07/03/2023, l
[...] ha accolto l'istanza di adesione alla Controparte_1
c.d. rottamazione quater, presentata dalla sig.ra Parte_1 per il pagamento del debito collegato alla cartella di pagamento n.
05920180006057391000 riferita all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
In particolare, nella nota relativa all'udienza del 18 settembre 2024
l'odierna appellante ha documentato che, a seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, le somme dovute a titolo di definizione agevolata ammontavano a complessivi euro 3.941,91 e che le relative rate decorrenti dal 31/10/2023 al 31/11/2027 sono state pagate fino al mese di luglio 2024; ha pertanto chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, deducendo di aver soddisfatto le ragioni creditorie di mediante l'adesione alla rottamazione quater. Controparte_2
Tuttavia, e Controparte_1 Controparte_2 non hanno riconosciuto il venir meno del loro interesse alla decisione, instando rispettivamente l'una per la declaratoria di inammissibilità
e/o rigetto dell'appello e l'altra per il solo rigetto dell'appello.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la disciplina applicabile al caso di specie è l'art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) dal quale emerge:
- che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito;
- per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata;
- è evidente, sul punto, che in assenza di tale impegno – per come indicato dalla legge – la domanda non è suscettibile di perfezionarsi e di essere accolta: l'impegno ha rilievo, dunque, quale precondizione, come tale oggetto di definitivo consolidamento con l'accoglimento dell'istanza di rottamazione.
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte si è interrogata su due profili essenziali in tale sede: quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute o si estingua a prescindere da tale circostanza.
Sul punto la recente pronuncia della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n.
24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01)) ha affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed CP_1 il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Alla luce dei principi esposti, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere atteso che le odierne appellate non hanno riconosciuto il venir meno del loro interesse alla lite, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater).
Ed invero, per quanto innanzi rilevato, risultano dimostrati il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione dell'odierna appellante di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Le spese vanno poste a carico della Sig.ra avendo la stessa Parte_1 riconosciuto il debito sotteso all'intimazione di pagamento opposta con la dichiarazione di adesione alla suddetta procedura.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, della l. n.
197 del 2022;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ed in favore di Controparte_1
Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, nella
[...] somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 9.07.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -
Presidente
2) Dott Maurizio PETRELLI -
Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA -
Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.661/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.09.2024, promossa da (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pedone;
-
APPELLANTE-
Contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Silenzio;
-
APPELLATA-
Nonché contro Controparte_2
(C.F. e P.IVA ) in persona del suo
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Rossi;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 18/09/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato l'1.06.2020 conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 nonché Controparte_3
, per l'annullamento dell' l'intimazione di pagamento n. 059 2019
[...]
900550846600, notificata il 18/03/2020, dell'importo di euro 6.726,51
(comprensivo d'interessi), e al mancato pagamento dei ratei del finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.L. 185/2000, titolo II, dall'ente impositore
. CP_2
Esponeva l'attrice di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento n. 059201
80006057391 000 che, sulla base di quanto risultava dall' intimazione di pagamento, le aveva notificato in data Controparte_1
13.07.2018; aggiungeva la non debenza della somma richiesta da perché CP_2 già corrisposta;
eccepiva, inoltre, la nullità e inesistenza del credito portato dall'opposta intimazione, a causa dell'omessa notifica dell'atto presupposto e degli atti che avrebbero dovuto precedere la cartella di pagamento;
eccepiva, infine, la prescrizione del credito e dei collegati interessi. Si costituivano in giudizio le convenute, che resistevano all'atto di citazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni cd all'udienza del 18.1.2022, completato tale incombente, il giudicante riservava la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
La causa è stata definita con sentenza n. 1151/ 2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendola infondata ed ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 05920180006057391000, effettuata dall' CP_1
il 13.07.18, a mani del marito della ricorrente, e, pertanto, ha reputato che
[...]
l'omessa impugnazione, da parte della sig.ra della suddetta cartella di Parte_1 pagamento avesse comportato l'irretrattabilità del credito portato dalla medesima.
Il Tribunale ha reputato di conseguenza di non poter esaminare in sede di opposizione all'intimazione di pagamento tutte le doglianze che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione alla cartella di pagamento, comprese quelle afferenti alla violazione del contratto di finanziamento, all'omessa notifica di atti prodromici ed alla prescrizione della pretesa sottesa all'intimazione di pagamento.
Quanto ai fatti estintivi eventualmente intervenuti dopo la notifica della cartella di pagamento, il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, risalendo la notifica della cartella al 13.07.2018 e che non vi fosse dimostrazione di alcun pagamento.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la sig.ra instando Parte_1 acchè, in via preliminare, fossero dichiarate la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 05920199005508466000 per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento suddetta per intervenuta prescrizione del credito vantato e dei relativi interessi di mora e, per l'effetto, l'inesistenza della pretesa creditoria dei resistenti, in relazione alla cartella di pagamento n. 05920180006057391000 nonché la non debenza della somma di euro 6.726,51 da parte dell'odierna appellante;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio
[...]
Controparte_2
[...] chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conseguente condanna
[...] dell'appellante alle spese di lite.
Si è parimenti costituita in giudizio l' , instando Controparte_1 in via pregiudiziale e assorbente per la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello proposto e, nel merito, per il rigetto dello stesso con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 18/09/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “Errata e non corretta applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione dei crediti, erroneo convincimento, motivazione errata, illogica ed insufficiente”.
In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione opposta abbia effetto preclusivo di tutti i fatti estintivi intervenuti successivamente alla sua notifica, ivi compresa l'estinzione del credito sotteso all'intimazione medesima per decorrenza dei termini prescrizionali.
Evidenzia la sig.ra come in materia di riscossione di somme Parte_1 dovute in forza di rapporti di diritto privato la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determini alcuna preclusione, ben potendo il (presunto) debitore proporre opposizione nelle forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.
Di conseguenza la sig.ra deduce di aver correttamente Parte_1 interposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., impugnando sia l'intimazione di pagamento sia la sottesa cartella di pagamento ed eccependo fondatamente l'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. In particolare, secondo l'odierna appellante, il dies a quo della prescrizione del presunto credito coinciderebbe con il termine previsto nel contratto di finanziamento in atti per il versamento dell'ultimo rateo nell'anno 2007.
Con il secondo motivo di gravame si censurano “Violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente”.
In particolare, la sig.ra si duole dell'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della documentazione in atti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “Sulla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, errata
e non corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni in materia di soccombenza ex art.91 e ss. C.p.c., motivazioni illogica ed insufficiente”.
Con il quarto motivo si duole l'appellante della “nullità ed inesistenza del credito portato nell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, violazione dell'art.VI del contratto di finanziamento del 07/12/2000”.
Evidenzia la sig.ra come la mancata dimostrazione della Parte_1 notifica della cartella di pagamento presupposta determini la totale nullità della successiva intimazione di pagamento.
La Corte ritiene di prescindere dall'esame del merito della causa dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente va delibata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
Al riguardo deduce che l'odierna Controparte_1 appellante avrebbe ricevuto in data 27 maggio 2022 la notifica della sentenza n. 1151/2022 del Tribunale civile di Lecce, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e che solo in data 12 agosto 2022 avrebbe notificato l'atto di citazione in appello avverso la sentenza de qua.
L'eccezione va rigettata in quanto infondata. Ed invero in atti non vi è prova che il difensore della sig.ra Parte_1 in data 27/05/2022, abbia ricevuto una pec contenente la notifica della sentenza gravata;
al contrario dall'allegato n. 1 del fascicolo telematico di si evince che la notifica a mezzo Controparte_1 di posta elettronica certificata della pronuncia di primo grado è stata effettuata dal difensore di all'indirizzo pec Controparte_2
mentre l'indirizzo corretto visibile in atti Email_1
è Email_2
Pertanto, deve escludersi che il procedimento di notifica della sentenza alla sig.ra si sia perfezionato e che il termine c.d. breve nei Parte_1 suoi confronti sia potuto decorrere.
L'appello va dunque ritenuto ammissibile in quanto risulta notificato in data 12 agosto 2022 e quindi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata avvenuta il 26.04.2022.
Tanto premesso, va dichiarata l'estinzione del processo.
Invero risulta, sulla base della documentazione in atti, che nelle more del presente giudizio, e precisamente in data 07/03/2023, l
[...] ha accolto l'istanza di adesione alla Controparte_1
c.d. rottamazione quater, presentata dalla sig.ra Parte_1 per il pagamento del debito collegato alla cartella di pagamento n.
05920180006057391000 riferita all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
In particolare, nella nota relativa all'udienza del 18 settembre 2024
l'odierna appellante ha documentato che, a seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, le somme dovute a titolo di definizione agevolata ammontavano a complessivi euro 3.941,91 e che le relative rate decorrenti dal 31/10/2023 al 31/11/2027 sono state pagate fino al mese di luglio 2024; ha pertanto chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, deducendo di aver soddisfatto le ragioni creditorie di mediante l'adesione alla rottamazione quater. Controparte_2
Tuttavia, e Controparte_1 Controparte_2 non hanno riconosciuto il venir meno del loro interesse alla decisione, instando rispettivamente l'una per la declaratoria di inammissibilità
e/o rigetto dell'appello e l'altra per il solo rigetto dell'appello.
Tanto premesso, deve rilevarsi che la disciplina applicabile al caso di specie è l'art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) dal quale emerge:
- che l'istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che essa è stata accolta, con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito;
- per poter accedere alla procedura, inoltre, il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata;
- è evidente, sul punto, che in assenza di tale impegno – per come indicato dalla legge – la domanda non è suscettibile di perfezionarsi e di essere accolta: l'impegno ha rilievo, dunque, quale precondizione, come tale oggetto di definitivo consolidamento con l'accoglimento dell'istanza di rottamazione.
Occorre rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte si è interrogata su due profili essenziali in tale sede: quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute o si estingua a prescindere da tale circostanza.
Sul punto la recente pronuncia della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n.
24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01)) ha affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed CP_1 il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Alla luce dei principi esposti, non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere atteso che le odierne appellate non hanno riconosciuto il venir meno del loro interesse alla lite, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater).
Ed invero, per quanto innanzi rilevato, risultano dimostrati il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione dell'odierna appellante di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
Le spese vanno poste a carico della Sig.ra avendo la stessa Parte_1 riconosciuto il debito sotteso all'intimazione di pagamento opposta con la dichiarazione di adesione alla suddetta procedura.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, della l. n.
197 del 2022;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ed in favore di Controparte_1
Controparte_2
che liquida, per ciascuna parte, nella
[...] somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 9.07.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott. Riccardo Mele)