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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7260 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
n. 8214/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Maria Paola Liotti, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Napoli al
Corso Novara n. 43, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a
Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Il Questore della Provincia di , con decreto n. 252 del 05.07.2023, CP_1
notificato al procuratore del ricorrente a mezzo pec il 28.01.2025, rigettava l'istanza presentata da quest'ultimo il 12.01.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 04.07.2023 dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
. CP_1
Con ricorso depositato il 14.04.2025 il ricorrente si opponeva al provvedimento, chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini, rappresentando: di avere avuto conoscenza della decisione impugnata solo in data 20.03.2025 non avendo potuto mettersi in contatto con la procuratrice prima di quella data per causa a lui non imputabile, e, precisamente, per aver subito il furto del suo telefonino il 25.01.2025;
l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto nonchè per la mancata analisi dei profili di vulnerabilità personale;
di aver affrontato il percorso migratorio nei primi anni 2000, in età non giovanissima e in condizioni non ottimali di salute, per raggiungere alcuni familiari residenti in Italia, in quanto proveniente dalla città capitale del Biafra dove era politicamente legato ad un gruppo di attivisti per l'indipendenza del Biafra che sosteneva anche finanziariamente, gruppo che sin dalla sua fondazione era perseguitato dalle autorità centrali e da altri gruppi politici;
di essere giunto in Italia e di aver sottoscritto nel 2013 un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, ottenendo così il permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di aver poi costituito, il
09.12.2016, una ditta individuale dedita al commercio in forma itinerante, ottenendo dunque il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, scaduto in data 11.12.2018; di essere gravemente malato di diabete mellite di tipo 2 scompensato e di aver intrapreso un trattamento sanitario di cure specifiche presso l'U.P. Diabetologia della Regione
Campania, che non avrebbe potuto proseguire in Nigeria, con grave pregiudizio al diritto fondamentale alla salute;
di non avere più nessuno nel suo Paese di origine, dove non tornava da dieci anni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto al pagina 2 di 6 riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, alla protezione sussidiaria e in via ancora più gradata il diritto alla protezione speciale e, per l'effetto, il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008..
Il si costituiva in giudizio con comparsa del 28.04.2025 Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Con ordinanza collegiale del 30.04.2025, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per tardività del ricorso ed infondatezza dell'istanza di rimessione in termini;
fissava per l'11.06.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio dell'11.06.2025.
Il ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e del ricorso. Il convenuto, invece, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sè
l'udienza del 14.07.2025 di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
Il ricorrente depositava documentazione medica e lavorativa del ricorrente.
All'udienza del 14.07.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite.
In via preliminare, si rileva l'irrilevanza in questa sede delle censure formali sollevate dal ricorrente in relazione al procedimento amministrativo, atteso che la protezione speciale è un diritto soggettivo del richiedente, e il giudice deve valutarne la sussistenza sulla base dei fatti, indipendentemente da eventuali irregolarità formali.
Tanto premesso, il ricorso è tardivo e non può essere esaminato nel merito.
Infondata, infatti, è l'istanza di rimessione in termini su cui l'attore ha insistito.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11,
pagina 3 di 6 in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La citata disposizione, al comma 4, prescrive, a pena d'inammissibilità, il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede all'estero, per proporre impugnazione.
Nel caso concreto, con il deposito del provvedimento e della pec di notifica, ad opera dell'attore, è provato che il decreto reso dal Questore di Caserta su indicato è stato notificato al procuratore del ricorrente in data 28.01.2025 a mezzo pec.
Il termine di trenta giorni scadeva il 27.02.2025.
Il ricorrente assume di aver subito il furto del telefonino il 25.01.2025 e di essere riuscito, per la condizione di personale vulnerabilità, a contattare nuovamente il proprio avvocato soltanto il 20.03.2025, data in cui aveva quindi conoscenza del provvedimento in questa sede impugnato.
Giova ricordare che l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell'impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile 2013, n. 8216;
Cass., sez. L, 23 gennaio 2003, n. 1014).
Orbene, nella specie, sono carenti sia il requisito della causalità, sia quello dell'assolutezza dell'impedimento.
Come già evidenziato nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, l'impossibilità addotta dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini si scontra con la considerazione che, anche a voler ritenere che effettivamente il telefonino del ricorrente fosse stato rubato il 25.01.2025 (furto peraltro denunciato soltanto il
27.03.2025), ben poteva egli procurarsi un nuovo cellulare ed attivare la portabilità del precedente numero oppure recarsi con immediatezza presso lo studio del suo difensore pagina 4 di 6 per interessarsi dell'esito della sua istanza, come poi ha fatto il 20.03.2025, ben due mesi dopo.
Nelle note depositate il 10.06.2025, il ricorrente ha precisato di aver presentato la denuncia di furto tramite il difensore solo il 27.03.2025 in quanto, essendo sfornito di permesso di soggiorno, non aveva potuto recarsi prima alle autorità di polizia e che, non essendo in possesso dello smartphone e del permesso di soggiorno, aveva perso tutti i contatti telefonici, tra cui quello dell'avvocato, e senza previo appuntamento, aveva avuto la possibilità di incontrare quest'ultimo solo dopo diversi accessi allo studio legale, con le difficoltà dovute alla distanza (abitando egli nel territorio di
Castelvolturno), alle necessità di ottenere permessi per allontanarsi dal lavoro ed alle precarie condizioni di salute.
Tuttavia, le spiegazioni addotte per giustificare il ritardo nella presentazione della denuncia e, quindi, la mancata portabilità del vecchio numero attengono tutte a motivazioni di carattere soggettivo e non ad un fattore estraneo alla volontà del ricorrente.
Come si è detto, inoltre, deve evidenziarsi che la perdita del telefonino e quindi del contatto dell'avvocato non costituisce una causa ostativa assoluta. Infatti, il ricorrente ben avrebbe potuto recarsi personalmente presso lo studio dell'avvocato per interessarsi dell'esito della sua domanda, come poi ha fatto il 20.03.2025. Non è plausibile che in due mesi (dal 20.01.2025 al 20.03.2025) egli non abbia mai rintracciato il difensore presso lo studio ma, ad ogni modo, la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato non integra un errore incolpevole e giustificabile.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro dei giudizi di cognizione davanti al Tribunale di pagina 5 di 6 valore indeterminabile basso e gli importi minimi, stante la semplicità dello svolgimento processuale e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara il ricorso inammissibile;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.07.2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice designato ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8214 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Maria Paola Liotti, presso il cui studio elett.nte domicilia, sito a Napoli al
Corso Novara n. 43, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a
Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 Il Questore della Provincia di , con decreto n. 252 del 05.07.2023, CP_1
notificato al procuratore del ricorrente a mezzo pec il 28.01.2025, rigettava l'istanza presentata da quest'ultimo il 12.01.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 04.07.2023 dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
. CP_1
Con ricorso depositato il 14.04.2025 il ricorrente si opponeva al provvedimento, chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini, rappresentando: di avere avuto conoscenza della decisione impugnata solo in data 20.03.2025 non avendo potuto mettersi in contatto con la procuratrice prima di quella data per causa a lui non imputabile, e, precisamente, per aver subito il furto del suo telefonino il 25.01.2025;
l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto nonchè per la mancata analisi dei profili di vulnerabilità personale;
di aver affrontato il percorso migratorio nei primi anni 2000, in età non giovanissima e in condizioni non ottimali di salute, per raggiungere alcuni familiari residenti in Italia, in quanto proveniente dalla città capitale del Biafra dove era politicamente legato ad un gruppo di attivisti per l'indipendenza del Biafra che sosteneva anche finanziariamente, gruppo che sin dalla sua fondazione era perseguitato dalle autorità centrali e da altri gruppi politici;
di essere giunto in Italia e di aver sottoscritto nel 2013 un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, ottenendo così il permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di aver poi costituito, il
09.12.2016, una ditta individuale dedita al commercio in forma itinerante, ottenendo dunque il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, scaduto in data 11.12.2018; di essere gravemente malato di diabete mellite di tipo 2 scompensato e di aver intrapreso un trattamento sanitario di cure specifiche presso l'U.P. Diabetologia della Regione
Campania, che non avrebbe potuto proseguire in Nigeria, con grave pregiudizio al diritto fondamentale alla salute;
di non avere più nessuno nel suo Paese di origine, dove non tornava da dieci anni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto al pagina 2 di 6 riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, alla protezione sussidiaria e in via ancora più gradata il diritto alla protezione speciale e, per l'effetto, il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008..
Il si costituiva in giudizio con comparsa del 28.04.2025 Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Con ordinanza collegiale del 30.04.2025, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento per tardività del ricorso ed infondatezza dell'istanza di rimessione in termini;
fissava per l'11.06.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio dell'11.06.2025.
Il ricorrente insisteva nell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini e del ricorso. Il convenuto, invece, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sè
l'udienza del 14.07.2025 di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies.
Il ricorrente depositava documentazione medica e lavorativa del ricorrente.
All'udienza del 14.07.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della lite.
In via preliminare, si rileva l'irrilevanza in questa sede delle censure formali sollevate dal ricorrente in relazione al procedimento amministrativo, atteso che la protezione speciale è un diritto soggettivo del richiedente, e il giudice deve valutarne la sussistenza sulla base dei fatti, indipendentemente da eventuali irregolarità formali.
Tanto premesso, il ricorso è tardivo e non può essere esaminato nel merito.
Infondata, infatti, è l'istanza di rimessione in termini su cui l'attore ha insistito.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11,
pagina 3 di 6 in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La citata disposizione, al comma 4, prescrive, a pena d'inammissibilità, il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta, se il ricorrente risiede all'estero, per proporre impugnazione.
Nel caso concreto, con il deposito del provvedimento e della pec di notifica, ad opera dell'attore, è provato che il decreto reso dal Questore di Caserta su indicato è stato notificato al procuratore del ricorrente in data 28.01.2025 a mezzo pec.
Il termine di trenta giorni scadeva il 27.02.2025.
Il ricorrente assume di aver subito il furto del telefonino il 25.01.2025 e di essere riuscito, per la condizione di personale vulnerabilità, a contattare nuovamente il proprio avvocato soltanto il 20.03.2025, data in cui aveva quindi conoscenza del provvedimento in questa sede impugnato.
Giova ricordare che l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell'impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà (Cass., sez. un., 4 dicembre 2020, n. 27773), in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., 4 aprile 2013, n. 8216;
Cass., sez. L, 23 gennaio 2003, n. 1014).
Orbene, nella specie, sono carenti sia il requisito della causalità, sia quello dell'assolutezza dell'impedimento.
Come già evidenziato nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, l'impossibilità addotta dal difensore a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini si scontra con la considerazione che, anche a voler ritenere che effettivamente il telefonino del ricorrente fosse stato rubato il 25.01.2025 (furto peraltro denunciato soltanto il
27.03.2025), ben poteva egli procurarsi un nuovo cellulare ed attivare la portabilità del precedente numero oppure recarsi con immediatezza presso lo studio del suo difensore pagina 4 di 6 per interessarsi dell'esito della sua istanza, come poi ha fatto il 20.03.2025, ben due mesi dopo.
Nelle note depositate il 10.06.2025, il ricorrente ha precisato di aver presentato la denuncia di furto tramite il difensore solo il 27.03.2025 in quanto, essendo sfornito di permesso di soggiorno, non aveva potuto recarsi prima alle autorità di polizia e che, non essendo in possesso dello smartphone e del permesso di soggiorno, aveva perso tutti i contatti telefonici, tra cui quello dell'avvocato, e senza previo appuntamento, aveva avuto la possibilità di incontrare quest'ultimo solo dopo diversi accessi allo studio legale, con le difficoltà dovute alla distanza (abitando egli nel territorio di
Castelvolturno), alle necessità di ottenere permessi per allontanarsi dal lavoro ed alle precarie condizioni di salute.
Tuttavia, le spiegazioni addotte per giustificare il ritardo nella presentazione della denuncia e, quindi, la mancata portabilità del vecchio numero attengono tutte a motivazioni di carattere soggettivo e non ad un fattore estraneo alla volontà del ricorrente.
Come si è detto, inoltre, deve evidenziarsi che la perdita del telefonino e quindi del contatto dell'avvocato non costituisce una causa ostativa assoluta. Infatti, il ricorrente ben avrebbe potuto recarsi personalmente presso lo studio dell'avvocato per interessarsi dell'esito della sua domanda, come poi ha fatto il 20.03.2025. Non è plausibile che in due mesi (dal 20.01.2025 al 20.03.2025) egli non abbia mai rintracciato il difensore presso lo studio ma, ad ogni modo, la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato non integra un errore incolpevole e giustificabile.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro dei giudizi di cognizione davanti al Tribunale di pagina 5 di 6 valore indeterminabile basso e gli importi minimi, stante la semplicità dello svolgimento processuale e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara il ricorso inammissibile;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.07.2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marida Corso
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