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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 290/2025 R.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROCCA ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. OCCHIPINTI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 8/05/2025 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da verbale in atti.
Il decreto di fissazione d'udienza del 13/02/2025 è stato trasmesso al PM.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 11/09/1998, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero
126, Parte II, Serie A, dell'anno 1998. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 7/02/2000, il 5/05/2005, e il 28/02/2008. Per_1 Per_2 Per_3
Dai documenti agli atti risulta che la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 1702/2020 del 21/01/2020.
In data 3/02/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio; si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 8/05/2025 le parti, comparse personalmente insieme ai loro procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di divorzio:
- confermare il collocamento dei figli e presso la madre, con affidamento di Per_2 Per_3
quest'ultima condiviso tra i genitori;
- porre a carico del IG. l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile in favore della Pt_1 figlia di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_3
ISTA, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla IG.ra ; Controparte_1
- disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno ripartite nella Per_3
misura del 50% tra i genitori;
- autorizzare la IG.ra a percepire integralmente l'assegno unico, con Controparte_1
espressa rinuncia al riguardo da parte del IG. ; Pt_1
- porre a carico del IG. un assegno di mantenimento, da corrispondere direttamente a Pt_1
secondo i seguenti parametri: Per_2
€ 200,00 mensili qualora il reddito mensile di sia inferiore a € 500,00; Per_2
€ 100,00 mensili qualora il reddito mensile di sia compreso fra € 500,00 e € 750,00; Per_2
cessazione dell'obbligo di mantenimento al raggiungimento di un reddito mensile stabile di €
750,00.
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 - Le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia minore saranno gestite in maniera Per_3
flessibile, nel pieno rispetto delle eIGenze scolastiche e sociali della minore, garantendo il diritto della figlia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
- Confermare l'assegnazione della casa sita in Santa Croce Camerina (RG), via degli Archi n.
24/A al IG. . Pt_1
- Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa relativa al TFR maturato e maturando, nonché a qualsiasi assegno divorzile o indennità.
- Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 290/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in RAGUSA in data 11/09/1998, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 126, Parte II, Serie A, dell'anno 1998; omologa gli accordi intervenuti tra le parti come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa, il 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 290/2025 R.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. ROCCA ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. OCCHIPINTI GIULIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
All'udienza del 8/05/2025 la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da verbale in atti.
Il decreto di fissazione d'udienza del 13/02/2025 è stato trasmesso al PM.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RAGUSA in data 11/09/1998, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero
126, Parte II, Serie A, dell'anno 1998. Da tale unione sono nati in costanza di matrimonio i figli il 7/02/2000, il 5/05/2005, e il 28/02/2008. Per_1 Per_2 Per_3
Dai documenti agli atti risulta che la separazione consensuale tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 1702/2020 del 21/01/2020.
In data 3/02/2025 ha presentato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio; si è costituita con memoria difensiva , resistendo in giudizio. Controparte_1
Ricorrono pertanto le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 8/05/2025 le parti, comparse personalmente insieme ai loro procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c., avendo raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di divorzio:
- confermare il collocamento dei figli e presso la madre, con affidamento di Per_2 Per_3
quest'ultima condiviso tra i genitori;
- porre a carico del IG. l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile in favore della Pt_1 figlia di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_3
ISTA, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente alla IG.ra ; Controparte_1
- disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per saranno ripartite nella Per_3
misura del 50% tra i genitori;
- autorizzare la IG.ra a percepire integralmente l'assegno unico, con Controparte_1
espressa rinuncia al riguardo da parte del IG. ; Pt_1
- porre a carico del IG. un assegno di mantenimento, da corrispondere direttamente a Pt_1
secondo i seguenti parametri: Per_2
€ 200,00 mensili qualora il reddito mensile di sia inferiore a € 500,00; Per_2
€ 100,00 mensili qualora il reddito mensile di sia compreso fra € 500,00 e € 750,00; Per_2
cessazione dell'obbligo di mantenimento al raggiungimento di un reddito mensile stabile di €
750,00.
Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 - Le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia minore saranno gestite in maniera Per_3
flessibile, nel pieno rispetto delle eIGenze scolastiche e sociali della minore, garantendo il diritto della figlia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
- Confermare l'assegnazione della casa sita in Santa Croce Camerina (RG), via degli Archi n.
24/A al IG. . Pt_1
- Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa relativa al TFR maturato e maturando, nonché a qualsiasi assegno divorzile o indennità.
- Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio, preso atto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, ritiene che possa recepirsi il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 290/2025 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, celebrato in RAGUSA in data 11/09/1998, trascritto nel registro dello stato civile degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di RAGUSA al Numero 126, Parte II, Serie A, dell'anno 1998; omologa gli accordi intervenuti tra le parti come riportati in motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa, il 09/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3