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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PESARO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 107/2025
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
CP_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 16 aprile 2025, sono comparsi:
l'Avv. MERCANTI FILIPPO per parte attrice e nessuno per parte convenuta.
L'Avv. Mercanti esibisce la ordinanza ex art. 667 cpc notificata al convenuto.
Dà atto che la morosità ammonta ad €2190,00 all'aprile 2025 oltre ai canoni maturandi a titolo di indennità di occupazione pari ad €250,00 mensili a decorrere dal 10/5/2025.
Si riporta alle conclusioni spiegate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 3
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 107/2025
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO MERCANTI Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
(contumace) CP_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
In fatto ed in diritto ha citato a comparire alla udienza del 26/11/2024 al fine di Parte_1 CP_1
ottenere lo sfratto per morosità dall'immobile sito in via Apsa n. 5 a Montelabbate, condotto dal medesimo al canone mensile di €250,00 (contratto del 21/7/2020 registrato in data 4/8/2020 al n.
0021848 serie 3T).
Ha allegato una morosità pari ad €1.940,00 alla data dell'aprile 2024.
Alla udienza del 26/11/2024 è comparso il conduttore il quale ha eccepito la esistenza di vizi dell'immobile ed il parziale pagamento dei canoni di cui alla morosità allegata dalla locatrice.
E' stata, quindi, emessa ordinanza ai sensi dell'art. 666 cpc al fine del pagamento dei canoni non contestati e fissata udienza per la verifica del pagamento al 21/1/2025.
Alla udienza del 21/1/2025 il conduttore non è comparso.
A seguito della dichiarazione circa il perdurare della morosità è stato convalidato lo sfratto e fissata pagina 2 di 3 udienza ai sensi dell'art. 667 cpc al 16/4/2025.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'esito della fase di merito deve ritenersi, pertanto, provata la morosità (conf. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019).
Non provato, invece, è l'inadempimento della locatrice.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo (art. 5 L. 392/1978),
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto il contratto per cui è causa.
Ordina l'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose.
Condanna al pagamento a favore di della somma di €2.190,00 CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo oltre alla somma di €250,00 mensile a decorrere dal
10/5/2025 sino al rilascio.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano comprensive della fase sommaria in €140,38 + €127,58 per spese, €1.800,00 per compensi, di cui
€500,00 per la fase di studio della controversia, €300,00+€300,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€300,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Emanuele Mosci
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