TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4872/2022 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rispoli;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rinaldi;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni avversa istanza eccezione o così provvedere ve giudicare: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ricorrendone i gravi presupposti di legge essendo di tutta evidenza il fumus boni iuris nella spiegata opposizione nonché il periculum in mora avendo il
Senatore presso di sé entrambe le figlie per le quali affronta spese ordinarie e straordinarie senza alcun contributo da parte della che convive da anni con il proprio compagno CP_1
Sig. presso l'abitazione di proprietà di quest'ultimo; nel merito d) dichiarare Persona_1
che la Sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto nulla è CP_1 dovuto dal Senatore;
e) condannare parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art.96 cpc in quanto ha proposto un'azione pur nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcun diritto creditorio;
d) inoltre condannare parte opposto al pagamento delle spese di lite.”
pagina 1 di 6 Per il convenuto: “Affinché Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - rigettare l'opposizione al precetto ex adverso promossa poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
- condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese, competenze professionali di causa ed accessori come per Legge, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 1.4.2022, con il quale la sig.ra CP_1
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della
[...]
separazione consensuale del 22.1.2013 (Rg 6795/2012) reso dal Tribunale di Salerno, che prevedeva, tra l'altro, quale condizione dell'accordo il versamento della somma di € 1.300,00
(milletrecento/00) a titolo di mantenimento delle figlie ed , gli aveva intimato il Per_2 Per_3 pagamento della complessiva somma di € 19.601,90 (di cui € 19.243,10 quale sorta capitale) dovuta a titolo di mantenimento con decorrenza da gennaio 2017 a maggio 2021.
A sostegno della domanda eccepiva l'inesigibilità del credito in quanto nulla era dovuto dall'opponente nei confronti dell'ex moglie, dal momento che, poco tempo dopo la separazione, la figlia (seguita poi anche dalla sorella ) si era traferita presso Per_3 Per_2
la sua abitazione e, pertanto, su accordo delle parti, essendosi modificate le ragioni di fatto con il trasferimento della figlia presso di sé, i coniugi concordavano il versamento Per_3
pagina 2 di 6 nella misura ridotta di € 1.000,00 (ovvero € 650,00 per la figlia ed € 350,00 per la Per_2
definizione di altri rapporti economici tra i coniugi).
Inoltre, l'opponente contestava la mancata corresponsione delle mensilità dovute per il mese di maggio del 2019, sostenendo di aver effettuato 2 bonifici ad aprile 2019, anticipando così anche il mese di maggio 2019, nonché un bonifico di € 500,00 a giugno 2017 quale anticipo ed € 700,00 a gennaio 2017 essendo stati anticipati già nei mesi precedenti € 300,00.
Eccepiva, infine, la prescrizione dei crediti da gennaio 2017 ad aprile 2017 essendo decorso il termine di prescrizione.
Con comparsa depositata in data 19.12.2022 si costituiva parte opposta, che chiedeva rigettare l'opposizione al precetto poiché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, smentendo in particolar modo di aver raggiunto un accordo con il sig. Pt_1
che prevedesse la riduzione dell'assegno di mantenimento, richiamando a tal uopo
[...]
la lettera di messa in mora già inviata dal suo precedente difensore nel 2014 laddove veniva richiesto il versamento della differenza di € 350,00 rispetto alla somma di € 1.000,00 che mensilmente l'opponente versava, ottemperando così a quanto statuito nel decreto di omologa della separazione.
Parte opposta, inoltre, chiariva che la richiesta di corresponsione del mantenimento era stata avanzata con decorrenza da gennaio 2017 e sino al maggio 2021, allorquando era intervenuta la modifica delle condizioni di separazione sulla scorta del ricorso proposto dallo stesso opponente.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va parzialmente accolta per le motivazioni di seguito indicate.
In relazione alla fase patologica dell'unione familiare, la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “Se tradizionalmente gli accordi “negoziali” in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, (affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti) e si evidenziava che l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale, più di recente, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli (Cass., 3 dicembre 2015, 24621-Cassazione n. 5065/2021)”.
pagina 3 di 6 Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, il presunto accordo raggiunto tra le parti di riduzione dell'assegno di mantenimento risulta contestato da parte opposta e smentito dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta, in quanto nella lettera di messa in mora del
2014 la sig.ra contestava la riduzione “unilaterale” dell'assegno di mantenimento CP_1
(“Qualora la richiesta al punto 3) non venisse accolta la mia assistita, per mio tramite invita e diffida chiedendo che Le venga corrisposta per intero la somma di € 1.300,00, come statuito dal Giudice e unilateralmente ridotta da Lei…”).
Pertanto, non essendo stato provato il raggiungimento di un accordo tra le parti ed essendo stato l'assegno di mantenimento unilateralmente ridotto dall'opponente sul presupposto che la figlia , poco tempo dopo la separazione, era andata a vivere presso la sua Per_3
abitazione, deve ritenersi sussistente il diritto del coniuge a percepire il contributo al mantenimento del figlio nei modi e nei limiti stabiliti dal provvedimento di separazione.
Il caso oggetto del presente giudizio si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che così statuisce: “il diritto di un coniuge a percepire il contributo al mantenimento del figlio minore, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione (o dal verbale di omologazione), conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (Conforme Cass. civ. Sez. VI - 1, 6 giugno 2017, n. 14027; Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass. n. 11648/2012). Pertanto, seppur una delle due figlie era andata a vivere presso il padre, in mancanza di accordo tra le parti nonché di modifica giudiziale dell'accordo di separazione, tale circostanza non comprime il diritto del coniuge a percepire il mantenimento.
Quanto all'asserita intervenuta prescrizione del credito, la doglianza merita accoglimento per le seguenti ragioni. In relazione all'assegno di mantenimento, trova applicazione la prescrizione quinquiennale ex art. 2948 n. 4); come, infatti, chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 13414/2010, “gli assegni di mantenimento per i figli “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 n.4) cc, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma-anziché di quella dell'art. 2953- il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo
pagina 4 di 6 esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I suddetti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005. N. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa nel senso che in tali obbligazioni, per
l'interesse che sono volte a realizzare-in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica oncologica-le singole prestazioni, ancorchè fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome”.
Nel caso di specie, pertanto, parte opposta può chiedere le somme non corrisposte nei cinque anni antecedenti alla notifica del precetto, ovvero a partire dal mese di Aprile del 2017, ritenendosi prescritti tutte le mensilità non corrisposte e non richieste tempestivamente prima dell'intervenuta prescrizione.
Non può essere invece accolta la richiesta di detrarre dal precetto le somme presuntivamente corrisposte quale anticipo, non avendo allegato alcuna documentazione idonea a provare l'intervenuto pagamento. Pertanto, va rideterminata la somma oggetto del precetto detraendo le mensilità prescritte. A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n.
5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma non dovuta, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad € 18.362,90 quale sorta capitale comprensiva delle spese del precetto (dal mese di Aprile 2017 al mese di Aprile 2021 data di notifica del precetto) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 18.362,90
(diciottomilatrecentosessantadue/90) dovuta alla data di notifica del medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
20.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4872/2022 del ruolo generale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rispoli;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Rinaldi;
Controparte_1
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Tribunale adito disattesa ogni avversa istanza eccezione o così provvedere ve giudicare: in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto ricorrendone i gravi presupposti di legge essendo di tutta evidenza il fumus boni iuris nella spiegata opposizione nonché il periculum in mora avendo il
Senatore presso di sé entrambe le figlie per le quali affronta spese ordinarie e straordinarie senza alcun contributo da parte della che convive da anni con il proprio compagno CP_1
Sig. presso l'abitazione di proprietà di quest'ultimo; nel merito d) dichiarare Persona_1
che la Sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto nulla è CP_1 dovuto dal Senatore;
e) condannare parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art.96 cpc in quanto ha proposto un'azione pur nella piena consapevolezza di non essere titolare di alcun diritto creditorio;
d) inoltre condannare parte opposto al pagamento delle spese di lite.”
pagina 1 di 6 Per il convenuto: “Affinché Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: - rigettare l'opposizione al precetto ex adverso promossa poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto;
- condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese, competenze professionali di causa ed accessori come per Legge, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 1.4.2022, con il quale la sig.ra CP_1
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della
[...]
separazione consensuale del 22.1.2013 (Rg 6795/2012) reso dal Tribunale di Salerno, che prevedeva, tra l'altro, quale condizione dell'accordo il versamento della somma di € 1.300,00
(milletrecento/00) a titolo di mantenimento delle figlie ed , gli aveva intimato il Per_2 Per_3 pagamento della complessiva somma di € 19.601,90 (di cui € 19.243,10 quale sorta capitale) dovuta a titolo di mantenimento con decorrenza da gennaio 2017 a maggio 2021.
A sostegno della domanda eccepiva l'inesigibilità del credito in quanto nulla era dovuto dall'opponente nei confronti dell'ex moglie, dal momento che, poco tempo dopo la separazione, la figlia (seguita poi anche dalla sorella ) si era traferita presso Per_3 Per_2
la sua abitazione e, pertanto, su accordo delle parti, essendosi modificate le ragioni di fatto con il trasferimento della figlia presso di sé, i coniugi concordavano il versamento Per_3
pagina 2 di 6 nella misura ridotta di € 1.000,00 (ovvero € 650,00 per la figlia ed € 350,00 per la Per_2
definizione di altri rapporti economici tra i coniugi).
Inoltre, l'opponente contestava la mancata corresponsione delle mensilità dovute per il mese di maggio del 2019, sostenendo di aver effettuato 2 bonifici ad aprile 2019, anticipando così anche il mese di maggio 2019, nonché un bonifico di € 500,00 a giugno 2017 quale anticipo ed € 700,00 a gennaio 2017 essendo stati anticipati già nei mesi precedenti € 300,00.
Eccepiva, infine, la prescrizione dei crediti da gennaio 2017 ad aprile 2017 essendo decorso il termine di prescrizione.
Con comparsa depositata in data 19.12.2022 si costituiva parte opposta, che chiedeva rigettare l'opposizione al precetto poiché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, smentendo in particolar modo di aver raggiunto un accordo con il sig. Pt_1
che prevedesse la riduzione dell'assegno di mantenimento, richiamando a tal uopo
[...]
la lettera di messa in mora già inviata dal suo precedente difensore nel 2014 laddove veniva richiesto il versamento della differenza di € 350,00 rispetto alla somma di € 1.000,00 che mensilmente l'opponente versava, ottemperando così a quanto statuito nel decreto di omologa della separazione.
Parte opposta, inoltre, chiariva che la richiesta di corresponsione del mantenimento era stata avanzata con decorrenza da gennaio 2017 e sino al maggio 2021, allorquando era intervenuta la modifica delle condizioni di separazione sulla scorta del ricorso proposto dallo stesso opponente.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va parzialmente accolta per le motivazioni di seguito indicate.
In relazione alla fase patologica dell'unione familiare, la giurisprudenza di legittimità ha così statuito: “Se tradizionalmente gli accordi “negoziali” in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, (affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti) e si evidenziava che l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale, più di recente, escludendosi in genere che l'interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli (Cass., 3 dicembre 2015, 24621-Cassazione n. 5065/2021)”.
pagina 3 di 6 Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio, il presunto accordo raggiunto tra le parti di riduzione dell'assegno di mantenimento risulta contestato da parte opposta e smentito dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta, in quanto nella lettera di messa in mora del
2014 la sig.ra contestava la riduzione “unilaterale” dell'assegno di mantenimento CP_1
(“Qualora la richiesta al punto 3) non venisse accolta la mia assistita, per mio tramite invita e diffida chiedendo che Le venga corrisposta per intero la somma di € 1.300,00, come statuito dal Giudice e unilateralmente ridotta da Lei…”).
Pertanto, non essendo stato provato il raggiungimento di un accordo tra le parti ed essendo stato l'assegno di mantenimento unilateralmente ridotto dall'opponente sul presupposto che la figlia , poco tempo dopo la separazione, era andata a vivere presso la sua Per_3
abitazione, deve ritenersi sussistente il diritto del coniuge a percepire il contributo al mantenimento del figlio nei modi e nei limiti stabiliti dal provvedimento di separazione.
Il caso oggetto del presente giudizio si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che così statuisce: “il diritto di un coniuge a percepire il contributo al mantenimento del figlio minore, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione (o dal verbale di omologazione), conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (Conforme Cass. civ. Sez. VI - 1, 6 giugno 2017, n. 14027; Cass., Sez. I, 12/03/2012, n. 3922; Cass. n. 11648/2012). Pertanto, seppur una delle due figlie era andata a vivere presso il padre, in mancanza di accordo tra le parti nonché di modifica giudiziale dell'accordo di separazione, tale circostanza non comprime il diritto del coniuge a percepire il mantenimento.
Quanto all'asserita intervenuta prescrizione del credito, la doglianza merita accoglimento per le seguenti ragioni. In relazione all'assegno di mantenimento, trova applicazione la prescrizione quinquiennale ex art. 2948 n. 4); come, infatti, chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 13414/2010, “gli assegni di mantenimento per i figli “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 n.4) cc, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma-anziché di quella dell'art. 2953- il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo
pagina 4 di 6 esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I suddetti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005. N. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa nel senso che in tali obbligazioni, per
l'interesse che sono volte a realizzare-in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica oncologica-le singole prestazioni, ancorchè fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome”.
Nel caso di specie, pertanto, parte opposta può chiedere le somme non corrisposte nei cinque anni antecedenti alla notifica del precetto, ovvero a partire dal mese di Aprile del 2017, ritenendosi prescritti tutte le mensilità non corrisposte e non richieste tempestivamente prima dell'intervenuta prescrizione.
Non può essere invece accolta la richiesta di detrarre dal precetto le somme presuntivamente corrisposte quale anticipo, non avendo allegato alcuna documentazione idonea a provare l'intervenuto pagamento. Pertanto, va rideterminata la somma oggetto del precetto detraendo le mensilità prescritte. A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n.
5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma non dovuta, mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo, pari ad € 18.362,90 quale sorta capitale comprensiva delle spese del precetto (dal mese di Aprile 2017 al mese di Aprile 2021 data di notifica del precetto) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 18.362,90
(diciottomilatrecentosessantadue/90) dovuta alla data di notifica del medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
20.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6