Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2024, proposto da
IA LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
DA IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Giuseppe Cordedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto rettorale prot. n. 3893/2024 del 5 giugno 2024, di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, per il Dipartimento di Studi storici (codice concorso: 5480), per il settore concorsuale 13/B1 - economia aziendale, settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - economia aziendale;
- del bando di cui al decreto rettorale 317/2024, del 12 gennaio 2024;
- dell’atto di nomina della commissione giudicatrice, di cui al decreto rettorale n. 2206/2024 del 12 marzo 2024;
- degli atti della commissione giudicatrice, ivi compresi il verbale n. 1 (criteri di valutazione) del 9 aprile 2024 e il verbale n. 2 (valutazione dei candidati) del 10 maggio 2024 e relativi allegati;
- della delibera del 7 giugno 2024, con la quale il Dipartimento di Studi storici ha proposto la chiamata della prof.ssa DA IT;
- della delibera del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2024, con la quale è stata approvata la chiamata della prof.ssa DA IT;
- del decreto rettorale del 03.07.2024, con cui la prof.ssa DA IT è stata nominata professore ordinario a decorrere dal 1° luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano, del Ministero dell’Università e della Ricerca e della prof. ssa DA IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 3/09/2024 e depositato il successivo 5/09/2024 l’esponente ha contestato l’esito della procedura di valutazione bandita dall’Università degli Studi di Milano per la copertura di 1 posto di professore universitario di I fascia, per il Dipartimento di Studi Storici, Codice concorso 5480, Settore concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale.
La contestazione discende dall’esito della valutazione delle due candidate partecipanti alla procedura, che ha visto la Commissione giudicatrice individuare la controinteressata, DA IT, quale candidata maggiormente qualificata, con il punteggio di 75,74, assegnando alla ricorrente il più basso punteggio di 64,5.
2) I motivi di ricorso sono quattro.
2.1) Con il primo si contesta il Bando, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 5 [ rectius, 15], comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010, poiché, lungi dal delineare un profilo generico, avrebbe richiamato esplicitamente i temi di ricerca della controinteressata, la cui produzione scientifica sarebbe incentrata proprio sulle cooperative, sulle amministrazioni pubbliche e sulla rendicontazione sociale.
Come meglio esplicitato nel secondo motivo, stando all’impostazione attorea la Commissione avrebbe indebitamente introdotto il criterio della “congruenza”, con riferimento alla produzione scientifica complessiva, avvantaggiando la controinteressata, e, come meglio esplicitato nel terzo motivo, penalizzando la ricorrente.
2.2) Il secondo motivo si dirige, poi, contro i criteri di valutazione, deducendo la violazione degli artt. 12 e 13 del Bando, la violazione del principio della immodificabilità del Bando, di affidamento e par condicio .
Ciò, poiché la Commissione avrebbe omesso di inserire il criterio della “ partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche ”, in tal modo penalizzando la ricorrente, che vanterebbe ruoli di componente di Comitati editoriali e scientifici di 10 Journals e di Associate editor di una rivista scientifica considerata di Classe A dall’ANVUR per il settore 13/B1. La stessa Commissione avrebbe, poi, illegittimamente omesso di valorizzare il ruolo di Associate editor svolto dalla ricorrente, omettendo di ricondurlo all’attività di direzione di riviste scientifiche. Ancora, la Commissione avrebbe omesso di inserire il criterio della “ attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali ”, penalizzando sempre la ricorrente, che si sarebbe collocata in seconda e terza posizione nelle graduatorie di merito di ben due procedure aperte di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore 13/B1, rispettivamente bandite dall’Università di Pavia e dall’Università di Brescia, e che avrebbe, inoltre, ricoperto il ruolo di presidente e di componente di commissioni per diverse attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione nazionali.
In violazione dell’art. 13, comma 1, del Bando, poi, la Commissione avrebbe limitato la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio a pochissimi ruoli (quali quelli di componente degli organi di governo previsti dallo Statuto, direttore di scuola di dottorato, coordinatore di classe, presidente di collegio didattico/corso di studio/dottorato; componente del nucleo di valutazione, componente di collegi di scuola di dottorato), tralasciando numerose altre attività gestionali, organizzative e di servizio, che la ricorrente avrebbe svolto all’interno dell’Ateneo di Milano e in altri Atenei. Ancora, con riferimento alla “ Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche ”, la Commissione avrebbe inserito un ulteriore criterio rispetto a quelli previsti dal Bando (che richiederebbe di considerare la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa), prevedendo l’assegnazione di un punteggio pari a 1,3 per la “ congruenza con il profilo indicato dal bando ”.
Infine, i punteggi previsti dalla Commissione per il punto “ C) Attività gestionale ” nel Verbale n. 1 sarebbero diversi dai punteggi richiamati dalla Commissione nel Verbale n. 2, denotando, così, una totale mancanza di diligenza nello svolgimento delle operazioni concorsuali.
2.3) Con il terzo motivo si contesta, a seguire, il mancato rispetto del termine prescritto dal Bando per la conclusione delle attività concorsuali, deducendo la violazione dell’art. 15 del Bando, l’eccesso di potere per violazione del principio della valida verbalizzazione delle procedure di concorso, la violazione del principio di immodificabilità degli atti e del canone di buon andamento.
Le dichiarazioni dei commissari in ordine all’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse sarebbero state datate e firmate in data posteriore a quella del 09.04.2024 in cui, nel verbale n. 1, si dà atto dell’assenza delle suddette condanne e conflitti, oltre a riportare un codice di procedura errato, denotando, anche per tale via, una totale mancanza di diligenza e serietà nello svolgimento delle operazioni concorsuali.
2.4) Il quarto motivo fa leva, infine, sul difetto di motivazione e sulla violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, nonché, sull’eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e par condicio , lamentando che la Commissione si sarebbe limitata a riportare i punteggi senza indicare, diversamente da quanto dichiarato, i titoli valutati.
Inoltre, alla ricorrente sarebbero stati attribuiti punteggi inferiori a quelli ad essa spettanti alla luce dei criteri stabiliti nel “ Verbale n. 1 (Criteri di valutazione) ”, mentre sarebbero stati assegnati punteggi superiori alla candidata IT.
Parimenti illogica, discriminatoria e ingiustificata sarebbe l’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni presentate dalle candidate.
3) Si sono costituiti in giudizio l'Università degli Studi di Milano, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la controinteressata DA IT, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.
4) Con ordinanza del 25/09/2024, n. 1085, la V Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso sfornito del prescritto del fumus boni iuris , « poiché:
- non sembra che la commissione, comunque titolare di discrezionalità in ordine alla specificazione dei parametri valutativi, si sia macroscopicamente discostata dalle direttive del bando di concorso;
- la dubbia legittimità dell'utilizzo del profilo indicato nel bando (art. 1) come metro di valutazione dei candidati (parametro B.2-5.3) non appare idonea a inficiare il provvedimento, data l'indifferenza del relativo punteggio sull'esito della selezione;
- le asserite irregolarità formali degli atti endoprocedimentali non sembrano in grado di invalidare la procedura concorsuale;
- il giudizio comparativo sembra adeguatamente motivato attraverso i punteggi numerici assegnati in relazione ai vari parametri e sotto-parametri valutativi;
- impregiudicata la dubbia questione del superamento della cd. prova di resistenza, non emergono, prima facie, elementi da cui desumere manifeste illogicità nell'attribuzione di tali punteggi (…)»
5) In vista dell’udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie; parte ricorrente e controinteressata hanno replicato.
6) All’udienza pubblica del 13 maggio 2025, presenti l'avv. M. Boffa per la parte ricorrente, l'avv. C. Carino dell'Avvocatura dello Stato per l'Università degli Studi di Milano e l'avv. G. Cordedda per la controinteressata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30.12.2010 n. 240, di 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, presso il Dipartimento di « Studi storici », Settore concorsuale e SSD « Economia Aziendale », dell’Università degli Studi di Milano.
7.1) La L. n. 240 del 2010 ha, come noto, integralmente riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari, segnando il passaggio da un sistema basato su concorsi locali a un sistema a due stadi, consistenti, il primo, nell’« abilitazione scientifica nazionale » per le funzioni di professore di prima o di seconda fascia nei diversi settori scientifico-disciplinari, e, il secondo, nella « chiamata » presso il singolo ateneo, a seguito di una valutazione comparativa in sede locale aperta a candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nello specifico settore concorsuale della posizione messa a bando.
La procedura per l'abilitazione scientifica (di cui all’art. 16 della L. n. 240 del 2010) si svolge a livello nazionale e si basa su una valutazione di titoli e pubblicazioni; la durata dell'abilitazione è di quattro anni, successivamente via via elevati e portati, infine, a dodici (in seguito alla modifica da ultimo disposta dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 160 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del 2024).
La chiamata vera e propria avviene, invece, a cura della singola università, che gestisce la relativa procedura comparativa sulla base del proprio, apposito regolamento, ex art. 18 della L. n. 240 del 2010, che delinea, a ben vedere, il metodo ordinario di reclutamento dei professori associati e ordinari, ossia delle sole figure di ruolo del sistema a regime.
La stessa L. n. 240 del 2010 prevede, tuttavia, al comma 5 dell'art. 24, per i ricercatori a tempo determinato di tipo «B», un meccanismo di chiamata particolare, che prescinde dall'avvio della descritta procedura comparativa, declinando un sistema di avanzamento nella carriera da ricercatore a tempo determinato a professore associato, disegnato dalla riforma ispirandosi al modello anglosassone del cosiddetto tenure-track (su cui cfr., da ultimo, TAR Veneto, Venezia, IV, 02/01/2024, n. 1).
Orbene, il comma 6 dell'art. 24 della L. n. 240 del 2010 ha transitoriamente esteso l'applicazione del predetto meccanismo di chiamata, di cui al comma 5, ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o di seconda fascia, oltre che ai professori associati in possesso dell'abilitazione di professore di prima fascia, per i quali l'avanzamento al grado superiore della carriera dovrebbe avvenire, in via ordinaria, secondo la procedura di chiamata regolata all'art. 18 della L. n. 240 del 2010.
In deroga a quest'ultima disciplina, dunque, la norma ha consentito alle singole università, nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito delle percentuali delle medesime risorse indicate dalla stessa legge, di effettuare chiamate attraverso procedure riservate agli interni nei ruoli dei professori, associato o ordinario, di chi presta servizio presso di esse come ricercatore di ruolo o come professore di seconda fascia. Al carattere eccezionale e derogatorio dell'utilizzo della descritta procedura di chiamata si accompagna, oltre alla ricordata temporaneità (il termine per l'utilizzo è attualmente fissato al 31 dicembre 2026), la discrezionalità del ricorso alla procedura da parte del singolo ateneo (sulla cui legittimità costituzionale cfr. Corte Cost., sent. 24/07/2020, n. 165).
Inoltre, si sensi dello stesso art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, la valutazione richiesta in detta procedura deve svolgersi « in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro ».
7.2) Con Decreto del 4/08/2011, n. 344, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dettato i criteri per l'individuazione dei suddetti standard qualitativi, non senza precisare che, rivolgendosi la valutazione a ricercatori a tempo determinato che hanno già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato, gli atenei possono utilizzare, per la valutazione dell'attività di ricerca, « criteri anche più selettivi di quelli previsti per il conseguimento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale » (così, il citato D.M., nelle premesse).
Per il resto, il Decreto in parola ha demandato alle università l’individuazione « con appositi regolamenti » (così, l’art. 1 del D.M.) dei ridetti standard, avendo cura di precisare (all’art. 4), ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, che: «(…) le università, con i regolamenti di cui all'art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca » .
A seguire, lo stesso articolo ha espressamente previsto che, per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica le università « valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali », mentre, allo stesso fine, « possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'ateneo », avvalendosi, a tal fine, di criteri e parametri coerenti con quelli previsti per la valutazione svolta ai fini dell’ASN «potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo ».
7.3) L’Università degli Studi di Milano, con D.R. n. 830/2021, del 19/02/2021, ha emanato il « Regolamento UNIMI per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».
Con esso ha, fra l’altro, disciplinato:
-- all’art. 5: le « Modalità di attribuzione dei punteggi », prevedendo che:
« 1. La Commissione di selezione di cui all’art. 12 valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
- procedure per posti di professore di prima fascia: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti limitatamente alle procedure da svolgere ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6
- procedure per posti di professore prima fascia: 30 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 25 punti;
c. attività istituzionali, organizzative e di servizio
- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 5 punti;
d. attività clinico-assistenziali, ove previste
- procedure per posti di professore di prima fascia: 10 punti
- procedure per posti di professore di seconda fascia: 10 punti »;
-- all’art. 6: la « Valutazione della didattica », prevedendo che:
« 1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.
3. Per le procedure di valutazione da svolgere nel quadro dell’art. 24, commi 5 e 6, sono inoltre considerate le opinioni espresse dagli studenti sui moduli o sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili »;
-- all’art. 7: la « Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche », prevedendo che:
« 1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
a. autonomia scientifica dei candidati;
b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g. attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva per le procedure di cui all’art. 18, comma 1, e all’art. 24, comma 6, la possibilità di limitare il numero massimo di pubblicazioni presentabili, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 7 del presente Regolamento, nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
d. nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati »;
-- all’art. 8: la « Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio », prevedendo che:
« 1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei ».
-- sotto il Titolo III, concernente le « Procedure di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 », all’art. 16, rubricato « Modalità di svolgimento », ha inoltre previsto che:
« 1. La procedura di chiamata a professore di prima o di seconda fascia da ricoprire ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 si avvia previa emanazione del relativo bando, corredato dell’indicazione del settore concorsuale e dell’eventuale o eventuali settori scientifico-disciplinari di riferimento. Il periodo di apertura del bando non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Ateneo.
2. Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge riportati al comma 3 dell’art. 11, con le limitazioni indicate al comma 4 dello stesso art. 11.
3. Le procedure di valutazione si svolgono secondo le modalità previste dall’art. 13 del presente Regolamento, con esclusione dello svolgimento delle prove nello stesso previste.
4. La Commissione di valutazione è nominata con decreto rettorale ed è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi. Essa è costituita e opera secondo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento. Si applicano per le chiamate le disposizioni recate dall’art. 15.
(…)»;
7.4) Con D.R. 317/2024, del 12 gennaio 2024, l’Università degli Studi di Milano ha indetto, tra le altre, la procedura di valutazione per la seguente chiamata:
« Dipartimento di STUDI STORICI
Codice concorso: 5480 Posti: 1
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia Aziendale
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia Aziendale
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:
• Funzioni didattiche: copertura di insegnamenti del SSD SECS-P/07 relativi all'offerta didattica del Dipartimento, con particolare riferimento al corso di laurea magistrale (Editoria, culture della comunicazione e della moda) e al corso di laurea magistrale (Scienze storiche).
• Funzioni scientifiche: con specifico riferimento alle attività di ricerca previste dal SSD SECS-P/07. In particolare, le attività scientifiche riguarderanno le aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, profit, non profit e cooperative) e le amministrazioni pubbliche, con riferimento alla contabilità e bilancio (inclusa l'analisi di bilancio) e alla rendicontazione sociale ».
Il Bando ha, fra l’altro, disciplinato:
-- all’art. 10: le « Modalità di attribuzione dei punteggi », prevedendo che:
« 1. La Commissione di valutazione valuta – secondo l’attinenza con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando - i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche delle opinioni espresse dagli studenti, ove disponibili: 30 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti »;
-- all’art. 11: la « Valutazione della didattica », prevedendo che:
« 1. Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume, l’intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari. 3. Le opinioni espresse dagli studenti frequentanti dei moduli o degli insegnamenti tenuti dai candidati, ove disponibili, si riferiscono alle risposte fornite alle domande sul docente contenute nei questionari raccolti per ciascun insegnamento tenuto nell’arco dell’ultimo triennio accademico. I dati relativi alle opinioni espresse dagli studenti sono forniti alla Commissione giudicatrice dagli uffici dell’Amministrazione »;
-- all’art. 12: la « Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche », prevedendo che:
« 1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
- autonomia scientifica dei candidati;
- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali. 2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla Legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
- originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
- nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la Commissione di valutazione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati »;
-- all’art. 13: la « Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio », prevedendo che:
« 1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l’Ateneo o altri Atenei ».
8) La Commissione giudicatrice della procedura per cui è causa, all’uopo costituita con D.R. n. 2206/2024, del 12/03/2024, nella riunione per via telematica del 09/04/2024, dopo avere preso atto: (i) che, in base a quanto comunicato dagli uffici, alla procedura partecipano 2 candidati, (ii) che ciascun commissario ha dichiarato: (a) che non sussistono situazioni di incompatibilità con gli altri membri della Commissione, (b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ha indicato e disciplinato i criteri di valutazione in relazione ai tre profili elencati nell’art. 10 del Bando, ossia: didattica, attività di ricerca e produzione scientifica e attività gestionali (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti da tutte le parti).
Nello stesso Verbale la Commissione ha poi riportato, in apposita griglia, i punteggi da attribuire in relazione ai tre profili succitati.
Indi, nella seduta conclusiva del 10/05/2024 la Commissione, presa visione dell’elenco delle candidate e constatata l’insussistenza, in ragione di apposite dichiarazioni al riguardo per ciascun commissario, di situazioni di incompatibilità con esse, ex artt. 51 e 52 c.p.c. e legge n. 190/2012, ha proceduto alla valutazione delle candidate in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare, predisponendo per ciascuna candidata un prospetto, allegato al verbale, nel quale sono stati riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a ciascuna di esse relativamente all'attività didattica, di ricerca e pubblicazioni scientifiche e all'attività gestionale.
Sicché, nella stessa seduta «[a] l termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti la candidata IT DA quale candidata maggiormente qualificata, con la seguente motivazione: le attività didattiche e di ricerca e le pubblicazioni mettono in luce una maturità didattica adeguata al ruolo messo a concorso. La Commissione dichiara conclusi i lavori » (così, il Verbale n. 2, depositato in atti da tutte le parti).
Stando all’Allegato 1, al predetto Verbale n. 2, si apprende che la candidata IT ha riportato un punteggio totale di 75,74, con uno scarto di oltre 11 punti rispetto al punteggio (di 64,5) riportato dalla ricorrente.
Con Decreto n. 3893, del 5/06/2024, il Rettore ha quindi dichiarato vincitrice della procedura di valutazione la prof.ssa TE DA.
9) Sulla base di tali premesse, si può passare all’esame del merito del ricorso, principiando dal primo motivo, rivolto, come suesposto, contro il Bando, ritenuto dall’esponente illegittimo per violazione dell’art. 5 [ rectius , 15], comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010, per avere delineato una profilazione favorevole alla controinteressata, in particolare, mediante l’indebito riferimento alle aziende « operanti nei diversi settori dell'economia, profit, non profit e cooperative » ed alle « amministrazioni pubbliche, con riferimento alla contabilità e bilancio (inclusa l'analisi di bilancio) e alla rendicontazione » e, dunque, a temi di ricerca trattati dalla controinteressata.
9.1) Al riguardo, il Collegio ritiene utile rammentare che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 30 ottobre 2010, n. 240:
« 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari 1; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; (…)».
In generale, tale norma va intesa nel senso che, a garanzia dell'imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, s’impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell'Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (ovvero, qui, al D.M. 30/10/2015 n. 855, ratione temporis applicabile alla fattispecie, emanato in attuazione dell’art. 15, comma 1 della legge n. 240/2010).
Il DM n. 855/2015, recante la « Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali », riporta all’Allegato “B” le declaratorie dei settori concorsuali; ossia, per quanto qui d’interesse, per il macrosettore “ 13/B … Economia aziendale ”, il Settore concorsuale oggetto della procedura in contestazione: « 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE ». Per esso, si legge nel Decreto che:
« Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito dello studio dei caratteri costitutivi e della funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia, profit e non profit) e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende sanitarie. Vede la presenza di due campi di ricerca strettamente collegati: gli studi di Economia aziendale comprendono, fra gli altri, la teoria dell'azienda e degli aggregati di aziende, le strategie e le politiche aziendali, la governance aziendale, l’analisi e la progettazione delle strutture e dei processi aziendali, l’etica aziendale, la rendicontazione sociale, le comparazioni internazionali e dottrinali, le valutazioni d’azienda, la revisione e la consulenza aziendale; gli studi di Ragioneria, rivolti alle determinazioni quantitative e alla valutazione, all’analisi e all’utilizzo di dati nei processi decisionali e di controllo, comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo) e storia della ragioneria ».
9.2) Fermo quanto precede, il primo motivo è infondato.
Il bando di concorso, nella parte in cui, dopo avere richiamato il Settore concorsuale e il SSD «13/B1» descrive le «[s] pecifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere » non effettua alcuna profilazione, visto in particolare il carattere generale e astratto dei suddetti contenuti, che richiamano, in sostanza, quelli della declaratoria del pertinente SSD, di cui al succitato DM n. 855/2015.
Le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano, nella specie, solo sul distinto piano delle finalità informative, senza evidenziare alcuna illegittima profilazione a svantaggio della ricorrente e a vantaggio della controinteressata, come emergerà meglio nel prosieguo, esaminando i motivi II e III (cfr., sul punto, da ultimo, TAR Campania, Salerno, I, 29-04-2025, n. 800; id., 20-01-2025, n. 129; TAR Lazio, III-ter, 09/06/2025, n. 11126, per cui: « Non emerge, infatti, una “eccessiva profilazione” nella indicazione di elementi di dettaglio della posizione se non per scopi meramente informativi, (…) né è stato altrimenti dimostrato con prove certe e circostanziate che la volontà dell’amministrazione sia stata quella di favorire la controinteressata solo perché possiede un curriculum e una storia professionale ben compatibile con le (legittime) indicazioni del bando »).
10) Passando, quindi, all’esame del secondo motivo, con cui si contesta la valutazione della Commissione per asserita contrarietà ai criteri del Bando, il Collegio osserva quanto segue.
10.1) Stando all’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, la valutazione dell'attività svolta dalle Commissioni giudicatrici per giungere alla predeterminazione dei criteri di valutazione deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in un vizio di legittimità della procedura selettiva. L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (così, tra le tante, Cons. Stato, VI, 14-01-2021, n. 454; id., VII, 05-03-2024, n. 2175, per cui: « Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro »; id., VI, 8/04/2022, n. 2598; TAR Campania, Napoli, I, 24-03-2025, n. 2479).
Quanto al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalle commissioni di concorso per il reclutamento dei professori universitari va rammentato che, sempre per consolidato insegnamento, « le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice » (così, Consiglio di Stato, VI, 8-04-2022, n. 2598).
Inoltre, estrinsecandosi i giudizi espressi dalla commissione in un'attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l'attendibilità del criterio utilizzato dalla commissione, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro, ovvero quello proposto da parte ricorrente, facendo derivare da tale valutazione l'esito del controllo dell'attendibilità del criterio oggetto di critica. Invero, «[i] l giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso i nuovi parametri proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede » (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Sardegna, I, 14-03-2025, n. 237; id., n. 76 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13157/2023; T.A.R. Lazio Roma, III-ter, Sent., 06-06-2024, n. 11497). Se ne ricava, pertanto, che «[l] 'asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla Commissione avrebbe dovuto essere dimostrata non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale e, quindi, opinabile dei fatti, ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il bando di concorso o con la normazione primaria » (così, TAR Lazio, Roma, III ter, Sent., 25-02-2025, n. 4163).
Detto altrimenti, in questa materia il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione all'operato della stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale essere sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove risulti chiaramente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata, quando non inammissibile in radice, una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l'attività di ricerca, le pubblicazioni e l'attività gestionale, organizzativa e di servizio), atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una - preclusa - cognizione del merito della questione (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 7501/2022; n. 7899/2022; n. 5412/2020 e TAR Sardegna, I, sent. n. 76 del 2025).
10.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio non può non evidenziare come le censure proposte da parte ricorrente presentino evidenti profili di inammissibilità, in quanto tese a sovrapporre la valutazione operata dalla ricorrente a quella effettuata dall'organo a ciò deputato, senza che tali doglianze siano accompagnate dall'effettiva emersione di profili di travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà: profili che soli potrebbero condurre ad una declaratoria d'illegittimità dei lavori della commissione.
10.3) Ciò nondimeno, si ritiene utile, per completezza, dare conto dell’infondatezza delle plurime censure racchiuse nel motivo in esame, anche al fine di dare evidenza dell'assenza delle denunciate anomalie nell'espletamento della procedura in esame.
Per tale via, il Collegio osserva quanto segue:
10.3.1) - con riguardo alla censura con cui si lamenta, con riferimento alla “ Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche ”, la mancata considerazione dei criteri della « partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche » e dell’« attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali», va ribadito che la declinazione in concreto degli aspetti da considerare ai fini della valutazione degli standard qualitativi è attività riconducibile alla ampia discrezionalità della Commissione giudicatrice, che si dispiega sia nella determinazione dei criteri di valutazione, sia nell’applicazione degli stessi e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati. Anche nell’utilizzo dei criteri di valutazione contenuti nel Bando, quindi, « la Commissione ben può individuare quelli che, secondo un giudizio di ragionevolezza tecnica, reputa più significativi ai fini di un’effettiva selezione dei candidati » (così, TAR Sicilia, Palermo, I, 7/06/2024, n. 1927. D’altra parte, come ripetutamente rimarcato in giurisprudenza, il giudizio della Commissione, formulato all’esito delle proprie valutazioni, deve essere sì motivato, ma complessivo e non analitico, sicché, « la circostanza che alcune attività svolte dalla ricorrente non siano state espressamente citate nel giudizio finale espresso dalla Commissione non implica, in via automatica, che esse non siano state oggetto di valutazione, dovendo tali attività considerarsi inserite nella valutazione finale come uno degli elementi su cui la stessa è fondata » (così, Cons. Stato, VII, 15/05/2025, n. 4185);
10.3.2) - appare inammissibile prima ancora che infondata la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 13 del Bando, per avere la Commissione limitato la valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio a pochissimi ruoli, tralasciando le altre attività svolte dalla ricorrente in ambito gestionale, organizzativo e di servizio, sia per genericità sia in quanto preordinata ad un non consentito sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione. Sia l’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi relativi ai titoli da essi vantati, sia la valutazione dei singoli tipi di titoli, denotano attività riconducibili alla discrezionalità tecnica della Commissione, come tale sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, che nel caso di specie il Collegio non ritiene sussistere. Diversamente opinando, infatti, il giudizio si risolverebbe in un’attività sostitutiva dell’operato dell’amministrazione, incompatibile con il principio di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione in un ambito caratterizzato dalla detta discrezionalità tecnica (in tema cfr., da ultimo, TAR Lazio, III-ter, 09-06-2025, n. 11126; id., 09-04-2025, n. 7040, per cui: « nell’ambito dei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento »; Consiglio di Stato, VII, 26-06-2024, n.5633, con la giurisprudenza ivi richiamata);
10.3.3) - appare inammissibile per difetto d’interesse prima ancora che infondata la censura con cui si assume che la Commissione avrebbe violato la lex specialis poiché, anziché limitarsi ad apprezzare la consistenza complessiva della produzione scientifica attraverso la valutazione della sola “ intensità ” e “ continuità ” della produzione stessa e, dunque, sulla base di dati meramente quantitativi, avrebbe introdotto il riferimento ad elementi qualitativi, come la “ congruenza ”, che il Bando richiamerebbe soltanto per la valutazione delle pubblicazioni. Difatti, preme notare in primis come si tratti qui di un aspetto per il quale la Commissione ha previsto un punteggio di 1,3, di gran lunga inferiore agli oltre 11 punti che distanziano il punteggio riportato dalla ricorrente rispetto a quello assegnato alla candidata vincitrice (sulla cd. prova di resistenza cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, III, 05-04-2023, n.5765, per cui: « Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale comunque dimostrare (o quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un concreto vantaggio dall'accoglimento delle censure formulate, dovendosi riconoscere un nesso causale tra il vizio prospettato e la valutazione negativa ricevuta »). La censura è comunque infondata poiché, come già osservato in giurisprudenza, l’interpretazione corretta della clausola della lex specialis che richiede di valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica, ove condotta in base ai noti canoni ermeneutici (su cui cfr. Cons. Stato, V, 7-05-2018, n. 2687; id., 20-11-2013, n. 5465), non depone affatto in favore della tesi della ricorrente, atteso che l’intensità e la continuità non rappresentano affatto delle specificazioni della consistenza complessiva della produzione scientifica, sì da ridurre quest’ultima ad una somma di pubblicazioni e, per conseguenza, il ruolo della Commissione ad una mera verifica di tipo meccanico e quantitativo (sul punto, cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 27/01/2025, n. 244); al contrario, il richiamo alla consistenza complessiva della produzione scientifica demanda alle competenti commissioni di valutare, in aggiunta rispetto alla valutazione comparativa delle pubblicazioni, la produzione scientifica del candidato sotto tre distinti profili, fra cui, appunto, quello della “ consistenza complessiva ” (cfr. anche TAR Lombardia, Milano, V, 31-10-2023, n. 2545, che inquadra la valutazione della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica alla stregua di « un criterio valutativo trasversale rispetto ai parametri su cui il giudizio comparativo delle pubblicazioni deve, analiticamente, assestarsi »); in tale contesto la valorizzazione della “ congruenza ” della produzione scientifica complessiva, con il profilo indicato dal bando, appare immune dalle svolte censure;
10.3.4) – è inammissibile per difetto d’interesse la censura sulle discrasie nelle indicazioni dei punteggi per la lettera “C”, relativa all’« Attività gestionale », fra quanto riportato nel Verbale n. 1 e quanto riportato nel Verbale n. 2, trattandosi di un errore di trascrizione da cui non si evidenziano ricadute rispetto alla valutazione delle candidate e che, di per sé, non denota affatto, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, una « totale mancanza di diligenza nello svolgimento delle operazioni concorsuali ».
10.4) Il secondo motivo risulta, pertanto, nel complesso infondato.
11) Passando all’esame del terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del Bando per violazione dei tempi di durata dei lavori della Commissione e per vizi vari nella verbalizzazione dei lavori stessi, il Collegio osserva quanto segue.
11.1) In generale, preme rammentare come, sempre stando al costante orientamento giurisprudenziale, il verbale abbia l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione (cfr. Cons. Stato, 11-12-2001, n. 6208; TAR Lazio, III-bis, 27-09-2023, n. 14311). La mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l'inesistenza dell'atto amministrativo, poiché la determinazione di volontà da parte dell'organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale. Il difetto di verbalizzazione, in sintesi, non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla sua proiezione formale (cfr. Cons. Stato, IV, 18-07-2018, n. 4373), confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione. Ne consegue, fra l’altro, che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale non rende illegittimo il provvedimento deliberato (Cons. Stato, VI, 23-04-2002, n. 2199; id., 4-06-2020, n. 3544; TAR Sicilia, Palermo, II, 13-09-2016, n. 2152; TAR Campania, Salerno, I, 8-01-2021, n. 68), con l’ulteriore precisazione che anche un verbale “postumo” è assistito da “fede privilegiata”, ai sensi dell’art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, così che per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso (così, TAR Toscana, I, 16-03-2023, n. 277; TAR Campania, Salerno, I, 08-01-2021, n. 68; TAR Umbria, I, 28-10-2021, n. 758; TAR Lazio, Roma, III-quater, 03-03-2020, n. 2789, che puntualizza anche come la mancata sottoscrizione di alcuni verbali da parte di uno dei componenti della Commissione non determini la nullità e/o annullabilità della procedura in mancanza di specifica contestazione in merito alla effettiva mancata partecipazione dello stesso ai lavori, considerato altresì che i verbali in questione attestano la presenza alle operazioni di gara da parte di tutti i membri facenti parte del collegio).
11.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame si comprende l’infondatezza delle censure svolte nel terzo motivo, a partire da quella che fa leva sulla violazione dell’art. 15 del Bando in relazione al mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori della Commissione.
Difatti, i lavori della Commissione risultano svolti e ultimati entro il termine (di due mesi dall’emanazione del decreto rettorale di nomina) previsto dal Bando, avendo la Commissione ultimato i lavori nella seduta del 10/05/2024, allorquando ha espresso il giudizio finale secondo cui la controinteressata è risultata la “ candidata maggiormente qualificata, con la seguente motivazione: le attività didattiche e di ricerca e le pubblicazioni mettono in luce una maturità didattica adeguata al ruolo messo a concorso ” (così, il Verbale n. 2, già citato).
L’apposizione della firma sul verbale in data successiva a quella di svolgimento della riunione non inficia la validità dell’atto pubblico redatto né depone per la tardività dei lavori in esso verbalizzati. Difatti, la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione, sicché la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato (cfr. in aggiunta alla giurisprudenza già richiamata, TAR Lazio, Roma, I, 15-07-2022, n. 10022, per cui: “ la verbalizzazione delle prove concorsuali ha una funzione essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione ”; e, ancora: “ la mancanza di sottoscrizione va, dunque, considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora, come nel caso di specie, non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto ”).
Risultano per tale via infondate anche le ulteriori censure che si appuntano sull’ordine di apposizione delle firme sul verbale nonché sulle asserite modifiche occorse al Verbale n. 1 in data successiva a quella della firma, ossia in data 18.04.2024.
Alle considerazioni sin qui esposte si può solo aggiungere che, da un lato, non sussiste alcun ordine vincolante di apposizione delle firme da parte della Commissione giudicatrice, e, dall’altro, che, come allegato e documentato da parte resistente (con la produzione del 21/09/2024, sub doc. n. 16), non risulta essere intervenuta alcuna modifica in data posteriore a quella di apposizione della prima firma.
Risultano, infine, infondate le censure che si appuntano vuoi sulla data delle firme apposte sulle dichiarazioni rese dai componenti della Commissione in ordine all’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse, vuoi sulla erronea indicazione del codice del concorso, in quanto non per ciò solo idonee a porre in discussione la veridicità di quanto occorso nella seduta del 9/04/2024, così come verbalizzato nel già citato Verbale n. 1.
11.3) Anche il terzo motivo risulta nel complesso infondato.
12) Sul quarto motivo, recante plurime doglianze avverso i punteggi assegnati dalla Commissione e avverso la motivazione ad essi correlata, in aggiunta a quanto già in precedenza riportato, in ordine ai noti limiti del sindacato giurisdizionale sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione giudicatrice, il Collegio osserva quanto segue.
12.1) Le censure afferenti la valutazione dell’attività didattica risultano inammissibili per difetto d’interesse, avendo comunque la ricorrente ottenuto l’assegnazione del punteggio massimo (pari a 24) previsto in relazione all’« attività didattica frontale ».
12.2) La censura sull’asserita mancata considerazione da parte della Commissione del ruolo di Relatore a 12 tesi di laurea magistrale è infondata poiché, in base ad un semplice calcolo matematico, le menzionate tesi risultano prese in considerazione dalla Commissione, con il punteggio di 0,3 per ogni 3 tesi e punteggio complessivo pari a 1,2 (12 / 3 = 4 * 0,3 = 1,2).
12.3) La censura che fa leva sulla mancata attribuzione di punti in relazione ad interventi in convegni internazionali risulta, in disparte la inammissibilità per carenza d’interesse per mancato superamento della « prova di resistenza », comunque infondata, poiché la Commissione risulta avere legittimamente operato in base ai criteri da essa stessa predeterminati nella prima seduta, considerando e valutando soltanto le presentazioni in lingua inglese nell’ambito di Congressi internazionali.
12.4) Quanto all’“ Attività seminariale didattica ”, per la quale la ricorrente reclama un punteggio di 1,2 in luogo del punteggio pari ad 1, ricevuto in concreto, come spiegato da parte resistente, la Commissione ha valorizzato soltanto 5 delle 6 attività indicate nel CV, non essendo chiaramente esplicitato per una di esse il carattere seminariale dell’attività stessa.
12.5) Quanto al punteggio di 2 assegnato alla controinteressata per l’“ Attività di ricerca ”, con particolare riguardo al criterio volto a valorizzare il suo ruolo di “ Responsabile di Progetto di ricerca internazionale competitivo attinente al settore scientifico disciplinare ”, non emergono evidenti errori di fatto o macroscopiche contraddittorietà o altri vizi di analoga portata nell’operato della Commissione, ove la stessa ha ritenuto di ricondurre al predetto ruolo anche quello di “ Responsabile scientifico della ricerca ”, sempre in ambito internazionale, tenuto anche conto delle spiegazioni fornite al riguardo dalla Commissione in ordine al significato e alle implicazioni derivanti dal predetto ruolo (cfr. il doc. allegato sub n. 14 dei depositi del 21/09/2024 di parte resistente).
12.6) In merito, poi, al punteggio assegnato alla controinteressata per l’“ Attività gestionale ”, la doglianza formulata al riguardo dalla ricorrente risulta infondata, poiché svolta senza considerare la partecipazione su delega del Rettore della controinteressata medesima agli organi di governo, invero legittimamente valorizzata dalla Commissione.
12.7) Risultano, infine, inammissibili, in quanto eccedenti l’ambito del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione giudicatrice ammissibile in questa sede, le censure rivolte contro i punteggi assegnati alle pubblicazioni delle due candidate. Si tratta, evidentemente, di doglianze preordinate a sostituire, oltrepassando la soglia della verifica di attendibilità, in precedenza richiamata, il giudizio di merito scientifico espletato dalla Commissione, sollecitando l’utilizzazione di nuovi parametri, in un inammissibile tentativo di sindacato sostitutivo entro la sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione, non consentito in questa sede.
12.8) Per il resto, la motivazione è chiaramente desumibile dalla lettura congiunta di quanto riportato dalle candidate nel rispettivo CV (oltreché nell’elenco delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 4 del Bando), con i criteri e le relative valorizzazioni riportate dalla Commissione nei Verbali nn. 1 e 2 e nell’Allegato 1 al Verbale n. 2, rendendo, anche per tale via, l’operato della Commissione immune dalle svolte censure.
12.9) Anche l’ultimo motivo risulta, pertanto, nel complesso infondato.
13) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.
14) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
15) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila/00), da dividersi in parti uguali fra l’Università degli Studi di Milano e la controinteressata, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO