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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8358/2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
promossa da
Parte_1
Con l'avv. LARA MARIA DEL MEDICO e FRANCESCO LANARO contro
Controparte_1 contumace
Controparte_2
[...] con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia CONVENUTI posta in decisione sulle conclusioni precisate come all'udienza del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 14.06.2023 il signor conveniva in Parte_1 giudizio la Repubblica italiana e la affinchè fossero condannate, Controparte_1 anche in solido tra loro, al risarcimento iure proprio e iure successionis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre , di cui è erede legittimo, nel corso della Seconda Persona_1
Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 13.9.1943 al 7.9.1945 per un totale di 725 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal Reich. CP_2 Si costituiva in giudizio il con propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta in data 22.1.2024, contestando integralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa.
La Repubblica ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1 all'udienza di comparizione, ne era dichiarata la contumacia. Nei termini di legge le parti costituite depositavano le memorie ex art. 171 ter n. 1 e n. 2 c.p.c..
Il Giudice, ritenendo quindi la causa matura per la decisione in quanto documentale, fissava udienza per la rimessione in decisione al 17.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
. Controparte_1 Va anzitutto evidenziato che l'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutivo del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. CP_2
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dallo stesso attore.
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 CP_1 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si degli artt. 2 e 24 Cost.. CP_3 Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti”, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo - in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 CP_1 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini CP_2 italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica
Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica Federale di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost. alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di Germania.
Rispetto alla domanda principale di condanna della non vi è Controparte_1 quindi giurisdizione del Giudice italiano.
§§§
Contr Quanto alla domanda di pagamento da parte del istituito presso il odierno convenuto, CP_2 va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata. In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano. Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co.
c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375). Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 settembre del 1943 CP_2 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907. I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§ Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . Controparte_5 Come noto, la disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 stabilisce che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. E' dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dagli attori a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai militari Cont dell'Esercito del nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). CP_2
Contro questo argomento, l'attore invoca il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex internati militari troverebbero, secondo tale tesi, titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili, con richiamo di C. Cass. SS.UU. 11 marzo
2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n.
4345; Trib. Bologna n. 1516/2022.
Quanto alla dedotta imprescrittibilità dei diritti azionati nella presente sede in quanto consistenti in crimina iuris gentium, per norma di diritto consuetudinario internazionale, va anzitutto evidenziato che tale tesi è smentita dalla legge, atteso che il D.L. 36/2022, nel ribadire che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione, fornisce testuale ed espressa conferma dell'applicabilità dell'istituto della prescrizione ai crediti de quibus. In ogni caso, tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe certo trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima.
Infatti, è noto che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Cont
si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Tale norma internazionale è stata generalmente conosciuta solo successivamente ai fatti giudicati, segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità. Ne consegue che la concreta applicazione resta comunque impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e
“giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi. Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria
– idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c. Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno. A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”. Ora, gli attori non hanno evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.. Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dagli attori, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco).
A prescindere da quanto sopra, si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata nei confronti del de cuius dai militari del Reich integri il reato di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 c.p. CP_2
– nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato si estingue per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita.
Quindi, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile – era già ampiamente decorso.
Si è sostenuto da parte attrice che i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per CP_2 prescrizione, atteso che – prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015 – non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ.. Tale tesi non è meritevole di accoglimento.
In realtà, infatti, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda Cont risarcitoria nei confronti della - tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito - o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
Risulta dunque comprovata la circostanza secondo cui le vittime dei crimini perpetrati dal CP_2 Reich avrebbero senz'altro potuto far valere in Italia i propri diritti risarcitori anche prima delle menzionate decisioni della Consulta.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale – per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta. Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del lo Stato Controparte_2 Parte italiano non abbia inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli dopo il 1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte. Ancora, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere “retributivo” relativa al compenso dovuto per l'attività lavorativa svolta dal de cuius, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in
CP_1 Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori Contr nei confronti del
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis. Infine, dev'essere parimenti rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio per la lesione del rapporto parentale, essendo rimasto allo stato di mera asserzione la dedotta ripercussione della sofferenza del de cuius sull'intero nucleo familiare per anni e per tutta l'esistenza in vita di quest'ultimo. La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_1
;
[...] 2) respinge le domande attoree verso il
[...]
Controparte_7
3) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 23.04.2025 in Venezia.
Il Giudice dott.ssa Silvia Zeminian
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8358/2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
promossa da
Parte_1
Con l'avv. LARA MARIA DEL MEDICO e FRANCESCO LANARO contro
Controparte_1 contumace
Controparte_2
[...] con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia CONVENUTI posta in decisione sulle conclusioni precisate come all'udienza del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 14.06.2023 il signor conveniva in Parte_1 giudizio la Repubblica italiana e la affinchè fossero condannate, Controparte_1 anche in solido tra loro, al risarcimento iure proprio e iure successionis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre , di cui è erede legittimo, nel corso della Seconda Persona_1
Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 13.9.1943 al 7.9.1945 per un totale di 725 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal Reich. CP_2 Si costituiva in giudizio il con propria comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta in data 22.1.2024, contestando integralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa.
La Repubblica ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e, Controparte_1 all'udienza di comparizione, ne era dichiarata la contumacia. Nei termini di legge le parti costituite depositavano le memorie ex art. 171 ter n. 1 e n. 2 c.p.c..
Il Giudice, ritenendo quindi la causa matura per la decisione in quanto documentale, fissava udienza per la rimessione in decisione al 17.12.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
. Controparte_1 Va anzitutto evidenziato che l'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutivo del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. CP_2
Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dallo stesso attore.
Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 CP_1 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si degli artt. 2 e 24 Cost.. CP_3 Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti”, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati.
In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo - in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 CP_1 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini CP_2 italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica
Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica Federale di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost. alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di Germania.
Rispetto alla domanda principale di condanna della non vi è Controparte_1 quindi giurisdizione del Giudice italiano.
§§§
Contr Quanto alla domanda di pagamento da parte del istituito presso il odierno convenuto, CP_2 va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo da quest'ultimo sollevata. In punto di fatto, vi è la prova documentale della deportazione e dell'internamento data la sua condizione di militare italiano. Il trattamento disumano riservato ai militari italiani può considerarsi fatto notorio ex art. 115 II co.
c.p.c. (Trib. Firenze, 06/07/2015, n. 2468 – Trib. Brescia, Sez, I, 03/08/2019, n. 2375). Com'è noto, infatti, ai militari italiani catturati dalle truppe del dopo l'8 settembre del 1943 CP_2 non fu riconosciuta la condizione di prigionieri di guerra, ma solo quella di Internati Militari, sottratti all'applicazione delle tutele dei prigionieri di guerra accordate dalla Convenzione dell'Aja del 1907. I fatti esposti nell'atto introduttivo sono dunque sufficientemente specifici per fondare la domanda attorea.
§§§ Va invece accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . Controparte_5 Come noto, la disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 stabilisce che “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. E' dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dagli attori a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai militari Cont dell'Esercito del nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). CP_2
Contro questo argomento, l'attore invoca il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex internati militari troverebbero, secondo tale tesi, titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili, con richiamo di C. Cass. SS.UU. 11 marzo
2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n.
4345; Trib. Bologna n. 1516/2022.
Quanto alla dedotta imprescrittibilità dei diritti azionati nella presente sede in quanto consistenti in crimina iuris gentium, per norma di diritto consuetudinario internazionale, va anzitutto evidenziato che tale tesi è smentita dalla legge, atteso che il D.L. 36/2022, nel ribadire che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione, fornisce testuale ed espressa conferma dell'applicabilità dell'istituto della prescrizione ai crediti de quibus. In ogni caso, tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe certo trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima.
Infatti, è noto che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della Cont
si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Tale norma internazionale è stata generalmente conosciuta solo successivamente ai fatti giudicati, segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità. Ne consegue che la concreta applicazione resta comunque impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772).
In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e
“giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi. Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria
– idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c. Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno. A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”. Ora, gli attori non hanno evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p.. Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti dagli attori, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei (gli autori materiali del reato, per quanto ignoti, in quanto incardinati nell'esercito tedesco, dovevano necessariamente avere un'età di, almeno, sedici anni cosicché essi avrebbero circa 94 anni qualora in vita, a fronte di un'aspettativa di vita di 79 anni per un uomo tedesco).
A prescindere da quanto sopra, si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata nei confronti del de cuius dai militari del Reich integri il reato di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 c.p. CP_2
– nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato si estingue per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita.
Quindi, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile – era già ampiamente decorso.
Si è sostenuto da parte attrice che i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per CP_2 prescrizione, atteso che – prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015 – non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ.. Tale tesi non è meritevole di accoglimento.
In realtà, infatti, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda Cont risarcitoria nei confronti della - tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito - o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante).
Risulta dunque comprovata la circostanza secondo cui le vittime dei crimini perpetrati dal CP_2 Reich avrebbero senz'altro potuto far valere in Italia i propri diritti risarcitori anche prima delle menzionate decisioni della Consulta.
Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale – per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta. Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del lo Stato Controparte_2 Parte italiano non abbia inteso riconoscere nuove possibilità di ristoro agli dopo il 1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte. Ancora, dev'essere dichiarata la prescrizione di ogni pretesa a carattere “retributivo” relativa al compenso dovuto per l'attività lavorativa svolta dal de cuius, trattandosi di credito soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla liberazione dalla detenzione in
CP_1 Per l'effetto, va dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori Contr nei confronti del
Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda iure hereditatis. Infine, dev'essere parimenti rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio per la lesione del rapporto parentale, essendo rimasto allo stato di mera asserzione la dedotta ripercussione della sofferenza del de cuius sull'intero nucleo familiare per anni e per tutta l'esistenza in vita di quest'ultimo. La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_1
;
[...] 2) respinge le domande attoree verso il
[...]
Controparte_7
3) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 23.04.2025 in Venezia.
Il Giudice dott.ssa Silvia Zeminian