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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1347 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali presidente rel. dott. Fabio Miccio giudice dott. Claudio Tedeschi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza presentata dalla , con cui ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della procedura della propria liquidazione giudiziale.
Rilevato che, avendo la richiedente la propria sede legale in Roma, ciò radica la competenza territoriale di questo tribunale a decidere su detta istanza;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a fallimento, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che la parte ricorrente, a corredo della propria istanza, ha depositato, fra l'altro, i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, una situazione patrimoniale aggiornata, un elenco analitico dei creditori e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni;
rilevato che, alla luce del contenuto di tali documenti, risulta che la ricorrente ha dimostrato di non trovarsi al disotto della soglia di fallibilità e di aver registrato un progressivo sensibile incremento di perdite di esercizio che hanno comportato la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale e un indebitamento superiore
1 a € 5.000.000,00 che, come confermato dal suo legale rappresentante, la società non è oggi più in grado di soddisfare con mezzi normali;
ritenuto che
sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la sollecitata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della , con sede Parte_1 legale in Roma, via Gregorio VII n. 160, C.F. P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
curatore l'avv. Francesco Cimarelli;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dallaL.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.; i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 26/3/26, alle ore10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio
3 per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza ditale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/25.
Il Presidente
dott. Stefano Cardinali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali presidente rel. dott. Fabio Miccio giudice dott. Claudio Tedeschi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA sull'istanza presentata dalla , con cui ha chiesto Parte_1 dichiararsi l'apertura della procedura della propria liquidazione giudiziale.
Rilevato che, avendo la richiedente la propria sede legale in Roma, ciò radica la competenza territoriale di questo tribunale a decidere su detta istanza;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a fallimento, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
rilevato che la parte ricorrente, a corredo della propria istanza, ha depositato, fra l'altro, i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, una situazione patrimoniale aggiornata, un elenco analitico dei creditori e le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni;
rilevato che, alla luce del contenuto di tali documenti, risulta che la ricorrente ha dimostrato di non trovarsi al disotto della soglia di fallibilità e di aver registrato un progressivo sensibile incremento di perdite di esercizio che hanno comportato la riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale e un indebitamento superiore
1 a € 5.000.000,00 che, come confermato dal suo legale rappresentante, la società non è oggi più in grado di soddisfare con mezzi normali;
ritenuto che
sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la sollecitata dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49,54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della , con sede Parte_1 legale in Roma, via Gregorio VII n. 160, C.F. P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
curatore l'avv. Francesco Cimarelli;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dallaL.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.; i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
STABILISCE
il giorno 26/3/26, alle ore10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio
3 per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza ditale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/25.
Il Presidente
dott. Stefano Cardinali
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