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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1299/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14815/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Banca S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3980 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 893/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
LE PARTI SI RIPORTANO E INSISTONO SULLE ECCEZIONI DEPOSITATE IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la Ricorrente_1 spa (CF P.IVA_2), nella persona del suo procuratore speciale sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento dell'imposta IMU n. 3980 del 5/5/2025 per l'anno 2022, notificato il 30/5/2025, emesso dalla Ge.Se.T. Italia spa quale concessionaria della riscossione per il Comune di Portici con cui e è stato accertato il mancato pagamento dell'imposta TARI sulla filiale della banca ubicata in Portici alla via Armando Diaz di mq 261, per l'importo di euro 33.604,00 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepisce la ricorrente con un unico motivo di ricorso l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto determinato sulla base della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/5/2022 di cui la ricorrente richiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs 546/92.
Eccepisce la ricorrente che i criteri determinativi così come deliberati non sono coerenti e proporzionali con i coefficienti di produzione previste nelle tabelle 3 a e 4 a di cui all'allegato 1 del D.pr. 158/99 ( con specifico riferimento alla categoria 12 in cui rientra la ricorrente) e contesta che nella richiamata delibera non vi è
l'indicazione delle ragioni che ai sensi dell'art. 69 c.1 del D.Lgs. 507/93 volte a giustificare il differente trattamento tariffario.
All'uopo la ricorrente richiama la sentenza del TAR (confermata dal Consiglio di Stato) n. 1660/2021 con cui era stata dichiarata nulla la Delibera del Consiglio Comunale n. 16/2018 esso non tiene conto della tipologia specifica dei beni immobili per cui è accertamento in quanto trattasi di beni di valore “storico” per cui la base imponibile va ridotta del 50 % ai sensi dell'art. 1 comma 747 lettera a) della Legge 160/2019, all'uopo allega
Decreto del Ministero dei beni culturali ed ambientali e rileva, altresì, il difetto di motivazione del ricorso.
Si è costituita la concessionaria Ge.S.e.T. spa che ha depositato agli atti la sentenza n. 6121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con cui è stata confermata la sentenza del primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avente ad oggetto il ricorso avverso l'antecedente invito al pagamento dell'imposta TARI per il medesimo anno 2022 per cui pende ricorso in Cassazione (Rg
1142/2025) da tanto cui eccepisce l'inammissibilità della domanda essendo già intervenuto su di essa giudicato, nel merito rileva l'infondatezza della domanda e la legittimità della Delibera del Comune di Portici.
Si è costituito con atto di intervento volontario il Comune di Portici contestando l'inammissibilità del ricorso non essendo esso stato proposto nei confronti dell'ente impositore, l'esistenza di un analogo contenzioso avente il medesimo oggetto, la legittimità della delibera n.8 del 30/5/2022, l'inapplicabilità della richiamata sentenza del TAR Campania n. 166/2021 alla fattispecie de quo.
Con successive memorie la ricorrente ha insistito sull'infondatezza delle eccezioni poste dalle parti resistenti e sull'illegittimità della richiamata Delibera del Comune di Portici n. 8/2022.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21 gennaio 2026 ove sentite le parti in causa è stato trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
Non può che essere preso atto che con sentenza n. 6121/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha già statuito sulla fattispecie specifica oggetto dell'impugnativa qui proposta rigettando l'appello proposto dall'odierna ricorrente.
La su indicata sentenza ha dettagliatamente indicato le ragioni per cui l'appello proposto avverso l'invito al pagamento per l'imposta TARI anno 2022 per l'immobile sito in Portici alla via Diaz di mq 261 non poteva essere accolto.
Il suddetto procedimento di appello ha, quindi, il medesimo oggetto (TARI anno 2022, immobile sito in Portici alla via Diaz n.261) e le medesime parti dell'odierno contenzioso per cui in applicazione del principio del ne bis in idem esso fa stato nel presente procedimento rilevando, altresì, che parte ricorrente ha riproposto integralmente le medesime ragioni già proposte nel giudizio per cui è intervenuta la su richiamata sentenza n. 6121/2024 insistendo sulle medesime ragioni già ivi proposte e rigettate dall'adita Corte di Giustizia.
Non può che essere preso atto, inoltre, che parte ricorrente non contesta in alcun modo la legittimità dell'avviso di accertamento in. 39780/2025 le eccezione sono relative esclusivamente al titolo costituito dalla richiamata
Delibera n. 8/2022 in relazione alla quale è, già intervenuta la decisione del Giudice di secondo grado che non può che fare stato nel presente procedimento.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, LA
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14815/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Banca S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Portici
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 05946940631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3980 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 893/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
LE PARTI SI RIPORTANO E INSISTONO SULLE ECCEZIONI DEPOSITATE IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la Ricorrente_1 spa (CF P.IVA_2), nella persona del suo procuratore speciale sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1, l'avviso di accertamento dell'imposta IMU n. 3980 del 5/5/2025 per l'anno 2022, notificato il 30/5/2025, emesso dalla Ge.Se.T. Italia spa quale concessionaria della riscossione per il Comune di Portici con cui e è stato accertato il mancato pagamento dell'imposta TARI sulla filiale della banca ubicata in Portici alla via Armando Diaz di mq 261, per l'importo di euro 33.604,00 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepisce la ricorrente con un unico motivo di ricorso l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto determinato sulla base della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/5/2022 di cui la ricorrente richiede la disapplicazione ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs 546/92.
Eccepisce la ricorrente che i criteri determinativi così come deliberati non sono coerenti e proporzionali con i coefficienti di produzione previste nelle tabelle 3 a e 4 a di cui all'allegato 1 del D.pr. 158/99 ( con specifico riferimento alla categoria 12 in cui rientra la ricorrente) e contesta che nella richiamata delibera non vi è
l'indicazione delle ragioni che ai sensi dell'art. 69 c.1 del D.Lgs. 507/93 volte a giustificare il differente trattamento tariffario.
All'uopo la ricorrente richiama la sentenza del TAR (confermata dal Consiglio di Stato) n. 1660/2021 con cui era stata dichiarata nulla la Delibera del Consiglio Comunale n. 16/2018 esso non tiene conto della tipologia specifica dei beni immobili per cui è accertamento in quanto trattasi di beni di valore “storico” per cui la base imponibile va ridotta del 50 % ai sensi dell'art. 1 comma 747 lettera a) della Legge 160/2019, all'uopo allega
Decreto del Ministero dei beni culturali ed ambientali e rileva, altresì, il difetto di motivazione del ricorso.
Si è costituita la concessionaria Ge.S.e.T. spa che ha depositato agli atti la sentenza n. 6121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con cui è stata confermata la sentenza del primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli avente ad oggetto il ricorso avverso l'antecedente invito al pagamento dell'imposta TARI per il medesimo anno 2022 per cui pende ricorso in Cassazione (Rg
1142/2025) da tanto cui eccepisce l'inammissibilità della domanda essendo già intervenuto su di essa giudicato, nel merito rileva l'infondatezza della domanda e la legittimità della Delibera del Comune di Portici.
Si è costituito con atto di intervento volontario il Comune di Portici contestando l'inammissibilità del ricorso non essendo esso stato proposto nei confronti dell'ente impositore, l'esistenza di un analogo contenzioso avente il medesimo oggetto, la legittimità della delibera n.8 del 30/5/2022, l'inapplicabilità della richiamata sentenza del TAR Campania n. 166/2021 alla fattispecie de quo.
Con successive memorie la ricorrente ha insistito sull'infondatezza delle eccezioni poste dalle parti resistenti e sull'illegittimità della richiamata Delibera del Comune di Portici n. 8/2022.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 21 gennaio 2026 ove sentite le parti in causa è stato trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve essere rigettato.
Non può che essere preso atto che con sentenza n. 6121/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha già statuito sulla fattispecie specifica oggetto dell'impugnativa qui proposta rigettando l'appello proposto dall'odierna ricorrente.
La su indicata sentenza ha dettagliatamente indicato le ragioni per cui l'appello proposto avverso l'invito al pagamento per l'imposta TARI anno 2022 per l'immobile sito in Portici alla via Diaz di mq 261 non poteva essere accolto.
Il suddetto procedimento di appello ha, quindi, il medesimo oggetto (TARI anno 2022, immobile sito in Portici alla via Diaz n.261) e le medesime parti dell'odierno contenzioso per cui in applicazione del principio del ne bis in idem esso fa stato nel presente procedimento rilevando, altresì, che parte ricorrente ha riproposto integralmente le medesime ragioni già proposte nel giudizio per cui è intervenuta la su richiamata sentenza n. 6121/2024 insistendo sulle medesime ragioni già ivi proposte e rigettate dall'adita Corte di Giustizia.
Non può che essere preso atto, inoltre, che parte ricorrente non contesta in alcun modo la legittimità dell'avviso di accertamento in. 39780/2025 le eccezione sono relative esclusivamente al titolo costituito dalla richiamata
Delibera n. 8/2022 in relazione alla quale è, già intervenuta la decisione del Giudice di secondo grado che non può che fare stato nel presente procedimento.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Spese compensate