Articolo 2182 del Codice civile
Articolo 2113Articolo 2183
Versione
19 aprile 1942
Art. 2182.

(Conferimento del bestiame).

Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente