Art. 2182.
(Conferimento del bestiame).
Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
(Conferimento del bestiame).
Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.