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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1121/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in VIA LANINO 5 20144 MILANO presso lo studio dell'avv.
CC VI ZO MA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO CATTANEO Controparte_1 P.IVA_2
26 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. MERCANTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
, procuratrice (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata presso l'avv. ARNALDI ANDREA VI P.IVA_3
pagina 1 di 14 ( ) Via Pietro Cossa 2 20122 Milano, che la rappresenta e difende come da C.F._3 delega in atti
APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_1
Contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso;
piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente appello riformando tutti i capi della sentenza impugnata e per l'effetto:
In via preliminare in rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia e rimettere le parti dinanzi al giudice competente individuato per le ragioni dedotte in narrativa nel Tribunale di
Milano, e per l'effetto revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 2410/2020 del
29/12/2020 come integrato dal decreto di correzione di errore materiale emesso dal Tribunale di Pavia
n. cronol. 678/2021 del 28/01/2021 RG n. 5125/2020;
In via preliminare nel merito: sussistendo i presupposti di legge indicati in narrativa revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli appellanti rimuovendone ogni effetto e/o pregiudizio;
In via principale e nel merito: per le eccezioni esposte in narrativa e per tutte le ragioni rilevabili d'ufficio, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace o comunque nullo il decreto ingiuntivo n.
2410/2020 del 29/12/2020 come integrato dal decreto di correzione di errore materiale emesso dal
Tribunale di Pavia n. cronol. 678/2021 del 28/01/2021 RG n. 5125/2020, mandando assolti tutti gli esponenti da ogni avversaria domanda;
In ogni caso: con vittoria di spese di primo e secondo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via pregiudiziale/preliminare Dichiararsi l'inammissibilità, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello avversario ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti in atti e a verbale d'udienza.
2. Nel merito ed in via principale pagina 2 di 14 Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto meritevole di accoglimento quanto richiesto in via pregiudiziale/preliminare, rigettarsi integralmente l'appello proposto da
[...]
e , e i singoli Parte_2 Parte_1 Parte_1 motivi di appello e le domande tutte svolte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Pavia n.
353/2023, emessa in data 16.03.2023, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
3. In via incidentale condizionata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche solo in parte, il motivo di appello avversario rubricato “Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB”, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di
Milano voglia riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Pavia n. 353/2023, emessa in data
16.03.2023, accertando e dichiarando che la sigla apposta dal funzionario dell'allora CO Popolare
Soc. Coop. a pag. 5 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 rappresenta la manifestazione, in forma scritta, della volontà della banca di sottoscrivere il contratto.
4. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
4.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_3 [...]
, del dott. e di Parte_2 Parte_1 Pt_1
: (i) di € 810.360,04, in forza del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del
[...]
5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, e (ii) di €
4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L.
108/96, e, conseguentemente, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_3
in persona del procuratore la somma di € 810.360,04, in forza
[...] Controparte_2 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e di € 4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre pagina 3 di 14 interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, il tutto comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
4.2. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, alla corresponsione, a favore di
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
o, comunque, di delle somme ricevute da CP_3 Controparte_1 [...]
in forza dei suddetti rapporti, pari, nel minimo, Parte_2 Parte_2 alla somma di € 700.000,00 in relazione al contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 5.7.2013 al saldo, e pari, nel minimo, alla somma di € 4.368,96 in relazione al contratto di conto corrente n. 2524/248647, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 15.1.2020 al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
4.3. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico di
[...]
, della copia del contratto di Parte_2 finanziamento agrario n. 2524/001/0792917 e del contratto relativo al conto corrente n. 2524/248647, già 8705, sottoscritti dall'allora CO Popolare Soc. Coop., di cui ha ricevuto copia al momento della sottoscrizione.
5. In ogni caso
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori dei due gradi di giudizio, da porre ad esclusivo carico delle controparti.
Per , procuratrice DI Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via pregiudiziale/preliminare pagina 4 di 14 Dichiararsi l'inammissibilità, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello avversario ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti in atti e a verbale d'udienza.
2. Nel merito ed in via principale
Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto meritevole di accoglimento quanto richiesto in via pregiudiziale/preliminare, rigettarsi integralmente l'appello proposto da
[...]
, e , e i singoli Parte_2 Parte_1 Parte_1 motivi di appello e le domande tutte svolte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Pavia n.
353/2023, emessa in data 16.03.2023, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
3. In via incidentale condizionata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche solo in parte, il motivo di appello avversario rubricato “Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB”, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di
Milano voglia riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Pavia n. 353/2023, emessa in data
16.03.2023, accertando e dichiarando che la sigla apposta dal funzionario dell'allora CO Popolare
Soc. Coop. a pag. 5 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 rappresenta la manifestazione, in forma scritta, della volontà della banca di sottoscrivere il contratto.
4. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
4.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_3 [...]
, del dott. e di Parte_2 Parte_1 Pt_1
: (i) di € 810.360,04, in forza del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del
[...]
5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, e (ii) di €
4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L.
108/96, e, conseguentemente, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_3
in persona del procuratore la somma di € 810.360,04, in forza
[...] Controparte_2 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, oltre agli interessi di mora pagina 5 di 14 al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e di € 4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, il tutto comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
4.2. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, alla corresponsione, a favore di
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
o, comunque, di delle somme ricevute da CP_3 Controparte_1 [...]
in forza dei suddetti rapporti, pari, nel minimo, Parte_2 Parte_2 alla somma di € 700.000,00 in relazione al contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 5.7.2013 al saldo, e pari, nel minimo, alla somma di € 4.368,96 in relazione al contratto di conto corrente n. 2524/248647, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 15.1.2020 al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
4.3. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico di
[...]
, della copia del contratto di Parte_2 finanziamento agrario n. 2524/001/0792917 e del contratto relativo al conto corrente n. 2524/248647, già 8705, sottoscritti dall'allora CO Popolare Soc. Coop., di cui ha ricevuto copia al momento della sottoscrizione.
5. In ogni caso
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori dei due gradi di giudizio, da porre ad esclusivo carico delle controparti.
pagina 6 di 14 Ragioni in fatto e in diritto della decisione quale procuratrice di chiedeva ed otteneva dal Controparte_4 Controparte_1
Tribunale di Pavia un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 821.00,00 (poi corretta in euro 814.729,00) oltre interessi,
contro
:
Parte_2
Parte_1
. Parte_1
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente deduceva, in sintesi, che:
-in data 5.7.2013 era stato stipulato un contratto di finanziamento agrario fra la Pt_2 [...]
e CO Popolare Soc. Coop. (poi ) per l'importo di euro 700.000,00 da Parte_2 CP_1 rimborsare in unica soluzione in data 5.11.2013;
-contestualmente la aveva emesso una cambiale agraria di pari importo con scadenza Parte_2
5.11.2013;
-alla scadenza l'importo finanziato non era stato restituito;
era altresì creditrice della per il saldo passivo di un conto corrente;
CP_1 Parte_2
-del debito della Società dovevano rispondere anche i soci accomandatari e Parte_1 Pt_1
[...]
Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto davanti al Tribunale di Pavia, contestando, per quanto ancora rileva:
-la competenza del Tribunale di Pavia, per essere competente, in base alla clausola 17 contenuta nel contratto di finanziamento agrario e in base ai fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c., il Tribunale di
Milano
-la validità e/o efficacia del contratto di finanziamento agrario “per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB ovvero per violazione dell'art. 1326 cod. civ.”, ritenendo che il contratto di finanziamento prodotto in fase monitoria, privo della sottoscrizione della Banca, non rispettasse il requisito della forma scritta imposta a pena di nullità; analoga contestazione veniva svolta per il contratto di conto corrente;
-la prova dell'erogazione del finanziamento e del saldo passivo del conto corrente, ritenendo inidonei a fini probatori i documenti prodotti dalla CP_5
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 Controparte_4
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
[...]
pagina 7 di 14 Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 5.11.2021 interveniva volontariamente in giudizio rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 [...]
dichiarandosi cessionaria dei crediti di Controparte_2 CP_1
Il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 353/23, così statuendo:
“1) respinge l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 2410/2020 depositato in data 28 dicembre 2020, corretto con provvedimento depositato il 28 gennaio 2021;
2) accerta che titolare del credito oggetto del predetto decreto ingiuntivo è divenuta in corso di causa per cessione da parte di Controparte_3 Controparte_1
3) condanna gli opponenti a rifondere a e ad (con solidarietà Controparte_1 Controparte_3 attiva tra le medesime) le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per compensi e nulla per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
4) dispone che la cancelleria consegni l'originale della cambiale agraria contenuta in cassaforte alla terza intervenuta”.
Il Tribunale, in sintesi:
-riteneva infondata l'eccezione di incompetenza poiché la clausola invocata dagli opponenti non prevedeva una competenza esclusiva e non derogava ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.
-riteneva infondata, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento agrario e del contratto di conto corrente per difetto di forma, essendo il requisito della forma scritta imposto a tutela del cliente e potendo il consenso della idoneo a CP_5 perfezionare il contratto, desumersi da altri indici, quali, nel caso di specie, il deposito in giudizio del contratto di finanziamento e, anche e soprattutto, l'avvenuta erogazione del finanziamento nello stesso giorno in cui il socio accomandatario della società aveva sottoscritto il contratto
-riteneva provata l'avvenuta erogazione del finanziamento sulla base della quietanza contenuta nel contratto e sottoscritta dal socio accomandatario della Società, sulla base della cambiale agraria e sulla base delle annotazioni contenute nell'estratto del conto corrente;
riteneva altresì provato il saldo passivo del conto corrente sulla base degli estratti conto prodotti dalla e contestati dagli CP_5 opponenti tardivamente, solo in comparsa conclusionale
-riteneva provata, a fronte della contestazione degli opponenti, l'intervenuta cessione in data 3.6.2021 dei crediti azionati monitoriamente dalla convenuta opposta alla terza intervenuta CP_1 CP_3
, in forza del contratto di cessione di crediti in blocco, che era stato prodotto per estratto e di cui
[...]
pagina 8 di 14 era stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che in forza della dichiarazione specificamente resa dalla cedente , come da doc. 11 prodotto dall'intervenuta (il Tribunale rilevava sul punto CP_1 che la cessione doveva ritenersi “pacificamente affermata in causa dalla cedente e dalla cessionaria, in modo tale che per i debitori non può esservi dubbio alcuno sul soggetto al quale è dovuto il pagamento”).
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte dalla e dai suoi soci Parte_2 accomandatari, sulla base dei motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita in appello , rappresentata dalla procuratrice CP_1 Controparte_2
(già ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone nel merito Controparte_4 il rigetto.
L'appellata ha svolto altresì appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento del motivo di appello principale relativo al vizio di forma, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha negato valore di sottoscrizione ad una firma apposta da un funzionario sul contratto di finanziamento
(che il Tribunale ha ritenuto apposta solo ai fini di autentica della firma del cliente).
ha infine riproposto ex art. 346 c.p.c. le conclusioni svolte in via subordinata nel giudizio CP_1 di primo grado.
Si è costituita anche rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 Controparte_2
ed ha svolto conclusioni identiche a quelle di .
[...] CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione va, infatti, osservato quanto segue.
I Sull'impugnazione del capo della sentenza relativo alla eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Pavia
La parte appellante censura la sentenza per non aver affrontato la questione di competenza mediante un
“approccio interpretativo più approfondito” della clausola 17, approccio che nell'atto di appello viene così esposto: “…tale norma, individua, in primis, una competenza alternativa dei soli fori territoriali riferiti alla sede o filiale della (contemplando implicitamente l'ipotesi di contratto concluso con CP_5 cliente “professionale” non “consumatore”), mentre, solo in subordine (e cioè evidentemente pagina 9 di 14 contemplando implicitamente l'ipotesi in cui il “cliente” del rapporto sia qualificabile
“consumatore”), si prevede, così come ex lege stabilito, la competenza territoriale del circondario relativo al foro del cliente, che è la tipica situazione che si riscontra nei contratti bancari (il foro esclusivo presso la residenza del consumatore). Ora, poiché le aziende agricole esponenti ed i loro soci accomandatari non sono qualificabili quale “consumatori” del servizio bancario in oggetto, la competenza territoriale ad emettere l'ingiunzione ricadeva sul Tribunale di Milano, ove peraltro la banca aveva, senza dubbio, sede legale e filiale competente. Non avrebbe avuto alcun senso infatti prevedere, per gli stessi soggetti, un duplice ventaglio di fori esclusivi o comunque precisamente individuati nel contratto stesso. Inoltre, si osserva che in ordine alle procedure relative alle obbligazioni pecuniarie “liquide” (cioè azionabili con il procedimento monitorio), decide in ogni caso il giudice del domicilio del creditore (Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 13/09/2016 n° 17989).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La clausola 17 è così formulata
Non vi è nella clausola alcun indice testuale che consenta di riferire il primo comma ai clienti professionali e il secondo ai clienti consumatori né, comunque e in via assorbente, vi sono indici che consentano di ritenere esclusiva la competenza prevista sia dal primo che dal secondo comma.
Per aversi competenza esclusiva è necessaria, infatti “un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass. 21362/20).
Il foro generale della parte convenuta, che nel caso di specie è Pavia sia per la sede della che Pt_2 per la residenza dei soci, era, quindi, pienamente idoneo a radicare la competenza e la sentenza appellata risulta corretta.
II. Sull'impugnazione del capo relativo alla legittimazione ad agire di Controparte_3
Tale motivo, in realtà, non contiene una censura alla sentenza, ma anticipa quanto verrà contestato con il quinto motivo di appello (testualmente in atto di appello: “…ad avviso del Tribunale “l'esistenza o pagina 10 di 14 meno della prova della cessione deve essere valutata, secondo ordine logico, dopo la decisione sulla sussistenza del credito oggetto del decreto monitorio, perché nel caso in cui l'opposizione fosse fondata per inesistenza del credito, sarebbe superfluo verificare se vi sia stata la cessione medesima”
(p. 6, sentenza). Sul punto non abbiamo nulla da eccepire circa l'ordine logico della valutazione dell'argomento e rimandiamo al par. V del presente atto la censura relativa alla carenza di prova della cessione del credito oggetto del decreto monitorio”).
In realtà, per un errore di numerazione, nell'atto di appello il motivo attinente alla cessione del credito
è indicato come IV, anche se in effetti, seguendo l'ordine dato dalla parte, dovrebbe essere il V.
III) Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB
La parte appellante censura la sentenza per aver richiamato un orientamento della S.C. sui contratti monofirma che riguarderebbe solo i contratti di investimento e non anche i contratti bancari.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisprudenza consolidata della S.C., formatasi in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, ha, infatti, enunciato il principio, richiamato dal Tribunale, anche in relazione ai contratti bancari e non solo in relazione ai contratti di investimento (v., con riferimento specifico ai contratti bancari, Cass. 16070/18; Cass. 14646/18; Cass. 14243/18, citata dal Tribunale).
Il principio è stato ribadito da pronunce recenti, dalle quali questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi [v. Cass. 28500/23 “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)”].
pagina 11 di 14 III) (così nell'atto di appello, anche se con III era indicato pure il motivo precedente) Sulla impugnazione del capo relativo alla carenza di prova dei crediti oggetto di ingiunzione
La parte appellante contesta la decisione del Tribunale, ritenendo che l'onere di provare la sussistenza del credito incombe sulla indipendentemente dalle contestazioni avversarie e che i documenti CP_5 prodotti non siano idonei a provare i crediti.
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Per il credito relativo al finanziamento, nessuna contestazione svolge la parte appellante (se non, in generale, quella, infondata, di nullità del contratto monofirma) per contestare la ratio decidendi che considera provata l'erogazione del finanziamento in base alla quietanza contenuta nel contratto.
Per il contratto di conto corrente, per il quale con il ricorso monitorio sono stati depositati, oltre al contratto, gli estratti conto dal 30.6.2001 al 14.1.2020 (v. doc. 10 fascicolo monitorio), la contestazione svolta dagli opponenti/odierni appellanti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata generica e non rivolta specificamente a contestare l'entità dello scoperto (v. pagg. 9 e ss. atto di opposizione, nel quale viene genericamente contestata l'efficacia probatoria, nel giudizio di opposizione, della certificazione ex art. 50 TUB, senza prendere posizione sugli estratti conto prodotti).
IV) Sulla impugnazione del capo relativo alla cessione del credito
La parte appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di desumere la prova dell'intervenuta cessione dei crediti dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, in ogni caso, contesta l'idoneità degli altri documenti richiamati in sentenza a provare l'avvenuta cessione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Pur senza scendere all'esame di tutti i documenti puntualmente esaminati dal Tribunale, va, infatti, rilevato che la prova dell'avvenuta cessione può desumersi anche solo dal doc. 11 prodotto da , CP_3 che contiene la dichiarazione di di aver ceduto il credito in sofferenza relativo all' CP_1 Pt_2
, indicata con il numero NDG 11119508 che la identifica come cliente e che risulta indicato
[...] nel contratto di finanziamento prodotto sub doc. 5 nel fascicolo monitorio.
ha ribadito nel presente grado di aver ceduto i crediti oggetto del decreto ingiuntivo ad CP_1
, sicchè la parte appellante non è in alcun modo esposta al rischio (che solo potrebbe giustificare CP_3
pagina 12 di 14 la contestazione dell'avvenuta cessione) di effettuare pagamenti non liberatori in favore della cessionaria.
La suddetta dichiarazione di , contenuta nel doc. 11 cit. e ribadita in giudizio, risulta CP_1 pienamente idonea (avendo un valore indiziario quantomeno pari a quello di una notificazione della cessione su iniziativa del cedente), a provare, unitamente alla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.,
l'avvenuta cessione del credito controverso, secondo un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito ove sia contestata l'intervenuta cessione (v. Cass. 17944/23 “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
V) Sull'impugnazione del capo 3) del dispositivo della sentenza
Il capo 3 della sentenza appellata condanna l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite e, pertanto, ne viene chiesta la riforma quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Gli appellanti soccombenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi.
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
[v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più
pagina 13 di 14 concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23].
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, nell'importo complessivo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, nonché dell'aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate, come in motivazione, in complessivi euro 24.064,30 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Presidente est.
SE LO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE LO Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1121/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_1 C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in VIA LANINO 5 20144 MILANO presso lo studio dell'avv.
CC VI ZO MA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CARLO CATTANEO Controparte_1 P.IVA_2
26 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. MERCANTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
, procuratrice (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), elettivamente domiciliata presso l'avv. ARNALDI ANDREA VI P.IVA_3
pagina 1 di 14 ( ) Via Pietro Cossa 2 20122 Milano, che la rappresenta e difende come da C.F._3 delega in atti
APPELLATE
Conclusioni
Per Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_1
Contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli incombenti del caso;
piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente appello riformando tutti i capi della sentenza impugnata e per l'effetto:
In via preliminare in rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pavia e rimettere le parti dinanzi al giudice competente individuato per le ragioni dedotte in narrativa nel Tribunale di
Milano, e per l'effetto revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo n. 2410/2020 del
29/12/2020 come integrato dal decreto di correzione di errore materiale emesso dal Tribunale di Pavia
n. cronol. 678/2021 del 28/01/2021 RG n. 5125/2020;
In via preliminare nel merito: sussistendo i presupposti di legge indicati in narrativa revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli appellanti rimuovendone ogni effetto e/o pregiudizio;
In via principale e nel merito: per le eccezioni esposte in narrativa e per tutte le ragioni rilevabili d'ufficio, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace o comunque nullo il decreto ingiuntivo n.
2410/2020 del 29/12/2020 come integrato dal decreto di correzione di errore materiale emesso dal
Tribunale di Pavia n. cronol. 678/2021 del 28/01/2021 RG n. 5125/2020, mandando assolti tutti gli esponenti da ogni avversaria domanda;
In ogni caso: con vittoria di spese di primo e secondo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via pregiudiziale/preliminare Dichiararsi l'inammissibilità, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello avversario ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti in atti e a verbale d'udienza.
2. Nel merito ed in via principale pagina 2 di 14 Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto meritevole di accoglimento quanto richiesto in via pregiudiziale/preliminare, rigettarsi integralmente l'appello proposto da
[...]
e , e i singoli Parte_2 Parte_1 Parte_1 motivi di appello e le domande tutte svolte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Pavia n.
353/2023, emessa in data 16.03.2023, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
3. In via incidentale condizionata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche solo in parte, il motivo di appello avversario rubricato “Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB”, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di
Milano voglia riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Pavia n. 353/2023, emessa in data
16.03.2023, accertando e dichiarando che la sigla apposta dal funzionario dell'allora CO Popolare
Soc. Coop. a pag. 5 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 rappresenta la manifestazione, in forma scritta, della volontà della banca di sottoscrivere il contratto.
4. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
4.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_3 [...]
, del dott. e di Parte_2 Parte_1 Pt_1
: (i) di € 810.360,04, in forza del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del
[...]
5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, e (ii) di €
4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L.
108/96, e, conseguentemente, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_3
in persona del procuratore la somma di € 810.360,04, in forza
[...] Controparte_2 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e di € 4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre pagina 3 di 14 interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, il tutto comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
4.2. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, alla corresponsione, a favore di
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
o, comunque, di delle somme ricevute da CP_3 Controparte_1 [...]
in forza dei suddetti rapporti, pari, nel minimo, Parte_2 Parte_2 alla somma di € 700.000,00 in relazione al contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 5.7.2013 al saldo, e pari, nel minimo, alla somma di € 4.368,96 in relazione al contratto di conto corrente n. 2524/248647, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 15.1.2020 al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
4.3. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico di
[...]
, della copia del contratto di Parte_2 finanziamento agrario n. 2524/001/0792917 e del contratto relativo al conto corrente n. 2524/248647, già 8705, sottoscritti dall'allora CO Popolare Soc. Coop., di cui ha ricevuto copia al momento della sottoscrizione.
5. In ogni caso
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori dei due gradi di giudizio, da porre ad esclusivo carico delle controparti.
Per , procuratrice DI Controparte_2 Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, previa ogni opportuna e necessaria statuizione e declaratoria, disattesa qualsiasi contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via pregiudiziale/preliminare pagina 4 di 14 Dichiararsi l'inammissibilità, anche ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello avversario ovvero dei singoli motivi di impugnazione, per i motivi esposti in atti e a verbale d'udienza.
2. Nel merito ed in via principale
Nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuto meritevole di accoglimento quanto richiesto in via pregiudiziale/preliminare, rigettarsi integralmente l'appello proposto da
[...]
, e , e i singoli Parte_2 Parte_1 Parte_1 motivi di appello e le domande tutte svolte, in quanto infondati in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti e a verbale d'udienza, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Pavia n.
353/2023, emessa in data 16.03.2023, con ogni conseguenza di legge e di prassi.
3. In via incidentale condizionata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche solo in parte, il motivo di appello avversario rubricato “Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB”, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di
Milano voglia riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Pavia n. 353/2023, emessa in data
16.03.2023, accertando e dichiarando che la sigla apposta dal funzionario dell'allora CO Popolare
Soc. Coop. a pag. 5 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 rappresenta la manifestazione, in forma scritta, della volontà della banca di sottoscrivere il contratto.
4. Riproposizione delle domande e delle eccezioni ex art. 346 c.p.c.
4.1. Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_3 [...]
, del dott. e di Parte_2 Parte_1 Pt_1
: (i) di € 810.360,04, in forza del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del
[...]
5.7.2013, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, e (ii) di €
4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e comunque nei limiti di cui alla L.
108/96, e, conseguentemente, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, a pagare a
[...] Parte_1 Parte_1 CP_3
in persona del procuratore la somma di € 810.360,04, in forza
[...] Controparte_2 del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, oltre agli interessi di mora pagina 5 di 14 al tasso pattuito nel suddetto contratto di finanziamento agrario dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, e di € 4.368,96, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2524/248647, oltre interessi al tasso contrattuale dal 15.1.2020 sino al saldo effettivo e integrale, il tutto comunque nei limiti di cui alla L. 108/96, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.
4.2. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, condannare Parte_2
, il dott. e , in solido, alla corresponsione, a favore di
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
o, comunque, di delle somme ricevute da CP_3 Controparte_1 [...]
in forza dei suddetti rapporti, pari, nel minimo, Parte_2 Parte_2 alla somma di € 700.000,00 in relazione al contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 5.7.2013 al saldo, e pari, nel minimo, alla somma di € 4.368,96 in relazione al contratto di conto corrente n. 2524/248647, maggiorata di interessi legali, spese e rivalutazione monetaria dal 15.1.2020 al saldo, ovvero delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia.
4.3. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del Decreto Ingiuntivo opposto in conseguenza di declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2521/001/0792917 del 5.7.2013 e/o del contratto di conto corrente n.
2524/248647, si chiede l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico di
[...]
, della copia del contratto di Parte_2 finanziamento agrario n. 2524/001/0792917 e del contratto relativo al conto corrente n. 2524/248647, già 8705, sottoscritti dall'allora CO Popolare Soc. Coop., di cui ha ricevuto copia al momento della sottoscrizione.
5. In ogni caso
Emettere ogni altro provvedimento pertinente e consequenziale, anche in ordine alle spese, diritti, onorari ed oneri accessori dei due gradi di giudizio, da porre ad esclusivo carico delle controparti.
pagina 6 di 14 Ragioni in fatto e in diritto della decisione quale procuratrice di chiedeva ed otteneva dal Controparte_4 Controparte_1
Tribunale di Pavia un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 821.00,00 (poi corretta in euro 814.729,00) oltre interessi,
contro
:
Parte_2
Parte_1
. Parte_1
A fondamento del ricorso monitorio, la ricorrente deduceva, in sintesi, che:
-in data 5.7.2013 era stato stipulato un contratto di finanziamento agrario fra la Pt_2 [...]
e CO Popolare Soc. Coop. (poi ) per l'importo di euro 700.000,00 da Parte_2 CP_1 rimborsare in unica soluzione in data 5.11.2013;
-contestualmente la aveva emesso una cambiale agraria di pari importo con scadenza Parte_2
5.11.2013;
-alla scadenza l'importo finanziato non era stato restituito;
era altresì creditrice della per il saldo passivo di un conto corrente;
CP_1 Parte_2
-del debito della Società dovevano rispondere anche i soci accomandatari e Parte_1 Pt_1
[...]
Gli ingiunti proponevano opposizione al decreto davanti al Tribunale di Pavia, contestando, per quanto ancora rileva:
-la competenza del Tribunale di Pavia, per essere competente, in base alla clausola 17 contenuta nel contratto di finanziamento agrario e in base ai fori speciali di cui all'art. 20 c.p.c., il Tribunale di
Milano
-la validità e/o efficacia del contratto di finanziamento agrario “per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB ovvero per violazione dell'art. 1326 cod. civ.”, ritenendo che il contratto di finanziamento prodotto in fase monitoria, privo della sottoscrizione della Banca, non rispettasse il requisito della forma scritta imposta a pena di nullità; analoga contestazione veniva svolta per il contratto di conto corrente;
-la prova dell'erogazione del finanziamento e del saldo passivo del conto corrente, ritenendo inidonei a fini probatori i documenti prodotti dalla CP_5
Si costituiva in giudizio rappresentata dalla procuratrice Controparte_1 Controparte_4
e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
[...]
pagina 7 di 14 Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata in data 5.11.2021 interveniva volontariamente in giudizio rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_3 [...]
dichiarandosi cessionaria dei crediti di Controparte_2 CP_1
Il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 353/23, così statuendo:
“1) respinge l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 2410/2020 depositato in data 28 dicembre 2020, corretto con provvedimento depositato il 28 gennaio 2021;
2) accerta che titolare del credito oggetto del predetto decreto ingiuntivo è divenuta in corso di causa per cessione da parte di Controparte_3 Controparte_1
3) condanna gli opponenti a rifondere a e ad (con solidarietà Controparte_1 Controparte_3 attiva tra le medesime) le spese di lite, che liquida in € 25.000,00 per compensi e nulla per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
4) dispone che la cancelleria consegni l'originale della cambiale agraria contenuta in cassaforte alla terza intervenuta”.
Il Tribunale, in sintesi:
-riteneva infondata l'eccezione di incompetenza poiché la clausola invocata dagli opponenti non prevedeva una competenza esclusiva e non derogava ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.
-riteneva infondata, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento agrario e del contratto di conto corrente per difetto di forma, essendo il requisito della forma scritta imposto a tutela del cliente e potendo il consenso della idoneo a CP_5 perfezionare il contratto, desumersi da altri indici, quali, nel caso di specie, il deposito in giudizio del contratto di finanziamento e, anche e soprattutto, l'avvenuta erogazione del finanziamento nello stesso giorno in cui il socio accomandatario della società aveva sottoscritto il contratto
-riteneva provata l'avvenuta erogazione del finanziamento sulla base della quietanza contenuta nel contratto e sottoscritta dal socio accomandatario della Società, sulla base della cambiale agraria e sulla base delle annotazioni contenute nell'estratto del conto corrente;
riteneva altresì provato il saldo passivo del conto corrente sulla base degli estratti conto prodotti dalla e contestati dagli CP_5 opponenti tardivamente, solo in comparsa conclusionale
-riteneva provata, a fronte della contestazione degli opponenti, l'intervenuta cessione in data 3.6.2021 dei crediti azionati monitoriamente dalla convenuta opposta alla terza intervenuta CP_1 CP_3
, in forza del contratto di cessione di crediti in blocco, che era stato prodotto per estratto e di cui
[...]
pagina 8 di 14 era stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che in forza della dichiarazione specificamente resa dalla cedente , come da doc. 11 prodotto dall'intervenuta (il Tribunale rilevava sul punto CP_1 che la cessione doveva ritenersi “pacificamente affermata in causa dalla cedente e dalla cessionaria, in modo tale che per i debitori non può esservi dubbio alcuno sul soggetto al quale è dovuto il pagamento”).
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte dalla e dai suoi soci Parte_2 accomandatari, sulla base dei motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita in appello , rappresentata dalla procuratrice CP_1 Controparte_2
(già ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone nel merito Controparte_4 il rigetto.
L'appellata ha svolto altresì appello incidentale condizionato per il caso di accoglimento del motivo di appello principale relativo al vizio di forma, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha negato valore di sottoscrizione ad una firma apposta da un funzionario sul contratto di finanziamento
(che il Tribunale ha ritenuto apposta solo ai fini di autentica della firma del cliente).
ha infine riproposto ex art. 346 c.p.c. le conclusioni svolte in via subordinata nel giudizio CP_1 di primo grado.
Si è costituita anche rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 Controparte_2
ed ha svolto conclusioni identiche a quelle di .
[...] CP_1
La causa è stata, quindi, posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte che l'appello non possa trovare accoglimento.
Sui motivi di impugnazione va, infatti, osservato quanto segue.
I Sull'impugnazione del capo della sentenza relativo alla eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Pavia
La parte appellante censura la sentenza per non aver affrontato la questione di competenza mediante un
“approccio interpretativo più approfondito” della clausola 17, approccio che nell'atto di appello viene così esposto: “…tale norma, individua, in primis, una competenza alternativa dei soli fori territoriali riferiti alla sede o filiale della (contemplando implicitamente l'ipotesi di contratto concluso con CP_5 cliente “professionale” non “consumatore”), mentre, solo in subordine (e cioè evidentemente pagina 9 di 14 contemplando implicitamente l'ipotesi in cui il “cliente” del rapporto sia qualificabile
“consumatore”), si prevede, così come ex lege stabilito, la competenza territoriale del circondario relativo al foro del cliente, che è la tipica situazione che si riscontra nei contratti bancari (il foro esclusivo presso la residenza del consumatore). Ora, poiché le aziende agricole esponenti ed i loro soci accomandatari non sono qualificabili quale “consumatori” del servizio bancario in oggetto, la competenza territoriale ad emettere l'ingiunzione ricadeva sul Tribunale di Milano, ove peraltro la banca aveva, senza dubbio, sede legale e filiale competente. Non avrebbe avuto alcun senso infatti prevedere, per gli stessi soggetti, un duplice ventaglio di fori esclusivi o comunque precisamente individuati nel contratto stesso. Inoltre, si osserva che in ordine alle procedure relative alle obbligazioni pecuniarie “liquide” (cioè azionabili con il procedimento monitorio), decide in ogni caso il giudice del domicilio del creditore (Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 13/09/2016 n° 17989).
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La clausola 17 è così formulata
Non vi è nella clausola alcun indice testuale che consenta di riferire il primo comma ai clienti professionali e il secondo ai clienti consumatori né, comunque e in via assorbente, vi sono indici che consentano di ritenere esclusiva la competenza prevista sia dal primo che dal secondo comma.
Per aversi competenza esclusiva è necessaria, infatti “un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari” (Cass. 21362/20).
Il foro generale della parte convenuta, che nel caso di specie è Pavia sia per la sede della che Pt_2 per la residenza dei soci, era, quindi, pienamente idoneo a radicare la competenza e la sentenza appellata risulta corretta.
II. Sull'impugnazione del capo relativo alla legittimazione ad agire di Controparte_3
Tale motivo, in realtà, non contiene una censura alla sentenza, ma anticipa quanto verrà contestato con il quinto motivo di appello (testualmente in atto di appello: “…ad avviso del Tribunale “l'esistenza o pagina 10 di 14 meno della prova della cessione deve essere valutata, secondo ordine logico, dopo la decisione sulla sussistenza del credito oggetto del decreto monitorio, perché nel caso in cui l'opposizione fosse fondata per inesistenza del credito, sarebbe superfluo verificare se vi sia stata la cessione medesima”
(p. 6, sentenza). Sul punto non abbiamo nulla da eccepire circa l'ordine logico della valutazione dell'argomento e rimandiamo al par. V del presente atto la censura relativa alla carenza di prova della cessione del credito oggetto del decreto monitorio”).
In realtà, per un errore di numerazione, nell'atto di appello il motivo attinente alla cessione del credito
è indicato come IV, anche se in effetti, seguendo l'ordine dato dalla parte, dovrebbe essere il V.
III) Sulla impugnazione del capo relativo alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di finanziamento agrario n. 2524/001/0792917, per mancanza della sottoscrizione dell'Istituto di credito ex art. 117 TUB
La parte appellante censura la sentenza per aver richiamato un orientamento della S.C. sui contratti monofirma che riguarderebbe solo i contratti di investimento e non anche i contratti bancari.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
La giurisprudenza consolidata della S.C., formatasi in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, ha, infatti, enunciato il principio, richiamato dal Tribunale, anche in relazione ai contratti bancari e non solo in relazione ai contratti di investimento (v., con riferimento specifico ai contratti bancari, Cass. 16070/18; Cass. 14646/18; Cass. 14243/18, citata dal Tribunale).
Il principio è stato ribadito da pronunce recenti, dalle quali questa Corte non ritiene vi sia motivo di discostarsi [v. Cass. 28500/23 “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)”].
pagina 11 di 14 III) (così nell'atto di appello, anche se con III era indicato pure il motivo precedente) Sulla impugnazione del capo relativo alla carenza di prova dei crediti oggetto di ingiunzione
La parte appellante contesta la decisione del Tribunale, ritenendo che l'onere di provare la sussistenza del credito incombe sulla indipendentemente dalle contestazioni avversarie e che i documenti CP_5 prodotti non siano idonei a provare i crediti.
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Per il credito relativo al finanziamento, nessuna contestazione svolge la parte appellante (se non, in generale, quella, infondata, di nullità del contratto monofirma) per contestare la ratio decidendi che considera provata l'erogazione del finanziamento in base alla quietanza contenuta nel contratto.
Per il contratto di conto corrente, per il quale con il ricorso monitorio sono stati depositati, oltre al contratto, gli estratti conto dal 30.6.2001 al 14.1.2020 (v. doc. 10 fascicolo monitorio), la contestazione svolta dagli opponenti/odierni appellanti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata generica e non rivolta specificamente a contestare l'entità dello scoperto (v. pagg. 9 e ss. atto di opposizione, nel quale viene genericamente contestata l'efficacia probatoria, nel giudizio di opposizione, della certificazione ex art. 50 TUB, senza prendere posizione sugli estratti conto prodotti).
IV) Sulla impugnazione del capo relativo alla cessione del credito
La parte appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di desumere la prova dell'intervenuta cessione dei crediti dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, in ogni caso, contesta l'idoneità degli altri documenti richiamati in sentenza a provare l'avvenuta cessione.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Pur senza scendere all'esame di tutti i documenti puntualmente esaminati dal Tribunale, va, infatti, rilevato che la prova dell'avvenuta cessione può desumersi anche solo dal doc. 11 prodotto da , CP_3 che contiene la dichiarazione di di aver ceduto il credito in sofferenza relativo all' CP_1 Pt_2
, indicata con il numero NDG 11119508 che la identifica come cliente e che risulta indicato
[...] nel contratto di finanziamento prodotto sub doc. 5 nel fascicolo monitorio.
ha ribadito nel presente grado di aver ceduto i crediti oggetto del decreto ingiuntivo ad CP_1
, sicchè la parte appellante non è in alcun modo esposta al rischio (che solo potrebbe giustificare CP_3
pagina 12 di 14 la contestazione dell'avvenuta cessione) di effettuare pagamenti non liberatori in favore della cessionaria.
La suddetta dichiarazione di , contenuta nel doc. 11 cit. e ribadita in giudizio, risulta CP_1 pienamente idonea (avendo un valore indiziario quantomeno pari a quello di una notificazione della cessione su iniziativa del cedente), a provare, unitamente alla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.,
l'avvenuta cessione del credito controverso, secondo un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito ove sia contestata l'intervenuta cessione (v. Cass. 17944/23 “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
V) Sull'impugnazione del capo 3) del dispositivo della sentenza
Il capo 3 della sentenza appellata condanna l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite e, pertanto, ne viene chiesta la riforma quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Gli appellanti soccombenti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle società appellate, cedente e cessionaria del credito, entrambe costituite mediante il deposito di distinti atti difensivi.
Alle società appellate vittoriose è dovuto un compenso unico, in conformità a quanto statuito dalla S.C.
[v. Cass. 17215/15 “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 del d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più
pagina 13 di 14 concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.”; v. anche Cass. 8688/23].
Il compenso viene, quindi, liquidato unitariamente in favore di entrambe le appellate, con solidarietà dal lato attivo, nell'importo complessivo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal
D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, nonché dell'aumento del 30 % per il numero di parti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate, come in motivazione, in complessivi euro 24.064,30 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Presidente est.
SE LO
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