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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/08/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. r.g. 4616/2024, pendente tra:
on il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ALBERTI Parte_1 CP_1
ATTORI
e on il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GIORGI Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle memorie depositate, come da verbale d'udienza del 5 giugno 2025 di seguito sinteticamente richiamate: Parte attrice come da atto di citazione e memoria conclusiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare di rito
- Accertare e dichiarare che si è costituita nel presente giudizio Controparte_2 oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione ex art. 166 c.p.c., e per l'effetto dichiararla decaduta dalla possibilità di proporre qualsivoglia eccezione di rito e di merito non rilevabile d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c.; Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
, in persona del legale rappresentante p.t. per il sinistro avvenuto in Controparte_2 data 25 settembre 2022 ai danni del Sig. CP_3
- Per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al risarcimento in favore degli attori, quali eredi universali del danneggiato, di tutti i danni fisici e materiali patiti dal Sig. a seguito del sinistro, quantificati complessivamente in Euro 44.912,00 Pt_1 ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata nel presente procedimento, così in dettaglio:
Euro 12.149,40 a titolo di danno fisico, oltre Euro 32.762,60. a titolo di danni materiali, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di risposta:
- Respingersi la domanda e condannarsi gli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto innanzi all'Intestato Tribunale, Parte_1 CP_1 [...] al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: — accertare
e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per il sinistro avvenuto in data 25 Controparte_2 settembre 2022 ai danni del Sig. — per l'effetto condannare CP_3 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore degli attori,
[...] quali eredi universali del danneggiato, di tutti i danni fisici e materiali patiti dal Sig. a Pt_1 seguito del sinistro, quantificati complessivamente in Euro 44.912,00 ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata nel presente procedimento, così in dettaglio: Euro 12.149,40 a titolo di danno fisico, oltre Euro 32.762,60. a titolo di danni materiali, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. — con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
2. In particolare, la parte attrice rappresenta che in data 25 settembre 2022, nell'intervallo tra le 12:30
e le 13:00, ( padre degli odierni attori, deceduto) si recava presso l'Osteria Clò e CP_3
Filomena- Locanda Gli Ulivi, sita in Via Montebudello, n. 33, 40053, Valsamoggia Loc.
Monteveglio (BO), per pranzare compagnia della sig.ra trasportata a A_ bordo della medesima automobile condotta dal sig. Pt_1
Giunti all'interno del ristorante, nello scendere i due gradini necessari a raggiungere la sala ove era collocato il loro tavolo, il sig. rovinava a terra riportando diverse lesioni, tra cui “ “trauma Pt_1 cranico lieve, frattura delle ossa nasali, frattura del polso destro, frattura della rotula destra, frattura della vertebra cervicale 4” con prognosi di 30 giorni rivedibili, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, allegato all'atto di citazione. In seguito, a causa dell'evento infausto occorso, le condizioni di salute del sig. - CP_3 ottantaquattrenne autonomo, che viveva da solo ed esercitava ancora la propria attività lavorativa - sarebbero progressivamente peggiorate, rendendo necessario, dapprima in data 5 novembre 2022, il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Maggiore di Bologna causa di “versamento pleurico bilaterale in recente trauma contusivo”, a cui seguiva il trasferimento presso l'ospedale di Villa Laura per la prosecuzione delle cure;
e quello presso l'ospedale privato accreditato Santa Viola da cui, il 28 dicembre 2022, veniva dimesso con la seguente diagnosi: “stabilizzazione clinica e riattivazione motoria in recente trauma policontusivo con conseguente trauma cranico lieve, fattura polso destro, rotula destra e frattura della IV vertebra cervicale.” A causa dell'incontrovertibile degradante autonomia, nel mese di dicembre 2022 il Sig. Pt_1 veniva ricoverato presso la Casa Residenza per Anziani Villa Ranuzzi, sita a Bologna in Via
Casteldebole n. 12, in cui rimaneva fino al mese di maggio 2023, per poi decedere in data 28 ottobre 2023.
Parte attrice ricorreva a consulenza medico legale al fine di accertare le condizioni psico-fisiche del padre, per cui il dott. accertava “un quadro clinico stabilizzato con lesioni CP_4 permanenti, evidenziando un danno biologico del 20-22% un periodo di ITT al 100% di 30gg – ITP al 50% di 60 gg. a al 20% per 15 gg.”
pagina 2 di 7 Sulla scorta di tale evidenze tecniche il procuratore di parte attrice inviava una richiesta di risarcimento danni fisici e morali all'indirizzo pec della compagnia assicurativa come CP_5 fornito da parte convenuta.
Tale richiesta veniva, tuttavia, disattesa dalla compagnia assicuratrice che, in data 5 dicembre 2022, rigettava la richiesta di indennizzo affermando apoditticamente che la struttura era nuova, funzionante e che nessuna insidia era presente.
Parte attrice, dunque, ottenuta la consulenza tecnica redatta dall'ing. contestava le Per_2 conclusioni di stigmatizzando come gli scalini su cui era rovinato il sig. CP_5 CP_3 presentassero delle irregolarità rispetto alla normativa vigente, in particolare al D. lgs 14 giugno
1989, n. 236 ed al D. lgs 81/2008. Non ricevendo alcuna risposta, in data 19 luglio 2023 il procuratore di parte attrice inviava alla compagnia assicuratrice anche la consulenza medico legale.
Preso atto dell'inerzia di il 12 settembre 2023 il medesimo procuratore inviava, CP_5 tramite pec, formale invito alla negoziazione assistita, rivelatosi poi infruttuosa in forza del diniego da parte della convenuta di avanzare proposte risarcitori per i fatti occorsi al sig. il 25 CP_3 settembre.
Per tali ragioni gli odierni attori provvedevano a citare l' in giudizio al Controparte_2 fine di veder accertata la responsabilità della stessa, come prevista dall'art. 2051 c.c. e, conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno così come quantificato nell'atto di citazione.
3. Parte convenuta si è costituita tardivamente contestando radicalmente le pretese attoree eccependo, tra l'altro, che la responsabilità da custode, così come asserita da parte attrice, non sarebbe sussumibile nel caso di specie a causa della condotta posta in essere dallo stesso danneggiato che, anche in ragione del principio di autoresponsabilità sotteso all'art. 1227 co.1 c.c., costituirebbe la causa esclusiva della produzione del danno.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione della teste A_
, che rispondeva come di seguito : Interrogata sul cap. A4) della seconda memoria di parte
[...] attrice [“In data 25 settembre 2022, Il Sig. mentre si spostava da una sala all'altra CP_3 del locale per raggiungere il tavolo assegnato, è caduto a terra nello scendere i due gradini che Le si rammostrano in fotografia (doc. 11 foto gradini a pag. 2 e 5 perizia tecnica)”] risponde: “si. Però non ricordo i gradini più chiari rappresentati nelle predette fotografie rammostratemi e posti sul bordo del gradino. Poi i gradini sottostanti erano come sconnessi. Non ricordo di avere visto tutti quei bei piastrini. Ricordo solo gradini vecchi. ADR sono gradini in cui si deve entrare per entrare nella sala da pranzo. Io stavo per scendere i gradini e siccome porto il bastone mi sono appoggiata al muro perché non c'era corrimano né alcuna maniglia a cui appoggiarsi e dietro di me c'era
che mi raccomandava di stare attenta perché c'erano dei gradini. Non ha fatto in tempo a CP_3 dirlo che ho sentito lui che cadeva dietro di me appena dopo che ero scesa.” Interrogata sul cap. A5) [“Il giorno della caduta, i gradini su cui è caduto il Sig. si Pt_1 presentavano come nei reperti fotografici che Le si rammostrano (doc. 11 foto gradini a pag. 2 e 5 perizia tecnica”] dichiara: “ho risposto sopra. Non mi ricordo delle piastrine chiare che vedo nelle fotografie. Io ero molto concentrata a poter scendere”. All'udienza del 5.6.25, depositate note conclusive, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281.
5. Letti gli atti di causa, ritiene la scrivente Giudice che la domanda attorea debba essere rigettata in quanto infondata per le ragioni che si andranno sinteticamente ad esporre. pagina 3 di 7 Benché parte attrice abbia fornito la prova della relazione di custodia tra i due scalini e l'odierna convenuta, titolare dell'esercizio commerciale in cui essi si trovano, difetta ai fini di una pronuncia di accoglimento la prova del nesso causale tra le lesioni riportate dal sig. e i due CP_3 scalini dell' . Sulla scorta del compendio istruttorio fornito dalle parti, invero, si Parte_2 ritiene maggiormente aderente alla preponderanza dell'evidenza la tesi prospettata da parte convenuta che, fin dall'atto di costituzione ha ribadito la caducazione del nesso di derivazione eziologica tra l'evento occorso e il bene custodito per effetto della condotta colposa e negligente del de cuius danneggiato.
6. In materia di responsabilità aggravata per danni da cose in custodia, fa eco il costante insegnamento del vertice di legittimità per cui “ la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v. ex multis Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, sostanzialmente confermata anche più recentemente da
Cass.8306/24, secondo cui : <<...Nella sua più recente giurisprudenza, questa Corte, sottoponendo
a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale...>>)
Pertanto, la prova liberatoria del danneggiante convenuto risiede nella sussistenza del caso fortuito, rappresentato da un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorba l'efficienza causale dell'evento dannoso e che, pertanto, escluda possa reputarsi cagionato dalla res.
Recependo le coordinate ermeneutiche richiamate, nel perseguimento di un equo contemperamento degli interessi sostanziali antagonisti, è fondamentale operare una lettura sistematica, dunque, delle disposizioni in materia di causalità attraverso il prisma della solidarietà imposto dall'art. 2 della
Carta Costituzionale;
tra di esse spicca, in materia di determinazione della derivazione eziologica pagina 4 di 7 materiale, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. Essa trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non fare carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e, dunque, imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni attori, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. giurisprudenza di legittimità citata sopra).
7. Nei fatti che occorrono, sono plurimi gli elementi di prova che conducono a ritenere quale causa esclusiva del danno occorso agli odierni attori, quali legittimari del signor proprio la CP_3 condotta del de cuius che per il suo grado di negligenza ed imprudenza deve essere ricondotto nell'alveo del caso fortuito con elisione del nesso di causalità tra il rapporto di custodia instauratosi in capo a parte convenuta e il danno paventato.
Benché si condivida l'argomentazione spesa da parte attrice per cui l'avanzata età del de cuius non possa costituire una condizione di discriminazione alla frequentazione di locali aperti al pubblico, come l'Osteria di parte convenuta, da cui discenderebbe l'obbligatoria scelta di locali privi di possibili ostacoli ad una mobilità incerta e limitata, è proprio la descrizione del signor che Pt_1 emerge dagli atti di parte attrice e, soprattutto, dalla testimonianza resa dalla signora che Per_1 induce a ritenere che il danno occorso sia da imputarsi esclusivamente all'inciampare involontario ma autonomo dello stesso danneggiato.
La ricostruzione della dinamica operata dalla teste di parte attrice, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha, infatti, evidenziato come, non solo, gli scalini non presentassero anomalie o criticità edili, posto che sono stati scesi dalla signora, evidentemente affetta da una minorata mobilità (ella si appoggiò muro visto l'uso del bastone da passeggio, di cui la stessa era solita avvalersi per migliorare la deambulazione), ma anche che degli scalini il de cuius ne avesse conoscenza, al punto pagina 5 di 7 che fu proprio quest'ultimo ad intimare all'amica (che peraltro conosce per sua stessa ammissione i luoghi) di fare attenzione nella discesa per poi, tragicamente, cadere egli stesso.
Non si ritiene, inoltre, di avvalorare le censure mosse dal CTP nella relazione tecnica consegnata agli atti, che appaiono apodittiche laddove sostengono l'irregolarità tecnica degli scalini, rimarcandone la superficie “non antisdrucciolevole, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi” senza tuttavia indicare le ragioni di tale asserite discrepanze, esclusivamente illuminate da una freccia diagonale diretta all'angolo sinistro delle scale ( cfr. pag.6 della relazione tecnica). Non appare, inoltre, suffragata da alcuna evidenza oggettiva l'asserzione di parte attrice ove asserisce la posteriorità dell'apposizione della striscia nera e gialla di segnalazione in prossimità del primo scalino rispetto ai fatti che occorrono.
Le dichiarazioni della teste in parte qua risultano generiche laddove ella afferma che tali gradini sarebbero stati “sconnessi” (circostanza peraltro non specificamente allegata da parte attrice in atto di citazione) o si limita a dichiarare semplicemente di “non ricordare” la striscia di gradini più chiari di cui alle fotografie rammostratele, presenti in atti.
8. Ad abundantiam, deve condividersi l'argomentazione fornita da parte convenuta in merito all'inapplicabilità della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per due diversi motivi, il primo – assorbente - per cui l'impianto normativo richiamato non si applicherebbe ai locali della convenuta in ragione della posteriorità dello stesso rispetto alla costruzione dell'edificio (a suffragio è stata allegata la licenza alla somministrazione di cibi e bevande per la predetta attività rilasciata nel 1954), il secondo - induttivo- per cui due soli scalini non risulta sufficientemente provato che possano essere attratti nel concetto di “scale” e, pertanto, richiedere la predisposizione di guarentigie (quali parapetti antistanti, corrimano uni o bilaterali) volte, evidentemente, a prevenire il rischio di una caduta da un dislivello sensibilmente più marcato.
Peraltro, nel caso in esame, era possibile l'appoggio al muro da entrambi i lati, come comprovato dalle dichiarazioni della teste, a cui è risultato sufficiente tale appoggio nonostante utilizzasse un bastone per problemi di deambulazione che, invece, il de cuius, per stessa allegazione di parte attrice, non aveva.
9. Tanto premesso e considerato, parte attrice non ha idoneamente provato il nesso eziologico tra lamentati danni e (intrinseca pericolosità del) bene in custodia (ma neppure, a dire il vero, l'esatta dinamica del sinistro), non potendosi inferire tale nesso semplicemente in relazione al punto di caduta, integrandosi altrimenti il ragionamento logicamente fallace di cui al mero sofisma “post hoc, ergo propter hoc”, soprattutto tenuto conto, poi, del diverso ed opposto quadro probatorio, come sopra delineato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/14 ss.mm. nella misura media per le quattro fasi di giudizio per cause di valore indeterminato alto.
11. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna e in solido tra loro, alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 Controparte_2 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15% ex DM 55/14 ss mm.. pagina 6 di 7 Bologna, lì 31.8.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona della Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. r.g. 4616/2024, pendente tra:
on il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ALBERTI Parte_1 CP_1
ATTORI
e on il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GIORGI Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle memorie depositate, come da verbale d'udienza del 5 giugno 2025 di seguito sinteticamente richiamate: Parte attrice come da atto di citazione e memoria conclusiva:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare di rito
- Accertare e dichiarare che si è costituita nel presente giudizio Controparte_2 oltre il termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione ex art. 166 c.p.c., e per l'effetto dichiararla decaduta dalla possibilità di proporre qualsivoglia eccezione di rito e di merito non rilevabile d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.p.c.; Nel merito
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
, in persona del legale rappresentante p.t. per il sinistro avvenuto in Controparte_2 data 25 settembre 2022 ai danni del Sig. CP_3
- Per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 al risarcimento in favore degli attori, quali eredi universali del danneggiato, di tutti i danni fisici e materiali patiti dal Sig. a seguito del sinistro, quantificati complessivamente in Euro 44.912,00 Pt_1 ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata nel presente procedimento, così in dettaglio:
Euro 12.149,40 a titolo di danno fisico, oltre Euro 32.762,60. a titolo di danni materiali, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Parte convenuta, nel merito, come da comparsa di risposta:
- Respingersi la domanda e condannarsi gli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto innanzi all'Intestato Tribunale, Parte_1 CP_1 [...] al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_2 adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: — accertare
e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., per il sinistro avvenuto in data 25 Controparte_2 settembre 2022 ai danni del Sig. — per l'effetto condannare CP_3 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore degli attori,
[...] quali eredi universali del danneggiato, di tutti i danni fisici e materiali patiti dal Sig. a Pt_1 seguito del sinistro, quantificati complessivamente in Euro 44.912,00 ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata nel presente procedimento, così in dettaglio: Euro 12.149,40 a titolo di danno fisico, oltre Euro 32.762,60. a titolo di danni materiali, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. — con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.
2. In particolare, la parte attrice rappresenta che in data 25 settembre 2022, nell'intervallo tra le 12:30
e le 13:00, ( padre degli odierni attori, deceduto) si recava presso l'Osteria Clò e CP_3
Filomena- Locanda Gli Ulivi, sita in Via Montebudello, n. 33, 40053, Valsamoggia Loc.
Monteveglio (BO), per pranzare compagnia della sig.ra trasportata a A_ bordo della medesima automobile condotta dal sig. Pt_1
Giunti all'interno del ristorante, nello scendere i due gradini necessari a raggiungere la sala ove era collocato il loro tavolo, il sig. rovinava a terra riportando diverse lesioni, tra cui “ “trauma Pt_1 cranico lieve, frattura delle ossa nasali, frattura del polso destro, frattura della rotula destra, frattura della vertebra cervicale 4” con prognosi di 30 giorni rivedibili, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, allegato all'atto di citazione. In seguito, a causa dell'evento infausto occorso, le condizioni di salute del sig. - CP_3 ottantaquattrenne autonomo, che viveva da solo ed esercitava ancora la propria attività lavorativa - sarebbero progressivamente peggiorate, rendendo necessario, dapprima in data 5 novembre 2022, il ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Maggiore di Bologna causa di “versamento pleurico bilaterale in recente trauma contusivo”, a cui seguiva il trasferimento presso l'ospedale di Villa Laura per la prosecuzione delle cure;
e quello presso l'ospedale privato accreditato Santa Viola da cui, il 28 dicembre 2022, veniva dimesso con la seguente diagnosi: “stabilizzazione clinica e riattivazione motoria in recente trauma policontusivo con conseguente trauma cranico lieve, fattura polso destro, rotula destra e frattura della IV vertebra cervicale.” A causa dell'incontrovertibile degradante autonomia, nel mese di dicembre 2022 il Sig. Pt_1 veniva ricoverato presso la Casa Residenza per Anziani Villa Ranuzzi, sita a Bologna in Via
Casteldebole n. 12, in cui rimaneva fino al mese di maggio 2023, per poi decedere in data 28 ottobre 2023.
Parte attrice ricorreva a consulenza medico legale al fine di accertare le condizioni psico-fisiche del padre, per cui il dott. accertava “un quadro clinico stabilizzato con lesioni CP_4 permanenti, evidenziando un danno biologico del 20-22% un periodo di ITT al 100% di 30gg – ITP al 50% di 60 gg. a al 20% per 15 gg.”
pagina 2 di 7 Sulla scorta di tale evidenze tecniche il procuratore di parte attrice inviava una richiesta di risarcimento danni fisici e morali all'indirizzo pec della compagnia assicurativa come CP_5 fornito da parte convenuta.
Tale richiesta veniva, tuttavia, disattesa dalla compagnia assicuratrice che, in data 5 dicembre 2022, rigettava la richiesta di indennizzo affermando apoditticamente che la struttura era nuova, funzionante e che nessuna insidia era presente.
Parte attrice, dunque, ottenuta la consulenza tecnica redatta dall'ing. contestava le Per_2 conclusioni di stigmatizzando come gli scalini su cui era rovinato il sig. CP_5 CP_3 presentassero delle irregolarità rispetto alla normativa vigente, in particolare al D. lgs 14 giugno
1989, n. 236 ed al D. lgs 81/2008. Non ricevendo alcuna risposta, in data 19 luglio 2023 il procuratore di parte attrice inviava alla compagnia assicuratrice anche la consulenza medico legale.
Preso atto dell'inerzia di il 12 settembre 2023 il medesimo procuratore inviava, CP_5 tramite pec, formale invito alla negoziazione assistita, rivelatosi poi infruttuosa in forza del diniego da parte della convenuta di avanzare proposte risarcitori per i fatti occorsi al sig. il 25 CP_3 settembre.
Per tali ragioni gli odierni attori provvedevano a citare l' in giudizio al Controparte_2 fine di veder accertata la responsabilità della stessa, come prevista dall'art. 2051 c.c. e, conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta al pagamento del risarcimento del danno così come quantificato nell'atto di citazione.
3. Parte convenuta si è costituita tardivamente contestando radicalmente le pretese attoree eccependo, tra l'altro, che la responsabilità da custode, così come asserita da parte attrice, non sarebbe sussumibile nel caso di specie a causa della condotta posta in essere dallo stesso danneggiato che, anche in ragione del principio di autoresponsabilità sotteso all'art. 1227 co.1 c.c., costituirebbe la causa esclusiva della produzione del danno.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione della teste A_
, che rispondeva come di seguito : Interrogata sul cap. A4) della seconda memoria di parte
[...] attrice [“In data 25 settembre 2022, Il Sig. mentre si spostava da una sala all'altra CP_3 del locale per raggiungere il tavolo assegnato, è caduto a terra nello scendere i due gradini che Le si rammostrano in fotografia (doc. 11 foto gradini a pag. 2 e 5 perizia tecnica)”] risponde: “si. Però non ricordo i gradini più chiari rappresentati nelle predette fotografie rammostratemi e posti sul bordo del gradino. Poi i gradini sottostanti erano come sconnessi. Non ricordo di avere visto tutti quei bei piastrini. Ricordo solo gradini vecchi. ADR sono gradini in cui si deve entrare per entrare nella sala da pranzo. Io stavo per scendere i gradini e siccome porto il bastone mi sono appoggiata al muro perché non c'era corrimano né alcuna maniglia a cui appoggiarsi e dietro di me c'era
che mi raccomandava di stare attenta perché c'erano dei gradini. Non ha fatto in tempo a CP_3 dirlo che ho sentito lui che cadeva dietro di me appena dopo che ero scesa.” Interrogata sul cap. A5) [“Il giorno della caduta, i gradini su cui è caduto il Sig. si Pt_1 presentavano come nei reperti fotografici che Le si rammostrano (doc. 11 foto gradini a pag. 2 e 5 perizia tecnica”] dichiara: “ho risposto sopra. Non mi ricordo delle piastrine chiare che vedo nelle fotografie. Io ero molto concentrata a poter scendere”. All'udienza del 5.6.25, depositate note conclusive, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281.
5. Letti gli atti di causa, ritiene la scrivente Giudice che la domanda attorea debba essere rigettata in quanto infondata per le ragioni che si andranno sinteticamente ad esporre. pagina 3 di 7 Benché parte attrice abbia fornito la prova della relazione di custodia tra i due scalini e l'odierna convenuta, titolare dell'esercizio commerciale in cui essi si trovano, difetta ai fini di una pronuncia di accoglimento la prova del nesso causale tra le lesioni riportate dal sig. e i due CP_3 scalini dell' . Sulla scorta del compendio istruttorio fornito dalle parti, invero, si Parte_2 ritiene maggiormente aderente alla preponderanza dell'evidenza la tesi prospettata da parte convenuta che, fin dall'atto di costituzione ha ribadito la caducazione del nesso di derivazione eziologica tra l'evento occorso e il bene custodito per effetto della condotta colposa e negligente del de cuius danneggiato.
6. In materia di responsabilità aggravata per danni da cose in custodia, fa eco il costante insegnamento del vertice di legittimità per cui “ la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (v. ex multis Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021, sostanzialmente confermata anche più recentemente da
Cass.8306/24, secondo cui : <<...Nella sua più recente giurisprudenza, questa Corte, sottoponendo
a revisione i principi sull'obbligo di obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., ha stabilito, con le ordinanze nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale...>>)
Pertanto, la prova liberatoria del danneggiante convenuto risiede nella sussistenza del caso fortuito, rappresentato da un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorba l'efficienza causale dell'evento dannoso e che, pertanto, escluda possa reputarsi cagionato dalla res.
Recependo le coordinate ermeneutiche richiamate, nel perseguimento di un equo contemperamento degli interessi sostanziali antagonisti, è fondamentale operare una lettura sistematica, dunque, delle disposizioni in materia di causalità attraverso il prisma della solidarietà imposto dall'art. 2 della
Carta Costituzionale;
tra di esse spicca, in materia di determinazione della derivazione eziologica pagina 4 di 7 materiale, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. Essa trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non fare carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e, dunque, imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni attori, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. giurisprudenza di legittimità citata sopra).
7. Nei fatti che occorrono, sono plurimi gli elementi di prova che conducono a ritenere quale causa esclusiva del danno occorso agli odierni attori, quali legittimari del signor proprio la CP_3 condotta del de cuius che per il suo grado di negligenza ed imprudenza deve essere ricondotto nell'alveo del caso fortuito con elisione del nesso di causalità tra il rapporto di custodia instauratosi in capo a parte convenuta e il danno paventato.
Benché si condivida l'argomentazione spesa da parte attrice per cui l'avanzata età del de cuius non possa costituire una condizione di discriminazione alla frequentazione di locali aperti al pubblico, come l'Osteria di parte convenuta, da cui discenderebbe l'obbligatoria scelta di locali privi di possibili ostacoli ad una mobilità incerta e limitata, è proprio la descrizione del signor che Pt_1 emerge dagli atti di parte attrice e, soprattutto, dalla testimonianza resa dalla signora che Per_1 induce a ritenere che il danno occorso sia da imputarsi esclusivamente all'inciampare involontario ma autonomo dello stesso danneggiato.
La ricostruzione della dinamica operata dalla teste di parte attrice, della cui attendibilità non è dato dubitare, ha, infatti, evidenziato come, non solo, gli scalini non presentassero anomalie o criticità edili, posto che sono stati scesi dalla signora, evidentemente affetta da una minorata mobilità (ella si appoggiò muro visto l'uso del bastone da passeggio, di cui la stessa era solita avvalersi per migliorare la deambulazione), ma anche che degli scalini il de cuius ne avesse conoscenza, al punto pagina 5 di 7 che fu proprio quest'ultimo ad intimare all'amica (che peraltro conosce per sua stessa ammissione i luoghi) di fare attenzione nella discesa per poi, tragicamente, cadere egli stesso.
Non si ritiene, inoltre, di avvalorare le censure mosse dal CTP nella relazione tecnica consegnata agli atti, che appaiono apodittiche laddove sostengono l'irregolarità tecnica degli scalini, rimarcandone la superficie “non antisdrucciolevole, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi” senza tuttavia indicare le ragioni di tale asserite discrepanze, esclusivamente illuminate da una freccia diagonale diretta all'angolo sinistro delle scale ( cfr. pag.6 della relazione tecnica). Non appare, inoltre, suffragata da alcuna evidenza oggettiva l'asserzione di parte attrice ove asserisce la posteriorità dell'apposizione della striscia nera e gialla di segnalazione in prossimità del primo scalino rispetto ai fatti che occorrono.
Le dichiarazioni della teste in parte qua risultano generiche laddove ella afferma che tali gradini sarebbero stati “sconnessi” (circostanza peraltro non specificamente allegata da parte attrice in atto di citazione) o si limita a dichiarare semplicemente di “non ricordare” la striscia di gradini più chiari di cui alle fotografie rammostratele, presenti in atti.
8. Ad abundantiam, deve condividersi l'argomentazione fornita da parte convenuta in merito all'inapplicabilità della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per due diversi motivi, il primo – assorbente - per cui l'impianto normativo richiamato non si applicherebbe ai locali della convenuta in ragione della posteriorità dello stesso rispetto alla costruzione dell'edificio (a suffragio è stata allegata la licenza alla somministrazione di cibi e bevande per la predetta attività rilasciata nel 1954), il secondo - induttivo- per cui due soli scalini non risulta sufficientemente provato che possano essere attratti nel concetto di “scale” e, pertanto, richiedere la predisposizione di guarentigie (quali parapetti antistanti, corrimano uni o bilaterali) volte, evidentemente, a prevenire il rischio di una caduta da un dislivello sensibilmente più marcato.
Peraltro, nel caso in esame, era possibile l'appoggio al muro da entrambi i lati, come comprovato dalle dichiarazioni della teste, a cui è risultato sufficiente tale appoggio nonostante utilizzasse un bastone per problemi di deambulazione che, invece, il de cuius, per stessa allegazione di parte attrice, non aveva.
9. Tanto premesso e considerato, parte attrice non ha idoneamente provato il nesso eziologico tra lamentati danni e (intrinseca pericolosità del) bene in custodia (ma neppure, a dire il vero, l'esatta dinamica del sinistro), non potendosi inferire tale nesso semplicemente in relazione al punto di caduta, integrandosi altrimenti il ragionamento logicamente fallace di cui al mero sofisma “post hoc, ergo propter hoc”, soprattutto tenuto conto, poi, del diverso ed opposto quadro probatorio, come sopra delineato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/14 ss.mm. nella misura media per le quattro fasi di giudizio per cause di valore indeterminato alto.
11. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna e in solido tra loro, alla rifusione a favore di Parte_1 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 Controparte_2 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali al 15% ex DM 55/14 ss mm.. pagina 6 di 7 Bologna, lì 31.8.25
Il Giudice
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
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