TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello; letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 7.5.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
P.I. elettivamen- Parte_1 P.IVA_1
te domiciliata in Portici, Via Dalbono n. 15 presso l'Avv. Antonio Salierno C.F.
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura al- C.F._1
legata all'atto di citazione.
ATTORE
E
C.F. . Parte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
in data 6.3.19 stipulava con la convenuta un contratto di locazione avente ad og-
getto un posto auto per il canone mensile di € 183;
1
la stessa si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni per un totale di €
8.784;
deduceva che deduceva che con lettera raccomanda a.r. del 6.7.23 si richiedeva il pagamento dei canoni arretrati ed il rilascio del posto auto, senza esito;
chiedeva quindi dichiararsi risolto per inadempimento della convenuta il contrat- to in questione e condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 8.784 oltre interessi nonché
al rilascio del posto auto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che l'istante ha prodotto copia del contratto di deposi-
to avente ad oggetto il box n. 79 sito in Portici, Via Madonnelle n. 1, sottoscritto dalla copia di assegni versati in pagamento e rimasti impagati e le lettere Pt_2
di costituzione in mora.
La convenuta nulla obiettato, rimanendo anzi contumace.
La domanda, pertanto, è provata e va accolta.
Il contratto in questione va dichiarato risolto per inadempimento della convenuta.
La convenuta va poi condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.784 oltre interessi al tasso legale dalla domanda nonché all'immediato rila- scio del locale occupato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositi-
vo.
Il comportamento processuale della convenuta merita la condanna ex art. 96 cpc, da liquidarsi in una somma pari all'importo delle spese processuali.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con atto di ci- Parte_1 Parte_2
tazione notificato il 14.2.24, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto in questione per inadempimento della convenuta;
2
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
8.784 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. condanna la convenuta a rilasciare immediatamente nella disponibilità dell'attore, libero da persone e cose, il box n. 79 sito in Portici, Via Madon- nelle n. 1;
4. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA;
5. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'ulteriore somma di € 3.387.
Così deciso in Napoli il 20.1.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
3