Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/12/2025, n. 10125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10125/2025REG.PROV.COLL.
N. 09316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9316 del 2023, proposto dalla signora NA IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UC Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 4322/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. UG De AR e udito per l’appellante l’avvocato Giovanbattista Iazeolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora NA IN ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della disposizione dirigenziale n. 467 del 12 aprile 2018 del Comune di Napoli che aveva negato il richiesto accertamento di conformità su un immobile sito in Napoli alla via A. Mancini, 3
2. L’appellante è comproprietaria dell’immobile sito in Napoli alla via A. Mancini, 30 collocato in zona omogenea A del P.R.G.
Nel 1986 erano stati effettuati lavori di ristrutturazione con una difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato consistente in un frazionamento dei locali al piano seminterrato, mediante la realizzazione di un tramezzo che dividesse il pregresso in due ambienti, l’uno destinato al rimessaggio auto, e l’altro destinato ad uso deposito.
Il Comune di Napoli con il provvedimento impugnato respingeva la carenza documentale dell’istanza e per la contrarietà dell’intervento alla disciplina di cui agli artt. 92 e 22, comma 2 N.T.A. della Variante al P.R.G.
Nel corso del giudizio veniva disposta una verificazione che concludeva nel senso di ritenere assentibile l’intervento edilizio contestato.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso accogliendo l’interpretazione della normativa edilizia che ritiene possibile i frazionamenti delle unità edilizie di base otto–novecentesche a blocco soltanto quando non sia possibile altrimenti effettuare la separazione funzionale a creare degli accessi ad unità abitative, purché non creino discontinuità con elementi architettonici degni di pregio e/o conservazione.
Tale lettura delle norme edilizie non era stata sposata dal verificatore nominato dal T.a.r.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta l’interpretazione adottata dal T.a.r. circa l’inapplicabilità dell’eccezione ex. art. 22, comma 2, N.T.A. del P.R.G. lamentando altresì che nelle difese del Comune vi fosse un’integrazione postuma della motivazione quanto al fatto che l’inapplicabilità dell’eccezione deriverebbe dalla natura non abitativa dell’immobile da sanare.
4.2. Il secondo motivo afferma l’esistenza di per accogliere la domanda presentata; la suddivisione oggetto della pratica edilizia è stata realizzata attraverso un muro divisorio non coincidente con i muri della maglia strutturale interessata dalla realizzazione degli accessi ai due locali e precisamente in quella dell’ambiente in cui si realizza la separazione degli ingressi.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Diversamente da quanto affermato con il primo motivo, non vi è stata alcuna integrazione postuma della motivazione in quanto dalla lettura dell’originario provvedimento risulta ben evidente che il frazionamento previsto dall’art. 22, comma 2, N.T.A. del P.R.G. è previsto solamente per realizzare accessi comuni a più unità abitative laddove non eseguibile diversamente. Gli altri tipi di frazionamento possono, invece, essere eseguiti solamente in coincidenza dei muri delle maglie strutturali. Non vi è stata alcuna integrazione postuma della motivazione poiché la nota comunale del 6 aprile 2023, depositata all’esito della verificazione, ha inteso solo offrire qualche elemento di chiarimento per esprimere il proprio dissenso dalle conclusioni del verificatore.
6.2. Il secondo motivo insiste nel ritenere legittimo l’intervento realizzato, ma l’esame dell’art. 92, comma 8, delle N.T.A. del P.R.G. consente di affermare senza ombra di dubbio che i frazionamenti delle unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco possono avvenire solo in coincidenza dei muri delle maglie strutturali con l’unica eccezione della realizzazione di accessi a più unità abitative contenuta nella variante al P.R.G. che ha inserito un secondo comma all’art. 22 a tale scopo.
Dal momento che il frazionamento ha riguardato un’autorimessa ed un magazzino il diniego impugnato era pienamente legittimo ed ogni altra sottolineatura, come quelle presenti nella verificazione, non consentono di superare profilo di contrarietà alle norme urbanistiche.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De AR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De AR | Marco LI |
IL SEGRETARIO