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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona DE Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 102 DE ruolo generale affari contenziosi DEl'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
US AR, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ISERNIA, Via Casale
N. 23, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to PASCARELLA TEODOLINDA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
LARINO, VIA MORRONE N. 66, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza DE Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1. L'Ing. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Isernia decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2019, allegando di essere creditore DEl'ing. per l'importo Controparte_1
a saldo di euro 2.080,00, come da fattura n. 13 DE 30.5.2019, per aver eseguito, in esecuzione pagina 1 di 9 DEl'incarico ricevuto con contratto scritto DE 9.3.2016, prestazioni professionali consistenti nella progettazione esecutiva strutturale DE Condominio rappresentato dal Sig. Controparte_2 sito in L'Aquila, Via DE UL (denominato– “pratica tipo “E”, progetto di ricostruzione in c.a.”), nell'ambito dei progetti inerenti alla riparazione/ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma DE 6.4.2009 verificatosi a L'Aquila e provincia.
1.1. Incardinata l'opposizione da parte DEl'ing. , il Giudice di Pace di Isernia, in CP_1 accoglimento DEl'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo in ragione DEla propria incompetenza territoriale in favore di quella DE
Giudice di Pace di Larino, dinanzi al quale la causa veniva tempestivamente riassunta.
1.2. In quest'ultima sede, quindi, l'ing. , rievocate le eccezioni preliminari svolte in CP_1 relazione al decreto ingiuntivo n. 186/2019, ribadiva la mancanza di prova DE credito, tenuto conto DEla discordanza tra la fattura n. 13 DE 30.5.2019 e il contratto DE 9.3.2016 asseritamente ad essa sotteso, stante la non coincidenza degli importi (euro 2.080,00 quale corrispettivo riportato in fattura ed euro 3.000,00 quale corrispettivo previsto in contratto) e DEla descrizione DEle prestazioni (indicate in fattura per “consulenza professionale relativa al progetto di sostituzione edilizia”, facendosi invece riferimento in contratto a prestazioni relative all'esecuzione di “progettazione esecutiva strutturale”); ad ogni modo, l'ing. negava CP_1 la riconducibilità a sé DEla sottoscrizione apposta sul contratto, disconoscendola formalmente, ed evidenziava comunque l'assenza di prova DEl'adempimento DEle prestazioni indicate, tenuto conto che il progetto strutturale di riparazione dei danni post sisma DE indicato CP_3 dall'ing. e il relativo deposito presso la Provincia de L'Aquila- settore Genio Civile- Pt_1 erano stati eseguiti da altri tecnici, tra i quali, oltre all'opponente, anche l'arch. , ma non Per_1
l'ing. . Pt_1
1.3. L'ing. , fatta istanza di verificazione DE documento con sottoscrizione Pt_1 disconosciuta, ribadiva che il compenso richiesto con la fattura n. 13 DE 30.5.2019 era relativo all'incarico conferito dall'ing. e dall'arch. con contratto DE 9.3.2016 e che il CP_1 Per_1 minor importo riportato nella fattura rispetto a quello previsto in contratto discenderebbe dal fatto che parte di quel credito era stato posto a carico DEl'altro professionista, arch. , e Per_1 così corrisposto, come da fattura n. 6/2018, saldata in data 29.3.2018. Quanto poi all'esecuzione DEla prestazione, l'ing. premetteva che l'incarico in questione era stato a lui affidato in Pt_1 seguito alle incongruenze dimensionali emerse in un precedente progetto presentato dai tecnici
Arch. , Ing. e Geom. – denominato nella Persona_2 Controparte_1 Persona_3 produzione documentale effettuata nel CD rom depositato nel fascicolo come “progetto pagina 2 di 9 vecchio”-, di talché gli stessi si erano rivolti a lui per la rielaborazione di quel progetto;
in esecuzione di detto incarico, il , quindi, provvedeva prima alla redazione DE progetto Pt_1 DElo stato di fatto, per il quale venne regolarmente pagato, e poi alla redazione DE progetto di ricostruzione in cemento armato, rimasto privo di controprestazione e per il quale aveva quindi agito in via monitoria. Difatti, il professionista evidenziava che per la redazione DE nuovo progetto, depositato in atti con i relativi elaborati nell'allegato CD, coincidenti con quelli consegnati agli organi competenti, si era reso necessario l'utilizzo di un programma DE quale solo il D'DA era munito, per averne la licenza – diversamente dai succitati tecnici-, grazie al quale erano state quindi estratte le relazioni di calcolo così consegnate.
1.4. Svolta consulenza grafologica ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare, il primo Giudice riteneva non assolto l'onere gravante sull'asserito creditore, osservando, in accoglimento DEle eccezioni DE convenuto, che “il documento contrattuale allegato non pare riferirsi alle prestazioni di cui alla fattura posta a fondamento DEla pretesa azionata nel procedimento monitorio, ma in aggiunta non vi è traccia di prova alcuna in ordine all'esecuzione DEle prestazioni tecniche asseritamente convenute”. Inoltre, rilevava che “le superiori lacune probatorie non possono dirsi colmate dagli esiti DEl'espletata CTU grafologica, ontologicamente limitati ad un segmento rivelatosi irrilevante, caratterizzante la presente controversia”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ing. , dolendosi DEl'ingiustizia DEla Pt_1 pronuncia per i seguenti motivi: a) erroneità ed illogicità DEla sentenza sull'assolvimento DEl'onere probatorio DEl'ing. ; b) errata interpretazione DEle risultanze processuali e Pt_1 DEle norme relative all'onere probatorio e omessa valutazione DEle prove offerte;
c) errata applicazione art. 92 c.p.c.
2.1. Si è costituito l'ing. , il quale, nel contestare l'avverso gravame, ha sostenuto CP_1
l'infondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, insistendo per la conferma DEla sentenza di primo grado, attesa la sua correttezza.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza DE 3.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*******
L'appello è fondato e va accolto.
3. Con i primi due motivi di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente per comunanza di questioni sottese, l'appellante si duole, in sintesi, DEl'erronea valutazione dei fatti di causa e DE compendio probatorio da parte DE giudice di primo grado, la cui corretta lettura, pagina 3 di 9 da compiersi in base alle regole di distribuzione DEl'onere probatorio, avrebbe dovuto condurre a ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante.
In particolare, l'appellante ha evidenziato di aver dato prova DEl'esistenza DE contratto di incarico professionale tra le parti, visti anche gli esiti DEla ctu grafologica, che accertava come autentica la sottoscrizione DEl'ing. , dallo stesso infruttuosamente disconosciuta. Ha CP_1 quindi sostenuto che, contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, egli dava prova di aver eseguito le prestazioni previste in contratto, depositando in atti, su apposito CD, oltre al
“progetto vecchio”, vale a dire quella da rivedere e rielaborare, una cartella denominata
“progetto nuovo”, contenente tutti gli elaborati realizzati dal e coincidente con quella Pt_1 depositata presso gli organi competenti, documentazione tutta di cui il Giudice di primo grado non faceva alcuna menzione nella propria pronuncia, in uno alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di tale documentazione presso il Genio Civile-Provincia de L'Aquila, rimasta inevasa. Inoltre, ha evidenziato che l'importo previsto in contratto veniva riportato in fattura nella minor somma di euro 2.000,00, stante l'intervenuto pagamento pro quota DEl'importo di euro 1.000,00 da parte DEl'arch. , come dallo stesso confermato in sede istruttoria. Per_1
3.1. I motivi sono fondati.
Giova premettere che la sentenza con cui il giudice DEl'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale DE giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità DE decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione DE giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria.
Tanto necessariamente posto e osservato, conseguentemente, che non può farsi più questione in ordine alla legittimità o meno DE decreto ingiuntivo già revocato dal Giudice di
Pace di Isernia, deve rilevarsi ancora che, come osservato in via di principio anche nella sentenza gravata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova DEl'avvenuto conferimento DEl'incarico, DEl'effettivo espletamento DElo stesso nonché DEl'entità DEle prestazioni svolte, mentre sul debitore grava la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi DEl'altrui pretesa creditoria
(Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522).
3.2. Nel caso di specie, l'odierno appellante ha allegato in tutti i propri scritti che il credito pagina 4 di 9 dallo stesso reclamato deriva dal contratto di incarico professionale DE 9.3.2016, incarico conferito dall'ing. e dall'arch. oltre che dal geom. ed CP_1 Per_1 CP_4 Pt_1 avente ad oggetto l'esecuzione di “progettazione esecutiva strutturale” con riguardo al sito in L'Aquila e la consegna “al capogruppo, ing. , Parte_2 CP_1 di tutti gli elaborati necessari per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento e per la realizzazione dei lavori di riparazione” (art. 1 DE contratto).
A sostegno dei propri assunti depositava: 1) il contratto DE 9.3.2016, sottoscritto da tutte le parti contraenti, relativo al Condominio rappresentato dal Sig. sito in L'Aquila, Controparte_2
Via DE UL (denominato– “pratica tipo “E”, progetto di ricostruzione in c.a.”); 2) CD-rom contenente tutti gli elaborati realizzati in esecuzione di detto contratto, ivi incluso il progetto da revisionare, allegando altresì che tali elaborati coincidessero con quelli depositati presso gli organi competenti, a tal fine avanzando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., depositando a tal fine istanza rivolta al Genio Civile presso la Provincia de L'Aquila, rimasta inevasa;
3) elenco dei progetti beneficiari dei contributi, tra cui il Condominio rappresentato dal Sig. Controparte_2
a dimostrazione DE perfezionamento DEla pratica di finanziamento;
4) fattura pro quota n.
6/2018 intestata all'arch. per euro 1.000,00 (tot. Euro 1068,80 inclusa Cassa) e fattura Per_1
a saldo n. 13 DE 30.5.2019 intestata all'ing. per i restanti euro 2.000,00 (tot. Euro CP_1
2.080,00 inclusa Cassa), entrambe recanti in causale “Consulenza professionale relativa al progetto di sostituzione edilizia di un edificio sito in via DE UL a L'Aquila, Rappresentante DE Condominio:
[...]
. CP_2
3.3. Tale essendo il quadro probatorio offerto dal professionista, il Giudice riteneva fondate le difese DE convenuto, sostenendo che il contratto non pareva riferirsi alle prestazioni riportate nella fattura “posta a fondamento DEla pretesa azionata nel procedimento monitorio” e che “in aggiunta non vi è traccia di prova alcuna in ordine all'esecuzione DEle prestazioni tecniche asseritamente convenute”.
Gli assunti – il secondo, invero, sguarnito di motivazione, anche solo sintetica, con riguardo al compendio documentale in atti- non convincono.
3.3.1. In primo luogo, posto che il decreto ingiuntivo veniva revocato dal Giudice che lo aveva emesso, e che oggetto DE giudizio di primo grado dinanzi al Giudice competente era la fondatezza DE credito derivante dal contratto fatto valere dal creditore, è di tutta evidenza che costituisce una manifesta inversione logica e giuridica DEle regole in tema di riparto DEl'onere probatorio ritenere inattendibile l'esistenza DE credito sull'asserita – e solo apparente, come si vedrà- divergenza DEla descrizione DEle prestazioni riportate in fattura rispetto a quelle dedotte in contratto: ribadito infatti che nel giudizio a cognizione piena il creditore deve dare prova DE pagina 5 di 9 titolo posto a fondamento DE credito e DEl'esecuzione DEle prestazioni ivi previste, la fattura assume un rilievo senz'altro marginale, non essendo più il documento (inteso quale “prova scritta” ex art. 633 c.p.c.) in forza DE quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, qui revocato con separata sentenza DE Giudice funzionalmente competente, dovendosi certamente rimarcare che non la fattura è prova DE credito, ma il contratto d'incarico professionale (come invece sostenuto dalla stessa parte appellata anche nella propria comparsa in appello). Difatti, è appena il caso di ribadire che la fattura, quand'anche prova scritta idonea all'emissione DE decreto ingiuntivo, non fa piena prova DE credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l'an o il quantum debeatur, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza DE credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale.
Nel caso in esame, quindi, DE tutto correttamente il creditore ha fondato la propria pretesa non sulla fattura, ma sul contratto ritualmente prodotto – mentre la fattura veniva prodotta al sol fine di ottenere il decreto ingiuntivo, poi revocato-, indicato quale fonte di obblighi tra le parti, debitamente sottoscritto dai contraenti. Quanto poi alla prova DEl'esecuzione DEle prestazioni contrattualmente previste, non può non evidenziarsi che, dall'esame DEle difese spiegate in primo grado, l'opponente nulla contestava o anche solo osservava in merito alla documentazione (indicata dall'odierno appellante come riversata in primo grado su CD all'allegato n. 8) relativa al progetto esecutivo e a tutti gli elaborati tecnici redatti in favore DEl'ing. , quale capogruppo, per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento, a CP_1 tal uopo producendo l'elenco dei progetti che avevano conseguito i finanziamenti, tra cui anche quello DE Condominio ridetto.
Sul punto, infatti, il professionista convenuto, pur disconoscendo il contratto per non averlo sottoscritto e pur deducendo che la progettazione esecutiva DE Condominio in questione era stata curata da altri tecnici, non dava alcuna prova di tali assunti, tutti relativi a fatti impeditivi DE credito la cui dimostrazione gravava interamente su di lui. Difatti, fermi gli esiti DEla consulenza grafologica circa l'autenticità DEla sottoscrizione DE ing. - su cui alcuna CP_1 censura veniva mossa da quest'ultimo-, la prova DEle proprie deduzioni non è stata resa, pur palesandosi particolarmente agevole per la parte, bastando il deposito DE medesimo progetto esecutivo – siccome dedotto come dalla stessa redatto-, onde dimostrarne la diversità da quello riversato dall'odierno appellante. Ed invece, l'unica prova offerta dal convenuto è consistita nella scheda di deposito DE progetto di riparazione post sisma DE Condominio in questione presso il Genio Civile DEla Provincia de L'Aquila, scheda che, tuttavia, non sconfessa di certo l'assolvimento DEl'incarico demandato dall'ing. e dall'arch. – oltre che dal CP_1 Per_1 pagina 6 di 9 geom. al : difatti, la scheda in questione reca l'indicazione dei soli Controparte_5 Pt_1 tecnici “incaricati dal committente DEle opere”, ovvero il in Parte_2 persona DE l.r. , di talché l'odierno appellato non poteva comparire tra costoro, Controparte_2 per l'evidente ragione -pacifica tra le parti- di essersi impegnato contrattualmente nei confronti dei primi e non anche DE Condominio.
Quanto invece alla mancata consegna al capogruppo, odierno appellato, degli elaborati necessari per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento DE progetto, il creditore ha depositato gli elaborati tecnici contrattualmente previsti- su cui, si ripete, nulla ha nel merito dedotto il convenuto- e ha dato prova che la pratica di finanziamento DE progetto relativo al
Condominio, per la quale era necessaria la consegna, da parte DE , di detti elaborati, si Pt_1 era perfezionata (anche su tale produzione, nulla di contro è stato specificatamente osservato dal convenuto nei termini processuali ex art. 320 c.p.c.), da ciò ricavandosi elementi gravi, precisi e concordanti circa la consegna di quella documentazione al capogruppo.
3.4. Da quanto precede deve ritenersi senz'altro conseguita, per il creditore, la prova DEl'esistenza DE contratto e DEl'esecuzione DEle prestazioni contrattualmente previste da parte DE professionista, con conseguente riforma in parte qua DEla sentenza impugnata.
3.5. A questo punto, deve verificarsi se il debitore abbia dato prova DEl'adempimento DEla propria controprestazione, la cui entità era già contrattualmente prevista.
Reputa il Tribunale che tale prova non sia stata resa dal convenuto.
Difatti, l'appellato ha riproposto in appello la questione legata all'inidoneità DEla fattura n.
13/2019 prodotta dal a dar conto DEl'importo richiesto dal creditore, stante la Pt_1 divergenza di quest'ultimo da quello previsto in contratto, oltre alla diversa descrizione DEle prestazioni contenute nella fattura.
Orbene, è necessario ribadire la superfluità DEle disquisizioni che l'appellato ha qui riproposto in ordine alla fattura prodotta, non essendo tali argomentazioni idonee a dar prova di un fatto impeditivo DE pagamento DEla somma vantata dal creditore.
Ad ogni modo, premesso che la descrizione DEl'attività resa dal creditore nel corpo DEla stessa non è in sé certamente significativa – ancorché, a ben vedere, espressiva, in termini più generali, DE rapporto di collaborazione tra professionisti per come effettivamente descritto in atti dal creditore-, in essa vi è comunque il chiaro riferimento al progetto di cui al contratto DE
9.3.2016 e, tenuto conto che veniva emessa per un importo “a saldo” rispetto a quello riportato nella fattura “pro quota”, di pari descrizione, già resa e onorata dall'arch. , le due fatture Per_1 si palesano riproduttive DEl'intero importo contrattualmente convenuto dalle parti, unico pagina 7 di 9 elemento di rilievo ai fini di causa.
Non è dirimente, poi, la deduzione DEl'appellato, secondo cui l'ing. non avrebbe Pt_1 chiarito perché avrebbe richiesto al solo , nella misura di 2/3, il compenso previsto CP_1 in contratto, e non anche al geom. , anch'egli tra i tecnici che, secondo il contratto Per_3 fatto valere dal creditore, lo aveva incaricato DEl'opera professionale in discussione. Invero, premesso che dal contratto si evince il ruolo di “capogruppo” DE , è agevole CP_1 evidenziare che, non prevedendo il contratto la parziarietà DEl'obbligazione, ai sensi DEl'art. 1294 c.c. i condebitori sono tenuti in solido nei confronti DE creditore, di talché è in facoltà DE creditore rivolgersi ad uno dei condebitori per l'ottenimento DE proprio compenso, fatti salvi i rapporti in regresso tra loro. Né il pagamento parziale eseguito da uno dei condebitori e così riconosciuto dal creditore – nel caso di specie, eseguito dall'Arch. vale a ritenere Per_1 rinunciata la solidarietà nei confronti degli altri, stante il disposto di cui all'art. 1311 c.c., ben potendo così il creditore rivolgersi per il residuo credito nei confronti di uno tra gli altri condebitori, a sua scelta.
In conclusione, non avendo il convenuto dato prova di aver provveduto al pagamento DEl'importo contrattualmente dovuto, la domanda DE creditore va accolta, con integrale riforma DEla pronuncia di primo grado.
6. L'accoglimento DE gravame determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali – in assorbimento, quindi, DE terzo motivo di gravame relativo alle spese di lite- sia DE primo che DE presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo DEla controversia
(cfr. Cass. n. 15483 DE 11.6.2008 e Cass. n. 17523 DE 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il convenuto.
Pertanto, le spese di primo grado e DE presente giudizio vanno poste a carico DE convenuto e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi con riguardo al primo grado e, per il secondo grado, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, tenuto conto DEl'attività in concreto svolta dalle parti, omessa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma DEla sentenza impugnata, condanna CP_1
pagina 8 di 9 al pagamento, in favore di , DEla somma di euro CP_1 Parte_1
2.080,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , DEle spese di lite, che si liquidano: Parte_1 per il primo grado: € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
per il secondo grado: € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− pone le spese DEla ctu, espletata in primo grado, in capo all'appellato.
Larino, 05/10/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona DE Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 102 DE ruolo generale affari contenziosi DEl'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
US AR, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ISERNIA, Via Casale
N. 23, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv.to PASCARELLA TEODOLINDA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
LARINO, VIA MORRONE N. 66, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza DE Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
1. L'Ing. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Isernia decreto Parte_1 ingiuntivo n. 186/2019, allegando di essere creditore DEl'ing. per l'importo Controparte_1
a saldo di euro 2.080,00, come da fattura n. 13 DE 30.5.2019, per aver eseguito, in esecuzione pagina 1 di 9 DEl'incarico ricevuto con contratto scritto DE 9.3.2016, prestazioni professionali consistenti nella progettazione esecutiva strutturale DE Condominio rappresentato dal Sig. Controparte_2 sito in L'Aquila, Via DE UL (denominato– “pratica tipo “E”, progetto di ricostruzione in c.a.”), nell'ambito dei progetti inerenti alla riparazione/ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma DE 6.4.2009 verificatosi a L'Aquila e provincia.
1.1. Incardinata l'opposizione da parte DEl'ing. , il Giudice di Pace di Isernia, in CP_1 accoglimento DEl'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dall'opponente, revocava il decreto ingiuntivo in ragione DEla propria incompetenza territoriale in favore di quella DE
Giudice di Pace di Larino, dinanzi al quale la causa veniva tempestivamente riassunta.
1.2. In quest'ultima sede, quindi, l'ing. , rievocate le eccezioni preliminari svolte in CP_1 relazione al decreto ingiuntivo n. 186/2019, ribadiva la mancanza di prova DE credito, tenuto conto DEla discordanza tra la fattura n. 13 DE 30.5.2019 e il contratto DE 9.3.2016 asseritamente ad essa sotteso, stante la non coincidenza degli importi (euro 2.080,00 quale corrispettivo riportato in fattura ed euro 3.000,00 quale corrispettivo previsto in contratto) e DEla descrizione DEle prestazioni (indicate in fattura per “consulenza professionale relativa al progetto di sostituzione edilizia”, facendosi invece riferimento in contratto a prestazioni relative all'esecuzione di “progettazione esecutiva strutturale”); ad ogni modo, l'ing. negava CP_1 la riconducibilità a sé DEla sottoscrizione apposta sul contratto, disconoscendola formalmente, ed evidenziava comunque l'assenza di prova DEl'adempimento DEle prestazioni indicate, tenuto conto che il progetto strutturale di riparazione dei danni post sisma DE indicato CP_3 dall'ing. e il relativo deposito presso la Provincia de L'Aquila- settore Genio Civile- Pt_1 erano stati eseguiti da altri tecnici, tra i quali, oltre all'opponente, anche l'arch. , ma non Per_1
l'ing. . Pt_1
1.3. L'ing. , fatta istanza di verificazione DE documento con sottoscrizione Pt_1 disconosciuta, ribadiva che il compenso richiesto con la fattura n. 13 DE 30.5.2019 era relativo all'incarico conferito dall'ing. e dall'arch. con contratto DE 9.3.2016 e che il CP_1 Per_1 minor importo riportato nella fattura rispetto a quello previsto in contratto discenderebbe dal fatto che parte di quel credito era stato posto a carico DEl'altro professionista, arch. , e Per_1 così corrisposto, come da fattura n. 6/2018, saldata in data 29.3.2018. Quanto poi all'esecuzione DEla prestazione, l'ing. premetteva che l'incarico in questione era stato a lui affidato in Pt_1 seguito alle incongruenze dimensionali emerse in un precedente progetto presentato dai tecnici
Arch. , Ing. e Geom. – denominato nella Persona_2 Controparte_1 Persona_3 produzione documentale effettuata nel CD rom depositato nel fascicolo come “progetto pagina 2 di 9 vecchio”-, di talché gli stessi si erano rivolti a lui per la rielaborazione di quel progetto;
in esecuzione di detto incarico, il , quindi, provvedeva prima alla redazione DE progetto Pt_1 DElo stato di fatto, per il quale venne regolarmente pagato, e poi alla redazione DE progetto di ricostruzione in cemento armato, rimasto privo di controprestazione e per il quale aveva quindi agito in via monitoria. Difatti, il professionista evidenziava che per la redazione DE nuovo progetto, depositato in atti con i relativi elaborati nell'allegato CD, coincidenti con quelli consegnati agli organi competenti, si era reso necessario l'utilizzo di un programma DE quale solo il D'DA era munito, per averne la licenza – diversamente dai succitati tecnici-, grazie al quale erano state quindi estratte le relazioni di calcolo così consegnate.
1.4. Svolta consulenza grafologica ed espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti.
In particolare, il primo Giudice riteneva non assolto l'onere gravante sull'asserito creditore, osservando, in accoglimento DEle eccezioni DE convenuto, che “il documento contrattuale allegato non pare riferirsi alle prestazioni di cui alla fattura posta a fondamento DEla pretesa azionata nel procedimento monitorio, ma in aggiunta non vi è traccia di prova alcuna in ordine all'esecuzione DEle prestazioni tecniche asseritamente convenute”. Inoltre, rilevava che “le superiori lacune probatorie non possono dirsi colmate dagli esiti DEl'espletata CTU grafologica, ontologicamente limitati ad un segmento rivelatosi irrilevante, caratterizzante la presente controversia”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ing. , dolendosi DEl'ingiustizia DEla Pt_1 pronuncia per i seguenti motivi: a) erroneità ed illogicità DEla sentenza sull'assolvimento DEl'onere probatorio DEl'ing. ; b) errata interpretazione DEle risultanze processuali e Pt_1 DEle norme relative all'onere probatorio e omessa valutazione DEle prove offerte;
c) errata applicazione art. 92 c.p.c.
2.1. Si è costituito l'ing. , il quale, nel contestare l'avverso gravame, ha sostenuto CP_1
l'infondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, insistendo per la conferma DEla sentenza di primo grado, attesa la sua correttezza.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza DE 3.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
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L'appello è fondato e va accolto.
3. Con i primi due motivi di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente per comunanza di questioni sottese, l'appellante si duole, in sintesi, DEl'erronea valutazione dei fatti di causa e DE compendio probatorio da parte DE giudice di primo grado, la cui corretta lettura, pagina 3 di 9 da compiersi in base alle regole di distribuzione DEl'onere probatorio, avrebbe dovuto condurre a ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante.
In particolare, l'appellante ha evidenziato di aver dato prova DEl'esistenza DE contratto di incarico professionale tra le parti, visti anche gli esiti DEla ctu grafologica, che accertava come autentica la sottoscrizione DEl'ing. , dallo stesso infruttuosamente disconosciuta. Ha CP_1 quindi sostenuto che, contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, egli dava prova di aver eseguito le prestazioni previste in contratto, depositando in atti, su apposito CD, oltre al
“progetto vecchio”, vale a dire quella da rivedere e rielaborare, una cartella denominata
“progetto nuovo”, contenente tutti gli elaborati realizzati dal e coincidente con quella Pt_1 depositata presso gli organi competenti, documentazione tutta di cui il Giudice di primo grado non faceva alcuna menzione nella propria pronuncia, in uno alla richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di tale documentazione presso il Genio Civile-Provincia de L'Aquila, rimasta inevasa. Inoltre, ha evidenziato che l'importo previsto in contratto veniva riportato in fattura nella minor somma di euro 2.000,00, stante l'intervenuto pagamento pro quota DEl'importo di euro 1.000,00 da parte DEl'arch. , come dallo stesso confermato in sede istruttoria. Per_1
3.1. I motivi sono fondati.
Giova premettere che la sentenza con cui il giudice DEl'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale DE giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria DEla competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità DE decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione DE giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria.
Tanto necessariamente posto e osservato, conseguentemente, che non può farsi più questione in ordine alla legittimità o meno DE decreto ingiuntivo già revocato dal Giudice di
Pace di Isernia, deve rilevarsi ancora che, come osservato in via di principio anche nella sentenza gravata, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova DEl'avvenuto conferimento DEl'incarico, DEl'effettivo espletamento DElo stesso nonché DEl'entità DEle prestazioni svolte, mentre sul debitore grava la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi DEl'altrui pretesa creditoria
(Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522).
3.2. Nel caso di specie, l'odierno appellante ha allegato in tutti i propri scritti che il credito pagina 4 di 9 dallo stesso reclamato deriva dal contratto di incarico professionale DE 9.3.2016, incarico conferito dall'ing. e dall'arch. oltre che dal geom. ed CP_1 Per_1 CP_4 Pt_1 avente ad oggetto l'esecuzione di “progettazione esecutiva strutturale” con riguardo al sito in L'Aquila e la consegna “al capogruppo, ing. , Parte_2 CP_1 di tutti gli elaborati necessari per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento e per la realizzazione dei lavori di riparazione” (art. 1 DE contratto).
A sostegno dei propri assunti depositava: 1) il contratto DE 9.3.2016, sottoscritto da tutte le parti contraenti, relativo al Condominio rappresentato dal Sig. sito in L'Aquila, Controparte_2
Via DE UL (denominato– “pratica tipo “E”, progetto di ricostruzione in c.a.”); 2) CD-rom contenente tutti gli elaborati realizzati in esecuzione di detto contratto, ivi incluso il progetto da revisionare, allegando altresì che tali elaborati coincidessero con quelli depositati presso gli organi competenti, a tal fine avanzando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., depositando a tal fine istanza rivolta al Genio Civile presso la Provincia de L'Aquila, rimasta inevasa;
3) elenco dei progetti beneficiari dei contributi, tra cui il Condominio rappresentato dal Sig. Controparte_2
a dimostrazione DE perfezionamento DEla pratica di finanziamento;
4) fattura pro quota n.
6/2018 intestata all'arch. per euro 1.000,00 (tot. Euro 1068,80 inclusa Cassa) e fattura Per_1
a saldo n. 13 DE 30.5.2019 intestata all'ing. per i restanti euro 2.000,00 (tot. Euro CP_1
2.080,00 inclusa Cassa), entrambe recanti in causale “Consulenza professionale relativa al progetto di sostituzione edilizia di un edificio sito in via DE UL a L'Aquila, Rappresentante DE Condominio:
[...]
. CP_2
3.3. Tale essendo il quadro probatorio offerto dal professionista, il Giudice riteneva fondate le difese DE convenuto, sostenendo che il contratto non pareva riferirsi alle prestazioni riportate nella fattura “posta a fondamento DEla pretesa azionata nel procedimento monitorio” e che “in aggiunta non vi è traccia di prova alcuna in ordine all'esecuzione DEle prestazioni tecniche asseritamente convenute”.
Gli assunti – il secondo, invero, sguarnito di motivazione, anche solo sintetica, con riguardo al compendio documentale in atti- non convincono.
3.3.1. In primo luogo, posto che il decreto ingiuntivo veniva revocato dal Giudice che lo aveva emesso, e che oggetto DE giudizio di primo grado dinanzi al Giudice competente era la fondatezza DE credito derivante dal contratto fatto valere dal creditore, è di tutta evidenza che costituisce una manifesta inversione logica e giuridica DEle regole in tema di riparto DEl'onere probatorio ritenere inattendibile l'esistenza DE credito sull'asserita – e solo apparente, come si vedrà- divergenza DEla descrizione DEle prestazioni riportate in fattura rispetto a quelle dedotte in contratto: ribadito infatti che nel giudizio a cognizione piena il creditore deve dare prova DE pagina 5 di 9 titolo posto a fondamento DE credito e DEl'esecuzione DEle prestazioni ivi previste, la fattura assume un rilievo senz'altro marginale, non essendo più il documento (inteso quale “prova scritta” ex art. 633 c.p.c.) in forza DE quale era stato emesso il decreto ingiuntivo, qui revocato con separata sentenza DE Giudice funzionalmente competente, dovendosi certamente rimarcare che non la fattura è prova DE credito, ma il contratto d'incarico professionale (come invece sostenuto dalla stessa parte appellata anche nella propria comparsa in appello). Difatti, è appena il caso di ribadire che la fattura, quand'anche prova scritta idonea all'emissione DE decreto ingiuntivo, non fa piena prova DE credito in essa indicato, con la conseguenza che se il debitore contesta l'an o il quantum debeatur, la fattura non vale a dimostrare l'esistenza DE credito, né la sua liquidità ed esigibilità, perché atto a formazione unilaterale.
Nel caso in esame, quindi, DE tutto correttamente il creditore ha fondato la propria pretesa non sulla fattura, ma sul contratto ritualmente prodotto – mentre la fattura veniva prodotta al sol fine di ottenere il decreto ingiuntivo, poi revocato-, indicato quale fonte di obblighi tra le parti, debitamente sottoscritto dai contraenti. Quanto poi alla prova DEl'esecuzione DEle prestazioni contrattualmente previste, non può non evidenziarsi che, dall'esame DEle difese spiegate in primo grado, l'opponente nulla contestava o anche solo osservava in merito alla documentazione (indicata dall'odierno appellante come riversata in primo grado su CD all'allegato n. 8) relativa al progetto esecutivo e a tutti gli elaborati tecnici redatti in favore DEl'ing. , quale capogruppo, per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento, a CP_1 tal uopo producendo l'elenco dei progetti che avevano conseguito i finanziamenti, tra cui anche quello DE Condominio ridetto.
Sul punto, infatti, il professionista convenuto, pur disconoscendo il contratto per non averlo sottoscritto e pur deducendo che la progettazione esecutiva DE Condominio in questione era stata curata da altri tecnici, non dava alcuna prova di tali assunti, tutti relativi a fatti impeditivi DE credito la cui dimostrazione gravava interamente su di lui. Difatti, fermi gli esiti DEla consulenza grafologica circa l'autenticità DEla sottoscrizione DE ing. - su cui alcuna CP_1 censura veniva mossa da quest'ultimo-, la prova DEle proprie deduzioni non è stata resa, pur palesandosi particolarmente agevole per la parte, bastando il deposito DE medesimo progetto esecutivo – siccome dedotto come dalla stessa redatto-, onde dimostrarne la diversità da quello riversato dall'odierno appellante. Ed invece, l'unica prova offerta dal convenuto è consistita nella scheda di deposito DE progetto di riparazione post sisma DE Condominio in questione presso il Genio Civile DEla Provincia de L'Aquila, scheda che, tuttavia, non sconfessa di certo l'assolvimento DEl'incarico demandato dall'ing. e dall'arch. – oltre che dal CP_1 Per_1 pagina 6 di 9 geom. al : difatti, la scheda in questione reca l'indicazione dei soli Controparte_5 Pt_1 tecnici “incaricati dal committente DEle opere”, ovvero il in Parte_2 persona DE l.r. , di talché l'odierno appellato non poteva comparire tra costoro, Controparte_2 per l'evidente ragione -pacifica tra le parti- di essersi impegnato contrattualmente nei confronti dei primi e non anche DE Condominio.
Quanto invece alla mancata consegna al capogruppo, odierno appellato, degli elaborati necessari per il perfezionamento DEla pratica di finanziamento DE progetto, il creditore ha depositato gli elaborati tecnici contrattualmente previsti- su cui, si ripete, nulla ha nel merito dedotto il convenuto- e ha dato prova che la pratica di finanziamento DE progetto relativo al
Condominio, per la quale era necessaria la consegna, da parte DE , di detti elaborati, si Pt_1 era perfezionata (anche su tale produzione, nulla di contro è stato specificatamente osservato dal convenuto nei termini processuali ex art. 320 c.p.c.), da ciò ricavandosi elementi gravi, precisi e concordanti circa la consegna di quella documentazione al capogruppo.
3.4. Da quanto precede deve ritenersi senz'altro conseguita, per il creditore, la prova DEl'esistenza DE contratto e DEl'esecuzione DEle prestazioni contrattualmente previste da parte DE professionista, con conseguente riforma in parte qua DEla sentenza impugnata.
3.5. A questo punto, deve verificarsi se il debitore abbia dato prova DEl'adempimento DEla propria controprestazione, la cui entità era già contrattualmente prevista.
Reputa il Tribunale che tale prova non sia stata resa dal convenuto.
Difatti, l'appellato ha riproposto in appello la questione legata all'inidoneità DEla fattura n.
13/2019 prodotta dal a dar conto DEl'importo richiesto dal creditore, stante la Pt_1 divergenza di quest'ultimo da quello previsto in contratto, oltre alla diversa descrizione DEle prestazioni contenute nella fattura.
Orbene, è necessario ribadire la superfluità DEle disquisizioni che l'appellato ha qui riproposto in ordine alla fattura prodotta, non essendo tali argomentazioni idonee a dar prova di un fatto impeditivo DE pagamento DEla somma vantata dal creditore.
Ad ogni modo, premesso che la descrizione DEl'attività resa dal creditore nel corpo DEla stessa non è in sé certamente significativa – ancorché, a ben vedere, espressiva, in termini più generali, DE rapporto di collaborazione tra professionisti per come effettivamente descritto in atti dal creditore-, in essa vi è comunque il chiaro riferimento al progetto di cui al contratto DE
9.3.2016 e, tenuto conto che veniva emessa per un importo “a saldo” rispetto a quello riportato nella fattura “pro quota”, di pari descrizione, già resa e onorata dall'arch. , le due fatture Per_1 si palesano riproduttive DEl'intero importo contrattualmente convenuto dalle parti, unico pagina 7 di 9 elemento di rilievo ai fini di causa.
Non è dirimente, poi, la deduzione DEl'appellato, secondo cui l'ing. non avrebbe Pt_1 chiarito perché avrebbe richiesto al solo , nella misura di 2/3, il compenso previsto CP_1 in contratto, e non anche al geom. , anch'egli tra i tecnici che, secondo il contratto Per_3 fatto valere dal creditore, lo aveva incaricato DEl'opera professionale in discussione. Invero, premesso che dal contratto si evince il ruolo di “capogruppo” DE , è agevole CP_1 evidenziare che, non prevedendo il contratto la parziarietà DEl'obbligazione, ai sensi DEl'art. 1294 c.c. i condebitori sono tenuti in solido nei confronti DE creditore, di talché è in facoltà DE creditore rivolgersi ad uno dei condebitori per l'ottenimento DE proprio compenso, fatti salvi i rapporti in regresso tra loro. Né il pagamento parziale eseguito da uno dei condebitori e così riconosciuto dal creditore – nel caso di specie, eseguito dall'Arch. vale a ritenere Per_1 rinunciata la solidarietà nei confronti degli altri, stante il disposto di cui all'art. 1311 c.c., ben potendo così il creditore rivolgersi per il residuo credito nei confronti di uno tra gli altri condebitori, a sua scelta.
In conclusione, non avendo il convenuto dato prova di aver provveduto al pagamento DEl'importo contrattualmente dovuto, la domanda DE creditore va accolta, con integrale riforma DEla pronuncia di primo grado.
6. L'accoglimento DE gravame determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali – in assorbimento, quindi, DE terzo motivo di gravame relativo alle spese di lite- sia DE primo che DE presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo DEla controversia
(cfr. Cass. n. 15483 DE 11.6.2008 e Cass. n. 17523 DE 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente il convenuto.
Pertanto, le spese di primo grado e DE presente giudizio vanno poste a carico DE convenuto e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi con riguardo al primo grado e, per il secondo grado, nei valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, tenuto conto DEl'attività in concreto svolta dalle parti, omessa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma DEla sentenza impugnata, condanna CP_1
pagina 8 di 9 al pagamento, in favore di , DEla somma di euro CP_1 Parte_1
2.080,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione ed in favore di , DEle spese di lite, che si liquidano: Parte_1 per il primo grado: € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
per il secondo grado: € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− pone le spese DEla ctu, espletata in primo grado, in capo all'appellato.
Larino, 05/10/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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