CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14434 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di QU CH, nato a [...] il [...]; avverso il decreto emesso il 20/01/2021 dalla Corte d'appello di Salerno, sez. misure di prevenzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14434 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CH QU, avv. Massimo Torre, ricorre per cassazione avverso il decreto del 20 gennaio 2021 con il quale la Corte d'appello di Salerno ha confermato la misura social preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017 sul presupposto che il proposto fosse un soggetto pericoloso inquadrabile nella categoria di cui all'art. 4 lett. c), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 del 2011, in relazione all'art. 1, lett. b), del d.lvo. n. 159 del 2011. 2. Il provvedimento in verifica consegue alla pronuncia della Prima sezione della Corte di cassazione che, in data 29 novembre 2019, ha annullato con rinvio il decreto emesso il 28 novembre 2018 dalla Corte d'appello di Salerno - che, in parziale riforma del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, emesso dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, aveva ridotto da tre a due anni la durata della stessa -, invitando il giudice del rinvio a verificare se, a seguito della sentenza n. 14 del 27 febbraio 2019, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti al Capo II del decreto medesimo si applicano anche alle persone indicate all'art. 1 lett. a) del decreto citato, vi fossero ancora i presupposti per il mantenimento della misura imposta ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. Igs n. 159 del 2011. 3. Con un unico motivo, proposto per violazione di legge e per violazione del divieto di reformatio in pejus, lamenta che, con il provvedimento in verifica, tardivamente notificato, la corte d'appello: - ha confermato la durata di anni tre della misura applicata dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, omettendo di considerare che con il decreto della corte territoriale del 28 novembre 2018 - poi annullato dalla Prima sezione della Corte di cassazione - la stessa era stata ridotta ad anni due;
- ha omesso di considerare, per un verso, che per taluni dei titoli di reato presi in esame erano intervenute pronunce di assoluzione e, per altro verso, che il proposto, nell'ambito del procedimento nel quale era imputato, quale capo e promotore, per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, conclusosi con la condanna, aveva ammesso le sue responsabilità, così ottenendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la revoca della misura della libertà vigilata, da ciò derivando l'incompatibilità della decisione assunta all'esito del procedimento di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2 2. Quanto al primo profilo di censura - che involge la violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere i giudici di appello confermato, anche in termini di durata, il decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, senza considerare che, con provvedimento della corte territoriale del 28 novembre 2018 la stessa era stata ridotta ad anni due -, il ricorrente omette di considerare che, proprio in ragione dell'annullamento con rinvio deliberato dalla Prima sezione della Corte di cassazione, la valutazione della corte territoriale, oggi impugnata, ha avuto ad oggetto il decreto emesso dal giudice circondariale. 3. Privo di pregio è anche il secondo profilo di censura. Dal corpo motivazionale del decreto impugnato, emesso a seguito dell'annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, si evince che la corte di appello ha correttamente e adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti di legge idonei a fondare, anche ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. Ivo n. 159 del 2011, la misura di prevenzione personale applicata al proposto, dando rilievo sia all'attività criminale svolta dal medesimo anche dopo l'avviso orale - rispetto alla quale, lo stesso ricorrente ha dichiarato essere intervenuta una pronuncia di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -, sia all'assenza di una stabile attività lavorativa, dichiarata e, tuttavia, mai documentata. Quanto, poi, all'asserita incompatibilità tra il provvedimento di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata e il procedimento di prevenzione, sul presupposto che il concetto di pericolosità sociale non possa che essere unico, correttamente i giudici d'appello hanno osservato che, tenuto conto dell'assenza di «elementi significativi di un reale cambiamento di stili di vita e di una reale intenzione di voltare pagina» la presunzione di pericolosità non risultava vinta da alcun elemento fattuale, il cui accertamento, in ogni caso, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità atteso che nel procedimento di prevenzione sono deducibili solo violazioni di legge e non vizi motivazionali. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, da tempo, è consolidato il principio di diritto secondo cui «la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di prevenzione, poichè la pericolosità che assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo è quella "sociale" in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità in ordine ad un delitto, mentre per l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a determinati reati» (Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013, Runfola, Rv. 256924). Ne deriva che la decisione impugnata è corretta. 4. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14434 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CH QU, avv. Massimo Torre, ricorre per cassazione avverso il decreto del 20 gennaio 2021 con il quale la Corte d'appello di Salerno ha confermato la misura social preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017 sul presupposto che il proposto fosse un soggetto pericoloso inquadrabile nella categoria di cui all'art. 4 lett. c), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 del 2011, in relazione all'art. 1, lett. b), del d.lvo. n. 159 del 2011. 2. Il provvedimento in verifica consegue alla pronuncia della Prima sezione della Corte di cassazione che, in data 29 novembre 2019, ha annullato con rinvio il decreto emesso il 28 novembre 2018 dalla Corte d'appello di Salerno - che, in parziale riforma del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, emesso dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, aveva ridotto da tre a due anni la durata della stessa -, invitando il giudice del rinvio a verificare se, a seguito della sentenza n. 14 del 27 febbraio 2019, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs n. 159 del 2011 nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti al Capo II del decreto medesimo si applicano anche alle persone indicate all'art. 1 lett. a) del decreto citato, vi fossero ancora i presupposti per il mantenimento della misura imposta ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. Igs n. 159 del 2011. 3. Con un unico motivo, proposto per violazione di legge e per violazione del divieto di reformatio in pejus, lamenta che, con il provvedimento in verifica, tardivamente notificato, la corte d'appello: - ha confermato la durata di anni tre della misura applicata dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, omettendo di considerare che con il decreto della corte territoriale del 28 novembre 2018 - poi annullato dalla Prima sezione della Corte di cassazione - la stessa era stata ridotta ad anni due;
- ha omesso di considerare, per un verso, che per taluni dei titoli di reato presi in esame erano intervenute pronunce di assoluzione e, per altro verso, che il proposto, nell'ambito del procedimento nel quale era imputato, quale capo e promotore, per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, conclusosi con la condanna, aveva ammesso le sue responsabilità, così ottenendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la revoca della misura della libertà vigilata, da ciò derivando l'incompatibilità della decisione assunta all'esito del procedimento di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2 2. Quanto al primo profilo di censura - che involge la violazione del divieto di reformatio in pejus, per avere i giudici di appello confermato, anche in termini di durata, il decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 09 ottobre 2017, senza considerare che, con provvedimento della corte territoriale del 28 novembre 2018 la stessa era stata ridotta ad anni due -, il ricorrente omette di considerare che, proprio in ragione dell'annullamento con rinvio deliberato dalla Prima sezione della Corte di cassazione, la valutazione della corte territoriale, oggi impugnata, ha avuto ad oggetto il decreto emesso dal giudice circondariale. 3. Privo di pregio è anche il secondo profilo di censura. Dal corpo motivazionale del decreto impugnato, emesso a seguito dell'annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, si evince che la corte di appello ha correttamente e adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti di legge idonei a fondare, anche ai sensi dell'art. 1, lett. b), d. Ivo n. 159 del 2011, la misura di prevenzione personale applicata al proposto, dando rilievo sia all'attività criminale svolta dal medesimo anche dopo l'avviso orale - rispetto alla quale, lo stesso ricorrente ha dichiarato essere intervenuta una pronuncia di condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -, sia all'assenza di una stabile attività lavorativa, dichiarata e, tuttavia, mai documentata. Quanto, poi, all'asserita incompatibilità tra il provvedimento di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata e il procedimento di prevenzione, sul presupposto che il concetto di pericolosità sociale non possa che essere unico, correttamente i giudici d'appello hanno osservato che, tenuto conto dell'assenza di «elementi significativi di un reale cambiamento di stili di vita e di una reale intenzione di voltare pagina» la presunzione di pericolosità non risultava vinta da alcun elemento fattuale, il cui accertamento, in ogni caso, non è suscettibile di alcuna censura in sede di legittimità atteso che nel procedimento di prevenzione sono deducibili solo violazioni di legge e non vizi motivazionali. Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, da tempo, è consolidato il principio di diritto secondo cui «la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di prevenzione, poichè la pericolosità che assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo è quella "sociale" in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di reità in ordine ad un delitto, mentre per l'applicazione di una misura di sicurezza è sempre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a determinati reati» (Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013, Runfola, Rv. 256924). Ne deriva che la decisione impugnata è corretta. 4. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.