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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 3236/2024 R.G. promosso da nato il [...] nella città di Caieiras (SP), Brasile, titolare di carta Parte_1
d'identità brasiliana n. e del CPF n. , residente in [...]NumeroD_1 C.F._1
Alameda Mirandela, 44 - Cond. Residencial Santa Helena, con il patrocinio dell'Avv. Lara Perrotta
(C.F. preso lo studio della quale è elettivamente domiciliato come da procura C.F._2 in atti;
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A. Riconoscere e dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano;
B.
Ordinare al , e per esso all'ufficiale dell Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 in favore del ricorrente alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
C. Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite e compensi Controparte_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art.
93 c.p.c.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 17/03/2024 il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretto di Persona_1 nato il [...] a [...] e MA IN ed in seguito
[...]
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2- 13 e 14).
Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
All'esito, previa declaratoria di contumacia del convenuto, con ordinanza del 14/04/2024 CP_1 parte ricorrente veniva invitata a precisare la propria residenza estera e a produrre alcuni documenti ravvisati come mancanti nel fascicolo telematico con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il giorno11/07/2025. A tali richieste la difesa ha provveduto tempestivamente.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note scritte di trattazione il 4/07/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attore, deducendo una discendenza diretta per linea maschile, ha sostenuto di aver tentato di fissare un appuntamento tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” per la presentazione della domanda amministrativa al Consolato Generale in Brasile, che avrebbe rilasciato un numero di prenotazione “ che verrà presumibilmente chiamato fra molti anni”. In realtà, a ben vedere, sono state prodotte le catture di schermo relative a due tentativi di iscrizione sulla piattaforma “prenot@mi”, eseguiti uno il 22 gennaio 2024 e l'altro il 14 aprile 2025, (a processo in corso), per l'ottenimento di un appuntamento con il Consolato d'Italia di San Paolo che parrebbero essersi risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (docc.11-12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto che l'art. 2 Legge n.
241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale l'attore ha affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1851, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che Persona_1 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato di ricostruire la genealogia del ricorrente come segue: il capostipite italiano emigrava in Brasile in Persona_1 epoca imprecisata dove, unendosi a , generava il figlio Controparte_2
nato il [...] in [...], Stato di San Paolo, Brasile, (doc.3). Questi Persona_2 contraeva matrimonio il giorno 25 giugno 1924 in Grama/SP, Brasile, con Controparte_3
(doc.4); dalla loro unione nasceva il 25 novembre 1929 in Grama/SP, Brasile, la figlia ER la quale, a sua volta, si sposava il giorno 27 dicembre 1947 in Vargem Grande/SP,
[...]
Brasile, con (docc.6-7). Dalla loro unione il 14 settembre 1971 in Persona_4
Caceiras/SP, Brasile, è nato il ricorrente (doc.8). Questi ha contratto un Parte_1 primo matrimonio il giorno 29 giugno 2000 con , dalla quale Persona_5 ha divorziato per via giudiziale nel 2008, (doc.9), per poi contrarre un secondo matrimonio in data 30 ottobre 2021 con , (doc.10). Controparte_4
L'attore ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di diretto discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione e dal certificato di non iscrizione nel registro elelettorale rilasciati dalla competente Autorità brasiliana in atti, (docc.13-14), ai sensi delle disposizioni del
Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua Persona_2 volta, in assenza di elementi di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 legge 555 del 1912, alla figlia madre dell'odierno ricorrente. Persona_3
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Consolati di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attore è cittadino italiano jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 3236/2024 R.G. promosso da nato il [...] nella città di Caieiras (SP), Brasile, titolare di carta Parte_1
d'identità brasiliana n. e del CPF n. , residente in [...]NumeroD_1 C.F._1
Alameda Mirandela, 44 - Cond. Residencial Santa Helena, con il patrocinio dell'Avv. Lara Perrotta
(C.F. preso lo studio della quale è elettivamente domiciliato come da procura C.F._2 in atti;
RICORRENTE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: A. Riconoscere e dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano;
B.
Ordinare al , e per esso all'ufficiale dell Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 in favore del ricorrente alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
C. Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite e compensi Controparte_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art.
93 c.p.c.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 17/03/2024 il ricorrente, cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretto di Persona_1 nato il [...] a [...] e MA IN ed in seguito
[...]
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2- 13 e 14).
Con decreto del 4/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/04/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
All'esito, previa declaratoria di contumacia del convenuto, con ordinanza del 14/04/2024 CP_1 parte ricorrente veniva invitata a precisare la propria residenza estera e a produrre alcuni documenti ravvisati come mancanti nel fascicolo telematico con fissazione di una nuova udienza di trattazione per il giorno11/07/2025. A tali richieste la difesa ha provveduto tempestivamente.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note scritte di trattazione il 4/07/2025.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto l'attore, deducendo una discendenza diretta per linea maschile, ha sostenuto di aver tentato di fissare un appuntamento tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” per la presentazione della domanda amministrativa al Consolato Generale in Brasile, che avrebbe rilasciato un numero di prenotazione “ che verrà presumibilmente chiamato fra molti anni”. In realtà, a ben vedere, sono state prodotte le catture di schermo relative a due tentativi di iscrizione sulla piattaforma “prenot@mi”, eseguiti uno il 22 gennaio 2024 e l'altro il 14 aprile 2025, (a processo in corso), per l'ottenimento di un appuntamento con il Consolato d'Italia di San Paolo che parrebbero essersi risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (docc.11-12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che l'attore, tenuto conto che l'art. 2 Legge n.
241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale l'attore ha affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1851, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che Persona_1 abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio è dato di ricostruire la genealogia del ricorrente come segue: il capostipite italiano emigrava in Brasile in Persona_1 epoca imprecisata dove, unendosi a , generava il figlio Controparte_2
nato il [...] in [...], Stato di San Paolo, Brasile, (doc.3). Questi Persona_2 contraeva matrimonio il giorno 25 giugno 1924 in Grama/SP, Brasile, con Controparte_3
(doc.4); dalla loro unione nasceva il 25 novembre 1929 in Grama/SP, Brasile, la figlia ER la quale, a sua volta, si sposava il giorno 27 dicembre 1947 in Vargem Grande/SP,
[...]
Brasile, con (docc.6-7). Dalla loro unione il 14 settembre 1971 in Persona_4
Caceiras/SP, Brasile, è nato il ricorrente (doc.8). Questi ha contratto un Parte_1 primo matrimonio il giorno 29 giugno 2000 con , dalla quale Persona_5 ha divorziato per via giudiziale nel 2008, (doc.9), per poi contrarre un secondo matrimonio in data 30 ottobre 2021 con , (doc.10). Controparte_4
L'attore ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di diretto discendente di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione e dal certificato di non iscrizione nel registro elelettorale rilasciati dalla competente Autorità brasiliana in atti, (docc.13-14), ai sensi delle disposizioni del
Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua Persona_2 volta, in assenza di elementi di segno contrario, è stato in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 legge 555 del 1912, alla figlia madre dell'odierno ricorrente. Persona_3
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Consolati di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'attore è cittadino italiano jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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