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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 682/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2 febbraio 2025 promossa d a
OGGETTO:
titolare dell'impresa individuale Parte_1
Assicurazione contro denominata “ , rappresentata e difesa dall'avv. BARBIERI CP_1 infortuni SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 41 46100
MANTOVA presso il difensore avv. BARBIERI SAVERIO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. ARBOSTI MAURO, Controparte_2
elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 8 BRESCIA presso il difensore avv. ARBOSTI MAURO, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova del 5.6.2023
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di , titolare di impresa individuale di toelettatura Parte_1
per cani, di condanna di al pagamento dell'indennizzo previsto CP_2
nella polizza stipulata con la convenuta contro gli infortuni e condannava l'attrice alla rifusione delle spese.
Argomentava il tribunale che la lesione meniscale rilevata strumentalmente era da ascriversi ad una preesistente condizione degenerativa a carico di tale distretto anatomico sicchè, a norma dell'art. 23 delle Condizioni Generali di
Polizza, non era dovuto alcun indennizzo.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 5 L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Ctu sulle quali il primo giudice aveva fondato il suo convincimento.
Il Ctu, rifacendosi agli esiti della RMN , che aveva rilevato che la “
fessurazione del menisco mediale” era stata determinata da “ fatti
degenerativi”, aveva erroneamente equiparato questi ultimi all'esistenza di una patologia pregressa.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui aveva escluso l'indennizzabilità ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni di Polizza che,
in caso di patologia pregresse prevedeva l'indennizzabilità “delle conseguenze
che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una
persona fisicamente sana”.
L'appello è infondato.
Mette conto evidenziare che la meniscopatia degenrativa, diagnosticata all'appellante, costituisce una vera e propria patologia che consiste nell'usura e nella disidratazione dei menischi.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, nella risonanza magnetica cui l'appellante si era sottoposta tre giorni dopo essere caduta veniva rilevata una lesione meniscale,
conseguenza di una preesistente condizione degenerativa, ma non la presenza di fatti acuti riconducibili all'infortunio.
Esclusa la rilevanza dell'infortunio sul distretto anatomico interessato, in quanto la fessurazione meniscale era da ascriversi ad una patologia pregressa e non alla caduta a terra, correttamente il primo giudice ne ha escluso l'Indennizzabilità, a norma dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Polizza, in quanto se il medesimo infortunio fosse occorso a persona non affetta da meniscopatia degenerativa esso non avrebbe inciso in alcun modo sul distretto anatomico dell'appellante.
L'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Si accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 4 di 5 condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 682/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2 febbraio 2025 promossa d a
OGGETTO:
titolare dell'impresa individuale Parte_1
Assicurazione contro denominata “ , rappresentata e difesa dall'avv. BARBIERI CP_1 infortuni SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 41 46100
MANTOVA presso il difensore avv. BARBIERI SAVERIO, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 5 rappresentata e difesa dall'avv. ARBOSTI MAURO, Controparte_2
elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 8 BRESCIA presso il difensore avv. ARBOSTI MAURO, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova del 5.6.2023
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Mantova respingeva la domanda di , titolare di impresa individuale di toelettatura Parte_1
per cani, di condanna di al pagamento dell'indennizzo previsto CP_2
nella polizza stipulata con la convenuta contro gli infortuni e condannava l'attrice alla rifusione delle spese.
Argomentava il tribunale che la lesione meniscale rilevata strumentalmente era da ascriversi ad una preesistente condizione degenerativa a carico di tale distretto anatomico sicchè, a norma dell'art. 23 delle Condizioni Generali di
Polizza, non era dovuto alcun indennizzo.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 5 L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 2 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il Ctu sulle quali il primo giudice aveva fondato il suo convincimento.
Il Ctu, rifacendosi agli esiti della RMN , che aveva rilevato che la “
fessurazione del menisco mediale” era stata determinata da “ fatti
degenerativi”, aveva erroneamente equiparato questi ultimi all'esistenza di una patologia pregressa.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui aveva escluso l'indennizzabilità ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni di Polizza che,
in caso di patologia pregresse prevedeva l'indennizzabilità “delle conseguenze
che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una
persona fisicamente sana”.
L'appello è infondato.
Mette conto evidenziare che la meniscopatia degenrativa, diagnosticata all'appellante, costituisce una vera e propria patologia che consiste nell'usura e nella disidratazione dei menischi.
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, nella risonanza magnetica cui l'appellante si era sottoposta tre giorni dopo essere caduta veniva rilevata una lesione meniscale,
conseguenza di una preesistente condizione degenerativa, ma non la presenza di fatti acuti riconducibili all'infortunio.
Esclusa la rilevanza dell'infortunio sul distretto anatomico interessato, in quanto la fessurazione meniscale era da ascriversi ad una patologia pregressa e non alla caduta a terra, correttamente il primo giudice ne ha escluso l'Indennizzabilità, a norma dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Polizza, in quanto se il medesimo infortunio fosse occorso a persona non affetta da meniscopatia degenerativa esso non avrebbe inciso in alcun modo sul distretto anatomico dell'appellante.
L'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria),
oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
Si accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello; pagina 4 di 5 condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 5 di 5