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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2024, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 769/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 23/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI GREGORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2 CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 28/09/1963, rappresentato e difeso dall'avv. GENCARELLI ANGELO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti in fase presidenziale
Con ricorso depositato il 22.3.2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20.04.2005 con , trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Cassano All'Ionio (anno 2005, numero 3, parte I) ha dedotto che:
− dalla loro unione nasceva una figlia, , nata a [...] il Persona_1
24.01.2007 e residente in [...], ivi domiciliata di fatto alla via Camogli n. 22 (C.F.: ); C.F._3
− la figlia non veniva legalmente riconosciuta dal padre e veniva riconosciuta dalla sola madre ed acquisiva il cognome materno;
− la ricorrente a causa del carattere aggressivo del resistente ritornava nel suo Paese prima della nascita della minore;
− nell'anno 2011 la ricorrente ritornava a vivere con il coniuge in Italia unitamente alla minore;
− il resistente perpetrava maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia sottoforma di minacce e ingiurie, facendo uso di sostanze alcoliche, fino a rendersi autore di violenza sessuale a danno della minore;
Pag. 2 di 8
− in data 26.2.2021 la ricorrente presentava denuncia-querela contro il resistente da cui conseguiva l'apertura del procedimento penale R.G.N.R. n. 803/2021 per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale ai danni della figlia minore;
− nell'ambito del suddetto procedimento veniva emanata nei confronti del la CP_1 misura cautelare della custodia in carcere;
− la ricorrente veniva costretta ad allontanarsi alla fine del mese di febbraio e, a seguito della denuncia, la stessa e la minore trovavano accoglienza in una casa protetta per vittime di violenza;
− in virtù di quanto sopra, veniva meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
− la ricorrente non percepisce alcun reddito, è disoccupata ed in attesa di trovare occupazione, mentre il resistente lavorava da anni in qualità di primo ufficiale sulle navi mercantili percependo un reddito sconosciuto nell'esatto ammontare alla ricorrente. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: “- fissare udienza per la comparizione dei coniugi, innanzi a sé, secondo quanto previsto dall'art. 706 c.p.c., con invito alla parte resistente a depositare in cancelleria, nel temine ritenuto, memoria difensiva con ordine di deposito dei modelli fiscali degli ultimi anni;
- esperire a tale udienza il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, e in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando al resistente la casa adibita a residenza coniugale;
-porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento della moglie, un assegno mensile dell'importo di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese”. Con comparsa depositata in data 28.9.2021 si è costituito in giudizio
[...]
deducendo che: Controparte_1
− il resistente rispettava gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contributo ai bisogni della famiglia;
− la condotta della resistente era contraddistinta da tradimenti con altri uomini, abbandoni della casa coniugale e calunnie, sfociate nel procedimento penale che portava all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del resistente;
− la ricorrente abbandonava il marito all'ottavo mese di gravidanza, per recarsi nel suo Paese di origine, dove nasceva la figlia a cui veniva attribuito il cognome materno;
− la minore , anche se nata in [...] e con il solo cognome Persona_2 materno, deve considerarsi figlia legittima e non necessitava alcun riconoscimento da parte del padre perché nata in [...] matrimonio;
− la minore tornava in Italia stabilmente nell'autunno del 2013 assieme alla madre e per precisa volontà di quest'ultima;
− il resistente considerava la minore come sua figlia ‒ nonostante gli anni Persona_2 trascorsi dalla stessa in Romania con la madre ‒ e provvedeva all'educazione, al mantenimento e all'istruzione della medesima (tanto da provvedere, recentemente, all'iscrizione della minore presso il Liceo Classico G. Colosimo di Corigliano), costruendo un buon rapporto con la figlia;
− il resistente riusciva, dopo diversi anni, ad avviare la pratica di trascrizione e correzione del cognome ai sensi dell'art. 98, comma 2 del d.P.R. 396/2000;
− la ricorrente, con la quale la minore trascorreva la maggior parte del tempo, data l'assenza per ragioni lavorative del condizionava la minore utilizzandola con CP_1 la finalità di calunniare il resistente;
− il resistente scontava la misura cautelare nella casa circondariale di Castrovillari dal 08.03.2021 al 25.03.2021, data in cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro sostituiva Pag. 3 di 8
la suddetta misura con gli arresti domiciliari eseguiti in Marcellina;
dal 18.6.2021 la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella del divieto di avvicinamento e comunicazione con la e e del divieto di Parte_1 Persona_1 dimora in Calabria;
− il procedimento penale nei confronti del resistente si trovava nella fase delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio e veniva disposta la perizia psicopatologica e psicologica nei confronti della minore;
− all'interno del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, instaurato a seguito di ricorso ex artt. 333-336 c.c. e 609 decies c.p. presentato dal P.M., con decreto provvisorio del 26.3.2021, veniva disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali di Corigliano-Rossano, la nomina di un curatore speciale e la collocazione della minore con la madre in una struttura protetta;
− a seguito dei suddetti accadimenti, il resistente vedeva aggravarsi le proprie condizioni di salute ed economiche con la perdita del posto di lavoro;
− la separazione deve addebitarsi alla ricorrente e nell'interesse della minore va disposto l'affidamento esclusivo della minore al resistente. Tanto premesso, il resistente ha chiesto a questo Tribunale di: “- in via preliminare: in ragione del divieto di dimora in Calabria disposto dal GIP di Castrovillari in capo a CP_1
con ordinanza del 18 Giugno 2021 e la conseguente impossibilità di comparire
[...] all'odierna udienza, fissare una nuova comparizione delle parti autorizzando il resistente alla produzione di documentazione probatoria e fiscale;
- esperire alla predetta udienza il tentativo di conciliazione emettere e, in caso di esito negativo dello stesso, autorizzare le parti a vivere separate;
- disporre, previa valutazione della capacità genitoriale delle parti, da valutarsi anche a mezzo di CTU, in via provvisoria e urgente l'affidamento esclusivo della minore al padre;
- rimettere le Persona_2 Controparte_1 parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del Giudizio ove, salva ogni facoltà di legge, si chiede a questo On.le Tribunale di Castrovillari di volere: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla ricorrente;
Parte_1
- confermare/disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_2
; - con vittoria di spese e onorari di causa e con ogni altro Controparte_1 provvedimento di legge”. All'esito dell'udienza del 17.11.2021, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno. 2) dispone che corrisponda Controparte_1 un assegno mensile di € 150 quale contributo per il mantenimento del coniuge, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat”. Il giudizio, dunque, è proseguito dinanzi al G.I. Nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere, né le parti hanno inteso depositare le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia Pag. 4 di 8
cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3. Le domande di addebito della separazione
Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione.
La ricorrente ha fondato la propria domanda sui seguenti comportamenti posti in essere dal coniuge e che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza: a) condotta maltrattante, lesiva e molesta del ei confronti della ricorrente e della minore;
CP_1
b) uso di sostanze alcoliche.
Il resistente ha fondato la propria domanda sui seguenti comportamenti posti in essere dal coniuge e che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza: a) ripetuti tradimenti con altri uomini;
b) abbandoni della casa coniugale. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n° 14840). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. Giova altresì rammentare che l'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n. 287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Pag. 5 di 8
Il giudice civile, comunque, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016).
Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Ciò posto, non è controverso tra le parti che la convivenza sia cessata a seguito dell'applicazione al della misura cautelare della custodia cautelare in carcere CP_1 eseguita nel mese di Marzo del 2021, poi, sostituita dagli arresti domiciliari e, infine, ulteriormente sostituita il 18 giugno 2021 con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la ricorrente e la minore Parte_1 [...]
, con divieto di dimora in Calabria (cfr. verbale di udienza del 18.6.2021 dinanzi Persona_2 al GIP nel procedimento n. 803/2021 R.G.N.R. e n. 712/2021 R.G.I.P.). Nell'ambito del procedimento penale n. 803/2021 R.G.N.R., dal quale conseguivano i predetti provvedimenti cautelari, in particolare, il risultava indagato per il delitto di CP_1 maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della minore, nonché per il delitto di violenza sessuale nei confronti della minore . Persona_2
Il processo penale, poi, instauratosi non ha avuto ancora esito. È altresì pacifico che, prima ancora della nascita della minore, nell'anno 2006, la ricorrente tornava nel proprio paese di origine ove dava alla luce la figlia nel 2007. Solo nel 2011, dunque, dopo anni dalla cessazione della convivenza la ricorrente tornava a vivere con il resistente.
Tanto premesso, va accolta la domanda di addebito della separazione formulata della ricorrente. Nella specie dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, nonché dal verbale di ispezione (del 26.2.2021) e dal verbale di accertamenti irrepetibili (del 2.4.2021), è emerso che il deteneva CP_1 plurime fotografie della minore nel momento in cui si trovava in bagno, con i pantaloni abbassati e con le parti intime completamente esposte. La circostanza, già esposta dalla minore in sede di incidente probatorio, ha trovato riscontro nell'acquisizione di tali immagini risultante dai citati verbali. La detenzione da parte del di una serie di fotografie – almeno 26 – raffiguranti la CP_1 minore nuda all'interno del bagno evocano l'esistenza di clima di pressione e controllo del nei confronti delle persone dallo stesso ritenute propri familiari. È lo stesso CP_1
infatti, ad assumere di essere il padre biologico della minore . CP_1 Persona_2
Prima ancora e in disparte dagli esiti del giudizio penale, infatti, tale circostanza evidenzia una palese contrarietà ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ad ulteriore riscontro di tale contesto di degrado della situazione familiare, vengono in rilievo le dichiarazioni della minore rese in sede di incidente probatorio, la quale riferiva Per_ che lei è la madre venivano offese dal che la stessa era stata aggredita dal CP_1 resistente – anche con un coltello -, e che il la spiava e le aveva toccato le parti CP_1 intime.
Tali elementi considerati unitamente al carattere generico delle difese del alla CP_1 gravità dei fatti ascritti al resistente, accompagnati dall'applicazione di misure cautelari, Pag. 6 di 8
rassegnano l'esistenza all'interno del nucleo familiare di un contesto di degrado delle relazioni della coppia ascrivibile alla condotta del CP_1 Nulla è, invece, stato provato dalla ricorrente sull'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di addebito formulata in modo generico dal resistente, il quale non ha offerto alcun sostegno probatorio rispetto alle condotte di tradimenti (“ripetuti”) della resistente ed allontanamenti dalla casa familiare. Di fatto, l'unico allontanamento alle quali le parti hanno fatto riferimento è quello intercorso nel periodo 2006-2011, all'esito del quale le parti hanno ripreso la convivenza sino al 2021, sicchè alcuna situazione di intollerabilità della convivenza può ascriversi a tale condotta, essendo onere del ricorrente individuare delle condotte successive alla ripresa dell'unione e tali da incidere causalmente sulla sua cessazione (arg. da Cass. Civ. n. 11523/1990). In definitiva, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c., con addebito esclusivo al resistente.
4. L'affidamento della minore. Vanno rigettate le reciproche domande di affido esclusivo proposte dalle parti in relazione alla minore . Persona_2
Di fatto, dall'atto di nascita della minore e dal certificato di nascita – prodotti su richiesta del G.I. – non risulta che sia nata in [...] matrimonio. Persona_2 Il resistente fonda la propria domanda di affidamento sulla disciplina dell'art. 231 c.c.. Tuttavia, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, da tempo, ha ritenuto che la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. operi quando dall'atto di nascita il minore risulti figlio di donna coniugata e non in conseguenza del solo fatto del concepimento da donna coniugata in costanza di matrimonio (Cass. 1925/1963, Cass. 583/1953, Cass.
2006/1949, Cass. 914/1949). Dunque, l'art. 231 c.c., a norma del quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio, fissa una presunzione legale integrativa delle risultanze dell'atto di nascita, che ha valore determinante in ordine all'attribuzione dello status (Cass. 3184/1987). Dunque, sebbene la nascita della minore sia avvenuta in coincidenza dell'esistenza del rapporto matrimoniale tra le parti, la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c., non può operare per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio concepito o nato durante il matrimonio (Cass.
8059/1997, Cass. 13777/2002). Alla luce di quanto sopra, alcuna pronuncia in ordine all'affidamento della minore ed al contributo economico al suo mantenimento può essere adottata dal Tribunale.
5. La domanda di mantenimento L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017).
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge Pag. 7 di 8
beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del
2010). Ciò posto, quanto alle condizioni reddituali di parte ricorrente, la stessa ha dedotto di non avere lavoro ed in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver lavorato in un bar per sei mesi.
Al ricorso introduttivo, inoltre, risulta allegata solo una autocertificazione dalla richiedente, la quale dichiara di non aver percepito alcun reddito nel 2019 e nel 2020. Il resistente, invece, lavoratore marittimo prima del licenziamento (cfr. doc. allegata), ha dedotto di essere stato licenziato dal precedente impiego.
Orbene, la domanda di assegno va rigettata.
La ricorrente, infatti, anche nel corso del giudizio, non ha offerto alcuna prova circa la propria condizione patrimoniale e reddituale, limitandosi ad assumere di non aver alcun reddito, limitandosi a fondare la propria richiesta di assegno sul fatto che il resistente era lavoratore nel settore marittimo.
Tuttavia, come sopra evidenziato, entrambe le parti risulterebbero prive di occupazione e non sono stati tempestivamente dedotti ulteriori elementi di differenziazione della situazione reddituale delle parti. Per l'effetto, la domanda va rigettata.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1 Controparte_1 Pag. 8 di 8
come sopra generalizzati, con addebito esclusivo della separazione
[...]
Controparte_1
B. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento proposta da Parte_1
;
[...]
C. RIGETTA la domanda riconvenzionale di ADDEBITO proposta da
[...]
Controparte_1
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 769/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 23/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI GREGORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2 CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 28/09/1963, rappresentato e difeso dall'avv. GENCARELLI ANGELO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti in fase presidenziale
Con ricorso depositato il 22.3.2021, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 20.04.2005 con , trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Cassano All'Ionio (anno 2005, numero 3, parte I) ha dedotto che:
− dalla loro unione nasceva una figlia, , nata a [...] il Persona_1
24.01.2007 e residente in [...], ivi domiciliata di fatto alla via Camogli n. 22 (C.F.: ); C.F._3
− la figlia non veniva legalmente riconosciuta dal padre e veniva riconosciuta dalla sola madre ed acquisiva il cognome materno;
− la ricorrente a causa del carattere aggressivo del resistente ritornava nel suo Paese prima della nascita della minore;
− nell'anno 2011 la ricorrente ritornava a vivere con il coniuge in Italia unitamente alla minore;
− il resistente perpetrava maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia sottoforma di minacce e ingiurie, facendo uso di sostanze alcoliche, fino a rendersi autore di violenza sessuale a danno della minore;
Pag. 2 di 8
− in data 26.2.2021 la ricorrente presentava denuncia-querela contro il resistente da cui conseguiva l'apertura del procedimento penale R.G.N.R. n. 803/2021 per i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale ai danni della figlia minore;
− nell'ambito del suddetto procedimento veniva emanata nei confronti del la CP_1 misura cautelare della custodia in carcere;
− la ricorrente veniva costretta ad allontanarsi alla fine del mese di febbraio e, a seguito della denuncia, la stessa e la minore trovavano accoglienza in una casa protetta per vittime di violenza;
− in virtù di quanto sopra, veniva meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
− la ricorrente non percepisce alcun reddito, è disoccupata ed in attesa di trovare occupazione, mentre il resistente lavorava da anni in qualità di primo ufficiale sulle navi mercantili percependo un reddito sconosciuto nell'esatto ammontare alla ricorrente. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: “- fissare udienza per la comparizione dei coniugi, innanzi a sé, secondo quanto previsto dall'art. 706 c.p.c., con invito alla parte resistente a depositare in cancelleria, nel temine ritenuto, memoria difensiva con ordine di deposito dei modelli fiscali degli ultimi anni;
- esperire a tale udienza il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, e in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnando al resistente la casa adibita a residenza coniugale;
-porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento della moglie, un assegno mensile dell'importo di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese”. Con comparsa depositata in data 28.9.2021 si è costituito in giudizio
[...]
deducendo che: Controparte_1
− il resistente rispettava gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e contributo ai bisogni della famiglia;
− la condotta della resistente era contraddistinta da tradimenti con altri uomini, abbandoni della casa coniugale e calunnie, sfociate nel procedimento penale che portava all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del resistente;
− la ricorrente abbandonava il marito all'ottavo mese di gravidanza, per recarsi nel suo Paese di origine, dove nasceva la figlia a cui veniva attribuito il cognome materno;
− la minore , anche se nata in [...] e con il solo cognome Persona_2 materno, deve considerarsi figlia legittima e non necessitava alcun riconoscimento da parte del padre perché nata in [...] matrimonio;
− la minore tornava in Italia stabilmente nell'autunno del 2013 assieme alla madre e per precisa volontà di quest'ultima;
− il resistente considerava la minore come sua figlia ‒ nonostante gli anni Persona_2 trascorsi dalla stessa in Romania con la madre ‒ e provvedeva all'educazione, al mantenimento e all'istruzione della medesima (tanto da provvedere, recentemente, all'iscrizione della minore presso il Liceo Classico G. Colosimo di Corigliano), costruendo un buon rapporto con la figlia;
− il resistente riusciva, dopo diversi anni, ad avviare la pratica di trascrizione e correzione del cognome ai sensi dell'art. 98, comma 2 del d.P.R. 396/2000;
− la ricorrente, con la quale la minore trascorreva la maggior parte del tempo, data l'assenza per ragioni lavorative del condizionava la minore utilizzandola con CP_1 la finalità di calunniare il resistente;
− il resistente scontava la misura cautelare nella casa circondariale di Castrovillari dal 08.03.2021 al 25.03.2021, data in cui il Tribunale del Riesame di Catanzaro sostituiva Pag. 3 di 8
la suddetta misura con gli arresti domiciliari eseguiti in Marcellina;
dal 18.6.2021 la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella del divieto di avvicinamento e comunicazione con la e e del divieto di Parte_1 Persona_1 dimora in Calabria;
− il procedimento penale nei confronti del resistente si trovava nella fase delle indagini preliminari e dell'incidente probatorio e veniva disposta la perizia psicopatologica e psicologica nei confronti della minore;
− all'interno del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, instaurato a seguito di ricorso ex artt. 333-336 c.c. e 609 decies c.p. presentato dal P.M., con decreto provvisorio del 26.3.2021, veniva disposto l'affidamento della minore ai servizi sociali di Corigliano-Rossano, la nomina di un curatore speciale e la collocazione della minore con la madre in una struttura protetta;
− a seguito dei suddetti accadimenti, il resistente vedeva aggravarsi le proprie condizioni di salute ed economiche con la perdita del posto di lavoro;
− la separazione deve addebitarsi alla ricorrente e nell'interesse della minore va disposto l'affidamento esclusivo della minore al resistente. Tanto premesso, il resistente ha chiesto a questo Tribunale di: “- in via preliminare: in ragione del divieto di dimora in Calabria disposto dal GIP di Castrovillari in capo a CP_1
con ordinanza del 18 Giugno 2021 e la conseguente impossibilità di comparire
[...] all'odierna udienza, fissare una nuova comparizione delle parti autorizzando il resistente alla produzione di documentazione probatoria e fiscale;
- esperire alla predetta udienza il tentativo di conciliazione emettere e, in caso di esito negativo dello stesso, autorizzare le parti a vivere separate;
- disporre, previa valutazione della capacità genitoriale delle parti, da valutarsi anche a mezzo di CTU, in via provvisoria e urgente l'affidamento esclusivo della minore al padre;
- rimettere le Persona_2 Controparte_1 parti innanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del Giudizio ove, salva ogni facoltà di legge, si chiede a questo On.le Tribunale di Castrovillari di volere: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla ricorrente;
Parte_1
- confermare/disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre Persona_2
; - con vittoria di spese e onorari di causa e con ogni altro Controparte_1 provvedimento di legge”. All'esito dell'udienza del 17.11.2021, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno. 2) dispone che corrisponda Controparte_1 un assegno mensile di € 150 quale contributo per il mantenimento del coniuge, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat”. Il giudizio, dunque, è proseguito dinanzi al G.I. Nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere, né le parti hanno inteso depositare le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia Pag. 4 di 8
cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3. Le domande di addebito della separazione
Le parti hanno formulato entrambe richiesta di addebito della separazione.
La ricorrente ha fondato la propria domanda sui seguenti comportamenti posti in essere dal coniuge e che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza: a) condotta maltrattante, lesiva e molesta del ei confronti della ricorrente e della minore;
CP_1
b) uso di sostanze alcoliche.
Il resistente ha fondato la propria domanda sui seguenti comportamenti posti in essere dal coniuge e che avrebbero causato l'intollerabilità della convivenza: a) ripetuti tradimenti con altri uomini;
b) abbandoni della casa coniugale. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, e cioè, che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2006, n° 14840). Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2001, n° 14162). Ai fini dell'addebito della separazione, in altri termini, deve risultare che la frattura del rapporto coniugale - intesa come crisi della unione tra i coniugi - siano riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio oggetto di contestazione (obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione, di coabitazione, ecc.), quali indefettibili conseguenze della condotta trasgressiva di uno o di entrambi i coniugi. Deve quindi emergere dagli atti la presenza di un autentico rapporto di causalità tra questo comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, fino ad allora inesistente. Solo nel caso in cui si raggiunga la prova che la inosservanza di tali obblighi sia stata la causa (esclusiva o prevalente) della frattura del rapporto, e non che questa sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa, dovrà pronunciarsi la separazione con addebito, non avendo alcuna rilevanza le condotte trasgressive successive, o comunque conseguenti, al verificarsi di una situazione di insostenibilità della convivenza in atto. Giova altresì rammentare che l'autonomia e la separazione dei procedimenti, cui è improntata la vigente disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, postulano che, al di fuori delle ipotesi di sospensione necessaria e delle altre previste dagli artt. 651 c.p.p. e segg., aventi carattere derogatorio, il processo civile, anche se riguardante un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che costituiscono oggetto di un giudizio penale, prosegua il suo corso senza essere influenzato da quest'ultimo; ma il giudice civile, pur potendo utilizzare gli elementi di prova acquisiti in sede penale, è necessario che accerti autonomamente i fatti con pienezza di cognizione, sottoponendoli al proprio vaglio critico, senza essere vincolato dalle soluzioni e dalle qualificazioni adottate dal giudice penale (cfr. Cass. Civ. n. 17316 del 2018 e Cass. Civ. n. 287 del 2016; Cass. Civ. n. 4758 del 2015). Pag. 5 di 8
Il giudice civile, comunque, per formare il proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche gli elementi di prova raccolti in sede di un procedimento penale e, segnatamente, anche le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, assurgendo gli stessi ad indizi che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. Civ. n. 2168 del 2013; Cass. Civ. n. 1948 del 2016).
Né può ipotizzarsi una lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, dal momento che quest'ultima può, in quel giudizio, contestare la legittima effettuazione ed il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Ciò posto, non è controverso tra le parti che la convivenza sia cessata a seguito dell'applicazione al della misura cautelare della custodia cautelare in carcere CP_1 eseguita nel mese di Marzo del 2021, poi, sostituita dagli arresti domiciliari e, infine, ulteriormente sostituita il 18 giugno 2021 con la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la ricorrente e la minore Parte_1 [...]
, con divieto di dimora in Calabria (cfr. verbale di udienza del 18.6.2021 dinanzi Persona_2 al GIP nel procedimento n. 803/2021 R.G.N.R. e n. 712/2021 R.G.I.P.). Nell'ambito del procedimento penale n. 803/2021 R.G.N.R., dal quale conseguivano i predetti provvedimenti cautelari, in particolare, il risultava indagato per il delitto di CP_1 maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della minore, nonché per il delitto di violenza sessuale nei confronti della minore . Persona_2
Il processo penale, poi, instauratosi non ha avuto ancora esito. È altresì pacifico che, prima ancora della nascita della minore, nell'anno 2006, la ricorrente tornava nel proprio paese di origine ove dava alla luce la figlia nel 2007. Solo nel 2011, dunque, dopo anni dalla cessazione della convivenza la ricorrente tornava a vivere con il resistente.
Tanto premesso, va accolta la domanda di addebito della separazione formulata della ricorrente. Nella specie dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di incidente probatorio, nonché dal verbale di ispezione (del 26.2.2021) e dal verbale di accertamenti irrepetibili (del 2.4.2021), è emerso che il deteneva CP_1 plurime fotografie della minore nel momento in cui si trovava in bagno, con i pantaloni abbassati e con le parti intime completamente esposte. La circostanza, già esposta dalla minore in sede di incidente probatorio, ha trovato riscontro nell'acquisizione di tali immagini risultante dai citati verbali. La detenzione da parte del di una serie di fotografie – almeno 26 – raffiguranti la CP_1 minore nuda all'interno del bagno evocano l'esistenza di clima di pressione e controllo del nei confronti delle persone dallo stesso ritenute propri familiari. È lo stesso CP_1
infatti, ad assumere di essere il padre biologico della minore . CP_1 Persona_2
Prima ancora e in disparte dagli esiti del giudizio penale, infatti, tale circostanza evidenzia una palese contrarietà ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ad ulteriore riscontro di tale contesto di degrado della situazione familiare, vengono in rilievo le dichiarazioni della minore rese in sede di incidente probatorio, la quale riferiva Per_ che lei è la madre venivano offese dal che la stessa era stata aggredita dal CP_1 resistente – anche con un coltello -, e che il la spiava e le aveva toccato le parti CP_1 intime.
Tali elementi considerati unitamente al carattere generico delle difese del alla CP_1 gravità dei fatti ascritti al resistente, accompagnati dall'applicazione di misure cautelari, Pag. 6 di 8
rassegnano l'esistenza all'interno del nucleo familiare di un contesto di degrado delle relazioni della coppia ascrivibile alla condotta del CP_1 Nulla è, invece, stato provato dalla ricorrente sull'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di addebito formulata in modo generico dal resistente, il quale non ha offerto alcun sostegno probatorio rispetto alle condotte di tradimenti (“ripetuti”) della resistente ed allontanamenti dalla casa familiare. Di fatto, l'unico allontanamento alle quali le parti hanno fatto riferimento è quello intercorso nel periodo 2006-2011, all'esito del quale le parti hanno ripreso la convivenza sino al 2021, sicchè alcuna situazione di intollerabilità della convivenza può ascriversi a tale condotta, essendo onere del ricorrente individuare delle condotte successive alla ripresa dell'unione e tali da incidere causalmente sulla sua cessazione (arg. da Cass. Civ. n. 11523/1990). In definitiva, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c., con addebito esclusivo al resistente.
4. L'affidamento della minore. Vanno rigettate le reciproche domande di affido esclusivo proposte dalle parti in relazione alla minore . Persona_2
Di fatto, dall'atto di nascita della minore e dal certificato di nascita – prodotti su richiesta del G.I. – non risulta che sia nata in [...] matrimonio. Persona_2 Il resistente fonda la propria domanda di affidamento sulla disciplina dell'art. 231 c.c.. Tuttavia, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, da tempo, ha ritenuto che la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c. operi quando dall'atto di nascita il minore risulti figlio di donna coniugata e non in conseguenza del solo fatto del concepimento da donna coniugata in costanza di matrimonio (Cass. 1925/1963, Cass. 583/1953, Cass.
2006/1949, Cass. 914/1949). Dunque, l'art. 231 c.c., a norma del quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio, fissa una presunzione legale integrativa delle risultanze dell'atto di nascita, che ha valore determinante in ordine all'attribuzione dello status (Cass. 3184/1987). Dunque, sebbene la nascita della minore sia avvenuta in coincidenza dell'esistenza del rapporto matrimoniale tra le parti, la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c., non può operare per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio concepito o nato durante il matrimonio (Cass.
8059/1997, Cass. 13777/2002). Alla luce di quanto sopra, alcuna pronuncia in ordine all'affidamento della minore ed al contributo economico al suo mantenimento può essere adottata dal Tribunale.
5. La domanda di mantenimento L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Pertanto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 12196/2017).
Va poi osservato che in tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge Pag. 7 di 8
beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione. È infatti notorio che la scissione del nucleo familiare riduce anche le possibilità economiche dei coniugi, poiché si perdono quelle economie di scala, in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse, e gli altri risparmi connessi a consuetudini di vita comune. Per l'effetto, l'obiettivo della conservazione dello stesso tenore di vita va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, comma 2, c.c. (v. tra le tante sul punto Cass. civ., n. 9878/2006).
Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. 4764/2007; Cass. 6541/2002). L'insufficienza o mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l'onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi sufficienti al suo mantenimento, ancorchè non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando i beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della pretesa (arg. da Cass. n. 17134/2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. Civ. n. 21649 del
2010). Ciò posto, quanto alle condizioni reddituali di parte ricorrente, la stessa ha dedotto di non avere lavoro ed in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver lavorato in un bar per sei mesi.
Al ricorso introduttivo, inoltre, risulta allegata solo una autocertificazione dalla richiedente, la quale dichiara di non aver percepito alcun reddito nel 2019 e nel 2020. Il resistente, invece, lavoratore marittimo prima del licenziamento (cfr. doc. allegata), ha dedotto di essere stato licenziato dal precedente impiego.
Orbene, la domanda di assegno va rigettata.
La ricorrente, infatti, anche nel corso del giudizio, non ha offerto alcuna prova circa la propria condizione patrimoniale e reddituale, limitandosi ad assumere di non aver alcun reddito, limitandosi a fondare la propria richiesta di assegno sul fatto che il resistente era lavoratore nel settore marittimo.
Tuttavia, come sopra evidenziato, entrambe le parti risulterebbero prive di occupazione e non sono stati tempestivamente dedotti ulteriori elementi di differenziazione della situazione reddituale delle parti. Per l'effetto, la domanda va rigettata.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio possono compensarsi in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1 Controparte_1 Pag. 8 di 8
come sopra generalizzati, con addebito esclusivo della separazione
[...]
Controparte_1
B. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento proposta da Parte_1
;
[...]
C. RIGETTA la domanda riconvenzionale di ADDEBITO proposta da
[...]
Controparte_1
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2024
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò