Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente il tenore di vita precedente viene desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto che il forte squilibrio tra l'entità dello stipendio percepito dalla ex moglie e quello dell'ex marito rendevano evidente la non titolarità da parte della prima - una volta venuto meno l'apporto delle entrate del coniuge - di mezzi adeguati, tenuto altresì conto della circostanza dell'attribuzione, ad opera della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, all'ex marito, del gratuito godimento della casa di proprietà della donna, così privata della opportunità di trarre un profitto dalla locazione di detto immobile. Al riguardo la Corte territoriale aveva altresì ritenuto che non potesse avere alcuna incidenza, per converso, l'assegnazione, alla stessa, affidataria del figlio minore, della casa coniugale, di proprietà dell'ex marito.)
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6541 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Presidente -
Dott. IA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE IA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRITANNIA 13, presso l'avvocato STEFANO MACCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANUELA DA RUOS, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AV IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso l'avvocato MAURIZIO CALÒ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MANILDO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1317/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Da Ruos che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Calò che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 luglio - 5 ottobre 1998 il Tribunale di Padova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra AR NE e RI TT, dettava i provvedimenti relativi all'onere di mantenimento del figlio minore IU a carico del padre e rigettava la domanda della NE di attribuzione dell'assegno divorzile.
L'appello proposto dalla NE avverso quest'ultima statuizione era accolto dalla Corte di Appello di Venezia, che con sentenza del 12 luglio - 14 settembre 1999 poneva a carico del TT l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di L. 700.000, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Osservava in motivazione la Corte territoriale che la NE, pur disponendo di mezzi sufficienti per le ordinarie esigenze esistenziali, aveva subito in conseguenza del divorzio un evidente deterioramento del precedente tenore di vita, anche per effetto dell'assegnazione al marito dell'alloggio di sua esclusiva proprietà, che ben avrebbe potuto cedere in locazione, traendone un reddito pari a L. 700.000. Riteneva pertanto che l'imposizione al TT dell'obbligo di pagamento della corrispondente somma a titolo di assegno divorzile costituisse misura idonea a riequilibrare la situazione economica tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TT deducendo due motivi. Resiste con controricorso la NE. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio sia necessario comparare le condizioni economiche delle parti e ricercare un ragionevole equilibrio al fine di tutelare il coniuge che per effetto dello scioglimento del vincolo abbia subito un apprezzabile deterioramento del proprio tenore di vita, atteso che l'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo riformato dalla legge n. 74 del 1987, attribuendo all'assegno natura eminentemente assistenziale, richiede la mancanza di mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive, e prevede l'applicazione dei criteri indicati nella stessa norma solo in via suppletiva. Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, ancorando l'attribuzione dell'assegno al rilievo che l'alloggio di esclusiva proprietà della NE era stato assegnato all'ex coniuge, è incorsa in ultrapetizione, atteso che detta assegnazione, concordata in sede di separazione consensuale, non era mai stata posta in discussione nel giudizio di divorzio, ritenendo la stessa NE più vantaggioso l'utilizzo della casa coniugale. Si aggiunge che la medesima Corte ha contraddittoriamente omesso di valutare il contenuto patrimoniale dell'assegnazione alla NE della casa coniugale, di proprietà del ricorrente, di valore assai superiore a quello dell'immobile abitato dal TT e potenzialmente produttiva di un reddito molto più elevato.
Si osserva ancora che affermando che la NE aveva subito un deterioramento del precedente tenore di vita la Corte di merito non ha considerato le numerose circostanze in fatto prospettate dal TT ed esaminate dal primo giudice e la documentazione fiscale prodotta, tali da indurre ad una diversa soluzione della controversia.
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati.
Ed invero la Corte di Appello, nel riformare sul punto la sentenza del primo giudice, ha puntualmente applicato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio (v. per tutte, di recente, Cass. 2001 n. 7541; 2000 n. 15055; 2000 n. 8225; 2000 n. 5582; 2000 n. 3101; 2000 n. 2662; 1999 n. 12729; 1999 n. 12182; 1999 n. 10260;
1999 n. 8183; 1999 n. 6307). Ai fini di tale accertamento la medesima Corte ha implicitamente, ma chiaramente e correttamente desunto il tenore di vita precedente dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, ed ha quindi rilevato che il forte squilibrio tra l'entità dello stipendio percepito dalla NE e quello del TT rendeva evidente la non titolarità da parte della prima, una volta venuto meno l'apporto delle entrate del marito, di "mezzi adeguati" intesi nel senso sopra precisato.
La medesima Corte ha altresì legittimamente considerato, nel valutare la situazione economico - patrimoniale delle parti, la circostanza che la sentenza dei primi giudici - non impugnata sul punto - aveva attribuito al TT il gratuito godimento della casa di proprietà della NE e che di conseguenza quest'ultima era stata privata della opportunità di trarre un profitto dalla locazione di detto immobile.
È bensì vero che la Corte territoriale, nell'ancorare l'ammontare dell'assegno di divorzio all'entità di tale reddito potenziale non percepito, ha adottato un criterio di liquidazione diverso dai parametri di quantificazione dettati dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo riformato dalla legge n. 74 del 1987, ma su tale punto il ricorrente non ha proposto una specifica censura, limitandosi ad affermare infondatamente - come già rilevato - che l'insussistenza del presupposto richiesto dalla legge ai fini dell'accertamento dell'an debeatur escludeva l'applicabilità dei criteri relativi al quantum.
È peraltro evidente che nel conferire rilevanza, nei limiti e per gli effetti innanzi richiamati, all'assegnazione al TT dell'unità abitativa di proprietà della NE la Corte di Appello non è incorsa in ultrapetizione, ma si è limitata a rilevare - nell'ambito dei poteri di accertamento ad essa demandati - che tale godimento costituiva una utilità economica valutabile in misura pari al risparmio occorrente per locare un immobile di tale consistenza, e ne ha quindi logicamente apprezzato l'incidenza in termini opposti sulle condizioni dell'uno e dell'altro coniuge.
Nè il ricorrente ha ragione di denunciare l'omessa considerazione del mancato reddito a lui derivato dall'assegnazione alla moglie, affidataria del figlio minore, dell'immobile di sua proprietà: è noto invero che l'assegnazione della casa familiare costituisce misura prevista dalla legge a tutela dell'interesse dei figli a conservare il loro ambiente di vita dopo e nonostante la dissoluzione del nucleo e pertanto, pur comportando indubbiamente un vantaggio economico per il genitore affidatario, esonerato dagli oneri di una diversa sistemazione abitativa, non può essere valutata in termini di reddito mancato per l'altro coniuge che ne sia proprietario. Sono infine da considerare inammissibili le ulteriori censure contenute nel secondo motivo, dirette a sollecitare una nuova valutazione della posizione delle parti attraverso una diretta lettura della documentazione prodotta in giudizio e la prospettazione di elementi di fatto asseritamente idonei a condurre ad una diversa soluzione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 46.100 pari ad Euro 23,81, oltre L.
2.500.000 per onorario pari ad Euro 1.291,15.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002