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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 3662 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare”, vertente
TRA
P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Ienco Controparte_1
( ), in virtù di procura in atti CodiceFiscale_1
-attore opponente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo ( ) in CP_2 C.F._2 virtù di procura in atti
- convenuto opposto-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Bruno Grillo Brancati ha promosso una procedura di espropriazione forzata immobiliare iscritta al n. R.G. n. 825/2017 RGE, in virtù del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del
20.3.2017 del Tribunale di Napoli, notificando atto di pignoramento in data 29.09.2017 nei confronti di sull'immobile in Napoli alla via Marechiaro n. 32, palazzina B piano terra, int.1, Parte_2
e nei confronti di sull'immobile in Napoli alla via Marechiaro n. 32, palazzina B Parte_3 piano terra, int.2.
A seguito di esperimento di vendita, in data 16.1.2020 la società si è resa Pt_1 Parte_1 aggiudicataria di detti beni immobili. Nel corso del procedimento la ha Parte_1 proposto:
- in data 16.4.2020, opposizione ex art. 617 c.p.c., con cui si doleva di vizi attinenti alla perizia estimativa del bene staggito ed alla vendita, riqualificato dal GE quale reclamo ex art. 591 ter c.p.c., conclusosi negativamente con ordinanza del 10.06.2020 e successivamente oggetto di
1 reclamo al Collegio, conclusosi con ordinanza del 30.11.2020 che ne dichiarava la improcedibilità;
- in data 15.7.2020 opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del 3.7.2020 con cui il GE che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione di sospensiva
“COVID” ex art. 54ter L. 27/2020 in relazione al termine per il versamento del prezzo.
Infine, avverso il provvedimento del 27.07.2020 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione, la ha proposto, con ricorso, opposizione innanzi al GE, Parte_1 in data 09.08.2020, nella procedura esecutiva n. 825/2017 RGE, deducendo quanto segue:
1) erronea trascrizione del pignoramento su subalterni “spenti” 1 e 2, estinti ante pignoramento ed oggetto di fusione, anziché sull'attuale subalterno 9, unico catastalmente esistente;
2) illegittimità della mancata sospensione della procedura esecutiva ex art. 54-ter del d.l. n. 18/
2020, in particolare del termine per il versamento del saldo prezzo, circostanza che ha determinato l'illegittima decadenza della aggiudicazione dell'immobile da parte della
[...]
Parte_1
Ha formulato, inoltre, istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
Il GE, con l'ordinanza del 5.11.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione e concesso termine fino al
5.03.2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
La ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito con atto di citazione Parte_4 con cui ha reiterato le stesse argomentazioni già articolate innanzi al GE, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via principale: SULLA ERRONEITÀ DELLA PROCEDURA ESECUTIVA PER OMESSA
TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO 1. accertare e dichiarare che il pignoramento immobiliare
è stato trascritto solo su due subalterni soppressi e non più attuali e precisamente 1 e 2 e non sul subalterno 9 unico catastalmente esistente;
2. accertare e dichiarare che la “Variazione del 18/11/1986 in atti dal 04/03/1999 FUSIONE E
CLASS. P.F. 98/99 (n. B9072.1/1986)” è valida ed efficace in quanto non erano prescritte attività amministrative come disposto dall'art. 26 della Legge 47/85 , disciplina previgente al Dpr 380/2001
e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n.3357 del 30 luglio 1985;
3. accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione con provvedimento del 19 settembre 2018 ha ordinato al creditore procedente di procedere alla rinnovazione del pignoramento ed alla successiva trascrizione sul subalterno 9 e tale ordine è rimasto inadempiuto;
4. accertare e dichiarare che successivamente all'aggiudicazione sul bene de quo è stato trascritto atto preliminare di compravendita, che impedisce l'emissione del decreto di trasferimento;
In via subordinata: MANCATO DECORSO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO
2
7. accertare e dichiarare che l'immobile è occupato da e con Parte_2 Parte_3 il proprio nucleo familiare;
8. accertare e dichiarare che il termine per il versamento del prezzo è sospeso per effetto dell'art. 54 ter L. 27/2020 per cui lo stesso giammai poteva considerarsi in scadenza il 20 luglio, in quanto sospeso ex lege, per cui la ha diritto ad usufruire del termine Parte_1 massimo – come sospeso – di 120 gg liberi per il versamento del saldo prezzo sino al 7 gennaio 2021, oggi prorogata decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137 di ulteriori 60 giorni e quindi fino al 8 marzo
2021;
9. accertare sempre in ogni caso che per effetto della legge 24 aprile 2020, n. 27, convertita in legge, con modificazioni, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto "cura Italia") che dispone, all'articolo 103, comma 6, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, il decreto di trasferimento non poteva essere emesso dovendosi applicare la sospensione di legge fino a tale data - 31.12.2020; 9.consentire all'aggiudicatario Parte_1 di procedere al versamento del prezzo nei termini di legge;
[...]
10. con vittoria di spese di lite con liquidazione a favore di codesto avvocato quale procuratore anticipatario.”
Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito, preliminarmente, la improcedibilità Controparte_2 della domanda per mancata integrazione del contradditorio nei confronti del professionista delegato, avendo l'opponente chiesto di accertarne la responsabilità, nonché la tardività dell'opposizione, in quanto attinente a vizi relativi alla precedente ordinanza di vendita, mentre, nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei lamentati vizi. A tale ultimo proposito, l'opposta ha dedotto la non opponibilità alla procedura della trascrizione di preliminare di vendita sull'immobile, nonché l'intervenuta correzione dei dati catastali relativi ai sub 18 e 19, oggetto dell'aggiudicazione (i quali, in ogni caso, risultavano accorpati solo catastalmente). Ha, infine, ribadito la insussistenza dei presupposti per l'applicazione alla procedura della sospensione prevista dall'art. 54 ter del d.l. 18/2020. Ha chiesto infine la condanna di controparte per lite temeraria.
La causa è stata riservata in decisione con l'ordinanza del 13.02.2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Con il primo motivo di opposizione la sostiene che la procedura esecutiva è Parte_1 viziata in quanto il pignoramento ha avuto ad oggetto subalterni “spenti”, per essere stato il
3 pignoramento trascritto sui sub 1 e sub 2 soppressi e non sul sub 9 in quanto all'epoca della trascrizione i sub 1 e sub 2 erano stato fusi nel sub 9.
A causa della mancata corretta trascrizione del pignoramento la non aveva Parte_1 ottenuto il mutuo, avendo la rilevato l'esistenza di una formalità pregiudizievole effettuata in CP_3 data 29.04.2020 (trascrizione di un contratto preliminare).
Va evidenziato sul punto che gli immobili pignorati erano originariamente identificati catastalmente con foglio 35 p.lla 1003 subalterno 1 e subalterno 2. A seguito di variazione catastale i sub 1 e sub 2 sono stati soppressi e sostituiti dal sub 9.
Successivamente nel corso della procedura esecutiva, l'esperto ha provveduto a chiarire che gli appartamenti originariamente individuati come sub 1 e 2, era fusi nel sub 9 solo ed esclusivamente catastalmente atteso che i due immobili risultavano, peraltro, intestati a due soggetti diversi,
[...]
e , e non risultava, in ogni caso, al alcun provvedimento Parte_2 Parte_3 CP_4 autorizzativo della fusione. Dunque, a seguito di disposizione da parte del Giudice dell'esecuzione, in occasione dell'udienza del 13.11.2018, l'esperto ha provveduto alla rettifica dell'erronea annotazione in catasto, frazionando nuovamente il sub 9 in due sub che, non potendo riprendere l'originaria numerazione (sub 1 e sub 2), venivano individuati come sub 18 e 19, non risultando necessario alcun ulteriore correttivo.
Va rilevato in proposito che già il GE, con ordinanza del 5.11.2020, ha argomentato “quanto ai vizi dedotti dalla , che la pretesa mancata rettifica del pignoramento non equivale a Parte_1 mancata rinnovazione di atto nullo, né determina l'inesistenza dello stesso, né tanto meno, a cascata, la validità e/o opponibilità alla procedura del preliminare di vendita concluso e trascritto dagli esecutati in data successiva all'aggiudicazione. Del resto, la questione della rettifica è stata esplicitamente affrontata e risolta nel dipanarsi della procedura esecutiva (cfr. verbale di udienza del
13.11.2018, in cui questo Giudice, dato atto della richiesta di parte creditrice di dar corso alla vendita la vendita senza procedere alla rettifica dei sub, ma lasciando 2 sub separati, così si pronunciava: “Dato atto dell'opportunità della scelta in atti [..], dispone che l'esperto, con spese anticipate a cura del creditore fondiario, ottenga dal catasto il riaccatastamento dei cespiti secondo
l'originario identificativo catastale, anche tecnicamente ed amministrativamente corretto. Fissa per disporre la vendita dei due cespiti con i dati catastali corrispondenti alla realtà […]). E così si è proceduto, avendo l'esperto ottenuto dal Catasto il riaccatastamento corretto dei cespiti;
pertanto nessuna rettifica è allo stato necessaria”.
Non si pone, pertanto, alcun problema di continuità delle trascrizioni, essendo stata effettuata solo una rettifica catastale che vede l' esatta corrispondenza degli originari sub 1 e sub 2 con gli attuali sub 18 e sub 19.
4 Va, poi, evidenziato che la vendita del 16.01.2020, con aggiudicazione provvisoria dei Lotti 1 e 2 alla
, è stata effettuata solo dopo la rettifica catastale degli originari sub 1 e sub 2 nei Parte_1 rispettivi sub 18 e sub 19 di cui si è detto.
Le doglianze mosse dall'aggiudicatario non sono, dunque, idonee ad inficiare l'aggiudicazione.
D'altronde i vizi prospettati non risultano neppure idonei a rientrare nella nozione di “aliud pro alio”.
Infatti, la nullità dell'aggiudicazione per vendita di aliud pro alio ricorre solo in caso di radicale ed ontologica diversità del bene oggetto di vendita forzata da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure quando, in una prospettiva funzionale, il bene risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario (Cass.
n. 1669/2016), circostanze queste non rinvenibili nella vicenda in esame per quanto sopra detto.
Va, infine, evidenziato che la dopo essere decaduta dall'aggiudicazione del Parte_1
16.01.2020, a seguito di nuova asta si è aggiudicata il Lotto uno, con la vendita del 13.01.2023, e che
è stato emesso anche il decreto di trasferimento, ciò a conferma dell'infondatezza delle questioni sollevate al momento dell'introduzione del presente giudizio.
3. E' infondato anche il motivo di opposizione relativo alla mancata sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo ex art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020.
Parte opponente ha dedotto sul punto che la mancata sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter del DL n. 18/2020 e successive modifiche e quindi la mancata sospensione del termine per il versamento del saldo prezzo hanno determinato l'illegittima decadenza dell'aggiudicazione dell'immobile da parte della . Parte_1
A tal proposito, sebbene l'applicabilità della sospensione ex art. 54 ter del decreto "Cura Italia" al termine per il saldo prezzo dell'aggiudicatario sia stata oggetto di diverse interpretazioni, questo
Giudice ritiene che non possa considerarsi automatica l'estensione di tale sospensione al termine di cui si è detto, risultando più adeguata una interpretazione in senso restrittivo della previsione. A far propendere per l'interpretazione dell'esclusione della sospensione ex art. 54 ter all'adempimento del saldo prezzo è anzitutto la ratio della norma, che va qui valorizzata, in quanto volta evidentemente a garantire, nel corso dell'emergenza sanitaria, la tutela specifica del debitore esecutato, cristallizzando gli atti esecutivi nei suoi confronti, appunto sospesi, laddove avessero ad oggetto l'abitazione principale dello stesso. Pertanto risulta difficile ritenere estesa l'applicabilità di tale previsione al caso in cui la procedura esecutiva si trovasse nello stato di già disposta aggiudicazione. Pertanto, deve escludersi la diretta applicabilità dell'art. 54 ter al termine per il saldo prezzo, che è un termine previsto a pena di decadenza dall'aggiudicazione.
5 Va ancora evidenziato che l'art. 54 ter dl 18/2020 non può trovare applicazione anche in considerazione del fatto che non è stata data la prova che gli immobili, aggiudicati provvisoriamente alla in data 16.01.2020, erano adibiti ad abitazione principale dei debitori alla Parte_1 data del pignoramento.
Già il GE ha evidenziato sul punto che la mera allegazione di un certificato di residenza storico che indichi il numero civico non è idonea ad individuare l'esatto immobile costituente abitazione principale;
che ha natura meramente opportunistica (ed irrilevante) l'eventuale elezione ad abitazione principale del lotto staggito, successiva al pignoramento;
che l'unico immobile risultato “abitato” da uno dei debitori esecutati (come da relazione del custode in sede di primo accesso) è stato espressamente stralciato dalla procedura esecutiva 825/20217 RGE (cfr. provvedimento del
3.7.2020, confermativo del precedente provvedimento).
Alle stesse conclusioni è, poi, giunto il Tribunale nella sentenza emessa nel fascicolo n. 6246/2021
RG, con cui è stata decisa l'opposizione presentata dai debitori esecutati e Parte_2
in cui è stata sollevata la stessa questione in oggetto. Parte_3
Si legge nella predetta sentenza “non v'è dubbio che l'interpretazione prospettata dal G.E., ed avallata anche dal tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo, sia da condividere: è sufficiente, al riguardo, ricordare come gli ausiliari del G.E., custode ed esperto stimatore, nel corso degli iniziali accessi (e, per quanto riguarda il custode, anche nel corso delle visite dell'immobile eseguite per accompagnare potenziali offerenti) avessero dato atto del fatto che una prima unità immobiliare, costituente il lotto 1, facente capo a , fosse occupata dal padre della Parte_2 stessa, mentre il lotto 2 fosse interessato da lavori di ristrutturazione e manutenzione di tale entità da far qualificare l'immobile allo stato “grezzo”, privo com'era di impianti, pavimenti e controsoffittature.
Dunque, le risultanze anagrafiche attestanti una situazione differente non possono assumere rilievo decisivo, in quanto inidonee a permettere di qualificare – ai fini che qui interessano – gli immobili in oggetto come abitazione principale degli esecutati”.
Va, inoltre, rilevato che il GE, osservato che l'art. 83 del DL 18/2020 (modificato dal DL 23/2020), come convertito in legge 27/2020, ha previsto la sospensione di tutti i termini dal 9 all'11.05.2020, ha disposto con provvedimento del 18/05/2020 “Che il suddetto periodo decorrente dal 9 marzo all'11 maggio non va calcolato ai fini del decorso dei termini per il versamento del saldo prezzo”.
Ebbene, tenuto conto che l'aggiudicatario non può beneficiare di una sospensione dei termini per il versamento del saldo prezzo diversa ed ulteriore rispetto al bimestre interessato dal picco epidemiologico marzo/maggio 2020, su cui il Giudice dell'esecuzione aveva già provveduto, va ritenuta senz'altro legittima l'adozione del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, stante
6 l'omesso tempestivo saldo del prezzo dovuto da parte dell'aggiudicatario (nonostante i termini rimodulati dal Giudice dell'esecuzione in considerazione dello stato emergenziale).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte opponente in considerazione della soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro
7052,00 (di cui euro 2.552,00 fase studio, euro 1.628,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria euro 4.253,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (scaglione determinato in base al valore delle cauzioni incamerate dalla procedura in seguito alla decadenza dell'aggiudicatario), ridotti al minimo, dovendosi tener conto della mancanza di attività difensiva dopo il 25.11.2021 da parte dell'opponente oltre che dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
5. La domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da parte opposta ai sensi dell' art. 96 cpc non può essere accolta.
Ai fini della condanna alle spese ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite- che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass 9060/2003).
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass
9080/2013)
Nel caso di specie, non può ritenersi fornita da parte opposta la prova del danno ex art. 96 c.p.c. né è desumibile dagli atti di causa.
La parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott. ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7052,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 13.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
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