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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 21.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 586/2019 vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.03.2019 rg. n° 586/2019 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato negli 2011, 2012, 2013 e 2014 come bracciante agricola alle dipendenze della
Vittoria Soc coop agricola per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi per le giornate lavorate nei predetti anni.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni dal
2011 al 2014 per 102 giornate annue, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio tardivamente CP_2 contestando le richieste di parte ricorrente, prendendo posizione esclusivamente per l'anno 2014 e richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Preliminarmente si evidenzia che l' costituendosi in giudizio, ha preso posizione esclusivamente relativamente all'anno 2014, nulla eccependo relativamente alle ulteriori annualità.
Dunque, nulla ha contestato relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
Nella fattispecie non sussistono motivi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo e formalmente disconosciuta dalla parte ricorrente.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro.
Dall'escussione del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la ricorrente negli anni oggetto di causa ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della Vittoria Soc coop agricola, per 102 giornate, eseguendo le direttive del legale rappresentante.
Ne consegue che va disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-riconosce il diritto della ricorrente alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per 102 giornate annue, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reiscrizione in favore della stessa;
-condanna, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, che CP_2 liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 21.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 21.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 586/2019 vertente tra:
, nata a [...] il [...], cf: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.03.2019 rg. n° 586/2019 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato negli 2011, 2012, 2013 e 2014 come bracciante agricola alle dipendenze della
Vittoria Soc coop agricola per 102 giornate annue e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi per le giornate lavorate nei predetti anni.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni dal
2011 al 2014 per 102 giornate annue, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio tardivamente CP_2 contestando le richieste di parte ricorrente, prendendo posizione esclusivamente per l'anno 2014 e richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Preliminarmente si evidenzia che l' costituendosi in giudizio, ha preso posizione esclusivamente relativamente all'anno 2014, nulla eccependo relativamente alle ulteriori annualità.
Dunque, nulla ha contestato relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013.
Nella fattispecie non sussistono motivi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
CP_ L' infatti, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti, priva di sottoscrizione.
CP_ L' infatti produce solo la prima pagina dell'elenco di variazione con annotata in calce la data di presunta pubblicazione. Tale annotazione non risulta sottoscritta né dal responsabile del procedimento né da altro soggetto, apparendo esclusivamente una annotazione postuma, priva di valore legale. Inoltre, la documentazione prodotta risulta priva di protocollo e formalmente disconosciuta dalla parte ricorrente.
Pertanto, mancando il dies a quo non può parlarsi di decadenza.
Tale termine non può farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non viene specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi. Ne consegue che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ La stessa eccepisce di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione delle giornate, né l' ha provato la sussistenza di un provvedimento di cancellazione delle giornate e/o di modifica degli elenchi anagrafici.
CP_ Di fatto l' ha prodotto il verbale ispettivo notificato esclusivamente al datore di lavoro.
Dall'escussione del teste ammesso, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendola escussa questo giudice che l'ha attentamente osservata durante l'esame, si è rilevato chiaramente che la ricorrente negli anni oggetto di causa ha lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della Vittoria Soc coop agricola, per 102 giornate, eseguendo le direttive del legale rappresentante.
Ne consegue che va disposta la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-riconosce il diritto della ricorrente alla reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici del comune di residenza per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per 102 giornate annue, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla reiscrizione in favore della stessa;
-condanna, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, che CP_2 liquida in complessivi € 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 21.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA