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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del DO. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6276/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata su foglio separato ma allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni Vincenzo Arena, presso il cui studio, sito in in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
ON
(P.IVA: ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Enrico D'Antonio, presso il cui studio, sito in Montecorvino Rovella (SA) alla via Pace n. 52, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
NONCHE'
(P.IVA: ), e per eSA la mandataria Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_3
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio Forino, presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla via
Roma n. 58, elettivamente domicilia;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 16/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1361/2021, con cui è stata ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €€ 10.827,40 a titolo di scoperto del conto corrente n. 005/339572 oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, non avendo l'opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale secondo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria è il risultato dell'applicazione di condizioni economiche illegittime, consistenti nella capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., di interessi usurari ed ultralegali non pattuiti per iscritto, in contrasto con il disposto dell'art. 1284 c.c.; quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il credito oggetto di ingiunzione, per non avere eSA provveduto alla preventiva comunicazione nei suoi confronti della fusione tra i due istituti di credito Controparte_4
e la
[...] Controparte_5
; quale quarto motivo di opposizione, che la
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 1361/2021; accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di prestito posti a fondamento del ricorso monitorio ed eliminare gli addebiti illegittimi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIOVANNI VINCENZO ARENA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la
[...]
ON
, deducendo: che il tentativo di mediazione obbligatoria può
[...]
essere espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c.; che il conto corrente posto a fondamento del ricorso monitorio è valido, non avendo eSA applicato interessi usurari, né capitalizzato interessi debitori;
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis c.c., la società che risulta dalla fusione o quella incorporata assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;
che gli articoli 57 e 58 T.U.B. consentono la pubblicazione di notizie relative a fusioni, scissioni e cessioni a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, avviene tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In virtù di quanto innanzi esposto la
[...]
ON
ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione
[...]
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1361/2021 con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr.
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 26/5/2022).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa depositata telematicamente il 18/9/2023 si costituiva in giudizio la e per eSA la mandataria Controparte_2 CP_3
deducendo: che in data 02/5/2022 eSA ha concluso una serie di
[...]
contratti di cessione di crediti “in blocco” con alcuni Istituti di credito, tra cui la Banca opposta, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle
Inserzioni n. 52 del 05/5/2022; che in virtù dei Contratti di Cessione la ha acquistato “pro soluto” dalle Banche Cedenti, Controparte_2
tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza;
che ai sensi dell'articolo
7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la ND (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
che unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a ai sensi dell'articolo 1263 del Controparte_2
codice civile, i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione;
che per effetto delle predette cessioni, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta nella titolarità dei Crediti, Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza già di titolarità delle Banche Cedenti, con esclusione di ogni e qualsivoglia impegno od obbligo (sia esso restitutorio e/o risarcitorio, ivi compresi gli obblighi restitutori nei confronti di procedure giudiziali o concorsuali) insorto, o che poSA insorgere, in relazione ai Crediti e che trovi la sua causa in fatti risalenti al periodo anteriore alla predetta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, impegni ed obblighi che rimarranno in capo alla Banca
Cedente; che la ha conferito incarico a doNext Controparte_2
S.P.A., affinché in suo nome e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti proceda all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono;
che doNext
S.P.A., a sua volta, ha affidato a tra l'altro, alcune attività CP_3
connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei Crediti;
che al fine di procedere alla gestione ed al recupero dei Crediti, nonché di tutti i diritti ad essi associati ed inclusi, la con atto in data Controparte_2
14/06/2022 per Notaio di Sacile Rep. n. 33253, Racc. Persona_1
n. 22333, registrato a Pordenone il 16/06/2022 al n. 8586 Serie 1T, ha conferito procura speciale alla mandataria affinché, in CP_3
nome e per conto di eSA ND, poSA compiere tutto ciò che riterrà neceSArio od opportuno al fine di riscuotere, liquidare e/o ulteriormente cedere i Crediti, e quindi compiere atti, adempimenti, attività e formalità ritenute neceSArie utili e opportune allo svolgimento dell'attività di amministrazione, tutela, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti e dei diritti ad essi collegati, ivi comprese azioni legali, esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi, nonché di rinunciare parzialmente o totalmente ai diritti collegati, agli atti delle procedure e alle azioni legali, ivi inclusa la facoltà di rilasciare atti di assenso a cancellazione e rinuncia, totale o parziale, ad iscrizioni ipotecarie, pegni, fideiussioni ed ogni altra garanzia in qualunque forma conceSA
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza originariamente costituita a favore della cedente;
che tra i crediti ceduti da
Parte_2
a è compreso quello di cui al
[...] Controparte_2
presente atto e, precisamente, quello derivante dal decreto ingiuntivo opposto.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per eSA la Controparte_2
mandataria ha concluso riportandosi alle difese, CP_3
eccezioni e conclusioni formulate dall'opposta.
All'udienza del 16/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la steSA in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 26/5/2022), di talché il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2 - Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il credito derivante dal contratto di conto corrente posto a fondamento del monitorio sarebbe il risultato dell'applicazione di condizioni economiche illegittime, consistenti nella capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., di interessi usurari ed ultralegali non pattuiti per iscritto, in contrasto con il disposto dell'art. 1284 c.c.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Infatti, nel contratto di conto corrente il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria, pag.
4/11) è pattuito sia il saggio degli interessi ultralegali, sia la pari periodicità
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, approvata anche specificamente per iscritto dall'opponente, mentre la contestazione in ordine alla usurarietà degli interessi appare del tutto generica (Cass. Civ., SS.UU.,
n. 19596/2020).
3 - Con il terzo motivo di opposizione parte opponent lamenta che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il credito oggetto di ingiunzione, per non avere eSA provveduto alla preventiva comunicazione nei suoi confronti della fusione tra i due
Istituti di credito CaSA Rurale ed Artigiana – Controparte_4
e la
[...] Controparte_5
.
[...]
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti in data 26/5/2022 la parte opposta ha depositato (cfr.) l'atto di fusione per incorporazione della del Controparte_6
21/12/2017 per TA DO.SA , in tal modo dimostrando Persona_2
la propria titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in via monitoria.
4 - Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che la opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, non avendo depositato gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente fino al saldo così come determinato in sede monitoria.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per cui nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo l'onere della prova ricade sulla parte opposta, istante in sede monitoria, attrice in senso sostanziale.
E' altrettanto noto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la che agisce CP_1
per il pagamento del saldo debitorio di un contratto di conto corrente è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto – ordinari e scalari – attestanti l'evoluzione del rapporto durante tutta la sua durata.
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza L'estratto conto, infatti, è un documento dirimente ai fini della prova dell'esistenza e dell'ammontare del diritto di credito di cui la parte opposta afferma di essere titolare, poiché indica i soggetti (cioè la Banca ed il correntista), la natura del rapporto bancario, il numero e la data del conto corrente, nonchè la descrizione dei singoli movimenti (che determinano le poste attive e passive) ed il relativo saldo.
Di talchè gli estratti conto, tanto ordinari, quanto scalari, costituiscono documenti indispensabili al fine di dimostrare l'”an” ed il “quantum” della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'opposta, consentendo al
Giudice – se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio contabile – di verificare come il credito asseritamente vantato si sia formato nel corso di tutta la durata del rapporto, le voci che hanno contribuito a determinarlo nel suo saldo finale e, eventualmente, ad elidere eventuali addebiti che non trovino riscontro nel regolamento contrattuale oppure che vi trovino fondamento, ma in clausole nulle, come tali illegittimi.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva, con ogni evidenza, che non avendo la opposta depositato neppure un solo estratto conto – ordinario e/o scalare – in relazione al contratto di conto corrente n. 339572 il cui saldo asseritamente creditore ha attivato mediante ricorso monitorio, non può ritenersi assolto da parte di quest'ultima il relativo “onus probandi” quanto all'esistenza steSA, prima ancora che all'ammontare, del diritto di credito per cui ha agito mediante procedimento per ingiunzione.
Nè può ritenersi, a fronte della specifica contestazione sul punto di parte opponente, che poSA ritenersi sufficiente, ai fini della prova, il deposito del c.d. “saldaconto” (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria) giacchè esso non riporta i singoli addebiti (ed eventuali accrediti) dalla data di accensione del rapporto (avvenuta nel 2015) fino alla sua chiusura
(17/5/2021).
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza Né tanto meno può ritenersi che non avendo l'opponente fornito la prova liberatoria di avere adempiuto alla sua obbligazione di pagamento nei confronti della opposta, l'opposizione andrebbe rigettata: infatti, nella vicenda in esame, traendo origine il credito attivato in via monitoria da un contratto di conto corrente, affinché la parte opponente poSA ritenersi onerata della prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, consistente nel proprio adempimento all'obbligazione “ex contractu”, è neceSArio dapprima che chi afferma di essere creditore (i.e.: l'opposta) abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria domanda, il che non è avvenuto.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1361/2021 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata accolta, sono poste a carico della
[...]
ON
e della e per eSA la mandataria
[...] Controparte_2
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ CP_3
10.827,40, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(baSA), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GIOVANNI VINCENZO ARENA, dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza giustificato motivo, atteso che eSA ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla steSA (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla parte opposta il 26/5/2022), la sig.ra _1
va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
[...]
una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1361/2021;
2) Condanna la
[...]
e la ON
e per eSA la mandataria Controparte_2 CP_3
alla refusione, in solido tra loro, delle spese di lite in favore di _1
, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GIOVANNI
VINCENZO ARENA, dichiaratosi anticipatario;
3) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 14/4/2025
Il Giudice DO. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6276/2021 - Sentenza