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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 06.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1008 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio M. Isabella, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Notarfonzo, come da procura in atti;
-parte appellata-
E CONTRO
(C.F. ), sito in Controparte_2 P.IVA_1
ER, viale Europa n. 68, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Del Monte, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
129/2023 emessa dal giudice di pace di ER in data 25.09.2023, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti da Controparte_1 nell'immobile di sua proprietà, a causa di fenomeni di infiltrazioni di acqua riconducibili alla non corretta manutenzione della terrazza ad uso esclusivo dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà esclusiva di e . Parte_1 Parte_2 L'appellante ha preliminarmente eccepito un vizio di nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione dell'atto di citazione con conseguente vizio della formazione del contraddittorio. Ha eccepito in particolare che la notifica dell'atto di citazione sarebbe stata erroneamente eseguita nei confronti di
, non legittimata passiva, in luogo di Parte_3 Parte_2
, quale comproprietaria unitamente al coniuge convenuto
[...]
dell'immobile sovrastante l'appartamento di Parte_1 proprietà di . Controparte_1 L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.Voglia il Tribunale di Latina, in via preliminare in rito, per le ragioni spiegate, sospendere nella immediatezza ed inaudita altera parte la sentenza oggetto di appello, resa dal Giudice di Pace di ER in persona del Giudice Dott. Pietro Tudino recante n.
240/2023 pubblicata il 04.10.2023 (RG: 474/2022) 2.Voglia altresì l'adito Tribunale, contrariis reiectis in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 240 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di ER accertare e dichiarare: In via preliminare- ed in via pregiudiziale che la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice di pace di ER all'esito del giudizio di primo grado è affetta da nullità o comunque sia inutiliter data per mancanza di integrazione del contraddittorio del litis consorte necessario . Nel Parte_2 merito– la totale e piena responsabilità del Notarfonzo e CP_1 del in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 non avendo essi fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cc, nella causazione dei danni da infiltrazione cagionati nell'appartamento di proprietà di Notarfonzo CP_1 In subordine in via gradata,- in accoglimento anche parziale del gravame ordinare la ripartizione delle spese per la riparazione dei danni cagionati ai sensi dell'art. 1126 c.c. tra il condominio e le presenti parti processuali. Con la liquidazione degli onorari e delle spese di lite del doppio grado”.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato. Ha inoltre contestato i vizi di notifica eccepiti da parte appellante in merito al giudizio di primo grado, deducendo che veniva evocata in giudizio Parte_3
in luogo di , comproprietaria del terrazzo
[...] Parte_2 di uso esclusivo sovrastante il proprio immobile, solo per mero errore materiale, rettificato in corso di giudizio. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale Rigettare l'appello formulato per la revoca della sentenza n. 129/2023 emessa dal Giudice di Pace di ER in
2 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa descritti;
- Con riserva di altro dedurre e produrre. Vittoria di spese e compensi professionali”.
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito in Controparte_2 via preliminare la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio e, nel merito, ha chiesto di dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al in ragione CP_2 della sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di colpa del danneggiato. Ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sospendere anche inaudita altera parte la sentenza oggetto di appello resa dal Giudice di Pace di ER dott. Tudino n. 240/2023, pubblicata il 04.10.2023, resa nell'ambito del procedimento n. 474/2022, non notificata. in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c, giusti i motivi dedotti in narrativa;
in via gradata e nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al , relativamente CP_2 ai lamentati danni da infiltrazione, stante la sussistenza nella fattispecie sub iudice del caso fortuito e/o di colpa del danneggiato;
in via ulteriormente gradata e nel merito, accertare e verificare quali sono i condomini, proprietari delle unità immobiliari che traggono beneficio dalla copertura del lastrico stesso, in proiezione verticale al medesimo, e per l'effetto ordinare la ripartizione delle spese, afferenti al danno cagionato al condomino Notarfonzo, ai sensi dell'art. 1126 c.c. Con vittoria di spese e competente professionali”.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito la Parte_1 nullità della sentenza, perché emessa a definizione di un giudizio in cui non sarebbe stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della legittimata passiva . Parte_2 In particolare, l'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di citazione, poiché eseguita nei confronti di Parte_3
in luogo di quale comproprietaria,
[...] Parte_2 unitamente al coniuge convenuto , del terrazzo Parte_1 sovrastante l'immobile dell'attore. Ha dunque eccepito il conseguente difetto di legittimazione passiva di Parte_3
, erroneamente evocata nel giudizio di primo grado.
[...]
Il motivo di appello merita accoglimento.
3 In via preliminare è opportuno chiarire che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione “ad causam” deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20819 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27426 del 28/12/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che nel procedimento di primo grado la parte attrice evocava in giudizio e Parte_3
. La effettiva comproprietaria del terrazzo Parte_1 soprastante l'immobile di proprietà dell'attore deve tuttavia identificarsi in , reale legittimata passiva. Parte_2 La notifica del relativo atto di citazione veniva invece eseguita nei confronti di la quale era priva di Parte_3 legittimazione passiva (cfr. all. relate di notifica al fascicolo di primo grado).
Il giudizio di primo grado quindi avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di comproprietaria del terrazzo di Parte_2 proprietà esclusiva, dal quale - secondo la prospettazione di
- si sarebbero originati i fenomeni infiltrativi Controparte_1 causativi di danni nell'immobile di sua proprietà.
Appare peraltro privo di fondamento l'assunto mosso da secondo cui nella intestazione e nel Controparte_1 dispositivo della sentenza il giudice di pace sarebbe incorso in un mero errore materiale nella indicazione della parte “ Parte_3
” in luogo di “ , come si evince dal
[...] Parte_2 decreto di correzione di errore materiale emesso dal giudice di pace in data 04.10.2023.
Sul punto si osserva che, richiamando il principio recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto
4 della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti. Viceversa, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti comporta la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023).
Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo di primo grado e legittimamente acquisito nel presente giudizio, nonché dalla lettura della sentenza del giudice di pace, si evince che legittimata passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è
nei confronti della quale il contraddittorio non è Parte_2 stato regolarmente costituito.
non ha prodotto alcuna prova in merito alla Controparte_1 corretta notificazione dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
. Parte_2
Si osserva infatti che qualora l'attore abbia correttamente individuato e indicato come destinatario dell'azione di risarcimento dei danni diversi legittimati passivi, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia stata inefficace (omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 111
c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo. Ne consegue che la omessa evocazione in giudizio di Parte_2
, quale legittimata passiva dell'azione di risarcimento dei
[...] danni promossa da , integra una ipotesi di Controparte_1 errata integrazione del contraddittorio. A tale vizio di nullità consegue la nullità della sentenza impugnata.
Dall'annullamento della sentenza ex art. 354 c.p.c. deriva la rimessione degli atti al giudice di pace di ER (in persona di altro magistrato onorario).
Come noto, nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata nella sent. n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, tenuto conto della natura e della peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
5 - annulla la sentenza n. 129/2023 emessa in data 25.09.2023 dal giudice di pace di ER e rimette gli atti al giudice di pace di ER in persona di altro magistrato onorario;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notifica della presente sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al giudice di pace;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 06.05.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'udienza del 06.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1008 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio M. Isabella, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Notarfonzo, come da procura in atti;
-parte appellata-
E CONTRO
(C.F. ), sito in Controparte_2 P.IVA_1
ER, viale Europa n. 68, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Del Monte, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
129/2023 emessa dal giudice di pace di ER in data 25.09.2023, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti da Controparte_1 nell'immobile di sua proprietà, a causa di fenomeni di infiltrazioni di acqua riconducibili alla non corretta manutenzione della terrazza ad uso esclusivo dell'unità immobiliare sovrastante di proprietà esclusiva di e . Parte_1 Parte_2 L'appellante ha preliminarmente eccepito un vizio di nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione dell'atto di citazione con conseguente vizio della formazione del contraddittorio. Ha eccepito in particolare che la notifica dell'atto di citazione sarebbe stata erroneamente eseguita nei confronti di
, non legittimata passiva, in luogo di Parte_3 Parte_2
, quale comproprietaria unitamente al coniuge convenuto
[...]
dell'immobile sovrastante l'appartamento di Parte_1 proprietà di . Controparte_1 L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1.Voglia il Tribunale di Latina, in via preliminare in rito, per le ragioni spiegate, sospendere nella immediatezza ed inaudita altera parte la sentenza oggetto di appello, resa dal Giudice di Pace di ER in persona del Giudice Dott. Pietro Tudino recante n.
240/2023 pubblicata il 04.10.2023 (RG: 474/2022) 2.Voglia altresì l'adito Tribunale, contrariis reiectis in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 240 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di ER accertare e dichiarare: In via preliminare- ed in via pregiudiziale che la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice di pace di ER all'esito del giudizio di primo grado è affetta da nullità o comunque sia inutiliter data per mancanza di integrazione del contraddittorio del litis consorte necessario . Nel Parte_2 merito– la totale e piena responsabilità del Notarfonzo e CP_1 del in persona dell'amministratore p.t., Controparte_2 non avendo essi fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cc, nella causazione dei danni da infiltrazione cagionati nell'appartamento di proprietà di Notarfonzo CP_1 In subordine in via gradata,- in accoglimento anche parziale del gravame ordinare la ripartizione delle spese per la riparazione dei danni cagionati ai sensi dell'art. 1126 c.c. tra il condominio e le presenti parti processuali. Con la liquidazione degli onorari e delle spese di lite del doppio grado”.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato. Ha inoltre contestato i vizi di notifica eccepiti da parte appellante in merito al giudizio di primo grado, deducendo che veniva evocata in giudizio Parte_3
in luogo di , comproprietaria del terrazzo
[...] Parte_2 di uso esclusivo sovrastante il proprio immobile, solo per mero errore materiale, rettificato in corso di giudizio. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale Rigettare l'appello formulato per la revoca della sentenza n. 129/2023 emessa dal Giudice di Pace di ER in
2 quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi in premessa descritti;
- Con riserva di altro dedurre e produrre. Vittoria di spese e compensi professionali”.
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito in Controparte_2 via preliminare la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio e, nel merito, ha chiesto di dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al in ragione CP_2 della sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di colpa del danneggiato. Ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sospendere anche inaudita altera parte la sentenza oggetto di appello resa dal Giudice di Pace di ER dott. Tudino n. 240/2023, pubblicata il 04.10.2023, resa nell'ambito del procedimento n. 474/2022, non notificata. in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c, giusti i motivi dedotti in narrativa;
in via gradata e nel merito, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al , relativamente CP_2 ai lamentati danni da infiltrazione, stante la sussistenza nella fattispecie sub iudice del caso fortuito e/o di colpa del danneggiato;
in via ulteriormente gradata e nel merito, accertare e verificare quali sono i condomini, proprietari delle unità immobiliari che traggono beneficio dalla copertura del lastrico stesso, in proiezione verticale al medesimo, e per l'effetto ordinare la ripartizione delle spese, afferenti al danno cagionato al condomino Notarfonzo, ai sensi dell'art. 1126 c.c. Con vittoria di spese e competente professionali”.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 06.05.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con il primo motivo di appello ha eccepito la Parte_1 nullità della sentenza, perché emessa a definizione di un giudizio in cui non sarebbe stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della legittimata passiva . Parte_2 In particolare, l'appellante ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di citazione, poiché eseguita nei confronti di Parte_3
in luogo di quale comproprietaria,
[...] Parte_2 unitamente al coniuge convenuto , del terrazzo Parte_1 sovrastante l'immobile dell'attore. Ha dunque eccepito il conseguente difetto di legittimazione passiva di Parte_3
, erroneamente evocata nel giudizio di primo grado.
[...]
Il motivo di appello merita accoglimento.
3 In via preliminare è opportuno chiarire che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione “ad causam” deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (ex multis Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20819 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27426 del 28/12/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che nel procedimento di primo grado la parte attrice evocava in giudizio e Parte_3
. La effettiva comproprietaria del terrazzo Parte_1 soprastante l'immobile di proprietà dell'attore deve tuttavia identificarsi in , reale legittimata passiva. Parte_2 La notifica del relativo atto di citazione veniva invece eseguita nei confronti di la quale era priva di Parte_3 legittimazione passiva (cfr. all. relate di notifica al fascicolo di primo grado).
Il giudizio di primo grado quindi avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di comproprietaria del terrazzo di Parte_2 proprietà esclusiva, dal quale - secondo la prospettazione di
- si sarebbero originati i fenomeni infiltrativi Controparte_1 causativi di danni nell'immobile di sua proprietà.
Appare peraltro privo di fondamento l'assunto mosso da secondo cui nella intestazione e nel Controparte_1 dispositivo della sentenza il giudice di pace sarebbe incorso in un mero errore materiale nella indicazione della parte “ Parte_3
” in luogo di “ , come si evince dal
[...] Parte_2 decreto di correzione di errore materiale emesso dal giudice di pace in data 04.10.2023.
Sul punto si osserva che, richiamando il principio recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto
4 della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti. Viceversa, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti comporta la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023).
Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo di primo grado e legittimamente acquisito nel presente giudizio, nonché dalla lettura della sentenza del giudice di pace, si evince che legittimata passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è
nei confronti della quale il contraddittorio non è Parte_2 stato regolarmente costituito.
non ha prodotto alcuna prova in merito alla Controparte_1 corretta notificazione dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
. Parte_2
Si osserva infatti che qualora l'attore abbia correttamente individuato e indicato come destinatario dell'azione di risarcimento dei danni diversi legittimati passivi, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia stata inefficace (omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 111
c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo. Ne consegue che la omessa evocazione in giudizio di Parte_2
, quale legittimata passiva dell'azione di risarcimento dei
[...] danni promossa da , integra una ipotesi di Controparte_1 errata integrazione del contraddittorio. A tale vizio di nullità consegue la nullità della sentenza impugnata.
Dall'annullamento della sentenza ex art. 354 c.p.c. deriva la rimessione degli atti al giudice di pace di ER (in persona di altro magistrato onorario).
Come noto, nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione elaborata nella sent. n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, tenuto conto della natura e della peculiarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
5 - annulla la sentenza n. 129/2023 emessa in data 25.09.2023 dal giudice di pace di ER e rimette gli atti al giudice di pace di ER in persona di altro magistrato onorario;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notifica della presente sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al giudice di pace;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 06.05.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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