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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1663/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO PP, EL
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1748/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1.) proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Napoli dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2017, concernente IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate nel 2019, conclusa con processo verbale di constatazione contenente rilievi per costi ritenuti non inerenti e per IVA indebitamente detratta. Successivamente veniva notificato l'avviso di accertamento, impugnato dalla società dopo il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la deducibilità solo di alcune fatture, confermando per il resto la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con l'appello la società chiede la riforma della decisione sulla base di tre motivi principali:
1. Omesso esame dell'istanza di conciliazione giudiziale: secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe ignorato una richiesta tempestiva di conciliazione ai sensi dell'art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992, determinando violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e nullità della sentenza per errore in procedendo.
2. Motivazione apparente o insufficiente: la società sostiene che l'avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione probatoria, limitandosi a richiamare il PVC senza indicare concretamente le ragioni della non inerenza dei costi. Analoga carenza sarebbe presente nella sentenza, che si limiterebbe a principi generali senza applicazione concreta ai fatti e senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente.
3. Erronea valutazione delle prove: l'appellante afferma di aver dimostrato l'inerenza di tutti i costi mediante documentazione analitica per ciascuna fattura, mentre l'Ufficio non avrebbe fornito prova contraria. La decisione sarebbe quindi basata su un'errata ricostruzione probatoria.
Nelle conclusioni la società chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in subordine, la riduzione della pretesa fiscale, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e resiste all'appello chiedendone il rigetto e sostenendo la piena legittimità dell'operato amministrativo e della sentenza di primo grado.
In via preliminare l'Ufficio evidenzia alcune eccezioni processuali, tra cui la mancata riproposizione di specifiche doglianze già respinte o non coltivate dalla società, che comporterebbe rinuncia alle stesse. All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, valutate tutte le risultanze processuali ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento e pertanto da rigettare.
Va affermata la correttezza della motivazione dell'avviso: l'atto risulta adeguatamente motivato con esposizione dei presupposti di fatto e delle norme applicate, consentendo pienamente l'esercizio del diritto di difesa. Il richiamo al PVC è rappresenta una regolare motivazione per relationem.• Legittimo si rivela anche il recupero dei costi: infatti correttamente secondo l'Ufficio i documenti esaminati dimostrano la non inerenza delle spese, molte delle quali riguarderebbero beni o servizi suscettibili di utilizzo personale (alberghi, ristorazione, beni di lusso, viaggi, regali). L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente, che al riguardo non ha fornito documentazione adeguata
L'Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione analitica per fattura: nelle controdeduzioni vengono esaminate singolarmente numerose fatture contestate, evidenziando per ciascuna l'assenza di giustificazioni o la natura personale delle spese. Solo tre fatture erano state riconosciute deducibili in sede di adesione, circostanza già recepita nella sentenza.
Quanto alla legittimità delle sanzioni, la loro irrogazione appare applicata secondo le norme del D.Lgs.
472/1997, con applicazione del cumulo giuridico e delle misure più favorevoli.
Deve essere ribadito il principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che l'onere della prova grava sul contribuente a cui spetta dimostrare l'esistenza e inerenza dei costi ai fini della deducibilità e detraibilità IVA.
Per le suindicate considerazioni l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Quanto alle spese di giudizio la Corte ritiene che esse possano essere compensate tra le parti in considerazione della non univoca giurisprudenza sulle singole questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RO PP, EL
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1748/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11488/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M02281.2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5474/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1.) proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Napoli dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2017, concernente IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate nel 2019, conclusa con processo verbale di constatazione contenente rilievi per costi ritenuti non inerenti e per IVA indebitamente detratta. Successivamente veniva notificato l'avviso di accertamento, impugnato dalla società dopo il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la deducibilità solo di alcune fatture, confermando per il resto la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con l'appello la società chiede la riforma della decisione sulla base di tre motivi principali:
1. Omesso esame dell'istanza di conciliazione giudiziale: secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe ignorato una richiesta tempestiva di conciliazione ai sensi dell'art. 48-bis del D.Lgs. 546/1992, determinando violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e nullità della sentenza per errore in procedendo.
2. Motivazione apparente o insufficiente: la società sostiene che l'avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione probatoria, limitandosi a richiamare il PVC senza indicare concretamente le ragioni della non inerenza dei costi. Analoga carenza sarebbe presente nella sentenza, che si limiterebbe a principi generali senza applicazione concreta ai fatti e senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente.
3. Erronea valutazione delle prove: l'appellante afferma di aver dimostrato l'inerenza di tutti i costi mediante documentazione analitica per ciascuna fattura, mentre l'Ufficio non avrebbe fornito prova contraria. La decisione sarebbe quindi basata su un'errata ricostruzione probatoria.
Nelle conclusioni la società chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in subordine, la riduzione della pretesa fiscale, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce e resiste all'appello chiedendone il rigetto e sostenendo la piena legittimità dell'operato amministrativo e della sentenza di primo grado.
In via preliminare l'Ufficio evidenzia alcune eccezioni processuali, tra cui la mancata riproposizione di specifiche doglianze già respinte o non coltivate dalla società, che comporterebbe rinuncia alle stesse. All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, valutate tutte le risultanze processuali ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento e pertanto da rigettare.
Va affermata la correttezza della motivazione dell'avviso: l'atto risulta adeguatamente motivato con esposizione dei presupposti di fatto e delle norme applicate, consentendo pienamente l'esercizio del diritto di difesa. Il richiamo al PVC è rappresenta una regolare motivazione per relationem.• Legittimo si rivela anche il recupero dei costi: infatti correttamente secondo l'Ufficio i documenti esaminati dimostrano la non inerenza delle spese, molte delle quali riguarderebbero beni o servizi suscettibili di utilizzo personale (alberghi, ristorazione, beni di lusso, viaggi, regali). L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente, che al riguardo non ha fornito documentazione adeguata
L'Ufficio ha proceduto ad una ricostruzione analitica per fattura: nelle controdeduzioni vengono esaminate singolarmente numerose fatture contestate, evidenziando per ciascuna l'assenza di giustificazioni o la natura personale delle spese. Solo tre fatture erano state riconosciute deducibili in sede di adesione, circostanza già recepita nella sentenza.
Quanto alla legittimità delle sanzioni, la loro irrogazione appare applicata secondo le norme del D.Lgs.
472/1997, con applicazione del cumulo giuridico e delle misure più favorevoli.
Deve essere ribadito il principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che l'onere della prova grava sul contribuente a cui spetta dimostrare l'esistenza e inerenza dei costi ai fini della deducibilità e detraibilità IVA.
Per le suindicate considerazioni l'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza di primo grado impugnata.
Quanto alle spese di giudizio la Corte ritiene che esse possano essere compensate tra le parti in considerazione della non univoca giurisprudenza sulle singole questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.