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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 11854 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea SCOZZARO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via principale, previo annullamento del decreto di rigetto adottato dal Questore di Torino il 1 febbraio e notificato il 31 maggio 2024, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3, D. Lgs. 25/2008 in favore del ricorrente.”
ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, In via principale e nel merito:
1 - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.7.2024 il sig. , cittadino del Parte_1
NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 1.2.2024, notificato il 31.5.24 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha fissato scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della lite.
2. In via preliminare, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo stata la richiesta di protezione speciale avanzata in data 13.5.2019.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel
3 caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia. Egli è giunto in Italia nel 2015, risiedendovi da allora stabilmente
(salvo una visita di pochi mesi in Austria nel 2017) dapprima in provincia di Brescia, quindi a
. CP_1
A Torino, come rilevato dalla Questura, il richiedente si è reso colpevole di due episodi ravvicinati di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e marjuana) nel marzo e nel giugno
2019, subendo due condanne alla pena di 1 anno e 4 mesi ciascuna. Dal casellario giudiziale, la pena risulta essere stata eseguita.
Successivamente alla scarcerazione, non risultano ulteriori episodi criminali a carico del richiedente. Per contro, risulta che egli abbia iniziato a lavorare con una certa regolarità, dapprima avviando un'impresa individuale di servizi fotografici (cfr. doc. 3 ric.), producendo nel 2021 un reddito d'impresa pari a € 6.271 (doc. 4 ric.) e ulteriori redditi nel 2022 (cfr. fatture sub doc. 5 ric.).
Quindi, dopo un periodo nel quale non risulta la produzione di redditi (anni 2023-2024), nel corso del quale il sig. OM afferma in ricorso di avere lavorato in nero a causa dell'assenza di un regolare permesso di soggiorno, in data 18.6.2024 il ricorrente ha ricevuto una proposta di assunzione come “cameriere di bar” da parte di un esercizio commerciale di
, corso CC (cfr. doc. 12 ric.). CP_1
A seguito della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato disposta da questo
Tribunale in data 8.7.24, e della conseguente restituzione della ricevuta legittimante il soggiorno in Italia del richiedente, quest'ultimo è stato effettivamente assunto dalla società
con sede in , corso CC Controparte_3 CP_1
4 11 bis, ricevendo dal settembre 2024 a tutt'oggi la retribuzione mensile di € 600 (cfr. doc. 15 ric.).
Si ritiene dunque che nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche – bilanciamento che, sempre sulla scorta dell'art. 8 CEDU, deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi – non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Né ostano i precedenti penali per fatti risalenti nel tempo e circoscritti in un breve arco temporale (due episodi di spaccio commessi nel marzo e nel giugno 2019), tenuto conto che in relazione ad essi il richiedente ha integralmente espiato la pena. In questa prospettiva, occorre prendere atto che successivamente alla scarcerazione (avvenuta nell'ottobre 2020) il ricorrente risulta avere avviato un percorso lavorativo regolare (interrotto solo nel periodo in cui egli si è trovato privo di un valido titolo di soggiorno): si ritiene pertanto fondatamente auspicabile che il percorso di integrazione recentemente intrapreso, culminato nel reperimento di una nuova occupazione dal settembre 2024, possa consolidarsi e stabilizzarsi.
Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, come diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Nulla in punto spese essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
03/04/1985, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− nulla sulle spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 11854 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Andrea SCOZZARO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via principale, previo annullamento del decreto di rigetto adottato dal Questore di Torino il 1 febbraio e notificato il 31 maggio 2024, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3, D. Lgs. 25/2008 in favore del ricorrente.”
ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'adito Tribunale di Torino, In via principale e nel merito:
1 - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.7.2024 il sig. , cittadino del Parte_1
NIGERIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 1.2.2024, notificato il 31.5.24 con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha fissato scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della lite.
2. In via preliminare, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo stata la richiesta di protezione speciale avanzata in data 13.5.2019.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel
3 caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia. Egli è giunto in Italia nel 2015, risiedendovi da allora stabilmente
(salvo una visita di pochi mesi in Austria nel 2017) dapprima in provincia di Brescia, quindi a
. CP_1
A Torino, come rilevato dalla Questura, il richiedente si è reso colpevole di due episodi ravvicinati di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish e marjuana) nel marzo e nel giugno
2019, subendo due condanne alla pena di 1 anno e 4 mesi ciascuna. Dal casellario giudiziale, la pena risulta essere stata eseguita.
Successivamente alla scarcerazione, non risultano ulteriori episodi criminali a carico del richiedente. Per contro, risulta che egli abbia iniziato a lavorare con una certa regolarità, dapprima avviando un'impresa individuale di servizi fotografici (cfr. doc. 3 ric.), producendo nel 2021 un reddito d'impresa pari a € 6.271 (doc. 4 ric.) e ulteriori redditi nel 2022 (cfr. fatture sub doc. 5 ric.).
Quindi, dopo un periodo nel quale non risulta la produzione di redditi (anni 2023-2024), nel corso del quale il sig. OM afferma in ricorso di avere lavorato in nero a causa dell'assenza di un regolare permesso di soggiorno, in data 18.6.2024 il ricorrente ha ricevuto una proposta di assunzione come “cameriere di bar” da parte di un esercizio commerciale di
, corso CC (cfr. doc. 12 ric.). CP_1
A seguito della sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato disposta da questo
Tribunale in data 8.7.24, e della conseguente restituzione della ricevuta legittimante il soggiorno in Italia del richiedente, quest'ultimo è stato effettivamente assunto dalla società
con sede in , corso CC Controparte_3 CP_1
4 11 bis, ricevendo dal settembre 2024 a tutt'oggi la retribuzione mensile di € 600 (cfr. doc. 15 ric.).
Si ritiene dunque che nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche – bilanciamento che, sempre sulla scorta dell'art. 8 CEDU, deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi – non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Né ostano i precedenti penali per fatti risalenti nel tempo e circoscritti in un breve arco temporale (due episodi di spaccio commessi nel marzo e nel giugno 2019), tenuto conto che in relazione ad essi il richiedente ha integralmente espiato la pena. In questa prospettiva, occorre prendere atto che successivamente alla scarcerazione (avvenuta nell'ottobre 2020) il ricorrente risulta avere avviato un percorso lavorativo regolare (interrotto solo nel periodo in cui egli si è trovato privo di un valido titolo di soggiorno): si ritiene pertanto fondatamente auspicabile che il percorso di integrazione recentemente intrapreso, culminato nel reperimento di una nuova occupazione dal settembre 2024, possa consolidarsi e stabilizzarsi.
Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto manifestatosi in Italia, come diritto ad essere riconosciuto secondo le proprie caratteristiche individuali.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Nulla in punto spese essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
03/04/1985, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− nulla sulle spese di lite.
5 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/02/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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