Articolo 95 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 95.
(Regolamenti di pilotaggio).

La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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