Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 434
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso bonario

    La Corte richiama la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione o quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Nel caso specifico, trattasi di pretese erariali collegate al mancato pagamento delle imposte sulla base di dichiarazioni originarie, emendate con successive dichiarazioni integrative. Tuttavia, viene evidenziato che l'Ufficio non ha fornito prova documentale della notifica dell'avviso bonario, né la sua cronologia trova riscontro con la presentazione delle dichiarazioni.

  • Accolto
    Importi già liquidati e versati

    La Corte rileva una duplicazione della pretesa da parte dell'Ufficio: da un lato, sono stati iscritti a ruolo importi dalla dichiarazione originaria con sanzioni e interessi difformi da quanto versato; dall'altro, sono state pretese somme dalla dichiarazione integrativa. Viene accertato che il versamento effettuato dal Comune per l'anno 2017 (€ 21.400,00) è superiore al debito tributario definitivamente accertato tramite la dichiarazione integrativa (€ 11.361,00), rendendo priva di titolo la successiva iscrizione a ruolo. Lo sgravio effettuato dall'Ufficio è ritenuto tardivo e basato su un'erronea imputazione dei pagamenti. L'Ufficio non ha fornito valida argomentazione in ordine al recupero d'imposta o al disconoscimento del calcolo degli accessori effettuato dal Comune. Non potendo coesistere nello stesso titolo esecutivo due diverse liquidazioni per lo stesso periodo d'imposta e avendo il Comune provato il versamento di una somma superiore al dovuto, il recupero viene annullato.

  • Accolto
    Importi già liquidati e versati

    La Corte ritiene fondate le doglianze del Comune. Viene provato l'avvenuto assolvimento degli obblighi tributari per l'annualità 2018 con versamento complessivo di € 18.553,29 tramite ravvedimento operoso. L'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria circa la mancata risultanza di versamenti viene ritenuta infondata e smentita dalle risultanze degli atti di causa. Viene evidenziato che il Comune ha eseguito due distinti versamenti in data 22.09.2020, uno per l'annualità 2017 e l'altro per l'annualità 2018. Il recupero effettuato dall'Ufficio viene pertanto annullato.

  • Rigettato
    Mancata prova del versamento IRAP 2017

    La Corte ritiene che la pretesa tributaria relativa all'IRAP 2017 debba essere confermata, poiché il Comune non ha fornito idonea prova documentale dell'avvenuto versamento dell'acconto IRAP. Dalla dichiarazione integrativa risultano versamenti in acconto per un importo diverso, senza che sia stata prodotta la quietanza o il modello F24 atto a comprovare specificamente la posta in contestazione. In assenza di tale riscontro oggettivo, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Violazione diritto di difesa e mancanza motivazione interessi

    Il motivo è infondato atteso che la cartella di pagamento sul punto motiva in modo sufficiente e conforme con il richiamo alla pretesa in conto capitale e alle norme che disciplinano gli interessi come richiesto da Cass. ss.uu. 14.7.2022, n. 22281.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 434
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 434
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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