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Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1991, n. 397
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Legge 13 dicembre 1991, n. 397
Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1991, n. 397
Versione
18 dicembre 1991
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1991
Vedi fonte istituzionale
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