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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1681/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania piazza Abramo Lincoln, 2 presso lo studio dell'avv. Giovanni
Martino Grasso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Catania via Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio dell'avv. Alfio D'Urso che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
nei confronti di
C.F. elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_2 P.IVA_1 via M. Renato Imbriani, 222 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barresi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 All'udienza del 13.9.2024 l'appellante precisava le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4573/2022, pubblicata il 10.11.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei riguardi di in carenza di prova e di allegazione avuto riguardo alla Parte_1 Controparte_1
patologia da cui era affetta, alla condotta tenuta dal sanitario ed a quella esigibile, oltre che al danno patito e la condannava a pagare le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2022, proponeva appello avverso la Parte_1
detta sentenza e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_2
primo grado con il favore delle spese.
1) Con il primo motivo l'appellante critica la decisione impugnata per avere ritenuto non soddisfatto l'onere sia di allegazione che di prova e conseguentemente rigettato la domanda attorea.
Assume di aver sufficientemente specificato la patologia da cui era affetta -malattia paradentale con disturbi di mobilità, masticazione e sanguinamento gengivale, nel periodo dal 2008 al 2015, come mostravano gli esami clinici e radiografici - e per la quale era ricorsa alle cure del
[...]
. CP_1
Rileva altresì di avere individuato la condotta colposa del medico ovvero non avere eseguito la terapia necessaria alla paradontite limitandosi ad eseguire sedute di igiene orale ed escludendo di poter eseguire un impianto.
Infine ha allegato sia quale sarebbe stata la condotta esigibile, ovvero eseguire un impianto con la sostituzione degli elementi compromessi, che il danno patito costituito dal peggioramento delle condizioni di salute con una invalidità permanente del 30%.
Con il 2° motivo, da esaminarsi congiuntamente al primo, critica la decisione di non ammettere la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, oltre che l'omesso esame dei documenti depositati con la consulenza tecnica di parte.
2) Al fine di esaminare la fondatezza o meno dei motivi di gravame, posto che la domanda è stata rigettata in primo grado per carenza sia di allegazione che di prova, occorre esaminare le
2 domande proposte con l'atto di citazione di primo grado avuto riguardo ad entrambi i superiori profili.
L'attrice allega che a partire dal 2008 ha riscontrato problemi alla masticazione e perciò si era recata dal dott. che le aveva diagnosticato una malattia paradentale con necessità di CP_1 una protesi fissa all'arcata superiore e l'avulsione di alcuni denti, rimanendo in cura fino al 2015.
Il sanitario tuttavia si era limitato ad eseguire sedute di igiene orale senza sostituire gli elementi compromessi.
Solo successivamente aveva scoperto di essere affetta da edentulia ad entrambe le arcate.
Rileva l'esistenza del nesso di causalità fra la condotta del sanitario inadeguata e le sofferenze patite, imputando al convenuto un errato trattamento sanitario.
3) A fronte delle predette allegazioni, si costituisce il dott. il quale assume di avere CP_1
avuto in cura la paziente dal 2005 e dopo ave prescritto profilassi antibiotica e una cura paradontale aveva realizzato un ponte di 8 elementi sull'arcata superiore documentando le prescrizioni mediche, le certificazioni del laboratorio odontotecnico e le fatture di pagamento, sempre del 2005.
Deduce che in seguito la paziente aveva interrotto le terapie impartite aggravando le sue condizioni di salute e che nessuna prova aveva fornito a fondamento della pretesa risarcitoria essendo insufficienti due prescrizioni mediche, una con cui si chiedeva un esame strumentale e l'altra con cui si prescriveva un antibiotico.
4) Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 la difesa dell'attrice nega di avere avuto installato un impianto nel 2005 non emergendo dalla radiografia che avrebbe prodotto con la memoria n.2 ribadendo la patologia di edentulia causata dalla condotta negligente del sanitario.
5) Con la successiva memoria n.2, l'attrice articola una prova orale, rigettata con ordinanza del 11.3.2019, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e con il proposto gravame.
6) Ritiene il collegio che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Infatti le allegazioni riguardanti la responsabilità del sanitario non solo sono generiche e carenti di prova ma contrastano con le difese spiegate e documentate dal sanitario.
Dagli atti di primo grado emerge che la condotta censurata consiste nel non avere il
[...]
eseguito una protesi fissa all'arcata superiore e l'avulsione di alcuni elementi dentari CP_1
nonostante la patologia paradentale che si sarebbe manifestata nel 2008 e le cure del sanitario dal
2008 al 2015.
A fronte delle contestazioni del sanitario, che ha provato con gli allegati documenti - mai contestati - di avere curato la nel 2005 e non già nel 2008, di non essersi limitato ad Pt_1
3 eseguire delle sedute di igiene orale avendo impiantato un ponte di 8 elementi sull'arcata superiore e di avere in seguito solo saltuariamente visitato la paziente, quest'ultima nulla ha provato.
In primo luogo in ordine alla regolare somministrazione di cure da parte del sanitario convenuto, negli anni dal 2008 al 2015, né che la patologia da cui è affetta – edentulia - sia stata causata dalla condotta inerte del sanitario ravvisata nel non avere eseguito degli impianti osteointegrati, non avendo nemmeno provato che si trattasse di condotta esigibile in quanto necessaria e sufficiente per risolvere la patologia da cui era affetta e nemmeno vi è prova, ma neanche allegazione in tal senso, che un impianto osteointegrato fosse possibile a causa della patologia di edentulia che l'appellante assume di avere contratto.
A tal proposito la prova orale articolata in primo grado e reiterata con l'appello - correttamente rigettata dal tribunale che l'ha giudicata in parte inammissibile, trattandosi di circostanze generiche o valutative o negative ed in parte irrilevante, riguardando circostanze non pertinenti – non è idonea a suffragare la carenza di prova sia riguardo la condotta del sanitario che soprattutto il nesso di causalità fra tale condotta e la patologia da cui l'appellante assume essere affetta.
A fronte di tali carenze probatorie e di allegazione, la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto una funzione esplorativa e pertanto correttamente non è stata disposta in primo grado.
L'omessa valutazione dei documenti allegati in primo grado costituisce censura generica mancando alcuna specificazione in ordine alla loro rilevanza al fine di supportare le carenze allegative e probatorie riscontrate già in primo grado.
E' principio pacifico come, “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. civ. sez. III, 27/02/2023, n.5808; ibidem 29/03/2022, n.10050).
Infatti, poiché in generale nelle obbligazioni di comportamento l'inadempimento rilevante ai fini della responsabilità per il risarcimento del danno non può essere identificato in qualsiasi tipo di inadempimento, ma deve esserlo soltanto quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno, ne consegue che l'inadempimento del debitore potrà rilevare solo se l'evento dannoso sia
4 riconducibile dal punto di vista causale a detto inadempimento in quanto il debitore sarà responsabile del danno solo qualora sia stato causato dal suo inadempimento.
In materia di responsabilità professionale sanitaria, poi, il paziente non si può limitare ad allegare un qualunque inadempimento, in quanto dovrà individuare un inadempimento che in astratto sia causalmente efficiente a produrre il danno che assume di aver patito.
Solo in seguito a tale prova, graverà sul medico provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti siano stati determinati da un evento ad esso non imputabile in quanto imprevisto ed imprevedibile.
In assenza di prova da parte dell'appellante di una condotta omissiva del sanitario convenuto che abbia aggravato la situazione patologica o abbia determinato l'insorgenza di nuove patologie in capo alla predetta e quindi in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario ed il danno che ne sarebbe derivato, le censure si rivelano infondate.
7) Con l'ultimo motivo viene impugnata la sentenza di primo grado per avere condannato l'attrice a pagare una ingente somma per spese legali considerato che non è stata nemmeno espletata alcuna attività istruttoria.
7.1) Il tribunale ha liquidato i compensi per ciascuna parte convenuta in euro 14.000,00 oltre accessori.
Ora va considerato che il valore della causa secondo il petitum è di euro 213.562,50 sicchè applicando lo scaglione di riferimento, ovvero da 52.001 a 260.00 considerati i valori medi delle tabelle vigenti alla data di decisione della causa, per tutte le fasi, compresa quella di trattazione ed istruttoria, i compensi ammontano ad euro 14.103,00.
Tuttavia, come rilevato dall'appellante, considerato che la fase di trattazione ed istruttoria è consistita solo nel deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., appare congruo applicare a tale fase il minimo e quindi i compensi da corrispondere a ciascuna parte vanno ricalcolati in euro
11.268,00.
Le spese del grado considerato il limitato accoglimento del gravame vanno compensate per 1/5 e per il resto poste a carico dell'appellante e liquidate per l'intero come in dispositivo applicando i valori medi esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1681/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello avanzato da , che per il Parte_1
resto rigetta, avverso la sentenza n.4573/2022 del Tribunale di Catania, pubblicata il 10.11.2022, condanna a pagare le spese di lite di primo grado in favore di ciascuna parte Parte_1
convenuta in euro 11.268,00 oltre IVA, Cassa e spese generali;
condanna l'appellante al pagamento di 4/5 delle spese del grado che liquida per l'intero in favore di ciascuna parte appellata in €.9.991,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali e compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1681/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania piazza Abramo Lincoln, 2 presso lo studio dell'avv. Giovanni
Martino Grasso che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Catania via Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio dell'avv. Alfio D'Urso che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
nei confronti di
C.F. elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_2 P.IVA_1 via M. Renato Imbriani, 222 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barresi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
1 All'udienza del 13.9.2024 l'appellante precisava le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4573/2022, pubblicata il 10.11.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
nei riguardi di in carenza di prova e di allegazione avuto riguardo alla Parte_1 Controparte_1
patologia da cui era affetta, alla condotta tenuta dal sanitario ed a quella esigibile, oltre che al danno patito e la condannava a pagare le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 6.12.2022, proponeva appello avverso la Parte_1
detta sentenza e chiedeva, in riforma, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
Si costituiva per eccepire la infondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì chiedendo la conferma della sentenza di Controparte_2
primo grado con il favore delle spese.
1) Con il primo motivo l'appellante critica la decisione impugnata per avere ritenuto non soddisfatto l'onere sia di allegazione che di prova e conseguentemente rigettato la domanda attorea.
Assume di aver sufficientemente specificato la patologia da cui era affetta -malattia paradentale con disturbi di mobilità, masticazione e sanguinamento gengivale, nel periodo dal 2008 al 2015, come mostravano gli esami clinici e radiografici - e per la quale era ricorsa alle cure del
[...]
. CP_1
Rileva altresì di avere individuato la condotta colposa del medico ovvero non avere eseguito la terapia necessaria alla paradontite limitandosi ad eseguire sedute di igiene orale ed escludendo di poter eseguire un impianto.
Infine ha allegato sia quale sarebbe stata la condotta esigibile, ovvero eseguire un impianto con la sostituzione degli elementi compromessi, che il danno patito costituito dal peggioramento delle condizioni di salute con una invalidità permanente del 30%.
Con il 2° motivo, da esaminarsi congiuntamente al primo, critica la decisione di non ammettere la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, oltre che l'omesso esame dei documenti depositati con la consulenza tecnica di parte.
2) Al fine di esaminare la fondatezza o meno dei motivi di gravame, posto che la domanda è stata rigettata in primo grado per carenza sia di allegazione che di prova, occorre esaminare le
2 domande proposte con l'atto di citazione di primo grado avuto riguardo ad entrambi i superiori profili.
L'attrice allega che a partire dal 2008 ha riscontrato problemi alla masticazione e perciò si era recata dal dott. che le aveva diagnosticato una malattia paradentale con necessità di CP_1 una protesi fissa all'arcata superiore e l'avulsione di alcuni denti, rimanendo in cura fino al 2015.
Il sanitario tuttavia si era limitato ad eseguire sedute di igiene orale senza sostituire gli elementi compromessi.
Solo successivamente aveva scoperto di essere affetta da edentulia ad entrambe le arcate.
Rileva l'esistenza del nesso di causalità fra la condotta del sanitario inadeguata e le sofferenze patite, imputando al convenuto un errato trattamento sanitario.
3) A fronte delle predette allegazioni, si costituisce il dott. il quale assume di avere CP_1
avuto in cura la paziente dal 2005 e dopo ave prescritto profilassi antibiotica e una cura paradontale aveva realizzato un ponte di 8 elementi sull'arcata superiore documentando le prescrizioni mediche, le certificazioni del laboratorio odontotecnico e le fatture di pagamento, sempre del 2005.
Deduce che in seguito la paziente aveva interrotto le terapie impartite aggravando le sue condizioni di salute e che nessuna prova aveva fornito a fondamento della pretesa risarcitoria essendo insufficienti due prescrizioni mediche, una con cui si chiedeva un esame strumentale e l'altra con cui si prescriveva un antibiotico.
4) Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 la difesa dell'attrice nega di avere avuto installato un impianto nel 2005 non emergendo dalla radiografia che avrebbe prodotto con la memoria n.2 ribadendo la patologia di edentulia causata dalla condotta negligente del sanitario.
5) Con la successiva memoria n.2, l'attrice articola una prova orale, rigettata con ordinanza del 11.3.2019, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e con il proposto gravame.
6) Ritiene il collegio che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Infatti le allegazioni riguardanti la responsabilità del sanitario non solo sono generiche e carenti di prova ma contrastano con le difese spiegate e documentate dal sanitario.
Dagli atti di primo grado emerge che la condotta censurata consiste nel non avere il
[...]
eseguito una protesi fissa all'arcata superiore e l'avulsione di alcuni elementi dentari CP_1
nonostante la patologia paradentale che si sarebbe manifestata nel 2008 e le cure del sanitario dal
2008 al 2015.
A fronte delle contestazioni del sanitario, che ha provato con gli allegati documenti - mai contestati - di avere curato la nel 2005 e non già nel 2008, di non essersi limitato ad Pt_1
3 eseguire delle sedute di igiene orale avendo impiantato un ponte di 8 elementi sull'arcata superiore e di avere in seguito solo saltuariamente visitato la paziente, quest'ultima nulla ha provato.
In primo luogo in ordine alla regolare somministrazione di cure da parte del sanitario convenuto, negli anni dal 2008 al 2015, né che la patologia da cui è affetta – edentulia - sia stata causata dalla condotta inerte del sanitario ravvisata nel non avere eseguito degli impianti osteointegrati, non avendo nemmeno provato che si trattasse di condotta esigibile in quanto necessaria e sufficiente per risolvere la patologia da cui era affetta e nemmeno vi è prova, ma neanche allegazione in tal senso, che un impianto osteointegrato fosse possibile a causa della patologia di edentulia che l'appellante assume di avere contratto.
A tal proposito la prova orale articolata in primo grado e reiterata con l'appello - correttamente rigettata dal tribunale che l'ha giudicata in parte inammissibile, trattandosi di circostanze generiche o valutative o negative ed in parte irrilevante, riguardando circostanze non pertinenti – non è idonea a suffragare la carenza di prova sia riguardo la condotta del sanitario che soprattutto il nesso di causalità fra tale condotta e la patologia da cui l'appellante assume essere affetta.
A fronte di tali carenze probatorie e di allegazione, la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe avuto una funzione esplorativa e pertanto correttamente non è stata disposta in primo grado.
L'omessa valutazione dei documenti allegati in primo grado costituisce censura generica mancando alcuna specificazione in ordine alla loro rilevanza al fine di supportare le carenze allegative e probatorie riscontrate già in primo grado.
E' principio pacifico come, “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24/2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. civ. sez. III, 27/02/2023, n.5808; ibidem 29/03/2022, n.10050).
Infatti, poiché in generale nelle obbligazioni di comportamento l'inadempimento rilevante ai fini della responsabilità per il risarcimento del danno non può essere identificato in qualsiasi tipo di inadempimento, ma deve esserlo soltanto quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno, ne consegue che l'inadempimento del debitore potrà rilevare solo se l'evento dannoso sia
4 riconducibile dal punto di vista causale a detto inadempimento in quanto il debitore sarà responsabile del danno solo qualora sia stato causato dal suo inadempimento.
In materia di responsabilità professionale sanitaria, poi, il paziente non si può limitare ad allegare un qualunque inadempimento, in quanto dovrà individuare un inadempimento che in astratto sia causalmente efficiente a produrre il danno che assume di aver patito.
Solo in seguito a tale prova, graverà sul medico provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti siano stati determinati da un evento ad esso non imputabile in quanto imprevisto ed imprevedibile.
In assenza di prova da parte dell'appellante di una condotta omissiva del sanitario convenuto che abbia aggravato la situazione patologica o abbia determinato l'insorgenza di nuove patologie in capo alla predetta e quindi in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario ed il danno che ne sarebbe derivato, le censure si rivelano infondate.
7) Con l'ultimo motivo viene impugnata la sentenza di primo grado per avere condannato l'attrice a pagare una ingente somma per spese legali considerato che non è stata nemmeno espletata alcuna attività istruttoria.
7.1) Il tribunale ha liquidato i compensi per ciascuna parte convenuta in euro 14.000,00 oltre accessori.
Ora va considerato che il valore della causa secondo il petitum è di euro 213.562,50 sicchè applicando lo scaglione di riferimento, ovvero da 52.001 a 260.00 considerati i valori medi delle tabelle vigenti alla data di decisione della causa, per tutte le fasi, compresa quella di trattazione ed istruttoria, i compensi ammontano ad euro 14.103,00.
Tuttavia, come rilevato dall'appellante, considerato che la fase di trattazione ed istruttoria è consistita solo nel deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., appare congruo applicare a tale fase il minimo e quindi i compensi da corrispondere a ciascuna parte vanno ricalcolati in euro
11.268,00.
Le spese del grado considerato il limitato accoglimento del gravame vanno compensate per 1/5 e per il resto poste a carico dell'appellante e liquidate per l'intero come in dispositivo applicando i valori medi esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1681/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello avanzato da , che per il Parte_1
resto rigetta, avverso la sentenza n.4573/2022 del Tribunale di Catania, pubblicata il 10.11.2022, condanna a pagare le spese di lite di primo grado in favore di ciascuna parte Parte_1
convenuta in euro 11.268,00 oltre IVA, Cassa e spese generali;
condanna l'appellante al pagamento di 4/5 delle spese del grado che liquida per l'intero in favore di ciascuna parte appellata in €.9.991,00 quali compensi, oltre IVA, CPA e spese generali e compensa la restante parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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