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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA AN Presidente
ET DI RT GI rel.
RI GA GI
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 476/2025 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), assistito e difeso dall'avv. Cavagnaro C.F._1
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 14.02.1967 (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA contumace -
nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“– emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
– nulla per il reciproco mantenimento;
– con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2025 ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile a Pt_1
LL UR (SV) in data 04.04.2004 con in regime di separazione dei beni;
che CP_1 dall'unione non sono nati figli;
di essere separato di fatto dalla moglie dal 2015, dopo aver vissuto per alcuni anni insieme tra Genova e La Spezia;
che in questi anni ha condotta vita CP_1 autonoma e indipendente;
di essere venuto a sapere nel 2023 che l'odierna convenuta, senza avvertirlo, ha venduto un immobile a lei intestato, ma acquistato anni prima per lo più con propria provvista;
che i successivi contatti, volti a risolvere le sottese questioni economiche, non hanno portato ad alcun riavvicinamento.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e di nulla disporre per il reciproco mantenimento.
Il pubblico ministero ha apposto il proprio visto.
All'esito della prima udienza del 9.7.2025, assente la convenuta, è stata disposta la rinnovazione della notifica.
anche a seguito della rinnovazione, non si è costituita in giudizio. CP_1
All'ultima udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato l'impedimento della parte a comparire, stante le precarie condizioni di salute, come documentate;
insistendo nelle domande e, su autorizzazione del giudice delegato, precisando le conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
Tanto premesso, occorre preliminarmente dare atto della regolarità della notifica da ultimo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti della convenuta, da dichiararsi qui contumace.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda in punto status.
Può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, nel caso di specie non essendo revocabile in dubbio l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla parte e anche tenuto conto del disinteresse della convenuta alle sorti del presente giudizio.
Non vi sono altre domande su cui provvedere.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in ragione della metà, considerata la natura del procedimento e non risultando in atti richieste stragiudiziali per la definizione eventualmente consensuale della controversia;
il restante mezzo deve essere posto a carico della convenuta contumace.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in LL UR (SV) in Controparte_1 data 04.04.2004 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune all'anno 2004, n. 27, parte II, serie C); condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, metà che si CP_1 liquida in 62,50 euro per esborsi e 1.452,50 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.; dichiara per la parte restante irripetibili dette spese;
manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia in data 18.12.2025
Il GI est. Il Presidente
ET DI RT IA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA AN Presidente
ET DI RT GI rel.
RI GA GI
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 476/2025 avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), assistito e difeso dall'avv. Cavagnaro C.F._1
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nata alla Spezia il 14.02.1967 (cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA contumace -
nonché con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“– emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
– nulla per il reciproco mantenimento;
– con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2025 ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile a Pt_1
LL UR (SV) in data 04.04.2004 con in regime di separazione dei beni;
che CP_1 dall'unione non sono nati figli;
di essere separato di fatto dalla moglie dal 2015, dopo aver vissuto per alcuni anni insieme tra Genova e La Spezia;
che in questi anni ha condotta vita CP_1 autonoma e indipendente;
di essere venuto a sapere nel 2023 che l'odierna convenuta, senza avvertirlo, ha venduto un immobile a lei intestato, ma acquistato anni prima per lo più con propria provvista;
che i successivi contatti, volti a risolvere le sottese questioni economiche, non hanno portato ad alcun riavvicinamento.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi e di nulla disporre per il reciproco mantenimento.
Il pubblico ministero ha apposto il proprio visto.
All'esito della prima udienza del 9.7.2025, assente la convenuta, è stata disposta la rinnovazione della notifica.
anche a seguito della rinnovazione, non si è costituita in giudizio. CP_1
All'ultima udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato l'impedimento della parte a comparire, stante le precarie condizioni di salute, come documentate;
insistendo nelle domande e, su autorizzazione del giudice delegato, precisando le conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
Tanto premesso, occorre preliminarmente dare atto della regolarità della notifica da ultimo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti della convenuta, da dichiararsi qui contumace.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda in punto status.
Può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, nel caso di specie non essendo revocabile in dubbio l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, visti i fatti dedotti dalla parte e anche tenuto conto del disinteresse della convenuta alle sorti del presente giudizio.
Non vi sono altre domande su cui provvedere.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in ragione della metà, considerata la natura del procedimento e non risultando in atti richieste stragiudiziali per la definizione eventualmente consensuale della controversia;
il restante mezzo deve essere posto a carico della convenuta contumace.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell'oggetto e della complessità (non elevata) della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in LL UR (SV) in Controparte_1 data 04.04.2004 (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune all'anno 2004, n. 27, parte II, serie C); condanna al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, metà che si CP_1 liquida in 62,50 euro per esborsi e 1.452,50 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.; dichiara per la parte restante irripetibili dette spese;
manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
La Spezia in data 18.12.2025
Il GI est. Il Presidente
ET DI RT IA AN