Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1153 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
Barone e Roberto Principe;
Opponente
E
e per essa quale mandataria, in p.l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Chierchia e dall'Avv. Paola Pranzo;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2024, Parte_1 emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 30.757,04 con oltre interessi come da domanda, in solido con in Controparte_3 virtù di un contratto di mutuo in relazione al quale il aveva prestato Pt_1 fideiussione specifica, al fine di ottenere l'annullamento dello stesso, attesa la prescrizione del diritto connesso ai rapporti di cui trattasi e la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria nei confronti del
, per decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c… Parte_1
Si costituiva in giudizio e per essa quale mandataria, Controparte_1 CP_2
contestando le ragioni dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
[...]
Preliminarmente, va rilevato che tra le parti è pacifico il rapporto di fideiussione posto alla base della domanda monitoria, che peraltro trova riscontro nella documentazione in
1
21.12.2017 acquistava da Controparte_1 Parte_2 un portafoglio di crediti nei confronti di soggetti debitori classificati a
[...] sofferenza, per cui deve inferirsi che la scadenza dell'obbligazione principale sia antecedente alla data della cessione, mentre ha rappresentato che “la Parte_1 banca cedente ha dichiarato la risoluzione del contratto di mutuo in data 26/04/2012”
(cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), per cui, pacifico il recesso dal rapporto, le parti divergono esclusivamente in merito alla data del recesso stesso.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Infatti, premesso che l'opponente non ha interesse ad eccepire alcunchè rispetto al rapporto di conto corrente, in relazione al quale non è stata avanzata, nei suoi confronti, alcuna pretesa e tenuto conto della circostanza che l'opponente nulla ha dimostrato per suffragare la prospettazione relativa all'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in data 26.4.2012, non potendosi ritenere dirimente la dicitura contenuta nel piano di ammortamento contenente l'indicazione delle rate pagate e di quelle non pagate, prodotto agli atti del monitorio, atteso che, sulla scorta dell'invocato documento, appare un dato neutro la dicitura “estint”, verosimilmente indicativa della rata non pagata.
Va, tuttavia, rilevato che l'opponente ha parimenti invocato la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ritiene il Tribunale che risulti dirimente, ai fini della decisione, l'impegno reso dall'opponente nella clausola 5 del contratto di fideiussione, che stabiliva il fideiussore fosse "tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Ebbene, il Giudice di Legittimità ha da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato. In altre parole, deve ritenersi che - ogniqualvolta le parti concordino il "pagamento a prima richiesta scritta" dal garante al creditore garantito - l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa
2 richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995, n. 7345 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008; da ultimo Cass. n. 22346/2017 in motivazione: "in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale").
Oltretutto, trattasi di orientamento invocato dalla stessa opposta, la quale, tuttavia, non ha documentato di aver comunque rispettato il termine semestrale di cui alla norma citata seppure con una iniziativa stragiudiziale.
Infatti, l'opposta, come sopra rilevato, nel ricorso per decreto ingiuntivo ha rappresentato che “non provvedendo la debitrice a pagare le rate di mutuo come contrattualmente stabilito, l'Istituto di Credito ha dovuto comunicare il recesso dai predetti contratti”, per poi allegare che in data 21.12.2017 Controparte_1 acquistava da un portafoglio di crediti nei Parte_2 confronti di soggetti debitori classificati a sofferenza, per cui deve inferirsi che la scadenza dell'obbligazione principale sia antecedente alla data della cessione.
Quanto alla pretesa dimostrazione dell'avvenuta richiesta stragiudiziale degli importi dovuti dalla debitrice a mezzo del doc. n. 9 del fascicolo di parte opposta, l'unico relativo al contratto di mutuo di cui trattasi, deve evidenziarsi che il documento ivi contenuto non risulta leggibile nella parte in cui reca la data di ricezione della raccomandata, rectius del tentativo di recapito, risultando leggibile da dicitura
“compiuta giacenza”.
Sul punto giova sottolineare che, a fronte della produzione di detto documento, depositato dall'opposta unitamente alla comparsa di costituzione, l'opponente, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., aveva rilevato che “dall'avviso di ricevimento – talmente sgranato da risultare illeggibile – invece la missiva risulterebbe tornata al mittente per compiuta giacenza. La data del presunto tentativo di consegna risulta illeggibile”.
3 Conseguentemente, in difetto del riscontro dell'invio di una qualsivoglia richiesta, anche stragiudiziale, nel termine di sei mesi a far data almeno dal 21.12.2017, assumendo come "dies a quo" la data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dal rapporto, sicuramente realizzatosi in epoca antecedente alla cessione del contratto, l'odierna opposta è, pertanto, decaduta da ogni diritto verso l'odierno opponente.
In conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione appena esaminata, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
78/2024 nei confronti di;
Parte_1
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 286,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Principe e Barone, antistatari, che ne hanno fatto richiesta.
Cosenza, 30.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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