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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2023 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Lucio
Fresta, presso il cui studio in Giarre è elettivamente domiciliato;
appellante
contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Nicola Antonino
Alleruzzo, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale;
appellata e appellante incidentale
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza collegiale del 4.4.2025, all'esito della discussione orale, la causa è decisa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In fatto e diritto.
1.) Con sentenza n. 2667/2022 pubblicata il 9.6.2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da avverso le ordinanze Parte_1
ingiunzione nn. 23 e 24 del 4.3.2021 e n. 27 dell'8.3.2021, notificate il 15.3.2021, emesse dalla , a seguito di verbali di accertamento Controparte_1
della Polizia stradale di Messina del 9.5.2019, con le quali era stato intimato il pagamento delle sanzioni pecuniarie ivi specificate, per non avere il - quale Parte_1
titolare di un'autofficina in Mascali - effettuato le prescritte comunicazioni annuali in tema di audit ambientale per gli anni 2015 e 2016 e per aver omesso la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, omettendo, in particolare, di registrare, per gli anni 2015/2018, lo scarico dell'olio esausto.
Ha evidenziato il primo giudice:
i) l'insussistenza dell'eccepita nullità delle opposte ordinanze ingiunzione per violazione dell'art. 3 della l. n.241/90, essendo in esse individuabili le violazioni addebitate;
ii) l'insussistenza dell'eccepita violazione dell'art. 14 l. n.689/1981, emergendo in atti che gli accertatori non avevano potuto procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in quanto l'opponente non era stato in grado di esibire la documentazione necessaria, producendola solo successivamente ed essendo stato il verbale di accertamento redatto e notificato in data 9.5.2019, entro i termini normativamente previsti;
iii) l'insussistenza del dedotto travisamento dei fatti posti a fondamento della ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.21, essendo legittime e corrette le contestazioni effettuate dagli agenti accertatori, avendo essi rinvenuto, al momento dell'accesso ispettivo, olio esausto in un contenitore, ma non risultando nessuna registrazione, né avendo l'opponente fornito giustificazioni al riguardo;
iv) l'infondatezza della pretesa alla rideterminazione nel minimo delle sanzioni applicate, stante il lungo tempo trascorso tra le violazioni contestate e la loro regolarizzazione. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'ingiunto, con ricorso depositato il
9.1.2023, cui ha resistito l'ente appellato, che ha proposto appello incidentale.
2.) L'appello principale, articolato in 4 motivi, ripropone i motivi d'opposizione.
Il primo motivo censura la sentenza per aver respinto l'eccepita violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981, assumendo il difetto di motivazione da parte del tribunale. Deduce che le violazioni contestate non comportavano alcuna attività di valutazione dei dati, nè era necessario effettuare un'attività istruttoria ulteriore a quanto emerso durante i controlli del 28.3.2019; né la Polizia Stradale di Messina nè,
successivamente, la hanno, poi, fornito alcuna ragione Controparte_1
giustificativa per la mancata immediata contestazione.
Il secondo motivo censura la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione dell'art. 3 della l. n.241/90 (per carenza assoluta di motivazione) e dell'art. 18 della l. 689/1981 (non avendo tenuto conto delle doglianze formulate dal ricorrente con le memorie ex art. 18 l. n. 689/1981).
Il terzo motivo censura la sentenza per aver escluso il travisamento dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.2021 e del presupposto verbale di accertamento n. 190006433/221.1. Deduce che l'olio prodotto dall'attività di autofficina si trovava regolarmente custodito dentro un apposito fusto di capienza circa 200 kg in attesa di essere smaltito non appena lo stesso si fosse riempito, cosa che in effetti è avvenuta nell'anno 2019, come si evince dai formulari prodotti in allegato al ricorso di primo grado;
negli anni oggetto di contestazione l'attività espletata ha prodotto una quantità di olio esausto esiguo pari a circa Kg 70, come si può desumere dalle fatture prodotte in allegato al ricorso di primo grado.
Il quarto motivo censura la sentenza per aver escluso la violazione - con riguardo alla misura della sanzione applicata - degli artt. 258 d.lgs. 152/2006 e 11 l. 689/81,
nonché del principio di proporzionalità; deduce che la sanzione va determinata nella misura minima, sia perché non è stato arrecato alcun danno al bene giuridico tutelato, sia perché il si è immediatamente adoperato per eliminare le inesattezze Parte_1
nella tenuta del registro. 3.) Il secondo motivo di impugnazione - avente rilievo logico prioritario - è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel caso in esame le opposte ordinanze ingiunzione (a loro volta precedute dalla notifica all'opponente, in data
9.5.2019, dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo), contengono la dettagliata descrizione delle condotte contestate, degli accertamenti a tal fine espletati e della normativa violata, dando atto dell'avvenuto esame degli scritti difensivi del trasgressore.
Per tal modo, l'amministrazione irrogante ha certamente soddisfatto l'obbligo di motivazione. Infatti, secondo consolidato indirizzo del giudice di legittimità
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n.16316/2020, 8649/06).
4.) Il primo motivo è inammissibile, dal momento che esso non si confronta col le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata.
Il tribunale ha infatti ben evidenziato che, allorquando il personale della polizia stradale ebbe ad effettuare l'accesso ispettivo presso l'autofficina meccanica del
, ossia in data 28 marzo 2019, non potevano affatto ritenersi completati gli Parte_1
accertamenti necessari ai fini della contestazione di che trattasi (la cui utilità va peraltro valutata con giudizio ex ante e non ex post, secondo la giurisprudenza di legittimità), posto che, per come dato atto nel relativo verbale, “il trasgressore non era in grado di esibire tutta la documentazione richiesta, riservandosi di produrla in data successiva”, ed avendo successivamente esibito solo il MUD relativo all'anno
2017. Ha, quindi, evidenziato che il verbale di accertamento è stato redatto e notificato in data 9.5.2019, e dunque entro il termine di 90 gg. previsto dall'art. 14, comma secondo, l. 689/81 per il caso di mancata contestazione immediata. A tali specifiche - e condivisibili - argomentazioni l'appello non ha opposto idonee argomentazioni contrarie (in particolare quanto alla riscontrata necessità di consentire al di esibire tutta la documentazione richiesta), limitandosi a Parte_1
ribadire le medesime censure svolte in sede di opposizione, motivatamente disattese dal tribunale.
5.) Il terzo motivo è infondato.
Va detto, anzitutto, che le violazioni contestate dalla polizia stradale col verbale di accertamento n. 190006433/221.1, e sanzionate dall'ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.2021, non hanno riguardato il solo omesso scarico dell'olio esausto, avendo i verbalizzanti accertato anche l'omessa regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, di cui all'art. 190 d.lgs. n.152/2006, sotto altri profili (“Effettuava inoltre delle registrazioni incomplete in riferimento agli altri rifiuti speciali trascritti sul registro, omettendo di registrare il carico prima del corrispondente scarico, ed inoltre ometteva di aggiornare il registro di che trattasi entro 10 giorni lavorativi. Nella circostanza l'ultima registrazione relativa all'attività prevalente di autofficina meccanica è stata effettuata il 22.05.2017
(spazio 1° pagina 3). Seguono ulteriori registrazioni (ultima il 28.11.2018, spazio 1°
pagina 8) relativi a rifiuti speciali prodotti da altra attività secondaria (pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio), esercitata congiuntamente all'attività prevalente, nella medesima sede, dal trasgressore, come verificato a seguito di disamina dei formulari prodotti dal trasgressore. Si rappresenta altresì che il trasgressore ha esibito a questo organo di Polizia un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali vidimato nell'anno 2012”).
Già tali condotte - sulle quali nulla ha dedotto l'opponente - sono idonee a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 258 d.lgs.
152/2006 (relativa alla omessa corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi), pur nella misura ridotta di cui al terzo comma (relativo alle imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti). Difatti, l'omessa registrazione sull'apposito registro del carico dei rifiuti speciali
(al momento della produzione), prima del corrispondente scarico (all'uscita del rifiuto dallo stabilimento), accertata dai verbalizzanti, per tal modo impedendo di ricostruire il ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti speciali, come pure la circostanza che “l'ultima registrazione relativa all'attività prevalente di autofficina meccanica è stata effettuata il 22.5.2017”, ossia quasi due anni prima della verifica ispettiva, integrano già pienamente la contestata violazione dell'art. 190 T.U. ambientale e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'258 comma 3.
A ciò si aggiunga la mancata annotazione, nel registro cit., dello scarico dell'olio esausto e la mancata documentazione del suo conferimento per un arco temporale di ben quattro anni (dal 2015 al 2018), accertata dai verbalizzanti.
Violazione che non può trovare idonea giustificazione, secondo quanto affermato dall'opponente, sull'assunto che "l'olio prodotto dall'attività di autofficina si trovava regolarmente custodito dentro un apposito fusto di capienza circa 200 kg in attesa di essere smaltito non appena lo stesso si fosse riempito, cosa che in effetti è avvenuta nell'anno 2019 … negli anni oggetto di contestazione l'attività espletata ha prodotto una quantità di olio esausto esiguo pari a circa Kg 70, come si può desumere dalle fatture prodotte in allegato al ricorso di primo grado".
Ora, in disparte che non è stata fornita idonea prova della produzione complessiva, negli anni oggetto di contestazione (2015/2018), di soli 70 kg di olio esausto (le fatture allegate, attestanti solo tre interventi nel 2015, sei in ciascun anno 2016 e
2017, tre nel 2018, peraltro prive di adeguato rilievo probatorio, appaiono illeggibili), risulta del tutto implausibile che l'autofficina del nel corso di ben quattro Parte_1
anni possa aver prodotto oli esausti per soli 70 kg complessivi (meno di chilo e mezzo al mese), per poi, nel corso del solo mese successivo all'accertamento ispettivo, ossia già il 29.4.2019, invece, produrre i 130 kg rimanenti, imponendo lo scarico ed il conferimento dei kg 200 indicati negli allegati del fascicolo di parte opponente. È anzi verosimile che, quello di aprile 2019, fosse il dato attendibile di effettiva produzione di oli esausti. 6.) Il quarto motivo è infondato.
Come pur evidenziato dal primo giudice, la pretesa all'applicazione del minimo edittale delle sanzioni irrogate appare priva di fondamento, essendo stata accertata in giudizio, con riferimento a tutte le condotte sanzionate (non solo quella concernente l'irregolare tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali, ma anche quella
- mai neppure negata - riguardante l'omessa comunicazione in tema di audit ambientale per gli anni 2015 e 2016, di cui all'art. 189 comma 3 T.U.) la piena violazione della norma e del bene protetto (di certo non riconducibile a mere
“insignificanti inesattezze”, come sostenuto dall'appellante), né essendo stato prospettato alcun comportamento atto ad eliminare le conseguenze delle violazioni accertate, che non può consistere nel mero adempimento degli obblighi di legge nel corso dell'attività di impresa successiva alla sanzione (le dichiarazioni MUD di cui all'allegato 10 riguardano anni successivi a quelli oggetto di contestazione).
7.) L'amministrazione provinciale impugna, a sua volta, la sentenza per aver omesso di liquidare in suo favore le spese del primo grado, sull'errato presupposto che essa fosse difesa “personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato”. Deduce, di contro, che l'ente resistente, nel giudizio di primo grado, si è avvalso della difesa tecnica, conferendo l'incarico, per farsi rappresentare in giudizio, dapprima all'avvocato Antonio Salemi e, successivamente, dall'avvocato
Nicola Antonino Alleruzzo (come da procure allegate in primo grado), entrambi appartenenti all'Avvocatura – Servizio di staff del , ed iscritti Parte_2
all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici dell'Ordine degli Avvocati del foro di . CP_1
Il motivo è fondato.
La qualità di avvocati iscritti all'apposito Albo Speciale, dei difensori di primo grado dell'ente esclude infatti che possa trovare applicazione, il Controparte_1
principio giurisprudenziale richiamato dal tribunale a fondamento della mancata liquidazione degli onorari di avvocato, circoscritto alla difesa tramite funzionario amministrativo, anzichè tramite difensore legalmente esercente ex art. 89 c.3 c.p.c. All'ente spetta pertanto la liquidazione dei compensi professionali, sia del primo come del secondo grado, secondo soccombenza, liquidati in relazione all'attività espletata e al valore della domanda, entro i parametri dettati dalle tabelle allegate al
DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.2.600,00 quanto
[...]
al primo grado, €.3.200,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2023 R.G., promossa da
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura su foglio separato allegato all'atto di appello, dall'avv. Lucio
Fresta, presso il cui studio in Giarre è elettivamente domiciliato;
appellante
contro
(cf: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Nicola Antonino
Alleruzzo, elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo digitale;
appellata e appellante incidentale
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza collegiale del 4.4.2025, all'esito della discussione orale, la causa è decisa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 429 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In fatto e diritto.
1.) Con sentenza n. 2667/2022 pubblicata il 9.6.2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da avverso le ordinanze Parte_1
ingiunzione nn. 23 e 24 del 4.3.2021 e n. 27 dell'8.3.2021, notificate il 15.3.2021, emesse dalla , a seguito di verbali di accertamento Controparte_1
della Polizia stradale di Messina del 9.5.2019, con le quali era stato intimato il pagamento delle sanzioni pecuniarie ivi specificate, per non avere il - quale Parte_1
titolare di un'autofficina in Mascali - effettuato le prescritte comunicazioni annuali in tema di audit ambientale per gli anni 2015 e 2016 e per aver omesso la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali, omettendo, in particolare, di registrare, per gli anni 2015/2018, lo scarico dell'olio esausto.
Ha evidenziato il primo giudice:
i) l'insussistenza dell'eccepita nullità delle opposte ordinanze ingiunzione per violazione dell'art. 3 della l. n.241/90, essendo in esse individuabili le violazioni addebitate;
ii) l'insussistenza dell'eccepita violazione dell'art. 14 l. n.689/1981, emergendo in atti che gli accertatori non avevano potuto procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in quanto l'opponente non era stato in grado di esibire la documentazione necessaria, producendola solo successivamente ed essendo stato il verbale di accertamento redatto e notificato in data 9.5.2019, entro i termini normativamente previsti;
iii) l'insussistenza del dedotto travisamento dei fatti posti a fondamento della ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.21, essendo legittime e corrette le contestazioni effettuate dagli agenti accertatori, avendo essi rinvenuto, al momento dell'accesso ispettivo, olio esausto in un contenitore, ma non risultando nessuna registrazione, né avendo l'opponente fornito giustificazioni al riguardo;
iv) l'infondatezza della pretesa alla rideterminazione nel minimo delle sanzioni applicate, stante il lungo tempo trascorso tra le violazioni contestate e la loro regolarizzazione. Avverso detta sentenza ha proposto appello l'ingiunto, con ricorso depositato il
9.1.2023, cui ha resistito l'ente appellato, che ha proposto appello incidentale.
2.) L'appello principale, articolato in 4 motivi, ripropone i motivi d'opposizione.
Il primo motivo censura la sentenza per aver respinto l'eccepita violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981, assumendo il difetto di motivazione da parte del tribunale. Deduce che le violazioni contestate non comportavano alcuna attività di valutazione dei dati, nè era necessario effettuare un'attività istruttoria ulteriore a quanto emerso durante i controlli del 28.3.2019; né la Polizia Stradale di Messina nè,
successivamente, la hanno, poi, fornito alcuna ragione Controparte_1
giustificativa per la mancata immediata contestazione.
Il secondo motivo censura la sentenza per aver respinto l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione per violazione dell'art. 3 della l. n.241/90 (per carenza assoluta di motivazione) e dell'art. 18 della l. 689/1981 (non avendo tenuto conto delle doglianze formulate dal ricorrente con le memorie ex art. 18 l. n. 689/1981).
Il terzo motivo censura la sentenza per aver escluso il travisamento dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.2021 e del presupposto verbale di accertamento n. 190006433/221.1. Deduce che l'olio prodotto dall'attività di autofficina si trovava regolarmente custodito dentro un apposito fusto di capienza circa 200 kg in attesa di essere smaltito non appena lo stesso si fosse riempito, cosa che in effetti è avvenuta nell'anno 2019, come si evince dai formulari prodotti in allegato al ricorso di primo grado;
negli anni oggetto di contestazione l'attività espletata ha prodotto una quantità di olio esausto esiguo pari a circa Kg 70, come si può desumere dalle fatture prodotte in allegato al ricorso di primo grado.
Il quarto motivo censura la sentenza per aver escluso la violazione - con riguardo alla misura della sanzione applicata - degli artt. 258 d.lgs. 152/2006 e 11 l. 689/81,
nonché del principio di proporzionalità; deduce che la sanzione va determinata nella misura minima, sia perché non è stato arrecato alcun danno al bene giuridico tutelato, sia perché il si è immediatamente adoperato per eliminare le inesattezze Parte_1
nella tenuta del registro. 3.) Il secondo motivo di impugnazione - avente rilievo logico prioritario - è infondato.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel caso in esame le opposte ordinanze ingiunzione (a loro volta precedute dalla notifica all'opponente, in data
9.5.2019, dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo), contengono la dettagliata descrizione delle condotte contestate, degli accertamenti a tal fine espletati e della normativa violata, dando atto dell'avvenuto esame degli scritti difensivi del trasgressore.
Per tal modo, l'amministrazione irrogante ha certamente soddisfatto l'obbligo di motivazione. Infatti, secondo consolidato indirizzo del giudice di legittimità
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem"
dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. n.16316/2020, 8649/06).
4.) Il primo motivo è inammissibile, dal momento che esso non si confronta col le motivazioni rese, sul punto, dalla sentenza appellata.
Il tribunale ha infatti ben evidenziato che, allorquando il personale della polizia stradale ebbe ad effettuare l'accesso ispettivo presso l'autofficina meccanica del
, ossia in data 28 marzo 2019, non potevano affatto ritenersi completati gli Parte_1
accertamenti necessari ai fini della contestazione di che trattasi (la cui utilità va peraltro valutata con giudizio ex ante e non ex post, secondo la giurisprudenza di legittimità), posto che, per come dato atto nel relativo verbale, “il trasgressore non era in grado di esibire tutta la documentazione richiesta, riservandosi di produrla in data successiva”, ed avendo successivamente esibito solo il MUD relativo all'anno
2017. Ha, quindi, evidenziato che il verbale di accertamento è stato redatto e notificato in data 9.5.2019, e dunque entro il termine di 90 gg. previsto dall'art. 14, comma secondo, l. 689/81 per il caso di mancata contestazione immediata. A tali specifiche - e condivisibili - argomentazioni l'appello non ha opposto idonee argomentazioni contrarie (in particolare quanto alla riscontrata necessità di consentire al di esibire tutta la documentazione richiesta), limitandosi a Parte_1
ribadire le medesime censure svolte in sede di opposizione, motivatamente disattese dal tribunale.
5.) Il terzo motivo è infondato.
Va detto, anzitutto, che le violazioni contestate dalla polizia stradale col verbale di accertamento n. 190006433/221.1, e sanzionate dall'ordinanza ingiunzione n. 27 dell'8.3.2021, non hanno riguardato il solo omesso scarico dell'olio esausto, avendo i verbalizzanti accertato anche l'omessa regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, di cui all'art. 190 d.lgs. n.152/2006, sotto altri profili (“Effettuava inoltre delle registrazioni incomplete in riferimento agli altri rifiuti speciali trascritti sul registro, omettendo di registrare il carico prima del corrispondente scarico, ed inoltre ometteva di aggiornare il registro di che trattasi entro 10 giorni lavorativi. Nella circostanza l'ultima registrazione relativa all'attività prevalente di autofficina meccanica è stata effettuata il 22.05.2017
(spazio 1° pagina 3). Seguono ulteriori registrazioni (ultima il 28.11.2018, spazio 1°
pagina 8) relativi a rifiuti speciali prodotti da altra attività secondaria (pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio), esercitata congiuntamente all'attività prevalente, nella medesima sede, dal trasgressore, come verificato a seguito di disamina dei formulari prodotti dal trasgressore. Si rappresenta altresì che il trasgressore ha esibito a questo organo di Polizia un registro di carico e scarico dei rifiuti speciali vidimato nell'anno 2012”).
Già tali condotte - sulle quali nulla ha dedotto l'opponente - sono idonee a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 258 d.lgs.
152/2006 (relativa alla omessa corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi), pur nella misura ridotta di cui al terzo comma (relativo alle imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti). Difatti, l'omessa registrazione sull'apposito registro del carico dei rifiuti speciali
(al momento della produzione), prima del corrispondente scarico (all'uscita del rifiuto dallo stabilimento), accertata dai verbalizzanti, per tal modo impedendo di ricostruire il ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti speciali, come pure la circostanza che “l'ultima registrazione relativa all'attività prevalente di autofficina meccanica è stata effettuata il 22.5.2017”, ossia quasi due anni prima della verifica ispettiva, integrano già pienamente la contestata violazione dell'art. 190 T.U. ambientale e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'258 comma 3.
A ciò si aggiunga la mancata annotazione, nel registro cit., dello scarico dell'olio esausto e la mancata documentazione del suo conferimento per un arco temporale di ben quattro anni (dal 2015 al 2018), accertata dai verbalizzanti.
Violazione che non può trovare idonea giustificazione, secondo quanto affermato dall'opponente, sull'assunto che "l'olio prodotto dall'attività di autofficina si trovava regolarmente custodito dentro un apposito fusto di capienza circa 200 kg in attesa di essere smaltito non appena lo stesso si fosse riempito, cosa che in effetti è avvenuta nell'anno 2019 … negli anni oggetto di contestazione l'attività espletata ha prodotto una quantità di olio esausto esiguo pari a circa Kg 70, come si può desumere dalle fatture prodotte in allegato al ricorso di primo grado".
Ora, in disparte che non è stata fornita idonea prova della produzione complessiva, negli anni oggetto di contestazione (2015/2018), di soli 70 kg di olio esausto (le fatture allegate, attestanti solo tre interventi nel 2015, sei in ciascun anno 2016 e
2017, tre nel 2018, peraltro prive di adeguato rilievo probatorio, appaiono illeggibili), risulta del tutto implausibile che l'autofficina del nel corso di ben quattro Parte_1
anni possa aver prodotto oli esausti per soli 70 kg complessivi (meno di chilo e mezzo al mese), per poi, nel corso del solo mese successivo all'accertamento ispettivo, ossia già il 29.4.2019, invece, produrre i 130 kg rimanenti, imponendo lo scarico ed il conferimento dei kg 200 indicati negli allegati del fascicolo di parte opponente. È anzi verosimile che, quello di aprile 2019, fosse il dato attendibile di effettiva produzione di oli esausti. 6.) Il quarto motivo è infondato.
Come pur evidenziato dal primo giudice, la pretesa all'applicazione del minimo edittale delle sanzioni irrogate appare priva di fondamento, essendo stata accertata in giudizio, con riferimento a tutte le condotte sanzionate (non solo quella concernente l'irregolare tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali, ma anche quella
- mai neppure negata - riguardante l'omessa comunicazione in tema di audit ambientale per gli anni 2015 e 2016, di cui all'art. 189 comma 3 T.U.) la piena violazione della norma e del bene protetto (di certo non riconducibile a mere
“insignificanti inesattezze”, come sostenuto dall'appellante), né essendo stato prospettato alcun comportamento atto ad eliminare le conseguenze delle violazioni accertate, che non può consistere nel mero adempimento degli obblighi di legge nel corso dell'attività di impresa successiva alla sanzione (le dichiarazioni MUD di cui all'allegato 10 riguardano anni successivi a quelli oggetto di contestazione).
7.) L'amministrazione provinciale impugna, a sua volta, la sentenza per aver omesso di liquidare in suo favore le spese del primo grado, sull'errato presupposto che essa fosse difesa “personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato”. Deduce, di contro, che l'ente resistente, nel giudizio di primo grado, si è avvalso della difesa tecnica, conferendo l'incarico, per farsi rappresentare in giudizio, dapprima all'avvocato Antonio Salemi e, successivamente, dall'avvocato
Nicola Antonino Alleruzzo (come da procure allegate in primo grado), entrambi appartenenti all'Avvocatura – Servizio di staff del , ed iscritti Parte_2
all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici dell'Ordine degli Avvocati del foro di . CP_1
Il motivo è fondato.
La qualità di avvocati iscritti all'apposito Albo Speciale, dei difensori di primo grado dell'ente esclude infatti che possa trovare applicazione, il Controparte_1
principio giurisprudenziale richiamato dal tribunale a fondamento della mancata liquidazione degli onorari di avvocato, circoscritto alla difesa tramite funzionario amministrativo, anzichè tramite difensore legalmente esercente ex art. 89 c.3 c.p.c. All'ente spetta pertanto la liquidazione dei compensi professionali, sia del primo come del secondo grado, secondo soccombenza, liquidati in relazione all'attività espletata e al valore della domanda, entro i parametri dettati dalle tabelle allegate al
DM n. 147/2022.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.2.600,00 quanto
[...]
al primo grado, €.3.200,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo