Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B3A1F01C81;
contro
Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A2A Smart City S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Lucia ARnna TI Bolognini e Daniela Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, viale Bianca AR, n. 45;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) quanto al ricorso introduttivo :
- della Determinazione Dirigenziale n. 68/64 del 20 marzo 2025, comunicata il 31 marzo 2025, con cui il Comune di Pavia ha definitivamente aggiudicato la procedura di gara aperta per l’“ affidamento del servizio di connessione per la trasmissione dati del Comune di Pavia su fibra ottica per il periodo di 5 anni - gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici CUI: S00296180185202400004 - CIG: B3A1F01C81 ”, in favore di A2A Smart City S.p.A.;
- di tutti verbali di gara, nella parte in cui A2A Smart City S.p.A. è stata ammessa alla procedura di gara e alle successive fasi di valutazione dell’offerta;
- del Disciplinare di gara, nella misura in cui si possa interpretare come volto a consentire la sanatoria, in sede di soccorso istruttorio, della mancata produzione del contratto di avvalimento e della documentazione/dichiarazioni dell’ausiliaria senza prova di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta ovvero la partecipazione e la permanenza in gara di operatori economici che incorrono in una posizione di conflitto di interessi ex art. 16 del D. Lgs. n. 36 del 2023;
- nonché, anche ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., di ogni altro atto o provvedimento del Comune di Pavia, pur non cognito, ove dovesse essere inteso come un parziale diniego all’accesso agli atti dell’aggiudicataria da parte di Telecom Italia S.p.A., anche all’esito dell’istanza presentata in data 17 aprile 2025;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
- nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con A2A Smart City S.p.A.;
- nonché per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da Telecom Italia S.p.A.;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della nota del Comune di Pavia del 12 maggio 2025, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui ha rigettato parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata da Telecom Italia S.p.A.;
- ove occorrer possa, nella misura in cui è ostativo all’accoglimento del presente atto, del Disciplinare di gara;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e di A2a Smart City S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa TI AM e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, Telecom Italia S.p.A. ha impugnato gli esiti della procedura di gara bandita dal Comune di Pavia per l’“ affidamento del servizio di connessione per la trasmissione dati del Comune di Pavia su fibra ottica per il periodo di 5 anni - gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici CUI: S00296180185202400004 - CIG: B3A1F01C81 ”, del valore complessivo a base d’asta pari a euro 1.527.000,00, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di A2A Smart City S.p.A. e deducendo, altresì, l’illegittimità della mancata ostensione in formato integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e della restante documentazione di gara.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Pavia e A2A Smart City S.p.A.
3. Alla camera di consiglio del 21.05.2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Collegio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2026.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 22.05.2025, Telecom Italia S.p.A. ha censurato la decisione della stazione appaltante di procedere al parziale oscuramento anche dei giustificativi prodotti dall’aggiudicataria in sede di verifica di anomalia dell’offerta e ha insistito per l’esibizione in formato integrale sia dei predetti giustificativi che dell’offerta tecnica da quest’ultima presentata.
5. All’esito della camera di consiglio del 4.06.2025 fissata per la trattazione della domanda di accesso ai sensi dell’art. 36, comma 4 del D. Lgs. n. 36 del 2023, con ordinanza n. 2016/2025, questo Tribunale ha in parte accolto l’istanza ostensiva della ricorrente, in altra parte l’ha dichiarata irricevibile e per il resto ha dichiarato cessata la materia del contendere, in considerazione della parziale esibizione nelle more del giudizio dei documenti richiesti.
6. In data 30.01.2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi art. 84, comma 1 c.p.a. – previamente notificata alle altre parti costituite –, con richiesta di estinzione del processo ex art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. e compensazione integrale delle spese di lite.
7. Sia il Comune di Pavia che A2A Smart City S.p.A. hanno versato in atti, rispettivamente in data 30.01.2026 e 13.02.2026, dichiarazione di adesione alla rinuncia al ricorso formalizzata dalla ricorrente, dichiarando di non opporsi anche alla compensazione delle spese processuali.
8. All’udienza del 18.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Rileva il Collegio che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti richiesti dall’art. 84 c.p.a. per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia, considerato che il relativo atto è stato previamente notificato alle parti costituite nel termine di 10 giorni antecedenti l’udienza, la procura speciale conferita ai difensori per la difesa in giudizio di Telecom Italia S.p.A. comprende espressamente anche la facoltà di rinunciare al ricorso e, infine, le altre parti costituite non si sono opposte alla rinuncia.
10. Alla luce di quanto precede, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a., potendosi compensare le spese di lite in considerazione dell’adesione delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
TI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI AM | AR AD SO |
IL SEGRETARIO