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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1146 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come C.F._1
da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
03/04/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: Pt_2
- che da una relazione di convivenza erano nate le figlie , nata in [...] Persona_1
il 04/10/2013, e , nata in [...] il [...]; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Le parti concordano che le figlie minori e rispettivamente di Per_1 Per_2 anni undici e di anni tre, verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della e figlie presso ciascuno di essi. I genitori concordano che le minori staranno con il padre due giorni infrasettimanali individuati nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore
21:00 (inclusa la cena) ed, a settimane alterne, staranno con il padre dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica (incluso il pernottamento). Nei giorni di spettanza del padre, qualora le figlie dovessero essere impegnate in attività scolastiche, sportive e ricreative sarà lo stesso ad accompagnarle e prelevarle. Nelle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni,la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale con un genitore ed il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore.
Nelle vacanze estive le minori trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre nel periodo corrispondete alle ferie dello stesso. Il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. Tutte le festività segnate in rosso nel calendario, le minori le trascorreranno, alternando negli anni, un anno con la madre ed un anno con il padre. Per il compleanno di ciascun genitore le figlie saranno o pranzo o a cena con lo stesso senza limiti di tempo, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro e le medesime modalità verranno previste in occasione della festa della mamma e del papà. 2) Le parti concordano che il signor contribuirà al Parte_3 mantenimento ordinario delle figlie e versando mensilmente alla Per_1 Per_2 signora la somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per Parte_1 ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3) Il signor Pt_3 autorizza la signora a percepire direttamente dal di lui datore di
[...] Parte_1
lavoro quale FI ES soc. coop. sito in ES, via Comunale Inferiore,
Larderia, zona ex ASI, capannone 4 (P. IVA ), la somma stabilita per il P.IVA_1
mantenimento ordinario delle due figlie e fissata in euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il datore di lavoro al quale verrà notificato il presente atto sarà autorizzato a versare, entro il giorno trenta di ogni mese, la somma di cui sopra su conto corrente intestato alla signora avente Parte_1
il seguente codice IBAN: [...]; 4) Le parti concordano che il signor parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che Parte_3
si renderanno necessarie per le figlie in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, strumenti musicali, corsi e master), spese sportive, spese formative (quali corsi di lingua, musica, teatro, pittura, informatica, etc.), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, spese ricreative e ludiche;
5) Le parti concordano che la signora percepirà, Parte_1
nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall' quale misura a sostegno CP_1 dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal 01.03.2022;
6) Le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche ai suddetti patti nell'esclusivo interesse delle due figlie minori;
7) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
21/05/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a SI (ME) il 02/08/1986, con ricorso depositato in data 03/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di ES.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1146 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CURRO' CARMELA, come C.F._1
da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SORBELLO ANNA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
03/04/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: Pt_2
- che da una relazione di convivenza erano nate le figlie , nata in [...] Persona_1
il 04/10/2013, e , nata in [...] il [...]; Persona_2
- che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento delle figlie minori;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Le parti concordano che le figlie minori e rispettivamente di Per_1 Per_2 anni undici e di anni tre, verranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza della e figlie presso ciascuno di essi. I genitori concordano che le minori staranno con il padre due giorni infrasettimanali individuati nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore
21:00 (inclusa la cena) ed, a settimane alterne, staranno con il padre dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica (incluso il pernottamento). Nei giorni di spettanza del padre, qualora le figlie dovessero essere impegnate in attività scolastiche, sportive e ricreative sarà lo stesso ad accompagnarle e prelevarle. Nelle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni,la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale con un genitore ed il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno con l'altro genitore.
Nelle vacanze estive le minori trascorreranno sette giorni consecutivi con il padre nel periodo corrispondete alle ferie dello stesso. Il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà festeggiato, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, salvo che i genitori non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. Tutte le festività segnate in rosso nel calendario, le minori le trascorreranno, alternando negli anni, un anno con la madre ed un anno con il padre. Per il compleanno di ciascun genitore le figlie saranno o pranzo o a cena con lo stesso senza limiti di tempo, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro e le medesime modalità verranno previste in occasione della festa della mamma e del papà. 2) Le parti concordano che il signor contribuirà al Parte_3 mantenimento ordinario delle figlie e versando mensilmente alla Per_1 Per_2 signora la somma complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per Parte_1 ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3) Il signor Pt_3 autorizza la signora a percepire direttamente dal di lui datore di
[...] Parte_1
lavoro quale FI ES soc. coop. sito in ES, via Comunale Inferiore,
Larderia, zona ex ASI, capannone 4 (P. IVA ), la somma stabilita per il P.IVA_1
mantenimento ordinario delle due figlie e fissata in euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il datore di lavoro al quale verrà notificato il presente atto sarà autorizzato a versare, entro il giorno trenta di ogni mese, la somma di cui sopra su conto corrente intestato alla signora avente Parte_1
il seguente codice IBAN: [...]; 4) Le parti concordano che il signor parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che Parte_3
si renderanno necessarie per le figlie in esse incluse: spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed universitarie (quali rette, iscrizioni, eventuali spese alloggiative, viaggi di istruzione, tasse, libri, strumenti informatici, strumenti musicali, corsi e master), spese sportive, spese formative (quali corsi di lingua, musica, teatro, pittura, informatica, etc.), spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, spese ricreative e ludiche;
5) Le parti concordano che la signora percepirà, Parte_1
nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall' quale misura a sostegno CP_1 dei figli a carico, introdotto con d.lgs. n.230 del 29.12.2021, in vigore dal 01.03.2022;
6) Le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche ai suddetti patti nell'esclusivo interesse delle due figlie minori;
7) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
21/05/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e i figli, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Parte_2
a SI (ME) il 02/08/1986, con ricorso depositato in data 03/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in ES, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 09/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di ES.