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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/08/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. domiciliata Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Balsamo Giu- Email_1
seppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. domici- Controparte_1 C.F._2
liata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Lentini Gio- Email_2
vanni, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellata -
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 3
[...]
emessa in data 22/01/2024 dal Giudice di Pace di Partanna nel procedimento n. 65/2023 R.G.C.C.
Il procedimento in primo grado è stato instaurato da al fine di fare dichiarare il suo diritto a pro- Parte_1
cedere, in forza della sentenza n. 375/2020 emessa dal Tri- bunale di Sciacca nel procedimento n. 1009/2018 RGCC, al recupero delle spese di registrazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedi- mento n. 6/2019 RGCC a seguito del reclamo avverso la stessa ordinanza.
A sostegno delle proprie richieste la ha rappre- Pt_1
sentato che la sentenza n. 375/2020 munita di formula ese- cutiva era stata notificata insieme al precetto a Parte_2
per intimare a quest'ultima il pagamento della com-
[...]
plessiva somma di euro 2.674,27 a titolo di spese legali, di cui euro 291,71 per spese di registrazione ordinanza del
18/12/2018 ed euro 217,50 per spese registrazione ordinan- za del 15/05/2019, per complessivi euro 528,86.
Con successivo atto di pignoramento presso terzi,
[...]
ha azionato esecutivamente il credito relativi Parte_3
alle spese di registrazione sopra citate, al quale controparte si
Tribunale di Sciacca
- 2 - è opposta con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., instaurando, così, il giudizio n. 189/2021 R.G.Esec.mob., ed eccependo, in quella sede, il difetto del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 375/2020 cit. in quanto ritenuta inidonea a tra- volgere le due ordinanze cautelari;
ad ogni modo, le spese di registrazione andrebbero ripartite tra le parti in maniera soli- dale.
Il G.E. con ordinanza del 04/03/2022 ha rigettato la ri- chiesta di sospensione e assegnato termine fino al
30/06/2022 per introdurre il giudizio di merito.
Al rigetto è seguito il reclamo presentato da
[...]
da cui si è instaurato il procedimento n. Parte_4
277/2022 RGCC culminato con l'ordinanza di accoglimento del 16/02/2023 e, di conseguenza, con la sospensione della procedura esecutiva n. 189/2021 R.G.Esec.mob.
Con istanza depositata in data 20/02/2023, Pt_1
ha pertanto chiesto al G.E. di assegnare un nuovo
[...]
termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, sul rilievo che l'iniziale termine fosse medio tempore scaduto nell'attesa della pronuncia sul reclamo cautelare.
La richiesta non è stata mai evasa dal G.E., sicché
[...]
ha citato in giudizio Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato il 23/02/2023, poi iscritto a ruolo nei termini di legge, da cui è originato il procedimento conclusosi con la sentenza appellata.
Tribunale di Sciacca
- 3 - Nella propria sentenza, il G.d.P. non è entrato nel merito delle doglianze dell'attrice ma si è limitato ad accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'azione, qualificata come merito del giudizio di opposizione all'esecuzione portante il n.
189/2021 R.G.Esec. mob., perché incardinata oltre il
30/06/2022, termine perentorio originariamente concesso dal G.E. ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nell'ordinanza del
04/03/2022.
Con il proposto appello, ha lamentato Parte_1
l'erronea interpretazione degli artt. 616, 624 e 289 c.p.c. - nella parte in cui dispongono che il procedimento esecutivo va dichiarato estinto nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato introdotto nel termine perentorio indicato dal G.E. - che consentirebbero al creditore di introdurre il merito della causa di propria iniziativa soltanto se l'ordinanza del G.E. fosse di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore, oppure se il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza avesse avuto esito positivo per il debitore, come verificatosi nel caso di specie.
Il Collegio avrebbe quindi dovuto fissare un nuovo ter- mine perentorio, successivo rispetto a quello originariamente fissato dal G.E., al fine di consentire al creditore di introdurre il giudizio di merito.
Si è costituta in giudizio soste- Parte_2
nendo la correttezza della sentenza impugnata nella parte in
Tribunale di Sciacca
- 4 - cui il G.d.P. ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione intra- presa da controparte, e insistendo nei motivi già spiegati in sede di opposizione all'esecuzione.
Tanto ricostruito in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
La decisione sulla preliminare questione relativa tempe- stiva introduzione del giudizio di merito da parte della credi- trice opposta si fonda sulla considerazione per cui ogni azio- ne, compresa quella cautelare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. de- ve essere espressione di un interesse ad agire, coincidente con la possibilità che dall'accoglimento della domanda giudi- ziale la situazione giuridica soggettiva fatta valere possa rice- vere almeno uno fra i miglioramenti messi a disposizione dall'ordinamento.
In altre parole, il ricorrente deve allegare e precisare quale sia il pregiudizio subìto in conseguenza dell'atto impu- gnato ritenuto invalido o inesatto e quale il risultato utile e concreto, giuridicamente tutelato, che intenda e possa conse- guire con l'intervento del Giudice.
Tale assunto trova fondamento nei princìpi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di opposizioni cautelari, secondo cui l'interesse ad impugnare non è in re ipsa, coinci- dente nell'interesse al semplice corretto svolgimento del pro- cedimento esecutivo o alla mera prosecuzione del giudizio di
Tribunale di Sciacca
- 5 - merito;
occorre anche dimostrare, infatti, che ove il Giudice non avesse fatto quell'errore l'esito del giudizio sarebbe stato differente e più favorevole.
Per meglio spiegare l'assunto, è opportuno un breve ri- chiamo alla disciplina generale delle opposizioni esecutive, partendo dalla distinzione fondamentale fra “opposizioni ese- cutive successive” e “opposizioni esecutive preventive”.
Lo spartiacque tra le due opposizioni è la notifica del pi- gnoramento immobiliare, che segna l'inizio dell'esecuzione.
Le due forme di opposizione hanno struttura diversa: quelle successive, previste dagli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2
c.p.c., hanno una struttura “bifasica”, cioè una cautelare e una di merito;
quelle preventive seguono un procedimento che si sviluppa in una sola fase.
Le opposizioni successive seguono, dunque, il percorso obbligato della fase “cautelare”, diretta a sospendere il pro- sieguo della procedura esecutiva - previa valutazione della probabile fondatezza delle ragioni debitorie (fumus bonis iuris)
e del pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudi- cherebbe tali ragioni (periculum in mora) -, e della fase “di me- rito”, successiva all'emissione dell'indefettibile ordinanza cau- telare e tesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cogni- zione piena.
La struttura bifasica porta con sé notevoli differenze pragmatiche rispetto a quella monofasica, manifestate dalle
Tribunale di Sciacca
- 6 - norme che la disciplinano, in primo luogo dall'art. 616 c.p.c.:
“Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale ap- partiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine pe- rentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata...”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si desume che la causa di merito va introdotta in un termine perentorio e a cu- ra della sola “parte interessata”.
A ben guardare, nella logica dell'“interesse ad agire” so- pra spiegato, il creditore pignorante può dirsi legittimato ad agire nel merito soltanto laddove l'azione esecutiva intrapresa abbia subìto un'interruzione; dunque, soltanto se il G.E., chiamato a pronunciarsi a seguito dell'opposizione all'esecuzione intrapresa dal debitore, abbia ordinato la so- spensione della procedura esecutiva.
Nel caso di diniego della sospensione sarà, di contro, il debitore opponente ad avere interesse all'introduzione del giudizio di merito, in cui egli potrà ribadire i vizi dedotti da- vanti al G.E.
Completa il quadro normativo di interesse l'art. 624,
c.p.c., il cui co. 3 precisa: “Nei casi di sospensione del proces- so disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non vie- ne reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudi- zio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio asse-
Tribunale di Sciacca
- 7 - gnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione di- chiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo
e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.”.
La reale portata della norma si comprende meglio se confrontata con l'art. 669novies co. 1 c.p.c. (norma valida in generale per ogni procedimento dal carattere cautelare), a te- nore del quale “Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669octies, ovvero se suc- cessivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento caute- lare perde la sua efficacia”; e con l'art. 669octies co. 6 c.p.c., secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai prov- vedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli al- tri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal Codice civile o da leggi specia- li”.
In definitiva, sulla scorta della normativa prima ri- chiamata, soprattutto dell'art. 624 co. 3 c.p.c., la mancata in- troduzione del giudizio di merito o la sua introduzione tardiva estingue la procedura esecutiva solo nei casi in cui il G.E. abbia disposto la sospensione del processo, non anche nel caso in cui ne abbia rigettato la domanda.
La particolarità della vicenda oggi in esame è insita nel
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- 8 - fatto che al rigetto della richiesta sospensiva è seguito il re- clamo proposto dal debitore, in esito al quale il Collegio ha, viceversa, sospeso la procedura esecutiva ma senza assegna- re un termine perentorio entro il quale il creditore avrebbe dovuto proporre la causa di merito a pena di estinzione della procedura.
Tale peculiarità non può essere, tuttavia, causa di una discrasia di trattamento fra creditore e debitore, soprattutto ove si consideri che la voluntas legis è quella di garantire la tutela giuridica effettiva dell'avente diritto, portatore di un in- teresse ad agire, e al contempo evitare che la durata com- plessiva della parentesi cognitiva in seno alla procedura espropriativa, dunque i tempi per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, possano dilatarsi eccessivamen- te.
Senonché, al fine di evitare lungaggini in casi analoghi interviene l'art. 669octies c.p.c., i cui commi 2 e 3 sancisco- no: “In mancanza di fissazione del termine da parte del giudi- ce, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine pe- rentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”.
In definitiva, è agevole notare come ha Parte_1
correttamente e tempestivamente introdotto la causa di meri- to davanti al Giudice competente.
Tribunale di Sciacca
- 9 - Tanto chiarito, venendo al merito della questione oggetto del presente procedimento, l'applicazione dei principi enun- ciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che il
Tribunale condivide, evidenzia la fondatezza della domanda di accertamento del diritto ad agire esecutivamente nei con- fronti di svolta dalla creditrice odierna Parte_2
appellante per il recupero delle spese di registrazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedimento n. 6/2019 RGCC a seguito del reclamo av- verso la stessa ordinanza.
A tal proposito deve premettersi che l'art 703 c.p.c. nella sua attuale formulazione ha sostituito alla struttura necessa- riamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del
1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo even- tualmente bifasica rimettendo all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comuni- cazione del provvedimento che conclude la fase sommaria di- retta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecu- zione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.
Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude,
o inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta
Tribunale di Sciacca
- 10 - agli ordinari mezzi d'impugnazione.
Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3 in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e deciso- rietà posti dalla debitrice a sostegno delle proprie ragioni.
Infatti, come osservato da Cass. civ. n. 1501/2018 ri- chiamata dalla più recente Cass. Civ. ord. 04.08.2023 n.
23860 “delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nel- la sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 fase definita con senten- za che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prose- cuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ul- tima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di definitività delle statuizioni ivi conte- nute.
La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'ef- ficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologi- camente diverse) misure cautelari, giacchè applicandosi l'art. 669-octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili) questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria.
La seconda ipotesi, da ritenersi senz'altro preferibile per
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- 11 - ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186- ter c.p.c.).
In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccol- to la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una con- dotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza pos- sessoria, munendola di una stabilità (non meramente endo- processuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie conduce il Tribunale a ritenere che l'ordinanza inter- dettale del 18.12.2018 e quella collegiale del 15.05.2019 sono rimaste assorbite, anche in punto di spese, dalla sentenza di merito n. 375/2020 emessa all'esito del giudizio di cognizione piena instaurato ex art 703 cpc.
Tale soluzione interpretativa risulta ulteriormente sup- portata dal rilievo che la novella legislativa del 2005, pur in-
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- 12 - tervenendo sulla struttura bifasica del procedimento posses- sorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella di merito, senza soluzione di continuità (cfr Cass. civ., sez. un. n. 1984/98; Cass. civ. n. 4845/2012; Cass. civ.
5154/2019).
Va aggiunto, ancora, con particolare riferimento alla re- gola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spe- se giudiziali, che la stessa concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccom- bente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzio- ne patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'atti- vità processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando così attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
L'applicazione, in concreto, del principio della soccom- benza deve fondarsi unicamente sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e contenuto della decisione e riguardata sulla base dell'esito finale del giudizio alla stregua di una va- lutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi
Tribunale di Sciacca
- 13 - del procedimento. (In tal senso da ultimo Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 20/05/2025, n. 13383: “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fra- ziona secondo l'esito delle varie fasi del processo, bensì deve essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito finale della lite. Pertanto, il giudice d'appello deve regolamentare le spese di lite nel loro complesso, tenendo conto del risultato complessivo del giudizio senza frammentarle secondo i singoli gradi del processo”)
Quanto poi al concetto di “spesa” il codice di procedura civile opera un generico ed indistinto riferimento a tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo stesso, ivi compresi gli esborsi che assumono il ca- rattere di veri tributi come il contributo unificato per l'iscri- zione a ruolo della controversia e le spese di registro, in quanto conseguenti alla pronuncia e aventi causa nel mede- simo procedimento e ciò anche in assenza di un'espressa sta- tuizione al riguardo.
Ne consegue, con riferimento al caso di specie e avuto riguardo all'esito finale del giudizio possessorio unitariamnete considerato e conclusosi con sentenza n. 375/2020 emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 1009/2018
RGCC, che rientrano tra le spese di lite che la debitrice è sta-
Tribunale di Sciacca
- 14 - ta condannata a rifondere a anche le spese di Parte_1
registrazione dell'ordinanza interdettale del 18.12.2018 e di quella collegiale del 15.05.2019, per il cui recupero la
[...]
ha diritto di agire in via esecutiva. Pt_3
Merita inoltre accoglimento, in quanto opportunamente supportata dalla produzione documentale versata in atti dalla la domanda di ripetizione delle spese di lite liquida- Pt_1
te nell'ordinanza del 14/16.02.2023 del Tribunale di Sciacca per la complessiva somma di € 733,56 e delle spese di regi- strazione di detta ordinanza per complessivi € 217,00.
Le spese di lite del presente procedimento, da corrispon- dere al procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi del giudizio in dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in riforma della sentenza n. 3 emessa in data
22/01/2024 dal Giudice di Pace di Partanna nel procedimen- to n. 65/2023 R.G.C.C.;
- Accerta e dichiara il diritto di a pro- Parte_1
cedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...]
in forza della sentenza n. 375/2020 Parte_5
emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n.
1009/2018 RGCC per il recupero delle spese di regi-
Tribunale di Sciacca
- 15 - strazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedimento n. 6/2019
RGCC a seguito del reclamo avverso la stessa ordinan- za.
- Condanna alla restituzione in Controparte_1
favore della complessiva somma Parte_6
di € 950,56 a titolo di spese di lite liquidate nell'ordinanza del 14/16.02.2023 del Tribunale di
Sciacca per € 733,56 e di spese di registrazione di detta ordinanza per € 217,00
- Condanna a rifondere le spe- Controparte_1
se di lite sostenute da liquidate Parte_1
come segue:
o € 450,00 per compensi professionali, oltre rim- borso spese generali, IVA e c.p.a. per il giudizio di primo grado:
o € 1.000,00 oltre rimborso spese del 15%, IVA e
CPA a titolo di onorari per il presente grado di giudizio;
o euro 147,00 a titolo di rimborso spese vive do- cumentate tutte da corrispondere al procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Tribunale di Sciacca
- 16 - Così deciso in Sciacca, in data 18/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 17 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. domiciliata Parte_1 C.F._1
all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Balsamo Giu- Email_1
seppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellante -
CONTRO
, C.F. domici- Controparte_1 C.F._2
liata all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Lentini Gio- Email_2
vanni, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Appellata -
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 3
[...]
emessa in data 22/01/2024 dal Giudice di Pace di Partanna nel procedimento n. 65/2023 R.G.C.C.
Il procedimento in primo grado è stato instaurato da al fine di fare dichiarare il suo diritto a pro- Parte_1
cedere, in forza della sentenza n. 375/2020 emessa dal Tri- bunale di Sciacca nel procedimento n. 1009/2018 RGCC, al recupero delle spese di registrazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedi- mento n. 6/2019 RGCC a seguito del reclamo avverso la stessa ordinanza.
A sostegno delle proprie richieste la ha rappre- Pt_1
sentato che la sentenza n. 375/2020 munita di formula ese- cutiva era stata notificata insieme al precetto a Parte_2
per intimare a quest'ultima il pagamento della com-
[...]
plessiva somma di euro 2.674,27 a titolo di spese legali, di cui euro 291,71 per spese di registrazione ordinanza del
18/12/2018 ed euro 217,50 per spese registrazione ordinan- za del 15/05/2019, per complessivi euro 528,86.
Con successivo atto di pignoramento presso terzi,
[...]
ha azionato esecutivamente il credito relativi Parte_3
alle spese di registrazione sopra citate, al quale controparte si
Tribunale di Sciacca
- 2 - è opposta con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., instaurando, così, il giudizio n. 189/2021 R.G.Esec.mob., ed eccependo, in quella sede, il difetto del titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 375/2020 cit. in quanto ritenuta inidonea a tra- volgere le due ordinanze cautelari;
ad ogni modo, le spese di registrazione andrebbero ripartite tra le parti in maniera soli- dale.
Il G.E. con ordinanza del 04/03/2022 ha rigettato la ri- chiesta di sospensione e assegnato termine fino al
30/06/2022 per introdurre il giudizio di merito.
Al rigetto è seguito il reclamo presentato da
[...]
da cui si è instaurato il procedimento n. Parte_4
277/2022 RGCC culminato con l'ordinanza di accoglimento del 16/02/2023 e, di conseguenza, con la sospensione della procedura esecutiva n. 189/2021 R.G.Esec.mob.
Con istanza depositata in data 20/02/2023, Pt_1
ha pertanto chiesto al G.E. di assegnare un nuovo
[...]
termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, sul rilievo che l'iniziale termine fosse medio tempore scaduto nell'attesa della pronuncia sul reclamo cautelare.
La richiesta non è stata mai evasa dal G.E., sicché
[...]
ha citato in giudizio Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato il 23/02/2023, poi iscritto a ruolo nei termini di legge, da cui è originato il procedimento conclusosi con la sentenza appellata.
Tribunale di Sciacca
- 3 - Nella propria sentenza, il G.d.P. non è entrato nel merito delle doglianze dell'attrice ma si è limitato ad accogliere l'eccezione di inammissibilità dell'azione, qualificata come merito del giudizio di opposizione all'esecuzione portante il n.
189/2021 R.G.Esec. mob., perché incardinata oltre il
30/06/2022, termine perentorio originariamente concesso dal G.E. ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nell'ordinanza del
04/03/2022.
Con il proposto appello, ha lamentato Parte_1
l'erronea interpretazione degli artt. 616, 624 e 289 c.p.c. - nella parte in cui dispongono che il procedimento esecutivo va dichiarato estinto nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato introdotto nel termine perentorio indicato dal G.E. - che consentirebbero al creditore di introdurre il merito della causa di propria iniziativa soltanto se l'ordinanza del G.E. fosse di accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore, oppure se il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza avesse avuto esito positivo per il debitore, come verificatosi nel caso di specie.
Il Collegio avrebbe quindi dovuto fissare un nuovo ter- mine perentorio, successivo rispetto a quello originariamente fissato dal G.E., al fine di consentire al creditore di introdurre il giudizio di merito.
Si è costituta in giudizio soste- Parte_2
nendo la correttezza della sentenza impugnata nella parte in
Tribunale di Sciacca
- 4 - cui il G.d.P. ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione intra- presa da controparte, e insistendo nei motivi già spiegati in sede di opposizione all'esecuzione.
Tanto ricostruito in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
La decisione sulla preliminare questione relativa tempe- stiva introduzione del giudizio di merito da parte della credi- trice opposta si fonda sulla considerazione per cui ogni azio- ne, compresa quella cautelare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. de- ve essere espressione di un interesse ad agire, coincidente con la possibilità che dall'accoglimento della domanda giudi- ziale la situazione giuridica soggettiva fatta valere possa rice- vere almeno uno fra i miglioramenti messi a disposizione dall'ordinamento.
In altre parole, il ricorrente deve allegare e precisare quale sia il pregiudizio subìto in conseguenza dell'atto impu- gnato ritenuto invalido o inesatto e quale il risultato utile e concreto, giuridicamente tutelato, che intenda e possa conse- guire con l'intervento del Giudice.
Tale assunto trova fondamento nei princìpi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di opposizioni cautelari, secondo cui l'interesse ad impugnare non è in re ipsa, coinci- dente nell'interesse al semplice corretto svolgimento del pro- cedimento esecutivo o alla mera prosecuzione del giudizio di
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- 5 - merito;
occorre anche dimostrare, infatti, che ove il Giudice non avesse fatto quell'errore l'esito del giudizio sarebbe stato differente e più favorevole.
Per meglio spiegare l'assunto, è opportuno un breve ri- chiamo alla disciplina generale delle opposizioni esecutive, partendo dalla distinzione fondamentale fra “opposizioni ese- cutive successive” e “opposizioni esecutive preventive”.
Lo spartiacque tra le due opposizioni è la notifica del pi- gnoramento immobiliare, che segna l'inizio dell'esecuzione.
Le due forme di opposizione hanno struttura diversa: quelle successive, previste dagli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2
c.p.c., hanno una struttura “bifasica”, cioè una cautelare e una di merito;
quelle preventive seguono un procedimento che si sviluppa in una sola fase.
Le opposizioni successive seguono, dunque, il percorso obbligato della fase “cautelare”, diretta a sospendere il pro- sieguo della procedura esecutiva - previa valutazione della probabile fondatezza delle ragioni debitorie (fumus bonis iuris)
e del pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudi- cherebbe tali ragioni (periculum in mora) -, e della fase “di me- rito”, successiva all'emissione dell'indefettibile ordinanza cau- telare e tesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cogni- zione piena.
La struttura bifasica porta con sé notevoli differenze pragmatiche rispetto a quella monofasica, manifestate dalle
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- 6 - norme che la disciplinano, in primo luogo dall'art. 616 c.p.c.:
“Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale ap- partiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine pe- rentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata...”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si desume che la causa di merito va introdotta in un termine perentorio e a cu- ra della sola “parte interessata”.
A ben guardare, nella logica dell'“interesse ad agire” so- pra spiegato, il creditore pignorante può dirsi legittimato ad agire nel merito soltanto laddove l'azione esecutiva intrapresa abbia subìto un'interruzione; dunque, soltanto se il G.E., chiamato a pronunciarsi a seguito dell'opposizione all'esecuzione intrapresa dal debitore, abbia ordinato la so- spensione della procedura esecutiva.
Nel caso di diniego della sospensione sarà, di contro, il debitore opponente ad avere interesse all'introduzione del giudizio di merito, in cui egli potrà ribadire i vizi dedotti da- vanti al G.E.
Completa il quadro normativo di interesse l'art. 624,
c.p.c., il cui co. 3 precisa: “Nei casi di sospensione del proces- so disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non vie- ne reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudi- zio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio asse-
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- 7 - gnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione di- chiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo
e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.”.
La reale portata della norma si comprende meglio se confrontata con l'art. 669novies co. 1 c.p.c. (norma valida in generale per ogni procedimento dal carattere cautelare), a te- nore del quale “Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669octies, ovvero se suc- cessivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento caute- lare perde la sua efficacia”; e con l'art. 669octies co. 6 c.p.c., secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai prov- vedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli al- tri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal Codice civile o da leggi specia- li”.
In definitiva, sulla scorta della normativa prima ri- chiamata, soprattutto dell'art. 624 co. 3 c.p.c., la mancata in- troduzione del giudizio di merito o la sua introduzione tardiva estingue la procedura esecutiva solo nei casi in cui il G.E. abbia disposto la sospensione del processo, non anche nel caso in cui ne abbia rigettato la domanda.
La particolarità della vicenda oggi in esame è insita nel
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- 8 - fatto che al rigetto della richiesta sospensiva è seguito il re- clamo proposto dal debitore, in esito al quale il Collegio ha, viceversa, sospeso la procedura esecutiva ma senza assegna- re un termine perentorio entro il quale il creditore avrebbe dovuto proporre la causa di merito a pena di estinzione della procedura.
Tale peculiarità non può essere, tuttavia, causa di una discrasia di trattamento fra creditore e debitore, soprattutto ove si consideri che la voluntas legis è quella di garantire la tutela giuridica effettiva dell'avente diritto, portatore di un in- teresse ad agire, e al contempo evitare che la durata com- plessiva della parentesi cognitiva in seno alla procedura espropriativa, dunque i tempi per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena, possano dilatarsi eccessivamen- te.
Senonché, al fine di evitare lungaggini in casi analoghi interviene l'art. 669octies c.p.c., i cui commi 2 e 3 sancisco- no: “In mancanza di fissazione del termine da parte del giudi- ce, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine pe- rentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”.
In definitiva, è agevole notare come ha Parte_1
correttamente e tempestivamente introdotto la causa di meri- to davanti al Giudice competente.
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- 9 - Tanto chiarito, venendo al merito della questione oggetto del presente procedimento, l'applicazione dei principi enun- ciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che il
Tribunale condivide, evidenzia la fondatezza della domanda di accertamento del diritto ad agire esecutivamente nei con- fronti di svolta dalla creditrice odierna Parte_2
appellante per il recupero delle spese di registrazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedimento n. 6/2019 RGCC a seguito del reclamo av- verso la stessa ordinanza.
A tal proposito deve premettersi che l'art 703 c.p.c. nella sua attuale formulazione ha sostituito alla struttura necessa- riamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del
1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo even- tualmente bifasica rimettendo all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comuni- cazione del provvedimento che conclude la fase sommaria di- retta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecu- zione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.
Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude,
o inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta
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- 10 - agli ordinari mezzi d'impugnazione.
Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3 in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e deciso- rietà posti dalla debitrice a sostegno delle proprie ragioni.
Infatti, come osservato da Cass. civ. n. 1501/2018 ri- chiamata dalla più recente Cass. Civ. ord. 04.08.2023 n.
23860 “delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nel- la sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 fase definita con senten- za che costituisce, a sua volta, l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prose- cuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ul- tima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di definitività delle statuizioni ivi conte- nute.
La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'ef- ficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologi- camente diverse) misure cautelari, giacchè applicandosi l'art. 669-octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili) questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria.
La seconda ipotesi, da ritenersi senz'altro preferibile per
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- 11 - ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186- ter c.p.c.).
In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccol- to la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una con- dotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza pos- sessoria, munendola di una stabilità (non meramente endo- processuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato.
L'applicazione dei principi appena richiamati al caso di specie conduce il Tribunale a ritenere che l'ordinanza inter- dettale del 18.12.2018 e quella collegiale del 15.05.2019 sono rimaste assorbite, anche in punto di spese, dalla sentenza di merito n. 375/2020 emessa all'esito del giudizio di cognizione piena instaurato ex art 703 cpc.
Tale soluzione interpretativa risulta ulteriormente sup- portata dal rilievo che la novella legislativa del 2005, pur in-
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- 12 - tervenendo sulla struttura bifasica del procedimento posses- sorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella di merito, senza soluzione di continuità (cfr Cass. civ., sez. un. n. 1984/98; Cass. civ. n. 4845/2012; Cass. civ.
5154/2019).
Va aggiunto, ancora, con particolare riferimento alla re- gola della soccombenza quale tecnica per il riparto delle spe- se giudiziali, che la stessa concorre a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.): la condanna alle spese del soccom- bente risponde, infatti, all'esigenza di evitare una diminuzio- ne patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'atti- vità processuale per veder riconosciuto un proprio diritto, dando così attuazione al principio per cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione.
L'applicazione, in concreto, del principio della soccom- benza deve fondarsi unicamente sul raffronto tra domande ed eccezioni formulate e contenuto della decisione e riguardata sulla base dell'esito finale del giudizio alla stregua di una va- lutazione globale ed unitaria, senza considerare le varie fasi
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- 13 - del procedimento. (In tal senso da ultimo Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 20/05/2025, n. 13383: “In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fra- ziona secondo l'esito delle varie fasi del processo, bensì deve essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito finale della lite. Pertanto, il giudice d'appello deve regolamentare le spese di lite nel loro complesso, tenendo conto del risultato complessivo del giudizio senza frammentarle secondo i singoli gradi del processo”)
Quanto poi al concetto di “spesa” il codice di procedura civile opera un generico ed indistinto riferimento a tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo stesso, ivi compresi gli esborsi che assumono il ca- rattere di veri tributi come il contributo unificato per l'iscri- zione a ruolo della controversia e le spese di registro, in quanto conseguenti alla pronuncia e aventi causa nel mede- simo procedimento e ciò anche in assenza di un'espressa sta- tuizione al riguardo.
Ne consegue, con riferimento al caso di specie e avuto riguardo all'esito finale del giudizio possessorio unitariamnete considerato e conclusosi con sentenza n. 375/2020 emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n. 1009/2018
RGCC, che rientrano tra le spese di lite che la debitrice è sta-
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- 14 - ta condannata a rifondere a anche le spese di Parte_1
registrazione dell'ordinanza interdettale del 18.12.2018 e di quella collegiale del 15.05.2019, per il cui recupero la
[...]
ha diritto di agire in via esecutiva. Pt_3
Merita inoltre accoglimento, in quanto opportunamente supportata dalla produzione documentale versata in atti dalla la domanda di ripetizione delle spese di lite liquida- Pt_1
te nell'ordinanza del 14/16.02.2023 del Tribunale di Sciacca per la complessiva somma di € 733,56 e delle spese di regi- strazione di detta ordinanza per complessivi € 217,00.
Le spese di lite del presente procedimento, da corrispon- dere al procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi del giudizio in dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in riforma della sentenza n. 3 emessa in data
22/01/2024 dal Giudice di Pace di Partanna nel procedimen- to n. 65/2023 R.G.C.C.;
- Accerta e dichiara il diritto di a pro- Parte_1
cedere ad esecuzione forzata nei confronti di
[...]
in forza della sentenza n. 375/2020 Parte_5
emessa dal Tribunale di Sciacca nel procedimento n.
1009/2018 RGCC per il recupero delle spese di regi-
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- 15 - strazione dell'ordinanza cautelare del 18/12/2018 resa nel medesimo procedimento e dell'ordinanza collegiale del 15/05/2019 resa nel procedimento n. 6/2019
RGCC a seguito del reclamo avverso la stessa ordinan- za.
- Condanna alla restituzione in Controparte_1
favore della complessiva somma Parte_6
di € 950,56 a titolo di spese di lite liquidate nell'ordinanza del 14/16.02.2023 del Tribunale di
Sciacca per € 733,56 e di spese di registrazione di detta ordinanza per € 217,00
- Condanna a rifondere le spe- Controparte_1
se di lite sostenute da liquidate Parte_1
come segue:
o € 450,00 per compensi professionali, oltre rim- borso spese generali, IVA e c.p.a. per il giudizio di primo grado:
o € 1.000,00 oltre rimborso spese del 15%, IVA e
CPA a titolo di onorari per il presente grado di giudizio;
o euro 147,00 a titolo di rimborso spese vive do- cumentate tutte da corrispondere al procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
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- 16 - Così deciso in Sciacca, in data 18/08/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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